Ordinanza cautelare 29 marzo 2019
Decreto collegiale 7 marzo 2020
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
-del decreto-OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- che rigetta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. EL RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Salerno in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza proposta dalla ricorrente, cittadina marocchina, di rilascio del permesso di soggiorno per conversione da motivi di cure mediche a motivi di lavoro subordinato.
2.- Deduce la ricorrente che la Pubblica Amministrazione avrebbe violato le regole che presiedono alla partecipazione al procedimento amministrativo in quanto, sebbene abbia assolto all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/90, ciò non di meno, ha prodotto il provvedimento prima di ricevere le osservazioni che l’istante aveva diritto di produrre e che successivamente avrebbe prodotto (motivo sub I); la motivazione del diniego, inoltre, sarebbe viziata “ annunciando [essa] puramente semplicemente, ma illegittimamente la non convertibilità del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato ” (motivo sub II).
3.- Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure articolate in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto per infondatezza.
4.- Con ordinanza n.-OMISSIS-la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare osservando che “ l’istanza proposta dalla ricorrete di conversione del permesso di soggiorno per motivi di salute in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in disparte tutti gli elementi posti a fondamento dell’opposto diniego e che appaiono condivisibili, non è compatibile con lo stato di irreperibilità della interessata né con la circostanza che essa non risulta prestare servizio presso l’azienda indicata nella domanda di soggiorno ”.
5.- All’udienza pubblica straordinaria del 2 marzo 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
6.- Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7.- La motivazione del rigetto contenuta nel provvedimento del Questore, diversamente da quanto sembra ritenere parte ricorrente nel motivo sub II, poggia, altresì, sulla dichiarata irreperibilità dell’istante, accertata, anzitutto, in esito alla restituzione della comunicazione di preavviso di rigetto, datata -OMISSIS- e inviata con lettera raccomandata A/R all’indirizzo dichiarato di via -OMISSIS-), restituita per destinatario “irreperibile”; nel provvedimento si fa inoltre riferimento al “ verbale di vane ricerche redatto in data -OMISSIS- dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, opportunamente interessati da questo Ufficio Immigrazione al fine di reperire l’istante, dal quale si rileva che al civico -OMISSIS- risiede una famiglia italiana e che non è stato possibile contattarla neppure sulle utenze mobili agli atti del comando di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- e né presso l’utenza del datore di lavoro ”.
L’acclarata irreperibilità del richiedente è ostativa al rilascio del richiesto titolo di soggiorno.
Per comune orientamento, infatti, la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per lavoro autonomo che per lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero (Cons. St., sez. III, 4 giugno 2018, n. 3344; id. 1° aprile 2016, n. 1313; id. 10 luglio 2013, n. 3710; id., sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3961).
Ne discende l’insussistenza del dedotto deficit motivazionale, risultando idonea, viceversa, la conclamata irreperibilità dell’istante, a sorreggere l’impugnato diniego, che si configura come atto ‘plurimotivato’.
Il motivo sub II va dunque disatteso.
8.- È destituita di fondamento, altresì, anche l'asserita violazione degli artt. 10 e 10 bis, l. n. 241 del 1990, che assume carattere meramente formale, e come tale insuscettibile di determinare l'annullamento del decreto questorile, dal momento che risulta pacificamente incontestata tra le parti l'irreperibilità della ricorrente fino al momento dell'emissione del provvedimento di diniego. L'irreperibilità all'indirizzo dichiarato rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e dunque irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con l'impugnato diniego, trovando pacifica applicazione l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 perché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso (Cons. Stato Sez. III, 02/07/2020, n. 4275; Id., 21/1/2019, n. 494).
Da qui l’infondatezza del motivo sub II.
9.- Il ricorso è pertanto da respingere, siccome privo di fondamento.
10.- Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
EL RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.