Sentenza 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 27 agosto 2025
Parere definitivo 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/08/2025, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07119/2025REG.PROV.COLL.
N. 00819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Foggia e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 13/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia, dell’Ufficio Territoriale del Governo Foggia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito l’avvocato Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- contro il Comune di Manfredonia e il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia per l’annullamento:
- della determinazione n. -OMISSIS- del 15 marzo 2024, a firma del dirigente del Settore 2° “Attività produttive” del Comune di Manfredonia, con la quale è stata rigettata la pratica SUAP per la variazione del legale rappresentante della società e revocata l’autorizzazione per l’esercizio di attività funebre rilasciata dall’amministrazione locale in data 3 ottobre 2022, prot. n. -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Foggia prot.n.-OMISSIS- dell'11 marzo 2024, allegata in sede di notifica della determinazione predetta, con la quale il Dirigente dell'Area I ha comunicato all'amministrazione locale l'esito positivo di cui alla richiesta di certificazione antimafia;
- della richiesta di certificazione antimafia inoltrata alla Prefettura di Foggia dal Comune di Manfredonia tramite BDNA con prot.n.-OMISSIS- del 28 febbraio 2024;
- della nota prot.n.-OMISSIS- del 4 marzo 2024, con cui il Comune di Manfredonia ha avviato la procedura di preavviso di rigetto della pratica SUAP n.04410750717-29022024-0952, ex art.10 bis della legge n.241/1990.
1.1. La sentenza premette in fatto quanto segue:
- la società a responsabilità semplificata con unico socio “-OMISSIS-", con sede in Manfredonia, è stata costituita il 28 aprile 2022;
- su istanza dell’allora socio e amministratore unico -OMISSIS-, con atto prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022, è stata rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di attività funebre ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S., della legge della Regione Puglia n. 34 del 15/12/2008 e del Regolamento regionale n.8 dell’11/3/2015;
- con atto del 29 gennaio 2024, -OMISSIS- ha ceduto a -OMISSIS- l’intero capitale sociale della s.r.l.s.;
- -OMISSIS-, già esercente il servizio di attività funebre in forma individuale, al momento della cessione era stata attinta da interdittiva antimafia n. 2591 del 19 gennaio 2019;
- in data 29 febbraio 2024, -OMISSIS- ha presentato al Comune di Manfredonia una S.C.I.A. per il cambio del rappresentante legale e della compagine sociale della società;
- il Comune di Manfredonia, con nota del 4 marzo 2024, ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto, in considerazione della su indicata interdittiva;
- con nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2024, la Prefettura di Foggia ha riscontrato la richiesta trasmessa dal Comune tramite portale B.D.N.A. comunicando quanto segue:
“ Con riferimento alla richiesta di certificazione antimafia pervenuta tramite BDNA con prot. n. -OMISSIS- in data 28 febbraio 2024, si comunica che la stessa è stata definita con esito positivo, atteso che l’attuale amministratrice unica dell’impresa è stata già attinta da provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- del 29 settembre 2021, tuttora in corso di validità, riguardante un’altra impresa operante nello stesso settore ”;
- con provvedimento n. -OMISSIS- del 15 marzo 2024, il Comune ha rigettato la S.C.I.A. per variazione di legale rappresentante e ha revocato l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di attività funebre rilasciata dal Comune di Manfredonia prot. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022 al signor -OMISSIS-.
1.2. Il T.a.r. ha dato atto che la ricorrente:
- ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di decadenza per la “non consentita” estensione alla società degli effetti dell’informativa antimafia interdittiva adottata nei confronti di un soggetto diverso, ovvero dell’impresa individuale di -OMISSIS-, e conseguente violazione delle garanzie procedimentali;
- ha inoltre sostenuto che la Prefettura avrebbe potuto comunicare l’esito positivo della richiesta di certificazione antimafia solo dopo aver svolto un’attività istruttoria apposita nei confronti della s.r.l.s.
1.2.1. Ha quindi respinto i motivi di ricorso affermando che:
- anche l’amministratore unico dell’impresa è soggetto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia e se è già interdetto come imprenditore individuale è interdetto anche come amministratore di un’impresa-clone rispetto a quella individuale;
- -OMISSIS-, in quanto destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, non può esercitare alcuna attività imprenditoriale soggetta a provvedimenti autorizzatori;
- il carattere personale dell’autorizzazione all’esercizio di attività funebre esclude la possibilità di qualsivoglia subentro nella licenza precedentemente rilasciata a -OMISSIS- e impone la revoca della stessa in ragione della cessione totale del capitale detenuto quale socio unico e amministratore a -OMISSIS-.
1.3. Le spese processuali sono state compensate.
2. La -OMISSIS- ha proposto appello con cinque motivi.
Il Comune di Manfredonia si è costituito per resistere all’appello.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia hanno depositato un unico atto di costituzione di mera forma.
2.1. Con ordinanza cautelare del 28 febbraio 2025 n. 763 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza gravata.
2.2. All’udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memoria difensiva dell’appellante e di memoria di replica del Comune.
2.2.1. Va dato atto che parte appellante, in data 4 giugno 2025, ha fatto istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo dei documenti allegati all’istanza.
Il Comune appellato si è opposto con memoria del 10 giugno 2025.
Considerato che si tratta di documenti in parte sopravvenuti alla scadenza dei termini per il deposito ex art. 73 c.p.a., l’istanza di deposito tardivo va accolta. Resta impregiudicata la valutazione sull’utilità dei documenti, della quale si dirà nel prosieguo.
3. I motivi primo, secondo e quarto vanno trattati congiuntamente perché connessi.
3.1. Col primo ( Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 85 D.Lgs. 159/2011 ) viene riproposto il motivo del ricorso col quale si era dedotta l’illegittimità dell’estensione “automatica” alla società -OMISSIS- degli effetti dell’informativa prefettizia adottata nei confronti della signora -OMISSIS-. Secondo l’appellante tale modus operandi sarebbe in violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 perché:
a) l’estensione sarebbe stata effettuata da un’autorità – il Comune di Manfredonia – diversa da quella competente ai sensi di legge, cioè il Prefetto;
b) l’estensione sarebbe stata disposta in via automatica senza alcuna valutazione degli indici ritenuti necessari a tal fine dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per le cc.dd. informative a cascata.
L’appellante sostiene inoltre che proprio l’art. 85, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011 - richiamato dal T.a.r. - avrebbe imposto al Comune di Manfredonia di richiedere l’informativa antimafia al Prefetto territorialmente competente e attendere la determinazione di quest’ultimo, senza alcun effetto automatico, che invece sarebbe stato illegittimamente affermato nella sentenza gravata.
3.1.1. L’appellante prosegue osservando che l’interpretazione del detto art. 85, comma 2, lett. b), sostenuta in sentenza, darebbe luogo ad un preteso, illegittimo, automatismo estensivo degli effetti interdittivi radicalmente contrario al principio di legalità, con il corollario della tassatività, sostanziale e processuale, che anima il diritto della prevenzione antimafia (come da giurisprudenza richiamata in ricorso, tra cui Cons. Stato, 8 giugno 2022, n. 4673).
3.1.2. L’appellante conclude l’illustrazione del motivo evidenziando come la società non sia stata destinataria di alcuna informativa antimafia e, quindi, il provvedimento di rigetto della pratica SUAP per la variazione del legale rappresentante nonché di revoca dell’autorizzazione sarebbe stato adottato senza un valido presupposto legittimante: diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Manfredonia, non sarebbe utile allo scopo la nota della Prefettura di Foggia dell’11 marzo 2024 – su cui invece si fonda la determinazione impugnata del 15 marzo 2024 n. -OMISSIS- – in quanto si tratterebbe di una mera nota interlocutoria, non potendo essa stessa essere considerata un’informazione antimafia interdittiva.
3.2. Col secondo motivo ( Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 104/2010. Violazione del dovere di motivazione ) si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendosi che la motivazione di rigetto non sarebbe chiara ed intellegibile.
3.2.1. Inoltre, secondo l’appellante, la sentenza non avrebbe considerato in alcun modo l’evidenziato difetto di istruttoria, consistente nel fatto che il Comune non si sarebbe avveduto che la società non era stata destinataria di alcuna informativa antimafia; tale difetto di istruttoria, a sua volta, avrebbe dato luogo al vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
3.3. Col quarto motivo ( Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, 85, 86, 91 e 94 D.lgs. n. 159/2011 ) si sostiene che:
- 1. vanno tenute distinte la comunicazione antimafia e l’informazione antimafia interdittiva, aventi i differenti presupposti e contenuti specificati in ricorso;
- 2. il T.a.r. non avrebbe valorizzato la circostanza che la Prefettura di Foggia non avrebbe potuto rilasciare una comunicazione antimafia positiva, poiché la signora -OMISSIS- non è stata mai attinta da misura di prevenzione di carattere personale né condannata per uno dei reati contemplati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.; in particolare, l’interdittiva antimafia disposta a suo tempo a carico della ditta individuale -OMISSIS- (provv. n. -OMISSIS- del 29 settembre 2021) non avrebbe potuto essere “invocata” all’autorità prefettizia agli effetti della comunicazione antimafia in danno dell’amministratore unico di un nuovo soggetto giuridico (la società -OMISSIS-) e nemmeno “valorizzata” dall’ente locale; quest’ultimo, a sua volta, non avrebbe potuto richiamare, come fatto col provvedimento impugnato, l’art. 94 del Codice antimafia, che disciplina l’informazione interdittiva antimafia poiché questa non sarebbe stata mai adottata nei confronti della società (ma nei confronti del diverso soggetto, persona fisica, -OMISSIS-).
Pertanto sarebbero illegittime sia la nota della Prefettura di Foggia prot. n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2024 sia la determinazione del Comune di Manfredonia impugnata in via principale, nonché gli atti connessi, tra cui la nota comunale prot. n. -OMISSIS- del 4 marzo 2024.
4. I motivi sono infondati.
4.1. Va premesso che – per come si evince inequivocabilmente dall’impugnato provvedimento del Comune di Manfredonia – questo è stato adottato dopo che l’ente locale ha inoltrato la richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, tramite BDNA in data 28 febbraio 2024, e dopo che la Prefettura di Foggia -competente per territorio- ha riscontrato tale richiesta ai sensi degli artt. 92 e seg. dello stesso decreto legislativo.
La nota di riscontro - parimenti impugnata - è datata 11 marzo 2024 prot. n. -OMISSIS- e concerne un’informazione antimafia interdittiva, per tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Dato ciò, non sono pertinenti le argomentazioni svolte dall’appellante, col quarto motivo, a proposito della comunicazione antimafia e dell’insussistenza, in capo alla signora -OMISSIS- o alla società odierna ricorrente, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del detto decreto legislativo.
4.2. Delimitato così il thema decidendum , va altresì premesso che ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011 i “soggetti sottoposti alla verifica antimafia” sono:
- per le imprese individuali, il titolare e il direttore tecnico, se previsto;
- per le società di capitali, oltre che il direttore tecnico, se previsto, il legale rappresentante e il socio in caso di socio unico.
Quest’ultima norma si applica quindi alla società odierna ricorrente, in quanto società di capitali a socio unico.
Dal momento che la signora -OMISSIS- ha assunto la qualifica di socio unico e di legale rappresentante della -OMISSIS- a seguito delle vicende societarie esposte nella parte in fatto, non vi è alcun dubbio che le verifiche antimafia concernenti la società non avrebbero potuto che riguardare la predetta signora -OMISSIS-.
Totalmente infondato, oltre che generico, è perciò l’assunto dell’appellante secondo cui dette verifiche si sarebbero dovute svolgere nei confronti della “società”.
4.2.1. La nota della Prefettura di Foggia dell’11 marzo 2024 prot. n. -OMISSIS- riguarda appunto la signora -OMISSIS-, in qualità già di imprenditrice individuale, successivamente – cioè alla data della richiesta del Comune e della nota di riscontro della Prefettura – in qualità di legale rappresentante e socio unico della “-OMISSIS-”.
Contrariamente a quanto dedotto con i motivi di ricorso, la nota della Prefettura, non è “meramente interlocutoria”. Si tratta piuttosto di una segnalazione antimafia definitiva, per come si desume dal testo su riportato (in particolare dalla parte iniziale, che dà conto dell’oggetto e delle finalità della comunicazione attestando che: “ con riferimento alla richiesta di certificazione antimafia pervenuta tramite BDNA con prot. n. 00-OMISSIS- in data 28.02.2024 si comunica che la stessa è stata definita con esito positivo ”).
4.2.2. Il contenuto della nota smentisce per tabulas l’ulteriore assunto di parte ricorrente secondo cui la stessa sarebbe stata emessa in carenza di istruttoria e di motivazione. Essa è basata sul dato di fatto che “ l’attuale amministratrice unica dell’impresa è stata già attinta da provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- del 29.09.2021, tuttora in corso di validità, riguardante altra impresa operante nello stesso settore ”.
Si tratta di motivazione per relationem , supportata dall’istruttoria che ha dato luogo alla precedente interdittiva.
Né tale istruttoria - dei cui esiti è ampiamente detto nella memoria di costituzione della Prefettura di Foggia nel primo grado di giudizio – né il citato provvedimento interdittivo antimafia formano oggetto immediato del presente procedimento.
4.2.3. Invece è stata impugnata la nota prefettizia che detto provvedimento richiama e, per di più, con l’unica, fondamentale, censura dell’asserita giuridica impossibilità della sua “estensione automatica” alla “società” odierna ricorrente.
Si tratta di censura infondata per quanto detto sopra a proposito dei soggetti che devono essere sottoposti alle verifiche antimafia: sono, cioè, le persone fisiche, che ricoprono determinati ruoli nelle imprese individuali ovvero nelle imprese gestite in forma societaria.
Ne consegue che quando la stessa persona fisica, già sottoposta a verifica antimafia, tuttora “in corso di validità” (come attestato nel caso di specie dalla nota prefettizia dell’11 marzo 2024, sul punto specifico non impugnata), riveste - nell’arco temporale di validità del provvedimento interdittivo antimafia già adottato - più ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, i limiti e divieti che sono effetto dell’interdittiva operano nei confronti di tutte le imprese nelle quali la medesima persona fisica è coinvolta.
4.3. Respinto per le ragioni appena dette il primo motivo, risulta infondato anche il secondo.
L’affermazione della sentenza appellata per la quale se l’amministratore unico di un’impresa “ è già interdetto come imprenditore individuale è interdetto anche come amministratore di un’impresa-clone rispetto a quella individuale ” (quale è l’impresa gestita in forma societaria dalla ricorrente), esprime infatti, pur se sinteticamente, la ratio decidendi dell’intero giudizio, in specie con riguardo alla nota prefettizia impugnata in via diretta.
4.3.1. Per quanto riguarda il provvedimento comunale, sono corrette e vanno confermate le statuizioni del primo giudice circa il fatto che la signora -OMISSIS-, in quanto destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia non può esercitare – giova aggiungere: né in forma individuale né quale legale rappresentante e socio unico di una società di capitali – alcuna attività imprenditoriale soggetta a provvedimenti autorizzatori, a maggior ragione quelli che sono a “carattere personale” come l’autorizzazione all’esercizio di attività funebre.
La determinazione del Comune di Manfredonia del 15 marzo 2024 n. -OMISSIS- è perciò conforme a legge e sorretta adeguatamente dal richiamato provvedimento prefettizio dell’11 marzo 2024 prot. n. -OMISSIS-, laddove – come rimarcato anche nella sentenza gravata – ha escluso la possibilità di subentro della signora -OMISSIS- nella licenza precedentemente rilasciata al signor -OMISSIS- e, dato atto dell’intervenuta cessione totale del capitale al socio unico -OMISSIS-, ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte della società “-OMISSIS-”.
4.4. Le argomentazioni sopra svolte non sono intaccate dai documenti depositati tardivamente il 4 giugno 2025.
Essi consistono nella pratica di “aggiornamento” della precedente interdittiva avviata dalla signora -OMISSIS- con istanza, ex artt. 91, comma 5, e 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, del 15 febbraio 2025 e nella risposta fornita dalla Prefettura di Foggia con nota prot. n. 46374 del 3 giugno 2025 secondo cui “ l’istanza di riesame è inammissibile per inesistenza del soggetto giuridico ai sensi dell’art. 67 e seg. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ”. La risposta è riferita alla ditta individuale -OMISSIS-, cancellata dal registro delle imprese in data 12 marzo 2020.
4.4.1. Non è condivisibile l’assunto di fondo illustrato dalla parte ricorrente nell’istanza ex art. 54 c.p.a. -che è a base del deposito della documentazione- secondo cui detta comunicazione prefettizia dimostrerebbe che la signora -OMISSIS-, a seguito della cancellazione dell’impresa individuale, avrebbe perso la qualifica di imprenditore – e perciò non sarebbe soggetta alla normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.
Si è già detto, e va qui ribadito, che le verifiche ai sensi del Codice antimafia sono state avviate dal Comune di Manfredonia e condotte dalla Prefettura di Foggia nei confronti di -OMISSIS-, perché socio unico e legale rappresentante della società ricorrente; la segnalazione positiva dell’11 marzo 2024 della Prefettura di Foggia si fonda sul provvedimento di interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 29 settembre 2021, che, pur in precedenza adottato, è indicato nella stessa nota come “tuttora in corso di validità”.
4.4.2. Pertanto, alla data di adozione del provvedimento prefettizio impugnato nel presente giudizio nonché del provvedimento comunale n. -OMISSIS- del 15 marzo 2024, parimenti impugnato, sussistevano i presupposti per la vigenza dell’informazione interdittiva antimafia e quindi per la produzione degli effetti di cui all’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011.
4.5. Siffatta conclusione comporta il rigetto dei motivi di appello in esame, restando estranea al giudizio ogni questione ulteriore attinente alla nota prefettizia di diniego del 3 giugno 2025, da ultimo depositata da parte appellante.
5. Possono essere trattati congiuntamente i motivi terzo e quinto poiché entrambi riferiti all’asserita violazione da parte del Comune di Manfredonia delle garanzie procedimentali.
5.1. Col terzo motivo ( Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Legge n. 241/1990 ) si lamenta che non è mai stato comunicato alla -OMISSIS- l’avvio del procedimento, tenuto conto che non vi erano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
5.1.1. Si sostiene quindi che se il Comune di Manfredonia avesse inviato detta comunicazione e consentito alla società di prendere visione degli atti e presentare memorie, certamente avrebbe concluso l’istruttoria non adottando la determinazione impugnata.
Secondo l’appellante, vi sarebbe stata la violazione del principio del contraddittorio che trova riconoscimento nell’ordinamento comunitario e nell’art. 41 della Carta EDU, nonché la violazione dei diritti della difesa (ritenuto principio generale del diritto dell’Unione dalla CGUE, Nona Sezione, §28 dell’ordinanza del 28 maggio 2020).
5.2. Col quinto motivo ( Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 ) si denuncia la violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo, per il mancato rispetto da parte dell’amministrazione di quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
L’appellante sostiene che, nonostante che la società avesse ritualmente e nei termini di legge dato riscontro, a mezzo pec del 14 marzo 2024, al preavviso di rigetto della pratica SUAP, sollecitandone una rivalutazione in ragione di specifici argomenti difensivi, il Comune ha adottato il giorno immediatamente successivo la determinazione n. -OMISSIS- del 15 marzo 2024, senza neppure dare atto del ricevimento delle deduzioni di parte. Queste infatti non sarebbero state né considerate né valutate, per come si evincerebbe dal tenore del provvedimento gravato.
6. I motivi sono infondati.
6.1. La censura concernente la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento non tiene conto del dato di fatto inequivocabile che l’intervento dell’amministrazione comunale - pur se definito anche con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre - è stato sollecitato dalla presentazione da parte della signora -OMISSIS-, nelle qualità rivestite all’interno della società, di una SCIA per il cambio del legale rappresentante e della compagine sociale della “-OMISSIS-”.
In disparte la questione - sollevata sia dalla difesa erariale in primo grado che dalla difesa comunale in entrambi i gradi di giudizio - concernente la natura personale dell’autorizzazione per l’esercizio di attività funebre (arg. ex art. 8, del regolamento regionale di Polizia Mortuaria dell’11 marzo 2015 n. 8) e quindi l’impraticabilità del procedimento di SCIA, essendo invece necessaria la richiesta di autorizzazione (al subentro), la mancata presentazione di tale richiesta e la presentazione invece di una pratica di SCIA comporta l’inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Come è noto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, sicché – mancando un vero e proprio procedimento – non c’è spazio per la comunicazione di avvio e per il preavviso di rigetto (cfr. Cons. Stato, n. 833/2023, n. 9125/2022 e n. 1111/2019).
6.2. Il Comune di Manfredonia ha peraltro regolarmente instaurato il contraddittorio, in quanto ha inviato preavviso di rigetto della pratica SUAP, con conseguente divieto di svolgimento della relativa attività, con nota del 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 10 bis della detta legge n. 241/1990, dando termine di dieci giorni per le osservazioni.
La società odierna ricorrente ha inviato le proprie osservazioni procedimentali in data 14 marzo 2024, per il tramite dei legali, e il provvedimento finale è stato adottato dopo che queste erano pervenute nella disponibilità del Comune di Manfredonia.
La circostanza che la determinazione n. -OMISSIS- sia stata adottata il giorno dopo (15 marzo 2024) non è, di per sé, significativa della violazione dell’art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo.
Il tenore delle osservazioni - sostanzialmente anticipatorie delle argomentazioni difensive svolte nel presente giudizio - è peraltro tale da escludere che il provvedimento finale avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
7. L’appello va quindi respinto.
7.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune di Manfredonia.
Si compensano per giusti motivi nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio territoriale del Governo di Foggia, considerata la difesa di mera forma in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Manfredonia, che liquida nell’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS- e della società ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.