Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 4544
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione della mancata concessione della detenzione domiciliare. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non potesse sindacare la concessione della detenzione domiciliare in sede di rinvio, poiché tale statuizione era divenuta non più censurabile a seguito della mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero nel precedente giudizio di cassazione. Ha altresì chiarito che il divieto di reformatio in peius non era la ragione principale dell'accoglimento, bensì i limiti al potere del giudizio di rinvio correlati all'effetto devolutivo dell'impugnazione per cassazione e agli effetti della preclusione processuale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 4544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4544
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo