TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 431/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 431/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Simonetti Giuseppe Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(p.i. ), n.q. di impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada in Sicilia, in persona del procuratore speciale , con Controparte_2 il ministero dell'avv. La Puzza Tiziana
APPELLATA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 2.3.2020, ha proposto appello Parte_1
nei confronti di n.q. di impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia Controparte_1
per le vittime della strada in Sicilia ex art. 286, d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, avverso la sentenza n. 530/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 2.9.2019 nel giudizio civile n. 267/2018 R.G.civ. con cui, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2947, comma 2, c.c. sollevata dalla convenuta è stata rigettata la domanda di Controparte_1 [...]
di risarcimento del danno biologico e morale, quantificato nella somma complessiva di euro Parte_1
1 4.878,65, asseritamente subìto da nel sinistro stradale asseritamente verificatosi il Parte_1
23.10.2014, alle ore 20:00 circa, a Gela (CL) in via Venezia, all'altezza della banca quale CP_3 pedone asseritamente investito da un'automobile Fiat Punto di colore nero non identificata, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa, occorrendo, riapertura dell'istruttoria per la nomina di consulente medico che valuti il danno fisico già esplicato e quantificato in citazione, e previa riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello, ritenere e dichiarare che
ha diritto ad essere risarcito per i danni allo stesso derivati dalle patite lesioni Parte_1
eziologicamente collegate al sinistro. Conseguentemente condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna nella via Stalingrado,45 nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. al pagamento per tale causale della somma di €. 4.878,65 o quell'altra che potrà risultare nel corso del giudizio. Spese e compensi di ambedue i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che anche per questo grado si dichiara antistatario.”.
Con comparsa depositata l'8.6.2020, si è costituita l'appellata n.q. di Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia ex art. 286,
d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, chiedendo al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “Rigettarsi l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna in capo all'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
2. Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata, per aver accolto l'eccezione di prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale ex art. 2947, comma 2, c.c., anziché rigettarla ritenendo applicabile il termine più lungo di prescrizione del reato di lesioni personali, asseritamente subìte dall'attore nel sinistro stradale, ex art. 2947, comma 3, c.c. .
Preliminarmente va osservato che tale motivo di appello è ammissibile, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, in quanto, a fronte dell'eccezione di prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale ex art. 2947, comma 2, c.c., accolta dal Giudice di primo grado, è consentito alla parte soccombente proporre motivo di appello, deducendo l'applicabilità del termine più lungo di prescrizione del reato di lesioni personali, a fronte delle lesioni personali asseritamente subìte nel sinistro stradale del 23.10.2014, azionate a titolo risarcitorio in primo grado, quale fatto costitutivo del termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. (cfr. in linea di principio,
Cass. civ. n. 30303/2021, testualmente: “Non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio
2 la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n.
21752). L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n. 15631).”).
Nel merito va osservato che ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni” (comma 2), ma “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” (comma 3, primo periodo), e che come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, nel caso di specie in cui il giudizio penale non sia stato promosso, il più lungo termine di prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento del danno ex art. 2947, comma 3, c.c., se il giudice civile accerta incidenter tantum, ossia ai soli fini risarcitori, e con gli strumenti propri del processo civile, la sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (cfr. SS.UU. civ. n. 27337/2008, principio di diritto: “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.”; conforme ex multis nella giurisprudenza successiva, Cass. civ., sez. III, n.
24988/2014).
Tuttavia nel caso di specie l'attore odierno appellante non ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova del sinistro stradale, da cui sarebbero derivate le asserite lesioni personali integranti il reato di lesioni personali stradali ex art. 590-bis c.p., ai fini della prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. e della spettanza stessa del diritto al risarcimento del danno biologico e morale derivante da tale asserito sinistro stradale ex artt. 2043 ss. c.c. .
Infatti, le prove fornite dall'attore di tale asserito sinistro stradale, contestato dalla compagnia di assicurazione, convenuta n.q. di impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia ex art. 286 cod. assicuraz., risultano contraddittorie poiché, sul piano delle prove orali, il teste escusso in primo grado all'udienza dell'8.5.2018 ha confermato che, come dedotto nell'atto di citazione in primo grado, col capitolo di prova sub 1), “In data 23.10.2014 alle ore 20:00 circa a Gela
3 in via Venezia all'altezza della Banca Unicredit, si verificava un incidente che vedeva coinvolti il sig.
e un'auto Fiat Punto di colore nera rimasta non identificata”, mentre sul piano Parte_1
delle prove documentali, dalla cartella clinica di pronto soccorso, prodotta dallo stesso attore in primo grado all'udienza del 18.09.2018, risulta che è stato ricoverato al Pronto soccorso Parte_1
del P.O. Vittorio Emanuele di Gela il 23.10.2014 alle ore 9:16 e dimesso alle ore 12:42, e che lo stesso al medico del pronto soccorso “riferisce ieri sera sinistro stradale intorno alle ore Parte_1
21 come pedone in via Corte Maggiore”, ossia in data 22.10.2024 alle ore 21:00 circa in via Corte
Maggiore, e non in data 23.10.2014 alle ore 20:00 circa in via Venezia, come dedotto in citazione dallo stesso attore e come confermato dal teste escusso.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato, e per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, applicando i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m.
147/2022, alla luce della natura della causa (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (€ 4.878,65) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 530/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 2.9.2019 nel giudizio civile n. 267/2018 R.G.civ.; condanna (c.f. ) al pagamento delle spese del Parte_1 C.F._1
presente giudizio di appello in favore di (p.i. ), n.q. di Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia, liquidandole in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
(c.f. ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 C.F._1
quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 14/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 431/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Simonetti Giuseppe Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(p.i. ), n.q. di impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada in Sicilia, in persona del procuratore speciale , con Controparte_2 il ministero dell'avv. La Puzza Tiziana
APPELLATA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 2.3.2020, ha proposto appello Parte_1
nei confronti di n.q. di impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia Controparte_1
per le vittime della strada in Sicilia ex art. 286, d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, avverso la sentenza n. 530/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 2.9.2019 nel giudizio civile n. 267/2018 R.G.civ. con cui, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2947, comma 2, c.c. sollevata dalla convenuta è stata rigettata la domanda di Controparte_1 [...]
di risarcimento del danno biologico e morale, quantificato nella somma complessiva di euro Parte_1
1 4.878,65, asseritamente subìto da nel sinistro stradale asseritamente verificatosi il Parte_1
23.10.2014, alle ore 20:00 circa, a Gela (CL) in via Venezia, all'altezza della banca quale CP_3 pedone asseritamente investito da un'automobile Fiat Punto di colore nero non identificata, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa, occorrendo, riapertura dell'istruttoria per la nomina di consulente medico che valuti il danno fisico già esplicato e quantificato in citazione, e previa riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento del presente appello, ritenere e dichiarare che
ha diritto ad essere risarcito per i danni allo stesso derivati dalle patite lesioni Parte_1
eziologicamente collegate al sinistro. Conseguentemente condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna nella via Stalingrado,45 nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. al pagamento per tale causale della somma di €. 4.878,65 o quell'altra che potrà risultare nel corso del giudizio. Spese e compensi di ambedue i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che anche per questo grado si dichiara antistatario.”.
Con comparsa depositata l'8.6.2020, si è costituita l'appellata n.q. di Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia ex art. 286,
d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, chiedendo al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “Rigettarsi l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna in capo all'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
2. Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata, per aver accolto l'eccezione di prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale ex art. 2947, comma 2, c.c., anziché rigettarla ritenendo applicabile il termine più lungo di prescrizione del reato di lesioni personali, asseritamente subìte dall'attore nel sinistro stradale, ex art. 2947, comma 3, c.c. .
Preliminarmente va osservato che tale motivo di appello è ammissibile, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, in quanto, a fronte dell'eccezione di prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale ex art. 2947, comma 2, c.c., accolta dal Giudice di primo grado, è consentito alla parte soccombente proporre motivo di appello, deducendo l'applicabilità del termine più lungo di prescrizione del reato di lesioni personali, a fronte delle lesioni personali asseritamente subìte nel sinistro stradale del 23.10.2014, azionate a titolo risarcitorio in primo grado, quale fatto costitutivo del termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. (cfr. in linea di principio,
Cass. civ. n. 30303/2021, testualmente: “Non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio
2 la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n.
21752). L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n. 15631).”).
Nel merito va osservato che ai sensi dell'art. 2947 c.c. “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni” (comma 2), ma “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” (comma 3, primo periodo), e che come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, nel caso di specie in cui il giudizio penale non sia stato promosso, il più lungo termine di prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento del danno ex art. 2947, comma 3, c.c., se il giudice civile accerta incidenter tantum, ossia ai soli fini risarcitori, e con gli strumenti propri del processo civile, la sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (cfr. SS.UU. civ. n. 27337/2008, principio di diritto: “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.”; conforme ex multis nella giurisprudenza successiva, Cass. civ., sez. III, n.
24988/2014).
Tuttavia nel caso di specie l'attore odierno appellante non ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova del sinistro stradale, da cui sarebbero derivate le asserite lesioni personali integranti il reato di lesioni personali stradali ex art. 590-bis c.p., ai fini della prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. e della spettanza stessa del diritto al risarcimento del danno biologico e morale derivante da tale asserito sinistro stradale ex artt. 2043 ss. c.c. .
Infatti, le prove fornite dall'attore di tale asserito sinistro stradale, contestato dalla compagnia di assicurazione, convenuta n.q. di impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia ex art. 286 cod. assicuraz., risultano contraddittorie poiché, sul piano delle prove orali, il teste escusso in primo grado all'udienza dell'8.5.2018 ha confermato che, come dedotto nell'atto di citazione in primo grado, col capitolo di prova sub 1), “In data 23.10.2014 alle ore 20:00 circa a Gela
3 in via Venezia all'altezza della Banca Unicredit, si verificava un incidente che vedeva coinvolti il sig.
e un'auto Fiat Punto di colore nera rimasta non identificata”, mentre sul piano Parte_1
delle prove documentali, dalla cartella clinica di pronto soccorso, prodotta dallo stesso attore in primo grado all'udienza del 18.09.2018, risulta che è stato ricoverato al Pronto soccorso Parte_1
del P.O. Vittorio Emanuele di Gela il 23.10.2014 alle ore 9:16 e dimesso alle ore 12:42, e che lo stesso al medico del pronto soccorso “riferisce ieri sera sinistro stradale intorno alle ore Parte_1
21 come pedone in via Corte Maggiore”, ossia in data 22.10.2024 alle ore 21:00 circa in via Corte
Maggiore, e non in data 23.10.2014 alle ore 20:00 circa in via Venezia, come dedotto in citazione dallo stesso attore e come confermato dal teste escusso.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato, e per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, applicando i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m.
147/2022, alla luce della natura della causa (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da domanda (€ 4.878,65) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 530/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 2.9.2019 nel giudizio civile n. 267/2018 R.G.civ.; condanna (c.f. ) al pagamento delle spese del Parte_1 C.F._1
presente giudizio di appello in favore di (p.i. ), n.q. di Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia, liquidandole in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
(c.f. ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 C.F._1
quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 14/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4