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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14590/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]is/5 elettivamente domiciliati in Torino, già Corso Galileo Ferraris n. 146, ora Via Avogadro n. 19, presso lo studio dell'avvocato Elio Michele Gnocato che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Luigi De Vuono per delega in atti
- ATTORE
ONro
IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE ONroparte_1
DEL RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA, DOTT.SSA con ONroparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1904946 – nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court Of Justice Business And
Property Courts Of England And Wales Companies Court (chd) 25 novembre 2020 di cui erano titolari gli assicuratori membri del mercato dei (C.F. ; P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Andrea d' Isernia n.28, presso lo studio dell'avv. Roberta
Scoppa che la rappresenta e difende per procura in atti;
-CONVENUTA con la chiamata in causa di
GIA' , ONroparte_3 ONroparte_4
GIA' (C.F./P.IVA ), in persona del ONroparte_5 P.IVA_3
Curatore Dott. con sede in Via Guglielmo Marconi, 440 ONroparte_6 CP_3
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE – pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis,
Nel merito: - dichiarare tenuti e condannare i Membri che hanno assunto il Parte_3 rischio di cui al contratto n. 1904946 – Ufficio Italiano dei Lloyd's, in persona del Rappresentante
Generale per l'Italia di Lloyd's Vittorio Scala, a corrispondere ai signori e Parte_4 Pt_2
la somma di € 15.642,25, o somma veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria;
- dichiarare tenuti e condannare i che hanno Parte_5 assunto il rischio di cui al contratto n. 1904946 – Ufficio Italiano dei Lloyd's, in persona del
Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's Vittorio Scala, a corrispondere ai signori Parte_4
e a titolo di risarcimento danni la somma di € 15.642,25, o somma veriore
[...] Parte_2 accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per parte convenuta:
“sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino per essere competente il Tribunale di Brescia, per i motivi indicati in premessa;
accertare e dichiarare la condotta gravemente colposa dei sig.ri e Parte_4 Parte_2 per aver utilizzato una perizia assolutamente inattendibile tale da aver provocato il sinistro per
[...] cui è causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della comparente Compagnia di assicurazione a rifiutare la liquidazione del sinistro de quo, e la conseguente esclusione della garanzia di cui alla polizza 1904946 nei confronti dei sig.ri e , atteso che il sinistro è Parte_4 Parte_2 stato causato da colpa grave del beneficiario e/o del contraente e delle persone legate a quest'ultimo da un rapporto di collaborazione professionale;
nel merito rigettare, in ogni caso, la domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti in premessa;
condannare chi di ragione alla refusione delle spese del presente giudizio”.
pagina 2 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente causa trae origine dalla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da Parte_4
e nei confronti dei che hanno assunto il
[...] Parte_2 Pt_5 Parte_3 rischio di cui al contratto n. 1904946- ufficio italiano dei lloyd's al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo quantificato in complessivi € 15.642,25.
A sostegno della domanda, i ricorrenti allegavano che:
. in data 20.12.2007 avevano sottoscritto con la il contratto di mutuo Rep. ONroparte_7
192.437 con erogazione a loro favore dell'importo di € 260.000,00;
. in data 11.11.2016 avevano affidato a l'incarico di redigere una perizia, in ONroparte_8 relazione al predetto contratto di mutuo, per l'accertamento della sussistenza di usura contrattualizzata per superamento del tasso soglia, della sussistenza di usura contrattualizzata derivante dal superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora, la nullità del tasso per violazione dell'art. 117
T.U.B. e la sussistenza di usura contrattualizzata per superamento da parte del tasso complessivo del tasso soglia usura;
. al contratto per la redazione della perizia era stato allegato un estratto della polizza di tutela legale n. ON 1904946 stipulata da con of London a beneficio dei clienti di ONroparte_8 CP_1
. la polizza in questione prevedeva il riconoscimento a favore dei ricorrenti di un indennizzo per il caso ON di soccombenza nel futuro giudizio da radicare sulla base della perizia predisposta da
I ricorrenti precisavano quindi che:
. con atto di citazione del 20.03.2018 avevano promosso presso il Tribunale Torino la causa n.
25932/2017 R.G. nei confronti di chiedendo la condanna dell'istituto di ONroparte_7 credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite a fronte dell'applicazione di interessi usurari nel contratto di mutuo stipulato, l'accertamento dell'indeterminatezza del contratto di mutuo per la violazione degli artt. 1284 c.c. e 1346 c.c., l'accertamento della violazione dell'art 117 T.U.B.;
. il giudizio si era concluso con la sentenza n. 4756/2019 del 16 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Torino aveva respinto le domande di e Parte_4 Parte_2
. a fronte della soccombenza in giudizio, la richiesta di indennizzo avanzata dagli odierni ricorrenti a era stata respinta;
CP_1
. la mediazione esperita nei confronti di Lloyd's Ufficio Italiano dei Lloyd's, della ONroparte_9
e della (soggetti incaricati della gestione del sinistro) aveva avuto esito negativo.
[...] CP_10
I ricorrenti, dichiarata la competenza del Tribunale di Torino in quanto foro del consumatore e luogo ove si era verificato il sinistro – da individuarsi nell'emissione della sentenza n. 4756/2019 di rigetto delle pretese di e – hanno ribadito il loro diritto ad ottenere l'indennizzo previsto Parte_4 Pt_2 dalla polizza assicurativa in questione. pagina 3 di 12 Nel merito, hanno specificato che il rischio assicurato è costituito dalla soccombenza stessa e dalle conseguenze da essa derivanti nei limiti, tuttavia, di una condotta dolosa o colposa tenuta dall'assicurato, circostanza non verificatasi e non accertata dal Giudice nel caso di specie.
I ricorrenti, richiamato il disposto dell'art. 11 della polizza in questione, hanno quindi ribadito il loro diritto a percepire a titolo di indennizzo la somma complessiva di € 15.642,25 (€ 2.8000,00 per le spese ON della perizia di € 2.074,80 a titolo di spese legali per l'assistenza prestata dal legale;
€ 10.584,45 per le spese legali liquidate a favore di a seguito della sentenza Tribunale di Parte_6
Torino n. 4756/2019; € 183,00 per le spese di mediazione), instando per la condanna dei
[...] che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. 1904946, a corrispondere in Parte_5 favore la somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio ONroparte_1 in persona del procuratore speciale del rappresentante per l'Italia, dott.ssa
[...] ONroparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1904946 - nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court Of Justice Business And Property Courts Of
England And Wales Companies Court (CHD) 25 novembre 2020 di cui erano titolari gli assicuratori membri del mercato dei CP_1
In via preliminare, la convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino indicando quale foro competente, ai sensi dell'art. 8 della polizza in questione, quello di Brescia ove ha sede CP_11 Parte_7
Nel merito, ha eccepito l'esclusione della garanzia nei confronti dei ricorrenti per avere gli stessi ON acquistato una perizia da e /o per aver fornito la una perizia lacunosa, priva di ONroparte_12 requisiti di scientificità e basata su metodologie di calcolo non desunte dalle Istruzioni della Banca d'
Italia, rendendo la soccombenza in giudizio non più un'alea ma una certezza;
ha quindi rilevato la ON sussistenza della colpa grave di e dei signori e . Parte_4 Pt_2
La compagnia assicurativa ha quindi ribadito il proprio diritto a rifiutare ex art. 1900c.c. la liquidazione dell'indennizzo e, richiamato il dettato dell'art. 1891 c.c. comma 3, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la instando, in via riconvenzionale, per l'accertamento della ONroparte_13 natura gravemente colposa della condotta di e e/o della Parte_4 Parte_2 [...]
formulando – per il caso di accoglimento della domanda attorea – istanza di ONroparte_13 condanna del terzo chiamato al pagamento di quanto spettante a parte attrice. ONroparte_14
Ritualmente citata, si è costituita in giudizio ONroparte_5 eccependo
. il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di Torino richiamando l'art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti relativo all'acquisto dell'analisi contabile che individua nel Collegio Arbitrale la modalità deputata in via esclusiva alla risoluzione delle controversie;
pagina 4 di 12 . l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 8 ON del contratto assicurativo sottoscritto da e CP_1
. la violazione dell'art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
. il difetto di legittimazione passiva di avendo quest'ultima adempiuto regolarmente ONroparte_5 alle obbligazioni del contratto di “assicurazione per conto altrui” in qualità di contraente;
La terza chiamata ha, inoltre, contestato le difese della compagnia assicurativa in ordine all'applicabilità dell'art. 1900 c.c. comma 1 precisando che nel caso di specie la soccombenza dei ricorrenti nel giudizio intrapreso sulla base della perizia in questione non era stata determinata dal dolo o dalla colpa grave dell'assicurato, ma dall'adesione del Giudice ad un diverso orientamento giurisprudenziale.
In ordine alla quantificazione operata dai ricorrenti ha specificato che gli stessi non avevano fornito alcuna prova dell'effettivo esborso delle somme di cui chiedevano il rimborso;
inoltre, ha disconosciuto quanto a conformità, contenuto e provenienza le copie delle fatture prodotte dagli istanti.
Concludeva instando per il rigetto della domanda attorea e per l'ipotesi di accoglimento della stessa di limitare il rimborso richiesto ai soli importi effettivamente provati.
In corso di causa il Giudice, dato atto che l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe stata delibata unitamente al merito, ritenuta non sussistente l'improcedibilità eccepita da ritenuta CP_5 necessaria un'istruzione non sommaria della causa, ha disposto il mutamento del rito.
Concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con note depositate il 17.04.2024 il procuratore della terza chiamata (già ) ha ONroparte_3 ONroparte_5 dichiarato l'intervenuto fallimento della società come da sentenza del Tribunale di Brescia in data
14.12.2023 cui ha fatto seguito l'interruzione, ex art. 300 c.p.c. del processo.
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 e hanno riassunto il Parte_4 Parte_2 processo nei confronti della sola in persona del Procuratore Speciale ONroparte_1 del Rappresentante per l'Italia, Dott.ssa con riferimento al rischio assunto con il ONroparte_2 certificato n. 1904946 – nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della
High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (CHD) 25
Novembre 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei nonché nei CP_1 confronti del già , già ONroparte_3 ONroparte_4 [...]
. ONroparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione si è costituita in giudizio la ONroparte_1 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1904946, riportandosi ai propri scritti
[...] difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione depositata, rinunciando alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti della (già . ONroparte_3 ONroparte_13 pagina 5 di 12 Nessuno si è costituito per il già , già ONroparte_3 ONroparte_4
. ONroparte_5
Sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, deve esaminarsi l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito, sollevata dalla convenuta CP_1
Richiamata la previsione dell'art. 8 della “Polizza di tutela legale” stipulata in data 30.6.2016 con la ON secondo cui “il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede legale il ON contraente” (doc. 1 parte convenuta), e considerato che la ha sede in Brescia, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Brescia.
L'eccezione non può essere accolta.
Parte attrice ha citato in giudizio la in qualità di assicurato e destinatario della copertura CP_1 ON assicurativa sottoscritta dalla convenuta con la il contratto intercorso tra l'attore e la terza chiamata – ONratto per la fornitura del servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie- Gold – all'art. 11, espressamente prevede l'adesione, con la sottoscrizione del contratto, alla polizza assicurativa, realizzando il collegamento negoziale tra i due contratti. ON È certo, peraltro, che il contratto assicurativo sottoscritto dalla convenuta con la rientri nel genus dei contratti assicurativi per conto altrui, nei quali si verifica una dissociazione tra il contraente – quale soggetto che stipula il contratto – e l'assicurato quale soggetto esposto al rischio. In particolare, sul contraente incombono tutti gli obblighi sia precontrattuali che contrattuali, mentre i diritti nascenti dal contratto spettano all'assicurato.
Secondo la Cassazione, infatti, "deve ritenersi che la ricorrente abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo" (v. Cass. 20.12.2017, n. 30653).
Ai sensi del successivo art. 1891, comma 3, c.c., poi, è altresì certa l'opponibilità all'assicurato delle clausole contrattuali contenute nella polizza a fronte della manifestazione di volontà dello stesso di voler profittare della stipulazione in suo favore della garanzia assicurativa, con conseguente opponibilità anche della clausola riportata all'articolo 8.
La previsione in oggetto indica quale foro competente quello del luogo ove ha sede il contraente: a dispetto del termine “esclusivamente”, deve evidenziarsi come il foro indicato non sia esclusivo e la parte convenuta non abbia contestato specificamente la competenza rispetto a ciascuno dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c..
pagina 6 di 12 Inoltre, la stessa clausola relativa alla competenza non risulta munita di doppia sottoscrizione, limitata alla sola previsione di cui all'art. 2 della polizza, né parte convenuta ha dato prova che la stessa clausola abbia formato oggetto di trattativa.
Priva di rilievo è poi la presenza di un intermediario, in quanto la trattativa idonea a escludere la necessità della doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c. deve riguardare la singola clausola della cui validità si discorre e, nel caso di specie, nulla consente di stabilire che l'intervento dell'intermediario abbia avuto ad oggetto l'inserimento o la scrittura dell'art. 8 delle condizioni generali.
Non è decisiva, neppure, la presenza nel contratto della cosiddetta “clausola broker”, in virtù della quale il contraente ha conferito mandato all'intermediario, per il tramite del quale il contratto fu concluso, per la "determinazione, gestione ed esecuzione" del contratto.
La presenza di tale clausola non offre alcuna indicazione circa le modalità di conclusione del contratto, nè prova se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Mancando dunque la dimostrazione, il cui onere incombeva sulla parte convenuta, che la clausola di cui all'art. 8 del contratto abbia formato oggetto di trattativa individuale, l'eccezione non può essere accolta.
**** ON Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione sollevata dalla terza chiamata con riguardo alla clausola compromissoria contenuta nel contratto sottoscritto con gli attori.
Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli attori ON in forza della polizza sottoscritta dalla e che gli stessi attori hanno citato in giudizio la sola quale soggetto contrattualmente obbligato non formulando alcuna domanda nei confronti della CP_1 terza chiamata, l'eccezione deve ritenersi infondata alla luce della natura della clausola e della qualità soggettiva dei contraenti.
Anche in tal caso, infatti, il contratto risulta predisposto unilateralmente dalla società terza e, certo, non può mettersi in dubbio la qualità di consumatore in capo al sig. e alla sig.ra qualità Parte_4 Pt_2 ON che, non solo, non è stata contestata dalla ma che risulta altresì coerente con la sottoscrizione del contratto – per quanto risulta dagli atti – per ragioni estranee alla professione, avendo gli odierni attori stipulato (quali persone fisiche) il contratto de quo per ottenere la perizia in relazione al contratto di mutuo ipotecario in essere con ONroparte_7
Come noto, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va pagina 7 di 12 considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” (cfr. Cass. n. 6578/21).
Il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore.
L'art. 33, comma 1 D.Lvo n. 206/05 reputa vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e il comma 2, lett. t), dispone che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, ivi incluse le clausole compromissorie per arbitrato rituale.
Più precisamente, si è osservato che “In presenza di un contratto rientrante nell'ambito applicativo del
D.Lgs. n. 206 del 2005, l'avvenuta negoziazione delle singole clausole costituisce presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina del codice ed è circostanza che rappresenta un prius logico anche rispetto all'accertamento dell'eventuale squilibrio di cui si sostanzia l'abusività, conseguendone che la relativa prova compete al professionista (Cass. 8268/2020), mentre il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti sufficienti per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle clausole stesse (cfr., in motivazione, Cass. 24262/2008)”
(v. Cass. n. 497/21).
Ne deriva l'onere in capo alla società convenuta di fornire la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa, trattativa che gli attori hanno espressamente contestato e che controparte non ha provato. Inoltre, pare opportuno osservare che la clausola in oggetto appare in contrasto con l'integrale ON predisposizione del contratto da parte di desumibile del resto dal suo richiamo nella polizza stipulata con con decorrenza dal 30.6.2016, nella quale “assicurati” sono 'I clienti che CP_1 sottoscrivono il contratto GOLD con ONroparte_8
L'eccezione non può dunque essere accolta.
****
L'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione passiva di attiene al ONroparte_5 merito del presente procedimento e risulta collegata alla domanda proposta dalla convenuta A CP_1 fronte della rinuncia alla domanda contenuta nella comparsa di costituzione in riassunzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul punto e, pertanto, nulla deva essere disposto.
III
Nel merito, gli attori hanno chiesto la condanna della al pagamento dell'indennizzo dovuto in CP_1 forza della Polizza Tutela Legale alla quale hanno aderito in virtù dell'art. 11 del “ONratto CP_15 ON per la redazione di perizia – GOLD” stipulato con in data 11.11.2016” (cfr. doc. 3 parte convenuta).
pagina 8 di 12 ON
L'art. 11 del contratto con così dispone: “il costo della perizia e delle spese legali (avvocato, eventuale domiciliatario, CTU e CTP) saranno al cliente garantiti e rimborsati – nei limiti del massimale di € 40.000,00 per ogni posizione contrattuale analizzata ed oggetto del contratto GOLD ON stipulato dal cliente – in caso di soccombenza giudiziale ed in ipotesi di valutazione negativa in riferimento alla proposizione di gravame, mediante polizza assicurativa cd. “Tutela legale” stipulata ON da in favore del cliente che con la sottoscrizione del presente contratto espressamente vi aderisce, con la compagnia . CP_1
La polizza tutela legale, richiamata nell'art. 11 e riportata nello stesso contratto per estratto, individua ON quale contraente quali assicurati i “2800 clienti di con contratti GOLD ” ONroparte_8
e riguarda “la tutela legale dei clienti Gold nel contenzioso legato alle anomalie di strumenti bancari, finanziari e fiscali”.
Considerato che non è in contestazione la validità della polizza – avendone la convenuta contestato l'operatività nel caso di specie in ragione della previsione di cui all'art. 1900 c.c. – pare opportuno riportare le previsioni che regolano l'assicurazione tutela legale, art. 11 e 12 della polizza in atti.
Secondo la previsione di cui all'art. 11 della polizza, “la Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto, ordinanza o a seguito dell'attività stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie alla tutela dei diritti dell' , in conseguente di un sinistro rientrante nella garanzia prestata a Parte_8 favore dell' stesso e dei suoi garanti, come specificato nei successivi articoli. Parte_8
La società procederà al rimborso delle spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine
1) Le spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia giuridico-econometrica ON redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
2) le spese relative alla consulenza tecnica di parte (CTP) anticipate dall'assicurato e le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di € 2750;
3) Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (CTU)liquidate da magistrato;
4) Le spese di soccombenza, così come liquidate dal magistrato.
La società non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza e che rientrano, pertanto, nella copertura della presente polizza. Beneficiari della presente polizza sono gli assicurati che hanno stipulato il contratto Gold con ON (che prevede la redazione della perizia econometrica, il mandato per l'azione di tutela e/o recupero del danno e/o per la difesa di eventuali aggressioni da parte di istituti bancari)...”.
Il successivo articolo art. 12 – rubricato “Insorgenza del sinistro, scelta del legale decadenza dalla copertura” precisa alla lettera b) che il sinistro insorge “quando l'assicurato accerti, avendo pagina 9 di 12 ON commissionato ad una perizia, che la controparte ha applicato e/o praticato usura, anatocismo o altri illeciti finanziari nella gestione di determinati rapporti (c/c – mutui – leasing – derivati – swap – ecc.) chiusi ovvero ancora in essere con la controparte di cui sopra, per cui decida di agire in via stragiudiziale, attraverso ricorso a mediazione e/o giudizialmente, sia in sede civile che in sede penale, per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie stesse, verificandosi uno dei caso di cui anche al precedente punto a)”.
****
Nel caso di specie, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree sul presupposto CP_1 ON della colpa grave della resistente e, anche, degli assicurati, ritenendo che le modalità di redazione ON della perizia facciano di fatto venire meno il requisito della aleatorietà dell'evento della soccombenza.
In termini generali, è noto che il principio di cui all'art. 1900 c.c. esclude l'indennizzabilità dei sinistri causati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.
Trattandosi di causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo, l'onere della prova in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave grava sull'assicuratore ex art. 2697 c.c., dovendosi in ogni caso parametrare il grado di colpevolezza alla rilevanza della condotta dell'assicurato nella produzione dell'evento garantito, tenendo conto che la previsione trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 9448/2015).
Nel caso di specie, il tenore letterale delle previsioni di polizza non consente di ravvisare i presupposti di operatività di cui all'art. 1900 c.c..
Come emerge dal tenore letterale del contratto, infatti, il rischio di soccombenza è coperto in modo totale, senza la previsione di alcuna ipotesi di esclusione, né sono previste condizioni particolari per l'indennizzo.
L'espressione utilizzata – “soccombenza dichiarata con sentenza, decreto, ordinanza o a seguito dell'attività stragiudiziale e giudiziale” – è ampia e generica, comprensiva di qualsivoglia ipotesi di soccombenza purché correlata, ovviamente, ad una controversia che, come nel caso in esame, sia stata avviata “per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie” fornite all'assicurato dalla contrante ON in forza del “ONratto GOLD”, espressamente richiamato nella polizza.
La polizza, quindi, copre tutti gli oneri a carico del beneficiario conseguenti all'instaurazione di un giudizio, inclusi quelli precedenti e funzionali alla proposizione della domanda giudiziale, risultando la copertura estesa alle “spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia econometrica firmata dal professionista incaricato da , oltre che alle spese di CTP, CTU e spese del legale CP_16 di parte e per le spese di soccombenza.
La polizza non indica, né circoscrive i motivi di rigetto che rendono operativa la copertura assicurativa dovendo pertanto ritenersi che l'alea contrattuale sia correlata non già alla correttezza dei conteggi operati dai consulenti, ovvero all'utilizzo di criteri e orientamenti giurisprudenziali differenti su pagina 10 di 12 questioni giuridiche che hanno subito un'evoluzione del corso del tempo, ma alla probabilità che il cliente sottoscrittore del contratto GOLD risulti vittorioso nella lite.
L'irrilevanza dei risultati ottenuti dalla perizia, ovvero degli errori commessi dai consulenti o dai ON difensori proposti da è peraltro confermata nella stessa natura della polizza se si considera che tutti i soggetti preposti alla valutazione dell'opportunità o meno di instaurare un giudizio per conto ON dell'assicurato sono stati prescelti dalla e, implicitamente, accettati da posto che, in CP_1 ON occasione della stipula del contratto con per una polizza collettiva, la compagnia assicurativa ha comunque vincolato la propria copertura alle valutazioni dei professionisti selezionati dalla controparte.
L'art. 12 della polizza prevede infatti che tutte le attività correlate (redazione della perizia econometrica, il mandato per l'azione di tutela e/o recupero del danno) “non dovranno necessariamente ON essere state preventivamente approvate ovvero autorizzate dalla società, e il cliente assicurato e potranno e dovranno procedere autonomamente con l'obiettivo prioritario della tutela del cliente stesso”.
Deve quindi ribadirsi che la copertura assicurativa sia sussistente anche nel caso in cui la perizia di parte venga disattesa in giudizio – dal CTU, ovvero dal Giudice – ovvero non sia stata correttamente effettuata.
Le eccezioni sollevate dalla convenuta devono pertanto essere respinte.
Né appare fondata l'eccepita inoperatività della polizza assicurativa sulla base dell'assunto che l'azione ON sia stata intrapresa con colpa grave addebitabile oltre che a anche agli odierni attori. ON Gli attori, invero, hanno legittimamente confidato nella serietà e nella competenza di anche in ragione della copertura assicurativa rilasciata dalla né, di certo, si sarebbe potuto esigere che CP_1 gli stessi assicurati, attesa la delicatezza e complessità delle questioni trattate, potessero avere quella competenza necessaria che consentisse loro di poter capire che il giudizio introdotto avanti al Tribunale di Torino potesse concludersi in senso favorevole.
**** ON La convenuta, pertanto, deve essere ritenuta obbligata, in forza del contratto sottoscritto con la a corrispondere agli attori le spese e i compensi dagli stessi sostenuti e quantificati in complessivi €
15.642,25, oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale.
Nel dettaglio, gli attori hanno dato prova della sussistenza dei costi sostenuti, così dettagliati:
- € 2.800,00 per il compenso corrisposto per l'esecuzione del contratto Gold, come da fattura ON quientanzata della contenente la dicitura “pagamento effettuato con bonifico bancario” assegno bancario” (doc. 9 parte attrice);
- € 2.074,80 per le spese sostenute, oneri di legge inclusi, per l'avv. Gnocato di cui le parti producono la fattura quietanzata riportante la dicitura “pagamento avvenuto con bonifico bancario” (doc. 10 parte attrice);
- € 10.584,45 per spese di soccombenza (doc. 11 parte attrice); pagina 11 di 12 - € 183,00 quali spese sostenute per la procedura di mediazione come da fattura quietanzata e contenente la dicitura “modalità di pagamento: PAGATO” (doc. 12 parte attrice).
IV
Alla luce delle osservazioni svolte, deve essere accolta la domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_1
Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda ON originariamente proposta da parte convenuta nei confronti della terza oggi ONroparte_3
già , già , a fronte
[...] ONroparte_4 ONroparte_5 della rinuncia contenuta nella comparsa di costituzione a seguito di riassunzione.
****
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, nei rapporti tra gli attori e la CP_1 devono essere poste a carico della convenuta.
Le spese del giudizio devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione corrispondente alla somma oggetto di contestazione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi, ridotti per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa condanna i Membri che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. Parte_3
1904946 – Ufficio Italiano dei Lloyd's, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia di CP_1
Vittorio Scala, a corrispondere ai signori e la somma di € Parte_4 Parte_2
15.642,25, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dalla convenuta nei confronti del già , già ONroparte_3 ONroparte_4 [...]
; ONroparte_5 condanna i che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. Pt_5 Parte_3
1904946 – Ufficio Italiano dei Lloyd's, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Vittorio Scala, a rimborsare ai signori e le spese del presente Parte_4 Parte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 4.382,50, di cui € 145,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 5.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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