Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06168/2025REG.PROV.COLL.
N. 08118/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8118 del 2023, proposto da Soc. IN LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini, Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
CO NI, NA NI, RO NI, Associazione UM TU Aps, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Rossi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gabriele Camozzi 9;
OM CA, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Falco, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10627/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO NI, NA NI, RO NI, Associazione UM TU Aps e del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda l’approvazione mediante deliberazione n. 47 del 27 ottobre 2020, del Consiglio comunale di Pomezia del “Programma integrato di intervento denominato ‘Riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi mediante l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 15 novembre 2016 per mezzo della quale si annullava l’adozione del programma integrato di intervento avvenuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2009”
In particolare con la delibera 47/2020 è stata approvata la rimodulazione del citato programma integrato di intervento previo l’approvazione da parte del dirigente di una modifica ritenuta non sostanziale ai sensi dell’art. 1 bis , comma 2 lett. i ) della l.r. 2 luglio 1987, n. 36.
Come ricostruito dagli atti di causa, la questione origina da una lunga vicenda giudiziaria tra il Comune di Pomezia e la società IN LI s.r.l. (di seguito IN) in relazione all'approvazione ed alla successiva contestazione di un Programma Integrato di Intervento (print) denominato “Riconversione dell’ ex stabilimento Tacconi”.
Nel 2009 il Comune di Pomezia, su proposta di IN (proprietaria dell'area), ha adottato in variante al Piano Regolatore Generale un programma integrato di intervento (print) che prevedeva la demolizione di un ex stabilimento industriale, la bonifica e la rinaturalizzazione dell'area, la costruzione di un complesso residenziale e la realizzazione degli standard urbanistici.
Nel 2012 il piano è stato approvato tacitamente dalla Regione Lazio per mancata opposizione nei termini previsti dalla legge regionale Lazio n. 36/1987, e il Comune ne ha preso atto con determina n. 56/2012.
A seguito della mancata stipula della convenzione attuativa, l’odierno appellante nel 2014 ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio per l’accertamento dell’obbligo di stipulare la convenzione; con sentenza n. 5243 del 19 maggio 2014, il Tar ha ordinato al Comune di concludere il procedimento riscontrando l’istanza formulata dalla Società ricorrente.
In data 26 settembre 2014 (nota prot. n. 83779/2014) il dirigente preposto al servizio pianificazione e gestione del territorio evidenziava agli organi interni dell’ente (Sindaco, Presidente del Consiglio comunale e della commissione urbanistica competente) le criticità del print, ritenendo necessaria, sulla scorta di una serie di vizi analiticamente individuati, una rimodulazione e l'annullamento d'ufficio dell’originaria delibera di adozione 77/2009.
Nel 2015 l’odierno appellante ha chiesto l'ottemperanza della sentenza 5243 del 19 maggio 2014.
Il TAR con sentenza n. 9304 del 10 luglio 2015 ha respinto il ricorso, ritenendo la nota dirigenziale un atto idoneo a ritenere concluso negativamente il procedimento; avverso la decisione del giudice di primo grado è stato proposto appello al Consiglio di Stato (sentenza n. 4027/2016), che è stato accolto, ritenuta la natura non provvedimentale delle note del dirigente, ordinando al Comune di ottemperare entro 60 giorni.
Il Comune ha pertanto annullato d'ufficio il print con delibera di C.C. n. 46/2016; in relazione a detto annullamento il Comune ha chiesto alla Regione Lazio di adottare gli adempimenti ritenuti opportuni; la Regione, con la nota 188464 dell’11 aprile 2017, ha rigettato la richiesta ritenendo necessaria, se del caso, l’adozione di una variante. Anche la delibera di annullamento è stata impugnata dall’odierno appellante.
1.1 Successivamente negli anni 2017-2020, il Comune e IN, come dichiara lo stesso appellante, hanno avviato un confronto per una rimodulazione del piano; detta rimodulazione è stata approvata con determina dirigenziale n. 1167/2020 e successiva delibera consiliare n. 47/2020, qui impugnata, che ha annullato anche la precedente delibera di annullamento del piano originario (n. 46/2016).
Il Comune ha approvato la variante al print originario con procedura semplificata (art. 1- bis, comma 2, l.r. Lazio n. 36/1987 e art. 6 l.r. Lazio n. 22/1997), sostenendo che le modifiche rientrassero nei limiti del 20% di “diversa dislocazione” consentiti senza procedere all’ordinaria procedura di variante.
In data 3 dicembre 2020 tra il Comune e l’odierno appellante è stata stipulata la convenzione attuativa del print come rimodulato.
I Sig.ri NI (proprietari di un terreno confinante) odierni appellati, l'Associazione UM TU e il Sig. CA (anche come cittadino e rappresentante dell'associazione) hanno impugnato dinanzi al Tribunale ammnistrativo per il Lazio la determina di approvazione, la delibera consiliare e la convenzione; in particolare hanno presentato diversi motivi di ricorso e motivi aggiunti contestando, tra l’altro, l’uso della procedura semplificata (l. r. n. 36/1987).
2. Con sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10627 del 22 giugno 2023 il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili con riferimento all’associazione UM TU e al sig. OM CA e in parte sono stati accolti.
In particolare il giudice di primo grado ha:
-dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’associazione UM TU e dal sig. CA, poiché non risultano forniti elementi idonei a dimostrare la loro concreta “ vicinitas ” o rappresentatività; in particolare con ordinanza n. 3386 del 16 giugno 2021 la richiamata associazione è stata invitata a dedurre sulla legittimazione a ricorrere, con particolare riguardo al numero dei soci, al grado di rappresentatività, alle iniziative assunte negli anni scorsi sul territorio; detta ordinanza istruttoria è rimasta senza riscontro;
- ha riconosciuto la legittimazione dei sig.ri NI, odierni appellati, proprietari di un terreno confinante, in virtù del principio della “ vicinitas ” e della rilevanza delle trasformazioni territoriali prospettate;
- ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza degli odierni appellati circa il fatto che il Comune avesse dapprima annullato in via di autotutela (delibera n. 46/2016) l’adozione del PRINT originario (delibera n. 77/2009) e poi, con l’atto oggi impugnato (delibera n. 47/2020), avesse “annullato l’annullamento” approvando conseguentemente la rimodulazione. Al riguardo il giudice di primo grado ha rilevato che la Regione, con la nota sopra richiamata (prot. n. 188464 dell’11 aprile 2017) ha dichiarato “non procedibile” la richiesta comunale di annullamento definitivo dell’originario strumento urbanistico, sul rilievo che non si tratterebbe di una proposta strutturata di variante urbanistica rispetto alle previsioni originariamente adottate, che sono, peraltro diventate efficaci e vigenti per l’intervenuta approvazione e la successiva pubblicazione; sicché l’effetto reale di quell’autotutela non si era mai perfezionato e da qui l’inammissibilità;
- in ordine all’applicabilità della procedura semplificata, il giudice di primo grado ha disposto una verificazione che è stata seguita da una richiesta di chiarimenti al verificatore. In particolare il giudice di primo grado, anche sulla scorta di proprie autonome valutazioni, ha rilevato che la rimodulazione di cui si tratta - viabilità e verde pubblico - incideva in misura superiore al 20% (soglia per la procedura semplificata) considerando, ai fini del computo, detta variazione in complesso e singolarmente. È stato infatti sottolineato che la norma regionale si applica a “modifiche di lieve entità” in cui, appunto, non si stravolge l’assetto del piano originario mediante l’intervento di un organo burocratico; la ratio della disposizione, ad avviso del giudice di primo grado, sarebbe quella di mantenere inalterato il rapporto tra le zone mentre nel caso in questione vi sarebbe uno spostamento e un aumento di superfici destinato ad incidere sensibilmente sull’impianto di fondo del programma che non può subire mutamenti che non ne permettono l’assentibilità mediante procedura semplificata.
- il giudice di primo grado ha ritenuto anche che tra le superfici traslate ai fini del computo del 20%, e quindi rilevanti ai fini del computo del 20% per l’adozione della variante semplificata, vada computata anche la superfice residenziale ceduta che è pari al 16.74% ossia a mq 67.649 (secondo il computo degli odierni appellati); computando detta superficie tra quelle traslate (“superfici con diversa dislocazione”) si perviene ad una modifica calcolata nel complesso del 23% che rende illegittima la variante semplificata;
- ha conseguentemente accertato l’illegittimità degli atti comunali impugnati (determinazione dirigenziale, delibera consiliare e convenzione urbanistica conseguente) e li ha annullati.
3. Avverso la decisione del giudice di primo grado propongono ora ricorso principale la società IN; propone altresì ricorso incidentale il Comune di Pomezia e l’Associazione UM TU AP.
Gli odierni appellati, sig. NI, si sono costituiti riproponendo tutti i motivi di impugnativa proposti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i due ricorsi per motivi aggiunti.
4. Con il ricorso principale l’appellante rileva i seguenti motivi:
4.1 I. Erroneità ed illogicità della sentenza appellata; insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione; erronea valutazione su questione decisiva della controversia. Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e carenza di interesse degli odierni appellati Sig.ri CO, NA e RO NI.
Con il primo motivo, la società appellante eccepisce il difetto di legittimazione e di interesse al ricorso dei proprietari confinanti (Sig.ri NI), atteso che non sarebbe stata fornita la prova concreta dei danni subiti, ma affermazioni ritenute generiche circa un presunto decremento di valore del loro terreno ed ipotetiche fonti di inquinamento. L’appellante evidenzia come il piano integrato miri invece a riqualificare un’area industriale in disuso, con benefici anche ambientali (più verde, recupero di cave dismesse, riduzione del consumo di suolo), senza alcun effettivo pregiudizio per i confinanti. Peraltro rileva che, nel caso in questione, sarebbe necessario un surplus di onere probatorio volto a dimostrare il pregiudizio sofferto in considerazione del fatto che si controverte in materia di variante urbanistica. Inoltre evidenzia che il ritorno al piano originario (quello approvato nel 2009) comporterebbe un’edificazione più gravosa ed un maggiore consumo di suolo, il che, a detta dell’appellante, andrebbe semmai a svantaggio dei medesimi confinanti.
4.2 II Erroneità ed illogicità della sentenza appellata; insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione; erronea valutazione su questione decisiva della controversia. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 1- bis , comma 2, lett . i ) l. reg. Lazio n. 36/1987.
Quanto al preteso superamento dei limiti per l’adozione della procedura semplificata ex art. 1 - bis , comma 2, lett. i), l. r. Lazio n. 36/1987, l’appellante rileva che la ratio della disposizione è la tutela dello spostamento di quanto realizzato (verde, viabilità etc.) che va considerato globalmente e non la dislocazione della singola funzione, separata dalle altre. Questo secondo criterio non consentirebbe di percepire la reale consistenza della modifica del programma pianificatorio.
In particolare rileva che:
- l’unica destinazione da considerare che supera il 20% di traslazione della superficie è il verde pubblico che diventerebbe irrilevante se valutato globalmente;
-per quanto riguarda il superamento delle infrastrutture (+ 46,80%) si riferisce alla superficie aggiuntiva da destinare a viabilità prevista nel print rimodulato (pari a mq. 4.680) mentre la viabilità già inserita nel print originario (pari a mq. 5.320) rimane invece immutata; la viabilità aggiuntiva non avrebbe dovuto essere calcolata come diversa dislocazione. L’appellante quindi sostiene che l’art. 1 - bis l.r.36/1987 debba essere interpretato considerando la “diversa dislocazione” in modo globale, non distinta per singola funzione; in tal modo, la porzione effettivamente traslata si attesterebbe intorno al 16,356%, rimanendo entro i limiti previsti per la variante semplificata asserendo anche che tale interpretazione sarebbe stata condivisa dalla stessa Regione Lazio, autrice della norma regionale.
-il richiamato art. 1- bis , comma 2 lett. i ) della l.r.36/1987, secondo l’appellante disporrebbe - nella sua prima parte – in materia di spostamenti delle funzioni da un’area all’altra rispetto al print originario a quantità immutate; la seconda parte della disposizione in questione, inoltre, disciplinerebbe autonomamente le quantità, indicando le modificazioni non ammesse e, dunque, simmetricamente, quelle consentite.
Sulla scorta di detto assunto non dovrebbero essere computate le superfici cedute quale nello specifico quella residenziale, come invece ritiene il giudice di primo grado.
4.3 III. Erroneità ed illogicità della sentenza appellata; insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione; erronea valutazione su questione decisiva della controversia.
Con il terzo motivo l’appellante censura il fatto che il giudice, dato il contenuto non valutativo, ma di accertamento, della verificazione essendo legato ad un giudizio tecnico-scientifico, dovrebbe attenersi alle risultanze della verificazione, non discostandosene, come invece ha fatto in questo caso.
5. Quanto al ricorso incidentale del Comune di Pomezia, consta dei seguenti motivi, analoghi a quelli proposti dall’appellante principale:
5.1 I: Erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado; insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione; erronea valutazione su questione decisiva della controversia. Inammissibilità del ricorso di primo grado per evidente difetto di legittimazione e carenza di interesse in capo ai Sig.ri NI CO, NI NA e NI RO.
Con il primo motivo il Comune riprende l’analogo motivo già illustrato dell’appellante principale; in particolare evidenzia la carenza di prova da parte dei sig.ri NI circa la loro legittimazione sull’eventuale deprezzamento dell’immobile a seguito della realizzazione dell’immobile in questione. Inoltre rileva la possibile reviviscenza dell’originario piano adottato con del. 77/2009 il cui impatto sarebbe peggiore.
5.2 Erroneità ed illogicità della sentenza appellata; insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione; erronea valutazione su questione decisiva della controversia. Travisamento dei fatti. Violazione e Falsa applicazione dell’art. 1- bis , comma 2, lett . i) , L.R. Lazio n. 36/1987
Con il secondo motivo Il Comune, appellante incidentale, svolge le medesime censure dell’appellante principale rilevando che dalla lettura dell’art. 1, comma 2 - bis, lett. i) , l.r.36/1987 si ricava che i pesi insediativi non possono mai essere aumentati, ma possono certamente essere diminuiti altrimenti il legislatore avrebbe scritto che devono rimanere invariati; ed inoltre che gli standard urbanistici non possono mai essere diminuiti, ma possono certamente essere aumentati altrimenti il legislatore anche in tale ipotesi si sarebbe riferito ad una loro invarianza; ciò sulla scorta di una lettura della disposizione in questione che separerebbe la possibilità di traslare nei limiti del 20% da quella di incidere sulle quantità.
Nella sostanza ritiene che la prima parte della norma disciplinerebbe gli spostamenti delle funzioni da un’area all’altra del piano rimodulato rispetto a quello originario, in misure invariate mentre la seconda parte della norma si occuperebbe delle quantità con i limiti di cui si è detto; in considerazione di ciò nella diversa dislocazione ritiene che non vadano calcolate le superfici che hanno mutato di funzione. Al riguardo sostiene che il piano rimodulato presentato dalla IN LI s.r.l. ridurrebbe la superficie residenziale, aumenterebbe il verde pubblico, migliorerebbe la viabilità con la conseguenza che non apporta alcuna considerevole trasformazione all’assetto urbanistico e persegue l’interesse pubblico nel modo migliore possibile con un incremento degli standard pubblici.
5.3 Erroneità ed illogicità della sentenza appellata; insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione; erronea valutazione su questione decisiva della controversia
Con il terzo motivo rileva, come l’appellante principale, l’impossibilità per il giudice di primo grado di discostarsi dalla verificazione tecnica senza un’adeguata motivazione, stante che nella fattispecie non si è tenuto conto che la stessa sarebbe il frutto della collaborazione attiva della Regione che ha emesso la norma della cui ipotetica violazione si parla (cita al riguardo il verbale del 21 giugno 2022 denominato “Incontro Regione Lazio” quale allegato n. 1 della verificazione che invero non specifica le modalità della lettura che sarebbe stata concordata).
6. Ha proposto ricorso incidentale anche l’Associazione UM TU AP .
In particolare impugna la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la sua legittimazione, chiedendone la riforma e la declaratoria dell’effettiva sussistenza del proprio interesse a tutelare beni collettivi di natura paesaggistico-archeologica.
A tal fine evidenzia che l’associazione è un ente del terzo settore con oltre 200 soci, attivo nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico dell’area di Pomezia e dell’Agro Romano, sulla base dello statuto.
Con il ricorso incidentale, l’Associazione chiede il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità) degli appelli avversari, sia di quello principale della società IN che dell’altro che ritiene “tardivo” proposto dal Comune di Pomezia, ritenendo la sentenza corretta sulle altre questioni di merito, in particolare laddove ha annullato la delibera comunale per violazione dei presupposti di legge in tema di procedura “semplificata”.
L’associazione richiama, inoltre, che la sua legittimazione è già stata riconosciuta in precedenti giudizi, anche in controversie su beni analoghi nel territorio di Pomezia.
6.1 Quanto all’interesse concreto nel caso di specie, l’associazione rileva che l’area oggetto del print è qualificata come zona ad alta suscettività archeologica, parzialmente vincolata sotto il profilo paesaggistico, e caratterizzata dalla presenza di “geositi” riconosciuti dal catasto regionale. Ne deriva che l’associazione - in forza del proprio oggetto statutario - sarebbe titolare di un interesse effettivo a salvaguardare tali beni ed è, dunque, diretta portatrice di un “interesse legittimo collettivo”.
6.2 Quanto agli appelli avversi, ne chiede il rigetto. In particolare quello principale proposto da IN sarebbe inammissibile o improcedibile, perché reitera censure già esaminate dal TAR; lo ritiene anche infondato nel merito, sostenendo che il TAR abbia motivato correttamente l’assenza dei presupposti per la procedura semplificata e, dunque, l’illegittimità dell’approvazione del print.
Quanto all’appello incidentale proposto dal Comune di Pomezia, ne eccepisce la tardività e, di conseguenza, l’inammissibilità.
6.3 L’associazione ripropone inoltre i motivi di primo grado ritenuti assorbiti, che attengono a numerosi vizi istruttori, procedurali e sostanziali del print e della relativa convenzione urbanistica, lamentando in particolare:
- il piano è stato allocato in una zona esclusivamente agricola nella quale non potrebbe insistere ex art 2 l.r. 22/1997;
- la mancata valutazione di vincoli archeologici;
- il mancato rispetto della fascia di rispetto stradale in violazione dell’art 22 n.t.a del Comune di Pomezia;
- la violazione dell’ iter per l’approvazione della convenzione;
- la violazione del principio di proporzionalità tra le volumetrie realizzabili e gli oneri di urbanizzazione;
- la contribuzione eccessivamente ridotta del privato (oneri di urbanizzazione);
- il difetto di motivazione e documentazione incompleta, posto che la delibera n. 47/2020 fa riferimento a specifiche tavole progettuali (depositate nel 2019) che avrebbero risolto i rilievi tecnici, ma tali progetti non risulterebbero presenti negli atti prodotti in giudizio dal Comune;
- la mancanza del rispetto delle tipologie per le modifiche planivolumetriche previste che è passata da edilizia a schiera a edilizia a gradoni;
- il mancato rispetto dei requisiti di legge per la procedura semplificata.
7. Preliminarmente occorre considerare la legittimazione dell’associazione UM TU .
A tal riguardo si conferma la decisione del primo giudice che ha ritenuto il difetto di legittimazione della richiamata Associazione.
Al riguardo, a seguito dell’ordinanza richiamata alla associazione erano stati chiesti elementi circa il numero dei soci, il grado di rappresentatività, le iniziative assunte negli anni sul territorio; a detta ordinanza non è stato dato riscontro e gli elementi qui addotti sono generici e non riescono a superare le criticità già rilevate dal giudice di primo grado.
Infatti sulla scorta della giurisprudenza in materia (per tutte Consiglio di Stato sez. IV – 23 aprile 2020, n. 2585 con ampi richiami giurisprudenziali) si rileva quanto segue:
-si fa riferimento al numero di 200 soci ma in violazione dell’art 64 c.p.a che impone la prova di quanto si afferma non ne viene data la prova;
-il richiamo alle precedenti controversie giurisdizionali nelle quali l’associazione sarebbe stata parte non è munito di alcun elemento idoneo a dimostrare la natura della controversia e la sua attinenza con quella in esame;
-lo scopo dell’associazione è di aggregazione culturale mentre la questione dibattuta attiene principalmente -come peraltro dimostrano gli svariati motivi di impugnazione proposti dall’associazione medesima - a questioni urbanistiche edilizie che non incidono sul perimetro delle finalità statutarie dell'associazione;
- manca l’individuazione del bene che si intende proteggere atteso che nella fattispecie risulta vigente il precedente piano, di cui alla del. C.C. 77/2009, che è riconosciuto da tutte le parti come di maggiore impatto ambientale;
- non esiste una previsione statutaria - difformemente da quanto evidenziato dall’appellante associazione - (pag.9 ricorso) che individui la tutela giurisdizionale per la protezione come compito istituzionale dell'organismo, atteso che si fa richiamo ad un generico ruolo di stimolo per l’applicazione ed il rispetto delle leggi vigenti ( cfr . art 3 statuto)
- non è dimostrato un interesse generale dell’associazione in considerazione della coincidenza della figura del Presidente e del sig. CA ricorrente anche esso in primo grado al quale non è stata riconosciuta la legittimazione.
In considerazione di quanto sopra, difetta la legittimazione della richiamata associazione e pertanto non saranno esaminate le doglianze in questa sede proposte ivi compresa quella circa la tardività dell’appello incidentale del Comune che comunque risulta correttamente proposto ex art 96 commi 4 e 5 c.p.a. Come rilevato da autorevole giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria del 16 dicembre 2011 n.24) la notificazione di altra impugnazione sortisce l’effetto come nel caso in questione - di rimettere in termini la parte che era decaduta dal termine di impugnazione breve o lungo.
8 Quanto al merito il ricorso è infondato.
Al riguardo le questione proposte dall’appellante principale e dal Comune appellante incidentale sono sovrapponibili e vengono pertanto trattate unitariamente:
8.1 In relazione al primo motivo, quanto alla vicinitas , nel caso specifico non è necessaria una prova circa il pregiudizio che è facilmente ricavabile dalla documentazione prodotta agli atti di causa dagli odierni appellati (doc. 10 e 13); si tratta della realizzazione di un complesso residenziale di oltre 140.00 mq in area agricola prospiciente a dei laghi artificiali che comporta un sicuro incremento del carico urbanistico.
Come infatti rilevato dalla giurisprudenza, la prova del pregiudizio è ricavabile, in termini di prospettazione, dall' insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ( cfr . Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. 9 dicembre 2021, n. 22); nel caso in questione viene in discussione il tema della vicinitas che comporta una possibile lesione del valore del bene come della propensione agricola dell’immobile degli odierni appellati.
Si riscontra quindi, come evidenziato dagli odierni appellati in sede di memoria agli atti di causa depositata il 17 aprile 2025, una alterazione della morfologia della zona - mediante una incisiva modifica della stessa - che comprometterebbe l’attività agricola che incide sulle facoltà proprietarie.
8.2 Quanto alla reviviscenza del precedente piano di cui alla del. 77/2009, come ben evidenziato dal giudice di primo grado, l’annullamento del precedente piano operato dalla delibera del consiglio comunale 46/2016 non è procedibile atteso che la Regione non ha approvato la cd. variante semplificata.
Al riguardo occorre però rilevare che il Comune si era rivolto alla Regione in modo incerto chiedendo di adottare gli adempimenti ritenuti opportuni (come risulta dalla nota di riscontro della medesima, prot. 188464 dell’11 aprile 2017); e la Regione ha rigettato la richiesta ritenendo necessaria, se del caso, l’adozione di una variante ordinaria o semplificata in presenza dei presupposti; ma ciò sulla scorta del fatto che la variante adottata con l’originario piano era efficace e quindi ne era necessaria una modifica con la procedura idonea (ossia procedendo ad una variante anche semplificata) e non l’annullamento dell’approvazione del piano.
All’esito quindi del presente giudizio sarà quindi il Comune che dovrà procedere alla variante - ove intenda procedere - nella forma ordinaria attesi i rilievi, allo stato non smentiti sull’originario piano di cui alla del. 77/2009, ampiamente contenuti nella nota del dirigente preposto (26 settembre 2014, nota prot. n. 83779/2014).
9. In relazione al secondo motivo occorre premettere che l’art 1, comma 2 - bis , lett. i), l.r. 36/1987, dispone che non costituisce variante “ la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici .”
In tale evenienza si applicano le procedure di cui all' articolo 6, comma 2, della l.r. n. 22/1997, senza necessità degli ulteriori adempimenti previsti in via ordinaria.
La procedure di cui all’art. 6, comma 2, l.r.22/1997 prevede che “ Le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia.”
9.1 Al riguardo occorre considerare, in primo luogo che la lettura della norma non può che essere unitaria non aderendo alla tesi, proposta dall’ appellante principale e dal Comune, di una ripartizione della medesima in due parti: la prima che riguarderebbe lo spostamento delle funzioni e l’altra la modifica delle quantità.
La finalità della disposizione è infatti quella di prevedere una procedura semplificata per le ipotesi di modifica delle funzioni ossia degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico; l’oggetto della disposizione è la traslazione nel limite del 20 % che non costituisce variante qualora non comporti comunque un incremento delle quantità dei pesi insediativi e la riduzione degli standard .
La norma ha quindi riguardo quindi alla mera traslazione posto che questa - superato il 20% - comporta, secondo la valutazione del legislatore, l’adozione di un piano diverso che va modificato con la procedura ordinaria della variante.
In questa ottica trova il proprio fondamento un intervento di semplificazione che comporta anche una approvazione a livello burocratico che si muove pur sempre nell’ambito (limite del 20%) già oggetto di approvazione da parte degli organi politici; in questa ottica va letta la disposizione non ipotizzando soluzioni estensive non rientranti nella ratio della disposizione di semplificazione.
9.2 In secondo luogo le funzioni vanno viste singolarmente; ossia ogni singola diversa dislocazione della funzione è idonea a potere riattivare il meccanismo ordinario di approvazione della variante nell’ipotesi in cui sia superiore al 20%; ciò in considerazione, come già attentamente rilevato dal giudice di primo grado, del dato testuale ossia dall’utilizzo del plurale “limiti” e della congiunzione (disgiuntiva) “o” nell’elencazione delle zone rilevanti ai fini della verifica sulla “diversa dislocazione”.
A favore di detta conclusione milita anche una considerazione di natura teleologica della disposizione: si tratta di una disposizione di semplificazione che non può comunque comportare l’elusione della procedura di variante e delle garanzie (pareri regionali, Sovrintendenza e quanto altro previsto) che la stessa sottende; non a caso come già rilevato dal giudice di primo grado le modifiche che non comportano l’applicazione della procedura ordinaria delle varianti, previste dalla medesima disposizione, hanno una scarsa rilevanza in quanto non idonee a comportare sostanziali modifiche all’assetto urbanistico ed edilizio definito dal piano attuativo o dal programma.
Va ricordato che nel caso in questione non si discute, come in più parti si tende a evidenziare da parte degli appellanti confondendo i piani della questione, della bontà delle modifiche, se non, come più propriamente potrebbe ritenersi, della doverosità delle stesse alla luce della richiamata nota del dirigente dell’ente; qui la questione verte sulla modalità di approvazione delle stesse e delle garanzie che offre la modalità ordinaria di approvazione della variante.
9.3 In terzo luogo avendo riguardo alle funzioni traslate emerge quanto segue:
-il verde pubblico ha una diversa dislocazione per il 100%, come anche riconosciuto dall’appellante;
- gli insediamenti, ossia gli immobili, sono stati spostati del 100%; infatti come nella stessa verificazione (dep. 5 agosto 2022) emerge che gli edifici in questione erano prima (2009) collocati nella parte alta del lotto per essere poi traslati nella parte bassa (2017/2019); già di per sé si tratta di una traslazione superiore al 20% ai fini dell’approvazione della variante con la procedura ordinaria.
Considerando la singola funzione non rileva quindi che l’area residenziale sia inserita nel calcolo del verde pubblico come evidenzia il verificatore in sede di nota nel primo elaborato della verificazione (5 agosto 2022, pag.13); quello che rileva, secondo la norma, è semplicemente la traslazione delle superficie che è idonea a qualificarsi come variante ove superi il 20% e quindi come si riscontra nel caso in esame.
-va inoltre rilevato che anche volendo accedere alla lettura unitaria delle diverse componenti ai fini del computo del 20% il risultato non cambia; infatti, come già rilevato dal giudice di primo grado, in sede di primo deposito degli esiti della verificazione (5 agosto 2022) l’incidenza della diversa dislocazione è stata attestata in una percentuale del 16,74% che comporta, come rilevato dagli odierni appellati, una diversa dislocazione di mq 67.649 (sui 404.120 mq dell’area residenziale originaria).
In ogni caso - a prescindere dalla quantificazione operata dagli odierni appellati di mq 67.649 - il verificatore in sede di chiarimenti del 13 aprile 2023 ha quantificato l’incidenza dell’area che verrà destinata al residenziale in 35.740 mq.
Pertanto dovendosi avvalere dei medesimi criteri degli esiti della verificazione di cui al 5 agosto 2022, detto valore va inserito nella tabella riassuntiva a pag. 12 del primo elaborato (colonna “superfici con diversa dislocazione”) con un totale di mq. 109.520 diversamente dislocati che - su un’area complessiva di mq. 474.380 (“dimensioni programma integrato 2009”) - comporta il raggiungimento del 23% circa, ossia superiore al limite entro il quale può prescindersi dalla procedura ordinaria.
-la viabilità, secondo la prospettazione del verificatore, ha avuto una modifica della superficie in aumento dell’ 87,97%; la variazione della dislocazione inciderebbe solo sull’aumento di 4.680 mq e quindi del 46,80% che però sarebbero considerati come standard e quindi da non computare (in tal senso chiarimenti del verificatore del 13 aprile 2023, pag 6). La tesi non convince in quanto la viabilità rientra nella nozione di infrastrutture cui si riferisce l’art. 1 - bis comma 2 lett. i) della l.r. 36/1987 e quindi seppure nell’ottica della semplificazione essa va computata - ai fini dell’adozione della procedura ordinaria- atteso che si tratta di una diversa destinazione superiore al 20%.
In conclusione le modifiche intervenute superano la soglia del 20% e quindi richiedono la procedura ordinaria: e ciò sia che ci si riferisca ad un computo globale (23%) sia che invece - come comunque più correttamente - ci si riferisca alle singole voci.
Nel caso specifico già la nuova collocazione degli edifici residenziali sebbene conseguente a dei vincoli del P.A.I. (vedi verificazione 5 agosto 2022 pag 10 che richiama la originaria nota del dirigente comunale) è un dato rilevante di per sé ed al contempo esaustivo per ritenere che il nuovo piano sia da considerarsi diverso da quello originariamente approvato per cui è necessario attivare una ordinaria procedura di variante.
9.4 In quarto luogo il fatto che la rimodulazione sia stata approvata dal Consiglio comunale non cambia la sostanza della questione.
Al riguardo l’approvazione del Consiglio Comunale si riferisce ad una approvazione del dirigente ai sensi del richiamato art 1- bis , comma 2, lett i) l.r. 36/1987 già intervenuta; approvazione che non poteva intervenire per i motivi elencati. Mentre nel caso in questione si tratta di prevedere una diversa modalità di approvazione della variante e della procedura conseguente.
10 Quanto al terzo motivo circa la possibilità di disattendere la verificazione, occorre rilevare che secondo giurisprudenza consolidata nel giudizio amministrativo, in materia di verificazione, una volta che il Collegio ha ritenuto che le questioni sottese alla controversia hanno un carattere talmente tecnico da esulare dalla propria competenza e da richiedere l'intervento di un soggetto dotato di tali specifiche competenze, le conclusioni alle quali è pervenuto potranno dallo stesso Collegio essere superate solo a fronte di una manifesta erroneità, ictu oculi ravvisabile.
Nel caso in esame la tecnicità del quesito riguarda il computo delle superfici traslate di cui si è avvalso nella valutazione il primo giudice; cosa diversa è l’interpretazione della già richiamata disposizione regionale circa le modalità di considerare quale siano le superficie traslate, questione che come si è vista sopra va interpretata sotto il profilo più propriamente giuridico che compete a questo giudice.
In disparte il fatto che nelle conclusioni sulla verificazione ci si è avvalsi, in primo grado come in questo giudizio di dati provenienti dalla medesima verificazione.
In considerazione di quanto sopra vanno respinti il ricorso principale ed i ricorsi incidentali del Comune di Pomezia e dell’associazione UM TU ASP.
Attesa la reiezione dell’appello le spese seguono la soccombenza per l’appellante principale e l’appellante incidentale Comune di Pomezia e sono liquidate nella misura determinata in dispositivo; sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese dell’appellante incidentale, associazione UM TU ASP.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale ed i ricorsi incidentali del Comune di Pomezia e dell’associazione UM TU ASP.
Condanna l’appellante principale ed il Comune di Pomezia al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila /00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate per l’associazione UM TU ASP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO