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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/09/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 141/2023 R.G., promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti M. Galeano, P. Tomaselli e I. Marcedone
Appellante
Contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. S. Margherita
Appellato
OGGETTO: ripetizione d'indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 61/2023, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice di lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Controparte_1
dell' e dichiarava irripetibile a decorrere dalla data del 9.05.2020 la somma Pt_1
erogata dall'ente in favore del ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile n.01555424 come determinata a seguito del ricalcolo effettuato dall'ente in conseguenza del venir meno del requisito sanitario legittimante la prestazione assistenziale.
Il giudice, richiamati gli orientamenti di legittimità in tema di indebito assistenziale, osservava che nel caso in esame risultava incontestato che l'istante fosse stato sottoposto a visita di revisione in data 12.11.2015 per la verifica della permanenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, a seguito della quale non era stata più riconosciuta la prestazione. Rilevava, altresì, che l' non aveva documentato la data di trasmissione del verbale sanitario al Pt_1
ricorrente, limitandosi a produrre una nota datata 23.12.2014 antecedente alla visita di revisione del 12.11.2015 e, peraltro, riferita a numero di domanda non coincidente con quello indicato nel verbale di visita. Sulla scorta di quanto sancito dalla Suprema
Corte, evidenziava che “l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione abilita alla restituzione solo a far tempo del provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente” (come da Cass. n. 24180/2022) e che, non avendo l'istituto dato prova della ricezione del verbale sanitario e considerato che il ricorrente ne aveva avuto conoscenza solo con la comunicazione del 9.5.2020,
l'indebito era ripetibile solo a decorrere da tale data.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso del
6.03.2023; resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 416 c.p.c.
Premesso che l'indebito contestato riguarda il periodo 1 gennaio 2015 – 31 maggio 2020, sostiene che vertendo l'oggetto della controversia sull'accertamento negativo del credito, l'appellato, quale accipiens, aveva l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e pertanto l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto dallo stesso percepito. Osserva che l'appellato nulla ha allegato e provato in merito al diritto alla prestazione corrisposta indebitamente.
Deduce altresì che la decisione è errata nella parte in cui ha dato valore decisivo alla visita di revisione datata 12.11.2015, evidenziando di non aver fatto alcun riferimento a tale visita che ha avuto luogo successivamente alla revisione del 9 dicembre 2014, il cui esito negativo ha fatto venire meno il diritto alla prestazione per insussistenza, per l'appunto, del requisito sanitario. Rileva, altresì, che il verbale di tale visita è stato comunicato all'interessato il 23 dicembre del 2014 (come da avviso di ricevimento allegato all'atto di appello e di cui l'appellante chiede l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c.) con conseguente ripetibilità delle somme corrisposte dal mese successivo, cioè dal gennaio 2015.
L'istituto aggiunge che successivamente, a seguito di nuova visita di revisione del 12.11.2015, su domanda amministrativa del 21 settembre, è stata accertata nuovamente l'insussistenza delle condizioni invalidanti che all'epoca hanno dato luogo al riconoscimento della prestazione e che tale verbale è stato correttamente notificato e, in assenza di impugnazione anch'esso (oltre al precedente) è divenuto definitivo.
Ritiene, quindi, che, in assenza di affidamento incolpevole in capo a chi era al corrente dell'insussistenza del requisito sanitario, quanto pagato per la prestazione non dovuta costituisce un indebito ripetibile.
2. L'appello è fondato.
Va, in primo luogo, osservato, quanto ai principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo richiamati dall'appellante, che nel giudizio in esame non si controverte sulla sussistenza o meno dell'indebito assistenziale, bensì sulla sua ripetibilità. Ciò posto, gli assunti dell'istituto trovano conferma nell'orientamento consolidato del giudice di legittimità, che il collegio condivide. Si legga in merito
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n. 34013: “16. il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa
Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo
a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art.
4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del
1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta";
17. si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art.
5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03)”.
Il principio è stato confermato da Cass. n. 248/2023, riguardante nello specifico prestazioni assistenziali ed ha trovato applicazione anche in precedenti di questo
Corte (sentenza n. 256/2025 estensore dott.ssa Viviana Urso).
Si tratta, peraltro, degli stessi principi richiamati nella sentenza appellata e posti a base della decisione.
Orbene l'errore in cui è incorso il tribunale riguarda l'individuazione della visita di revisione da cui è scaturito l'indebito.
L'istituto nella memoria difensiva in primo grado ha individuato l'origine dell'indebito nel verbale di visita di revisione del 9.12.2014, comunicato all'appellato con lettera del 23.12.2014, ricevuta il 19.1.2015, rilevando come da tale data l'assistito era a conoscenza del venir meno del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento. Nel fascicolo di primo grado l'istituto ha depositato tale verbale di visita nel quale si legge che il , invalido al 100% con diritto alla indennità CP_1
di accompagnamento dal 17.11.2009, era sottoposto a revisione a seguito della quale la commissione ha riscontrato un grado di invalidità dell'80%. Tale verbale è stato comunicato con lettera del 23.12.2014, di cui l'istituto ha documentato (con produzione che si acquisisce ai sensi dell'art. 437 c.p.c.) la ricezione in data
19.1.2015, circostanza in ogni caso non contestata dal ricorrente in primo grado.
Non potendo, dunque, configurarsi un affidamento incolpevole in capo al soggetto messo a conoscenza del venir meno del requisito sanitario, la domanda di accertamento della irripetibilità dell'indebito va rigettata, riformando in tal senso la sentenza impugnata.
3. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Controparte_1 Pt_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
4.638,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi