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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE- Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 513/2024
T R A (C.F. ), rappresentato e difeso dall' CESARO LUIGI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.TOMARCHIO GRAZIA CP_1 P.IVA_2
MARIA
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 88\2024emesso il 22 aprile 2024 e notificato il 22 aprile 2024
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 3.6.2024 l'opponente rilevava il difetto di competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Roma, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29 c.p.c., e, per l'effetto, chedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva l'opposta dichiarando di aderire all'eccezione di incompetenza in favore del tribunale di Roma. Con deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni in conformità a quanto dedotto.L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ovvero del Tribunale di Gela, deve essere accolta. Infatti, il giudice territorialmente e funzionalmente competente per valore e per territorio è il Tribunale di Roma indicato dall' opponente a cui l'opposta ha aderito. Deve osservarsi che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la questione relativa alla competenza assume contorni specifici che impediscono l'applicazione pura e semplice dell'art. 38, comma 2, cpc e l'emissione della relativa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo con fissazione del termine perentorio di mesi tre per la sua riassunzione. Infatti il vizio di competenza è da ricollegarsi all'originaria scelta dell'opposto – ovvero del ricorrente per decreto ingiuntivo – che, in violazione delle regole sulla competenza, ha ottenuto un decreto monitorio da giudice territorialmente o funzionalmente incompetente: in tal caso, il giudizio di opposizione che è stato instaurato avverso un decreto ab origine viziato da incompetenza territoriale o funzionale del giudice che lo ha emesso dovrà necessariamente concludersi con una sentenza che annulli o comunque revochi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto per l'appunto viziato da incompetenza del giudice emittente, e dovrà altresì concludersi con una pronuncia di incompetenza del giudice adito dall'opposto-ricorrente in monitorio cui, in forza del principio della competenza funzionale dell'ufficio del giudice che ha emesso il decreto, anche la parte opponente era tenuta a proporre opposizione avverso il predetto decreto onde evitare il consolidamento degli effetti del provvedimento monitorio e il suo passaggio in cosa giudicata. In altri termini, ove l'incompetenza del giudice sia stata determinata da un errore del ricorrente in monitorio, il giudizio di opposizione – che deve necessariamente instaurarsi presso l'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto opposto – dovrà concludersi rimuovendo, mediante annullamento o revoca, gli effetti del decreto ingiuntivo viziato da originaria incompetenza territoriale inderogabile del giudice adito. Si riscontrano, anche nella giurisprudenza di merito (oltre che in quella di legittimità che di seguito si diranno) numerose pronunce che vanno nella medesima direzione interpretativa (Cfr., fra le altre, Tribunale di Torino, sentenza n. 6731/2013; Tribunale di Torino, sentenza n. 32568/2010; Tribunale di Modena, sentenza n. 194/2013).
Infatti, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità largamente prevalente ritiene che, nel caso di incompetenza - non solo per materia o per valore, ma anche per territorio - del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile concernente per l'appunto il conseguente giudizio di opposizione, deve dichiarare in uno all'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo altresì e in via consequenziale la nullità dello stesso decreto opposto.
Si legga infatti la seguente pronuncia di legittimità: 'In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 L. 18.06.2009 n. 69' (Cass., sent. n. 14594/2012). Inoltre, sulla stessa falsariga, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la sentenza con cui il giudice investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto non comporta solamente la dichiarazione della declinatoria della competenza di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo emesso in violazione delle regole sulla competenza (territoriale, per valore o per materia che sia) (Cfr., ex multis, Cass. n. 16744/2009; Cass. n. 14825/2009; Cass. n. 11748/2007; Cass. n. 15720/2006; Cass. civ., n. 15694/2006; Cass. n. 13353/2005; Cass. n. 21297/2004; Cass. n. 23491/2004; Cass. n. 10981/2003; Cass. n. 5310/2003).
Il giudice dell'opposizione, inoltre, in conformità con il menzionato orientamento della corte regolatrice è altresì tenuto a fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr., ex multis, Cass., n. 15694/2006; Cass. n. 13353/2005; Cass. n. 21297/2004; Cass., n. 10981/2003; Cass. n. 5310/2003;).
Sul punto richiamato si legga la seguente pronuncia della corte regolatrice: 'La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio' (Cass. sent. n. 1372/2016). A questa stregua, pertanto, in questa sede dovrà dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Gela in favore del Giudice di Pace di Bivona e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente. L'adesione formulata dall'opposta riveste evidente carattere assorbente, nella presente sede, sulle questioni di merito rispettivamente sollevate dalle parti.
Inoltre, in forza dell'art. 50 cpc (il quale recita: 'Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice') dovrà fissarsi termine perentorio per la riassunzione della causa.
Il solo punto di contrasto concerne la pronuncia sulle spese di lite ovvero se esse debbano essere liquidate già all'esito di questo giudizio (come richiesto dall' opponente) oppure solo all'esito del giudizio dinanzi al giudice competente cui la causa trasmigrerà per riassunzione o compensate per giusti motivi, stante la tempestiva adesione all'eccezione di incompetenza territoriale (come richiesto da parte opposta.
Ritiene questo g.i. che le spese di lite vadano liquidate già in questa sede in quanto con la pronuncia di incompetenza territoriale cui consegue, per la particolare struttura del giudizio di opposizione, anche la declaratoria di nullità, o comunque la revoca, del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, la conclusione del giudizio di opposizione (infatti il decreto ingiuntivo viene espunto e provato di ogni effetto) e quello che eventualmente dovesse seguire, ove riassunto dinanzi ufficio del Giudice di Pace indicato, rappresenterà, secondo le parole della Suprema Corte, 'deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio' (Cass. n. 1372/2016).
Ne consegue pertanto che il giudizio di opposizione propriamente detto, trovando in questa sede la sua conclusione, dovrà altresì regolare le spese di lite che lo concernono.
Né inoltre è possibile, come richiesto da parte opposta, compensare le spese di lite per giusti motivi giacché la formulazione dell'art. 92, comma 2, cpc – che trova applicazione ratione temporis alla controversia all'esame – non consente più la compensazione per giusti motivi, ma solo nei casi ivi tassativamente indicati fra cui vi rientrano l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero in caso di soccombenza reciproca: appare chiaro che la fattispecie all'esame non può essere sussunta sotto nessuna delle fattispecie indicata dalla norma menzionata, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a pronunciare condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, ex dm 55/2014, per la fase di studio (€ 460,00 ) e introduttiva (€ 389,00) e decisionale ( € 840,00) quest'ultima ridotta della metà (420,00)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' opposizione al decreto ingiuntivo, così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela in favore del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 88\2024. FISSA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma.
Liquida le spese del procedimento in € 259,00 per spese vive ed € 1269,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente CP_2
08/05/2025
[...]
Il Gop
Giuseppe Di Legami
- SEZIONE CIVILE- Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 513/2024
T R A (C.F. ), rappresentato e difeso dall' CESARO LUIGI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.TOMARCHIO GRAZIA CP_1 P.IVA_2
MARIA
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 88\2024emesso il 22 aprile 2024 e notificato il 22 aprile 2024
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 3.6.2024 l'opponente rilevava il difetto di competenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Roma, quale foro esclusivo stabilito per espresso accordo delle parti ex art. 29 c.p.c., e, per l'effetto, chedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva l'opposta dichiarando di aderire all'eccezione di incompetenza in favore del tribunale di Roma. Con deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni in conformità a quanto dedotto.L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ovvero del Tribunale di Gela, deve essere accolta. Infatti, il giudice territorialmente e funzionalmente competente per valore e per territorio è il Tribunale di Roma indicato dall' opponente a cui l'opposta ha aderito. Deve osservarsi che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la questione relativa alla competenza assume contorni specifici che impediscono l'applicazione pura e semplice dell'art. 38, comma 2, cpc e l'emissione della relativa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo con fissazione del termine perentorio di mesi tre per la sua riassunzione. Infatti il vizio di competenza è da ricollegarsi all'originaria scelta dell'opposto – ovvero del ricorrente per decreto ingiuntivo – che, in violazione delle regole sulla competenza, ha ottenuto un decreto monitorio da giudice territorialmente o funzionalmente incompetente: in tal caso, il giudizio di opposizione che è stato instaurato avverso un decreto ab origine viziato da incompetenza territoriale o funzionale del giudice che lo ha emesso dovrà necessariamente concludersi con una sentenza che annulli o comunque revochi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto per l'appunto viziato da incompetenza del giudice emittente, e dovrà altresì concludersi con una pronuncia di incompetenza del giudice adito dall'opposto-ricorrente in monitorio cui, in forza del principio della competenza funzionale dell'ufficio del giudice che ha emesso il decreto, anche la parte opponente era tenuta a proporre opposizione avverso il predetto decreto onde evitare il consolidamento degli effetti del provvedimento monitorio e il suo passaggio in cosa giudicata. In altri termini, ove l'incompetenza del giudice sia stata determinata da un errore del ricorrente in monitorio, il giudizio di opposizione – che deve necessariamente instaurarsi presso l'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto opposto – dovrà concludersi rimuovendo, mediante annullamento o revoca, gli effetti del decreto ingiuntivo viziato da originaria incompetenza territoriale inderogabile del giudice adito. Si riscontrano, anche nella giurisprudenza di merito (oltre che in quella di legittimità che di seguito si diranno) numerose pronunce che vanno nella medesima direzione interpretativa (Cfr., fra le altre, Tribunale di Torino, sentenza n. 6731/2013; Tribunale di Torino, sentenza n. 32568/2010; Tribunale di Modena, sentenza n. 194/2013).
Infatti, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità largamente prevalente ritiene che, nel caso di incompetenza - non solo per materia o per valore, ma anche per territorio - del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile concernente per l'appunto il conseguente giudizio di opposizione, deve dichiarare in uno all'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo altresì e in via consequenziale la nullità dello stesso decreto opposto.
Si legga infatti la seguente pronuncia di legittimità: 'In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 L. 18.06.2009 n. 69' (Cass., sent. n. 14594/2012). Inoltre, sulla stessa falsariga, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la sentenza con cui il giudice investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto non comporta solamente la dichiarazione della declinatoria della competenza di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo emesso in violazione delle regole sulla competenza (territoriale, per valore o per materia che sia) (Cfr., ex multis, Cass. n. 16744/2009; Cass. n. 14825/2009; Cass. n. 11748/2007; Cass. n. 15720/2006; Cass. civ., n. 15694/2006; Cass. n. 13353/2005; Cass. n. 21297/2004; Cass. n. 23491/2004; Cass. n. 10981/2003; Cass. n. 5310/2003).
Il giudice dell'opposizione, inoltre, in conformità con il menzionato orientamento della corte regolatrice è altresì tenuto a fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr., ex multis, Cass., n. 15694/2006; Cass. n. 13353/2005; Cass. n. 21297/2004; Cass., n. 10981/2003; Cass. n. 5310/2003;).
Sul punto richiamato si legga la seguente pronuncia della corte regolatrice: 'La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio' (Cass. sent. n. 1372/2016). A questa stregua, pertanto, in questa sede dovrà dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Gela in favore del Giudice di Pace di Bivona e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente. L'adesione formulata dall'opposta riveste evidente carattere assorbente, nella presente sede, sulle questioni di merito rispettivamente sollevate dalle parti.
Inoltre, in forza dell'art. 50 cpc (il quale recita: 'Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice') dovrà fissarsi termine perentorio per la riassunzione della causa.
Il solo punto di contrasto concerne la pronuncia sulle spese di lite ovvero se esse debbano essere liquidate già all'esito di questo giudizio (come richiesto dall' opponente) oppure solo all'esito del giudizio dinanzi al giudice competente cui la causa trasmigrerà per riassunzione o compensate per giusti motivi, stante la tempestiva adesione all'eccezione di incompetenza territoriale (come richiesto da parte opposta.
Ritiene questo g.i. che le spese di lite vadano liquidate già in questa sede in quanto con la pronuncia di incompetenza territoriale cui consegue, per la particolare struttura del giudizio di opposizione, anche la declaratoria di nullità, o comunque la revoca, del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, la conclusione del giudizio di opposizione (infatti il decreto ingiuntivo viene espunto e provato di ogni effetto) e quello che eventualmente dovesse seguire, ove riassunto dinanzi ufficio del Giudice di Pace indicato, rappresenterà, secondo le parole della Suprema Corte, 'deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio' (Cass. n. 1372/2016).
Ne consegue pertanto che il giudizio di opposizione propriamente detto, trovando in questa sede la sua conclusione, dovrà altresì regolare le spese di lite che lo concernono.
Né inoltre è possibile, come richiesto da parte opposta, compensare le spese di lite per giusti motivi giacché la formulazione dell'art. 92, comma 2, cpc – che trova applicazione ratione temporis alla controversia all'esame – non consente più la compensazione per giusti motivi, ma solo nei casi ivi tassativamente indicati fra cui vi rientrano l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero in caso di soccombenza reciproca: appare chiaro che la fattispecie all'esame non può essere sussunta sotto nessuna delle fattispecie indicata dalla norma menzionata, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a pronunciare condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, ex dm 55/2014, per la fase di studio (€ 460,00 ) e introduttiva (€ 389,00) e decisionale ( € 840,00) quest'ultima ridotta della metà (420,00)
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' opposizione al decreto ingiuntivo, così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela in favore del Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 88\2024. FISSA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma.
Liquida le spese del procedimento in € 259,00 per spese vive ed € 1269,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente CP_2
08/05/2025
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Il Gop
Giuseppe Di Legami