CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6309 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6219/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa OF OT Presidente dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa RI IA UF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6219 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Britannia, 72, elett.te dom.to in Roma, alla Via Cipro, 77, presso lo studio dell'Avv.
DR RI c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura a C.F._2
margine del ricorso in appello -Appellante -
contro
, nata a [...] il [...] CF , residente in [...], Largo CP_1 C.F._3
Valeria Bacigalupo n.32, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Marco
Paolo Ferrari del Foro Roma, CF: che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in calce alla memoria di costituzione -Appellata-
e con l'intervento del Procuratore Generale OGGETTO: appello sentenza n. 15606/2022 emessa tra le parti e , Parte_1 CP_1
dal Tribunale ordinario di Roma, I Sez. Civ., in composizione collegiale, in data 13.10.2022 e pubblicata in data 24.10.2022..
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in accoglimento del prodotto gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 15606/2022,
emessa tra le parti e , dal Tribunale ordinario di Roma, I Sez. Civ., Parte_1 CP_1
in composizione collegiale, così disponga: 1) rigettarsi la domanda della sig.ra di CP_1
attribuzione dell' assegno divorzile, con ogni provvedimento consequenziale;
in subordine,
nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa pretesa, rideterminarsi l'ammontare dell'assegno divorzile, dovuto dal SI. , in favore della SI.ra , nella Parte_1 CP_1
minor somma che il giudice adito voglia determinare, secondo il suo prudente apprezzamento,
alla luce dei parametri previsti per legge;
2) condannarsi, per l'effetto, la SI.ra , alla CP_1
restituzione al SI. , delle somme tutte indebitamente percepite, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento, perché non spettanti, a far data, dalla presentazione dell'istanza di divorzio;
o, in subordine, dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
3) revocarsi tutti i provvedimenti vigenti per il passato;
4) e, stante, la impugnazione parziale della sentenza, confermarsi le precedenti disposizioni emesse in ordine al: a) dichiararsi inammissibile, la domanda avanzata dalla SI.ra , di attribuzione di una CP_1
quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge;
b) revocarsi l'obbligo del SI.
di corrispondere a , il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
e revocarsi, l'obbligo del SI. di corrispondere a , il Per_1 Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento della figlia . 5) In ragione delle evidenze istruttorie e Per_2
processuali, condannarsi la SI.ra al pagamento delle spese tutte, diritti, onorari, CP_1
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. 6) Con
l'aggravante della lite temeraria, ex art. 96 c.p.c”. Per l'appellata
“conclude - per il rigetto dell'appello siccome inammissibile e/o infondato in fatto e diritto;
- considerato che l'appellante ha dichiarato nella istanza del 7.2.2025 di essere in pensione,
l'appellata chiede, per economia di giudizio, l'attribuzione a sé della quota ex lege del CP_1
TFR spettante all'ex marito;
- con rifusione delle spese di giudizio;
- si rimette alla Corte per il rigetto delle domande istruttorie dell'appellante e per l'ammissione delle istanze istruttorie della appellata che in questa sede si rinnovano. CP_1
Premesso
Con ricorso giudiziale, depositato in data 5 Maggio 2014, la SI.ra , conveniva in CP_1
giudizio il SI. al fine di sentir dichiarare, la cessazione degli effetti civili, del Parte_1
matrimonio concordatario, contratto in Roma, il 20 maggio 1989, dal quale nascevano le figlie,
(22.07.1991) e (10.07.1994) - divenute maggiorenni, ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti - assumendo di vivere, ininterrottamente, separata dal coniuge, in virtù di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Roma, in data
16.07.2007. La detta separazione, voluta dalla ricorrente, poneva a carico del resistente, un assegno mensile di € 1.800,00, quale contributo al mantenimento delle due figlie, oltre all'integrale pagamento delle spese scolastiche e sanitarie e un assegno mensile di € 1.800,00
per il mantenimento della moglie. Presentando il ricorso, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile, di euro
1.800,00 (in corso di causa, aumentato a Euro 3.000.00 ) per sè e di un contributo di euro
1.500,00 (in corso di causa aumentato a Euro 2.000,00), per il mantenimento di “ciascuna” figlia maggiorenne, per complessivi Euro 3.000.00 (aumentato a 4.000,00), da corrispondere direttamente presso di lei, oltre all'integrale pagamento delle spese scolastiche e sanitarie;
e nel precisare le proprie domande con note conclusive del 07.12.2021, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, L. 898/70, l'attribuzione di una porzione del trattamento di fine rapporto,
di spettanza del resistente. Costituitosi ritualmente in giudizio, contestava le domande formulate dalla Parte_1
controparte, e concludeva “per: l'assegnarsi la casa di proprietà della sig.ra , designata CP_1
quale casa coniugale, alla stessa, libera da qualsivoglia vincolo di destinazione, atteso che le figlie ormai da tempo, avevano abbandonato tale abitazione;
la revoca di ogni contributo al mantenimento della SI.ra anche a titolo di assegno divorzile e in subordine, la CP_1
rideterminazione dell'importo di detto assegno ad euro 400,00, o alla minor somma ritenuta di giustizia;
e per l'effetto, la restituzione al resistente, delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento, a far data, dalla presentazione dell'istanza di divorzio o, in subordine, dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
l'accertamento del diritto delle figlie ed a richiedere e Per_1 Per_2
percepire, autonomamente, l'assegno periodico di mantenimento nella misura di Euro 972,25,
mensili, per ciascuna di esse;
il rigetto della richiesta di attribuire alla sig.ra , una CP_1
porzione del trattamento di fine rapporto, spettante al dott. ; e la condanna della Parte_1
ricorrente, al pagamento delle spese tutte del giudizio, con l'aggravante della lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. o, in subordine, per vedersi compensate le spese”.
Con sentenza parziale n. 12166/2017, del 03.03.2017, pubblicata il 14.06.2017, il Tribunale di
Roma, rigettava la richiesta di sospensione e pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo, per la sola definizione delle condizioni economiche tra le parti;
concedeva i termini per le memorie ex 183 c.p.c., onerando altresì le parti, al deposito, tra gli altri, degli estratti conto correnti bancari e delle carte di credito, a cui tuttavia parte ricorrente - con una condotta processuale che sarebbe rimasta costante, nel corso dell'intero giudizio - regolarmente disattendeva.
Con sentenza n. 15606/2022, emessa in data 13.10.2022 e pubblicata in data 24.10.2022, il
Tribunale di Roma, I Sez. Civ., in composizione collegiale, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, così provvedeva: 1) fermi restando i provvedimenti vigenti per il passato, revoca a partire da settembre 2016 l'obbligo del di corrispondere a Parte_1 il contributo per il mantenimento della figlia e revoca, a partire dal mese CP_1 Per_1
di ottobre 2021 l'obbligo del di corrispondere a il contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento della figlia;
2) determina in 1.800 euro mensili l'ammontare Per_2
dell'assegno divorzile dovuto da in favore di da corrispondersi Parte_1 CP_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 3) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente di attribuzione di una quota dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'ex coniuge. 4) compensa le spese di lite
Con ricorso depositato il 23.11.2022, ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1
asseritamente parzialmente erronea, poiché il Tribunale sarebbe incorso in una serie di violazioni di legge, riconoscendo il diritto della all'assegno divorzile: non soltanto CP_1
quest'ultima non poteva qualificarsi parte economicamente debole, anche alla luce delle variazioni delle condizioni economiche intervenute per entrambi i coniugi, ma, soprattutto, la scelta di non lavorare in costanza di matrimonio era stata scelta autonoma della moglie, non approvata dall'appellante, circostanza questa che rendeva imputabile alla stessa la differenza di reddito rispetto al marito. La donna, in particolare, si lamentava nell'atto di appello, neanche si era dedicata alla cura delle figlie a tempo pieno, potendo contare sull'aiuto di colf e di parenti,
e non aveva instaurato con le figlie un buon rapporto, avendo le ragazze preferito poi stabilirsi dal padre;
una volta separata, non aveva nemmeno tentato di trovare un lavoro, asserendo di studiare scienze infermieristiche, ma per quanto in atti senza avere mai concluso il percorso di studi. Infine, si evidenziava che la donna era proprietaria della casa di abitazione e aveva medio
tempore anche venduto la sua quota della casa al mare in comproprietà fra i coniugi: tali circostanze pure erano state del tutto omesse nel percorso motivazionale della sentenza, nel cui corpo non si era dato atto e se ne era, quindi, tenuto conto ai fini della decisione della condotta processuale della , che non aveva provveduto ad ottemperare all'ordine di CP_1
deposito di documentazione impartito dal Tribunale ed era pure decaduta dalla prova testi. In particolare, si lamentava 1) la violazione del comma 6, dell'art. 5 legge n. 898/70, (nel testo modificato dalla legge n. 74/87), del principio secondo cui, il riconoscimento dell'assegno, in favore del coniuge divorziato, spetta “al coniuge, privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli, per ragioni oggettive”, dovendo il Giudice eseguire un accertamento rigoroso sulle cause della non autosufficienza economica, verificando, in concreto, che la mancanza e/o insufficienza di mezzi adeguati del richiedente l'assegno sia di fatto, “incolpevole”; 2) la violazione, posta in essere dalla ricorrente, nel giudizio di primo grado,
dell'art. 2697 c.c., in forza del quale “Chi vuol far valere un diritto nel processo, deve dare prova dei fatti, che ne sono a fondamento”; 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cp.c per omesso esame di fatti decisivi del giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La citata norma infatti costituisce un'applicazione del principio dispositivo, in virtù del quale, spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può decidere prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso (raccomandate A/R
contenenti le offerte di lavoro alla SI.ra , formulate nel corso della separazione (cfr doc. CP_1
n. 28-29-30-31, depositati con memorie 183 n. 2), • l'assegno bancario n. 0753062452-12 di
Euro 50.000,00 (a firma della sig.ra ed intestato alla SI.ra , cfr doc. Parte_2 CP_1
n. 18. depositato con memorie 183 n. 2), quale corrispettivo incassato dalla appellata, per la vendita della casa al mare, a mezzo giudizio di divisione giudiziale, non menzionata negli atti relativi alla situazione reddituale depositati dalla parte;
4) con riferimento alla condotta processuale della SI.ra : “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte CP_1
che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. con riferimento alla condotta processuale della SI.ra : “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte CP_1
che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”; 5) l'omessa motivazione del processo valutativo seguito dal Tribunale;
6) l'omessa valutazione delle eccezioni di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa sollevate dal resistente e assenza di motivazione. l'appellante lamenta il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, della eccezione di mutatio libelli e conseguente violazione del contraddittorio e diritto di difesa, sollevata dal SI.
, nelle memorie 183 n. 2 (pag. 9) e 3 (pag 7), e nelle note a verbale del 9.1.2019, in ordine Parte_1
alla patologia da invalidità civile, dichiarata e documentata dalla ricorrente, tardivamente, solo nelle memorie 183 n.2, pur essendo nella disponibilità della parte già nel termine di deposito della prima memoria. 183 n. 1, violando in tal modo il contraddittorio e il diritto di difesa del SI.
; 7) la violazione e la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per la sussistenza dei Parte_1
presupposti per la condanna per lite temeraria. Col presente motivo l'appellante, lamenta la mancata applicazione dell'art 96 cpc, da parte del giudice di prime cure, per non aver correttamente esaminato i presupposti di legge esistenti e non aver motivato il rifiuto, della predetta condanna, come si evince alla pag. 6 della appellata sentenza. 8) L'erronea valutazione di nuova prova decisiva nel giudizio in ordine alle condizioni di salute e lavorative di
, asseritamente abile imprenditrice, che ha posto in essere e poi avviato, con CP_1
profitto, una “lucrosa” attività di estetista {svolge attività di dermopigmentazione estetico correttiva su labbra, sopracciglia e complesso areola capezzolo, nonchè protesi areola capezzolo in silicone e trattamenti vari (cfr doc. n. 4, pag 17: in cui la SI.ra , oltre ad CP_1
illustrare la propria attività professionale, “rivendica espressamente come proprio, un lavoro eseguito, su fotografia” e pubblica il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo di posta elettronica)}, presso diversi studi medici, con cui collabora ( cfr doc. n. 4 pag. 6) e sicuramente,
presso lo studio diretto dal Dott. sito in Roma alla Via Accademia degli Agiati, 120, Per_3
Palazzina A, int. 1, in cui esercita la sua professione di dermopigmentatrice, sapientemente e proficuamente, come si evince, con dovizia di particolari, dalla relazione documentata e fotografata, prodotta dalla società investigativa , ivi allegata agli atti (cfr doc. n. 4; in Pt_3
particolare pag. 6 e pag 9, 12, 13 ), e nel cui studio la SI.ra ha ricevuto la SI.ra CP_1 Pt_4
per eseguire un trattamento di dermopigmentazione alle labbra, dal costo convenuto di
[...]
Euro 350/380assolutamente “a nero”, e senza rilasciare fatture per l'attività svolta;
9) La
mancata valutazione di nuova prova decisiva in ordine allo stato di salute dell'appellante. Nelle more del giudizio di primo grado, e precisamente, in data 15.4.2022, il SI. Parte_1
veniva colpito da un grave “infarto del miocardo”, (cfr doc. 5 e 6), che minava profondamente e definitivamente, il suo stato di salute, pregiudicando le aspettative di vita e di lavoro, dello stesso (cfr doc. 5 e 6).
La nel costituirsi contestava l'appello perché ripropositivo di circostanze già smentite CP_1
all'esito dell'istruttoria di primo grado e, comunque, diversamente e correttamente valutate nella sentenza oggetto di impugnazione.
Il rappresentante della Procura Generale ha ritenuto di non esprimere parere stante la maggiore età delle figlie delle parti e dunque dell'assenza di minori coinvolti nel procedimento.
In applicazione dell'art 127 ter c.p.c., la Presidente della Sezione disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 23.10.25 con il deposito di ulteriori note autorizzate.
* * *
L'appello merita di essere parzialmente accolto.
La Corte Suprema, con la sua sentenza n. 18287/2018 resa a sezioni unite, ha chiarito che deve riconoscersi all'assegno divorzile funzione assistenziale, compensativa e perequativa in modo da assicurare al coniuge economicamente più debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e dell'apporto assicurato alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve primariamente attribuirsi, dunque, la finalità
assistenziale che può riconoscersi nel caso in cui il coniuge non disponga dei mezzi economici
- né possa esser ritenuto in grado di procurarseli - sufficienti a garantirgli, non il pregresso regime goduto durante il ménage, bensì la capacità di sostenersi dignitosamente da sé stesso.
Superato oramai il richiamo al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza del matrimonio, il giudice, per stabilire il diritto del richiedente a ricevere l'assegno divorzile, deve quindi valutare la durata del matrimonio, la capacità lavorativa della parte che avanza la richiesta di assegno,
la sussistenza o meno di malattie che possono rendere maggiormente difficoltosa per lui la ricerca di un'occupazione lavorativa, i titoli conseguiti nonché l'esperienza professionale maturata nel corso degli anni. L'ex coniuge che, senza motivo, rinuncia a svolgere la propria attività lavorativa non ha diritto a ricevere ovvero a continuare a percepire l'assegno divorzile
(Cass n. 24041/21).
Ebbene, nel nostro caso, come correttamente osservato dal primo giudicante, la ricorrente, che aveva già compiuto 58 anni al momento del deposito della sentenza di primo grado, non risulta essere titolare di alcun reddito da lavoro (unico reddito percepito è rappresentato dal mantenimento del coniuge); è proprietaria esclusiva dell'immobile ove vive, in Roma, largo
Bacigalupo n. 12 ricevuto in donazione dal padre, unitamente a un garage;
dal 27 maggio 2016
le è stata riconosciuta una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%, mentre l'appellante, medico dentista, ha percepito nel 2018 un reddito lordo di
68.858,00; nel 2019 43.755, nel 2020 75.338 (dichiarazione sostitutiva 25.10.21); è proprietario dello studio dentistico sito in Roma, alla Via Britannia n. 72, nonché dell'immobile sito in Roma,
alla Via Calcutta n. 47 e recentemente ha acquistato anche la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Monte Argentario (in passato in comproprietà al 50% con la SI.ra ): ha CP_1
ricevuto in successione dalla morte della madre, un appartamento in Roma in via Rocca Antica
6 e un box.
La separazione tra le parti risale all'anno 2007 e il matrimonio è durato 16 anni. La si è CP_1
sposata all'età di ventisei anni e ha abbandonato la propria occupazione presso lo studio medico dell'ex coniuge con la nascita delle due figlie. Il Collegio ha ritenuto tale scelta frutto di accordi condivisi, in quanto assunte in costanza di matrimonio, e, tenuto conto che il vincolo coniugale si è protratto per sedici anni e che in tale lasso di tempo i coniugi hanno coordinato insieme i compiti di accudimento delle figlie e di gestione della famiglia, ha ritenuto di dover riconoscere l'assegno divorzile, di entità pari a quello già previsto in sede di separazione.
Il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, coniuge economicamente più debole, è nel caso di specie corretto, tenuto conto dell'assenza di redditi della moglie, dell'età della medesima che rende difficile immaginare una collocazione della stessa nel mondo del lavoro, ora ancor di più per via del riconoscimento di una invalidità civile,
della circostanza che non lavora ormai da trent'anni, degli anni di matrimonio e della circostanza che la donna si sia dedicata comunque all'assistenza delle figlie. La scelta della donna di abbandonare in costanza di matrimonio il lavoro, pur se non condivisa, è stata comunque accettata dal marito, nel corso del matrimonio.
Si ritiene però corretto rideterminare l'entità dell'assegno in diminuzione rispetto a quello già
riconosciuto in sede di separazione, proprio per la natura diversa già sopra esposta dei due assegni: in particolare, l'assegno divorzile non deve tendere ad assicurare il mantenimento dello stesso tenore di vita, ma ha natura assistenziale.
Tale riduzione risulta poi anche coerente con alcune circostanze evidenziate dall'appellante,
ossia la circostanza che la sig.ra non deve sostenere spese di abitazione, che ha CP_1
acquisito la somma di € 50000,00 in seguito alla cessione di una quota di una proprietà
immobiliare, nonché la considerazione parimenti rilevante che in seguito alla separazione dal coniuge, nel lontano 2007, quando la sig.ra aveva 43 anni, non sembra essersi attivata CP_1
nella ricerca di un'occupazione.
L'avere eventualmente svolto delle attività, sporadicamente e occasionalmente, per quanto sostenuto dal marito, e in parte documentato, in nero, non può avere rilevanza né nell'ottica dell'esclusione del diritto all'assegno né sulla quantificazione dello stesso.
In particolare, risponde ad equità ridurre il predetto assegno ad € 1000,00 con effetti però
limitati al futuro. Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda dell'appellante di retroattività della riduzione dell'assegno divorzile a far data dalla pubblicazione della sentenza parziale n. 12166/2017, del 03.03.2017, pubblicata il 14.06.2017, con cui era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò si deve affermare perché “non opera la
«condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto
(o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-
familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell'assegno di mantenimento).
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' CP_2
Risulta poi in effetti che dal 1 luglio 2024 l'appellante è stato collocato a riposto per raggiungimento del limite di età e percepisce una pensione di circa 3.600,00 euro mensili: il collocamento a riposo è dunque avvenuto nel corso dell'odierno giudizio di appello e correttamente il Tribunale di prime cure aveva evidenziato l'assenza di prova dell'affermato pensionamento.
In particolare, ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.".
Tale diritto può invece essere accertato e dichiarato nella decisione del presente giudizio di appello.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, vengono compensate per la metà e, per il resto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , ridetermina l'assegno Parte_1
divorzile che si riconosce in favore di in € 1000,00, con decorrenza dalla data di CP_1
pubblicazione della presente sentenza;
2) accerta e dichiara il diritto di alla percentuale pari al 40% dell'indennità di fine CP_1
rapporto, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, percepita da all'atto della cessazione del rapporto;
Parte_1
3) compensa le spese del giudizio nella misura della metà e, per la quota restante, condanna al pagamento della somma di € 3.473,00, somma già dimezzata, per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
RI IA UF OF OT
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa OF OT Presidente dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa RI IA UF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6219 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Britannia, 72, elett.te dom.to in Roma, alla Via Cipro, 77, presso lo studio dell'Avv.
DR RI c.f. che lo rappresenta e difende giusta procura a C.F._2
margine del ricorso in appello -Appellante -
contro
, nata a [...] il [...] CF , residente in [...], Largo CP_1 C.F._3
Valeria Bacigalupo n.32, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Marco
Paolo Ferrari del Foro Roma, CF: che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in calce alla memoria di costituzione -Appellata-
e con l'intervento del Procuratore Generale OGGETTO: appello sentenza n. 15606/2022 emessa tra le parti e , Parte_1 CP_1
dal Tribunale ordinario di Roma, I Sez. Civ., in composizione collegiale, in data 13.10.2022 e pubblicata in data 24.10.2022..
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in accoglimento del prodotto gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 15606/2022,
emessa tra le parti e , dal Tribunale ordinario di Roma, I Sez. Civ., Parte_1 CP_1
in composizione collegiale, così disponga: 1) rigettarsi la domanda della sig.ra di CP_1
attribuzione dell' assegno divorzile, con ogni provvedimento consequenziale;
in subordine,
nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa pretesa, rideterminarsi l'ammontare dell'assegno divorzile, dovuto dal SI. , in favore della SI.ra , nella Parte_1 CP_1
minor somma che il giudice adito voglia determinare, secondo il suo prudente apprezzamento,
alla luce dei parametri previsti per legge;
2) condannarsi, per l'effetto, la SI.ra , alla CP_1
restituzione al SI. , delle somme tutte indebitamente percepite, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento, perché non spettanti, a far data, dalla presentazione dell'istanza di divorzio;
o, in subordine, dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
3) revocarsi tutti i provvedimenti vigenti per il passato;
4) e, stante, la impugnazione parziale della sentenza, confermarsi le precedenti disposizioni emesse in ordine al: a) dichiararsi inammissibile, la domanda avanzata dalla SI.ra , di attribuzione di una CP_1
quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge;
b) revocarsi l'obbligo del SI.
di corrispondere a , il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
e revocarsi, l'obbligo del SI. di corrispondere a , il Per_1 Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento della figlia . 5) In ragione delle evidenze istruttorie e Per_2
processuali, condannarsi la SI.ra al pagamento delle spese tutte, diritti, onorari, CP_1
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. 6) Con
l'aggravante della lite temeraria, ex art. 96 c.p.c”. Per l'appellata
“conclude - per il rigetto dell'appello siccome inammissibile e/o infondato in fatto e diritto;
- considerato che l'appellante ha dichiarato nella istanza del 7.2.2025 di essere in pensione,
l'appellata chiede, per economia di giudizio, l'attribuzione a sé della quota ex lege del CP_1
TFR spettante all'ex marito;
- con rifusione delle spese di giudizio;
- si rimette alla Corte per il rigetto delle domande istruttorie dell'appellante e per l'ammissione delle istanze istruttorie della appellata che in questa sede si rinnovano. CP_1
Premesso
Con ricorso giudiziale, depositato in data 5 Maggio 2014, la SI.ra , conveniva in CP_1
giudizio il SI. al fine di sentir dichiarare, la cessazione degli effetti civili, del Parte_1
matrimonio concordatario, contratto in Roma, il 20 maggio 1989, dal quale nascevano le figlie,
(22.07.1991) e (10.07.1994) - divenute maggiorenni, ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti - assumendo di vivere, ininterrottamente, separata dal coniuge, in virtù di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Roma, in data
16.07.2007. La detta separazione, voluta dalla ricorrente, poneva a carico del resistente, un assegno mensile di € 1.800,00, quale contributo al mantenimento delle due figlie, oltre all'integrale pagamento delle spese scolastiche e sanitarie e un assegno mensile di € 1.800,00
per il mantenimento della moglie. Presentando il ricorso, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ricorrente chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile, di euro
1.800,00 (in corso di causa, aumentato a Euro 3.000.00 ) per sè e di un contributo di euro
1.500,00 (in corso di causa aumentato a Euro 2.000,00), per il mantenimento di “ciascuna” figlia maggiorenne, per complessivi Euro 3.000.00 (aumentato a 4.000,00), da corrispondere direttamente presso di lei, oltre all'integrale pagamento delle spese scolastiche e sanitarie;
e nel precisare le proprie domande con note conclusive del 07.12.2021, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, L. 898/70, l'attribuzione di una porzione del trattamento di fine rapporto,
di spettanza del resistente. Costituitosi ritualmente in giudizio, contestava le domande formulate dalla Parte_1
controparte, e concludeva “per: l'assegnarsi la casa di proprietà della sig.ra , designata CP_1
quale casa coniugale, alla stessa, libera da qualsivoglia vincolo di destinazione, atteso che le figlie ormai da tempo, avevano abbandonato tale abitazione;
la revoca di ogni contributo al mantenimento della SI.ra anche a titolo di assegno divorzile e in subordine, la CP_1
rideterminazione dell'importo di detto assegno ad euro 400,00, o alla minor somma ritenuta di giustizia;
e per l'effetto, la restituzione al resistente, delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento, a far data, dalla presentazione dell'istanza di divorzio o, in subordine, dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
l'accertamento del diritto delle figlie ed a richiedere e Per_1 Per_2
percepire, autonomamente, l'assegno periodico di mantenimento nella misura di Euro 972,25,
mensili, per ciascuna di esse;
il rigetto della richiesta di attribuire alla sig.ra , una CP_1
porzione del trattamento di fine rapporto, spettante al dott. ; e la condanna della Parte_1
ricorrente, al pagamento delle spese tutte del giudizio, con l'aggravante della lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. o, in subordine, per vedersi compensate le spese”.
Con sentenza parziale n. 12166/2017, del 03.03.2017, pubblicata il 14.06.2017, il Tribunale di
Roma, rigettava la richiesta di sospensione e pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo, per la sola definizione delle condizioni economiche tra le parti;
concedeva i termini per le memorie ex 183 c.p.c., onerando altresì le parti, al deposito, tra gli altri, degli estratti conto correnti bancari e delle carte di credito, a cui tuttavia parte ricorrente - con una condotta processuale che sarebbe rimasta costante, nel corso dell'intero giudizio - regolarmente disattendeva.
Con sentenza n. 15606/2022, emessa in data 13.10.2022 e pubblicata in data 24.10.2022, il
Tribunale di Roma, I Sez. Civ., in composizione collegiale, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, così provvedeva: 1) fermi restando i provvedimenti vigenti per il passato, revoca a partire da settembre 2016 l'obbligo del di corrispondere a Parte_1 il contributo per il mantenimento della figlia e revoca, a partire dal mese CP_1 Per_1
di ottobre 2021 l'obbligo del di corrispondere a il contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento della figlia;
2) determina in 1.800 euro mensili l'ammontare Per_2
dell'assegno divorzile dovuto da in favore di da corrispondersi Parte_1 CP_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 3) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente di attribuzione di una quota dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'ex coniuge. 4) compensa le spese di lite
Con ricorso depositato il 23.11.2022, ha proposto appello avverso la sentenza, Parte_1
asseritamente parzialmente erronea, poiché il Tribunale sarebbe incorso in una serie di violazioni di legge, riconoscendo il diritto della all'assegno divorzile: non soltanto CP_1
quest'ultima non poteva qualificarsi parte economicamente debole, anche alla luce delle variazioni delle condizioni economiche intervenute per entrambi i coniugi, ma, soprattutto, la scelta di non lavorare in costanza di matrimonio era stata scelta autonoma della moglie, non approvata dall'appellante, circostanza questa che rendeva imputabile alla stessa la differenza di reddito rispetto al marito. La donna, in particolare, si lamentava nell'atto di appello, neanche si era dedicata alla cura delle figlie a tempo pieno, potendo contare sull'aiuto di colf e di parenti,
e non aveva instaurato con le figlie un buon rapporto, avendo le ragazze preferito poi stabilirsi dal padre;
una volta separata, non aveva nemmeno tentato di trovare un lavoro, asserendo di studiare scienze infermieristiche, ma per quanto in atti senza avere mai concluso il percorso di studi. Infine, si evidenziava che la donna era proprietaria della casa di abitazione e aveva medio
tempore anche venduto la sua quota della casa al mare in comproprietà fra i coniugi: tali circostanze pure erano state del tutto omesse nel percorso motivazionale della sentenza, nel cui corpo non si era dato atto e se ne era, quindi, tenuto conto ai fini della decisione della condotta processuale della , che non aveva provveduto ad ottemperare all'ordine di CP_1
deposito di documentazione impartito dal Tribunale ed era pure decaduta dalla prova testi. In particolare, si lamentava 1) la violazione del comma 6, dell'art. 5 legge n. 898/70, (nel testo modificato dalla legge n. 74/87), del principio secondo cui, il riconoscimento dell'assegno, in favore del coniuge divorziato, spetta “al coniuge, privo di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli, per ragioni oggettive”, dovendo il Giudice eseguire un accertamento rigoroso sulle cause della non autosufficienza economica, verificando, in concreto, che la mancanza e/o insufficienza di mezzi adeguati del richiedente l'assegno sia di fatto, “incolpevole”; 2) la violazione, posta in essere dalla ricorrente, nel giudizio di primo grado,
dell'art. 2697 c.c., in forza del quale “Chi vuol far valere un diritto nel processo, deve dare prova dei fatti, che ne sono a fondamento”; 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cp.c per omesso esame di fatti decisivi del giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La citata norma infatti costituisce un'applicazione del principio dispositivo, in virtù del quale, spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può decidere prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso (raccomandate A/R
contenenti le offerte di lavoro alla SI.ra , formulate nel corso della separazione (cfr doc. CP_1
n. 28-29-30-31, depositati con memorie 183 n. 2), • l'assegno bancario n. 0753062452-12 di
Euro 50.000,00 (a firma della sig.ra ed intestato alla SI.ra , cfr doc. Parte_2 CP_1
n. 18. depositato con memorie 183 n. 2), quale corrispettivo incassato dalla appellata, per la vendita della casa al mare, a mezzo giudizio di divisione giudiziale, non menzionata negli atti relativi alla situazione reddituale depositati dalla parte;
4) con riferimento alla condotta processuale della SI.ra : “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte CP_1
che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. con riferimento alla condotta processuale della SI.ra : “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte CP_1
che le parti gli danno, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”; 5) l'omessa motivazione del processo valutativo seguito dal Tribunale;
6) l'omessa valutazione delle eccezioni di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa sollevate dal resistente e assenza di motivazione. l'appellante lamenta il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, della eccezione di mutatio libelli e conseguente violazione del contraddittorio e diritto di difesa, sollevata dal SI.
, nelle memorie 183 n. 2 (pag. 9) e 3 (pag 7), e nelle note a verbale del 9.1.2019, in ordine Parte_1
alla patologia da invalidità civile, dichiarata e documentata dalla ricorrente, tardivamente, solo nelle memorie 183 n.2, pur essendo nella disponibilità della parte già nel termine di deposito della prima memoria. 183 n. 1, violando in tal modo il contraddittorio e il diritto di difesa del SI.
; 7) la violazione e la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per la sussistenza dei Parte_1
presupposti per la condanna per lite temeraria. Col presente motivo l'appellante, lamenta la mancata applicazione dell'art 96 cpc, da parte del giudice di prime cure, per non aver correttamente esaminato i presupposti di legge esistenti e non aver motivato il rifiuto, della predetta condanna, come si evince alla pag. 6 della appellata sentenza. 8) L'erronea valutazione di nuova prova decisiva nel giudizio in ordine alle condizioni di salute e lavorative di
, asseritamente abile imprenditrice, che ha posto in essere e poi avviato, con CP_1
profitto, una “lucrosa” attività di estetista {svolge attività di dermopigmentazione estetico correttiva su labbra, sopracciglia e complesso areola capezzolo, nonchè protesi areola capezzolo in silicone e trattamenti vari (cfr doc. n. 4, pag 17: in cui la SI.ra , oltre ad CP_1
illustrare la propria attività professionale, “rivendica espressamente come proprio, un lavoro eseguito, su fotografia” e pubblica il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo di posta elettronica)}, presso diversi studi medici, con cui collabora ( cfr doc. n. 4 pag. 6) e sicuramente,
presso lo studio diretto dal Dott. sito in Roma alla Via Accademia degli Agiati, 120, Per_3
Palazzina A, int. 1, in cui esercita la sua professione di dermopigmentatrice, sapientemente e proficuamente, come si evince, con dovizia di particolari, dalla relazione documentata e fotografata, prodotta dalla società investigativa , ivi allegata agli atti (cfr doc. n. 4; in Pt_3
particolare pag. 6 e pag 9, 12, 13 ), e nel cui studio la SI.ra ha ricevuto la SI.ra CP_1 Pt_4
per eseguire un trattamento di dermopigmentazione alle labbra, dal costo convenuto di
[...]
Euro 350/380assolutamente “a nero”, e senza rilasciare fatture per l'attività svolta;
9) La
mancata valutazione di nuova prova decisiva in ordine allo stato di salute dell'appellante. Nelle more del giudizio di primo grado, e precisamente, in data 15.4.2022, il SI. Parte_1
veniva colpito da un grave “infarto del miocardo”, (cfr doc. 5 e 6), che minava profondamente e definitivamente, il suo stato di salute, pregiudicando le aspettative di vita e di lavoro, dello stesso (cfr doc. 5 e 6).
La nel costituirsi contestava l'appello perché ripropositivo di circostanze già smentite CP_1
all'esito dell'istruttoria di primo grado e, comunque, diversamente e correttamente valutate nella sentenza oggetto di impugnazione.
Il rappresentante della Procura Generale ha ritenuto di non esprimere parere stante la maggiore età delle figlie delle parti e dunque dell'assenza di minori coinvolti nel procedimento.
In applicazione dell'art 127 ter c.p.c., la Presidente della Sezione disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 23.10.25 con il deposito di ulteriori note autorizzate.
* * *
L'appello merita di essere parzialmente accolto.
La Corte Suprema, con la sua sentenza n. 18287/2018 resa a sezioni unite, ha chiarito che deve riconoscersi all'assegno divorzile funzione assistenziale, compensativa e perequativa in modo da assicurare al coniuge economicamente più debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e dell'apporto assicurato alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve primariamente attribuirsi, dunque, la finalità
assistenziale che può riconoscersi nel caso in cui il coniuge non disponga dei mezzi economici
- né possa esser ritenuto in grado di procurarseli - sufficienti a garantirgli, non il pregresso regime goduto durante il ménage, bensì la capacità di sostenersi dignitosamente da sé stesso.
Superato oramai il richiamo al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza del matrimonio, il giudice, per stabilire il diritto del richiedente a ricevere l'assegno divorzile, deve quindi valutare la durata del matrimonio, la capacità lavorativa della parte che avanza la richiesta di assegno,
la sussistenza o meno di malattie che possono rendere maggiormente difficoltosa per lui la ricerca di un'occupazione lavorativa, i titoli conseguiti nonché l'esperienza professionale maturata nel corso degli anni. L'ex coniuge che, senza motivo, rinuncia a svolgere la propria attività lavorativa non ha diritto a ricevere ovvero a continuare a percepire l'assegno divorzile
(Cass n. 24041/21).
Ebbene, nel nostro caso, come correttamente osservato dal primo giudicante, la ricorrente, che aveva già compiuto 58 anni al momento del deposito della sentenza di primo grado, non risulta essere titolare di alcun reddito da lavoro (unico reddito percepito è rappresentato dal mantenimento del coniuge); è proprietaria esclusiva dell'immobile ove vive, in Roma, largo
Bacigalupo n. 12 ricevuto in donazione dal padre, unitamente a un garage;
dal 27 maggio 2016
le è stata riconosciuta una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%, mentre l'appellante, medico dentista, ha percepito nel 2018 un reddito lordo di
68.858,00; nel 2019 43.755, nel 2020 75.338 (dichiarazione sostitutiva 25.10.21); è proprietario dello studio dentistico sito in Roma, alla Via Britannia n. 72, nonché dell'immobile sito in Roma,
alla Via Calcutta n. 47 e recentemente ha acquistato anche la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Monte Argentario (in passato in comproprietà al 50% con la SI.ra ): ha CP_1
ricevuto in successione dalla morte della madre, un appartamento in Roma in via Rocca Antica
6 e un box.
La separazione tra le parti risale all'anno 2007 e il matrimonio è durato 16 anni. La si è CP_1
sposata all'età di ventisei anni e ha abbandonato la propria occupazione presso lo studio medico dell'ex coniuge con la nascita delle due figlie. Il Collegio ha ritenuto tale scelta frutto di accordi condivisi, in quanto assunte in costanza di matrimonio, e, tenuto conto che il vincolo coniugale si è protratto per sedici anni e che in tale lasso di tempo i coniugi hanno coordinato insieme i compiti di accudimento delle figlie e di gestione della famiglia, ha ritenuto di dover riconoscere l'assegno divorzile, di entità pari a quello già previsto in sede di separazione.
Il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile in favore della moglie, coniuge economicamente più debole, è nel caso di specie corretto, tenuto conto dell'assenza di redditi della moglie, dell'età della medesima che rende difficile immaginare una collocazione della stessa nel mondo del lavoro, ora ancor di più per via del riconoscimento di una invalidità civile,
della circostanza che non lavora ormai da trent'anni, degli anni di matrimonio e della circostanza che la donna si sia dedicata comunque all'assistenza delle figlie. La scelta della donna di abbandonare in costanza di matrimonio il lavoro, pur se non condivisa, è stata comunque accettata dal marito, nel corso del matrimonio.
Si ritiene però corretto rideterminare l'entità dell'assegno in diminuzione rispetto a quello già
riconosciuto in sede di separazione, proprio per la natura diversa già sopra esposta dei due assegni: in particolare, l'assegno divorzile non deve tendere ad assicurare il mantenimento dello stesso tenore di vita, ma ha natura assistenziale.
Tale riduzione risulta poi anche coerente con alcune circostanze evidenziate dall'appellante,
ossia la circostanza che la sig.ra non deve sostenere spese di abitazione, che ha CP_1
acquisito la somma di € 50000,00 in seguito alla cessione di una quota di una proprietà
immobiliare, nonché la considerazione parimenti rilevante che in seguito alla separazione dal coniuge, nel lontano 2007, quando la sig.ra aveva 43 anni, non sembra essersi attivata CP_1
nella ricerca di un'occupazione.
L'avere eventualmente svolto delle attività, sporadicamente e occasionalmente, per quanto sostenuto dal marito, e in parte documentato, in nero, non può avere rilevanza né nell'ottica dell'esclusione del diritto all'assegno né sulla quantificazione dello stesso.
In particolare, risponde ad equità ridurre il predetto assegno ad € 1000,00 con effetti però
limitati al futuro. Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda dell'appellante di retroattività della riduzione dell'assegno divorzile a far data dalla pubblicazione della sentenza parziale n. 12166/2017, del 03.03.2017, pubblicata il 14.06.2017, con cui era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò si deve affermare perché “non opera la
«condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto
(o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-
familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell'assegno di mantenimento).
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' CP_2
Risulta poi in effetti che dal 1 luglio 2024 l'appellante è stato collocato a riposto per raggiungimento del limite di età e percepisce una pensione di circa 3.600,00 euro mensili: il collocamento a riposo è dunque avvenuto nel corso dell'odierno giudizio di appello e correttamente il Tribunale di prime cure aveva evidenziato l'assenza di prova dell'affermato pensionamento.
In particolare, ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.".
Tale diritto può invece essere accertato e dichiarato nella decisione del presente giudizio di appello.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, vengono compensate per la metà e, per il resto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , ridetermina l'assegno Parte_1
divorzile che si riconosce in favore di in € 1000,00, con decorrenza dalla data di CP_1
pubblicazione della presente sentenza;
2) accerta e dichiara il diritto di alla percentuale pari al 40% dell'indennità di fine CP_1
rapporto, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, percepita da all'atto della cessazione del rapporto;
Parte_1
3) compensa le spese del giudizio nella misura della metà e, per la quota restante, condanna al pagamento della somma di € 3.473,00, somma già dimezzata, per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
RI IA UF OF OT