Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da
ON IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Maria Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI IU SC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione dell’Azienda intimata n. 2012 in data 8 settembre 2025; b) della nota dell’Azienda intimata n. 44172 in data 5 agosto 2025; c) del provvedimento di scorrimento della graduatoria;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. DA HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la deliberazione dell’Azienda intimata n. 2012 in data 8 settembre 2025; b) la nota dell’Azienda intimata n. 44172 in data 5 agosto 2025; c) il provvedimento di scorrimento della graduatoria.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) con deliberazione n. 193 del 26 gennaio 2024, parzialmente modificata con delibera n. 561 in data 11 marzo 2025, è stata indetta una selezione interna per la formazione di una graduatoria ai fini della progressione verticale tra le aree del comparto e il ricorrente ha presentato domanda per il passaggio dall’Area degli assistenti all’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (profilo collaboratore tecnico), collocandosi al secondo posto della graduatoria, approvata con deliberazione n. 1553 del 7 luglio 2025, con cui è stato anche disposto l’inquadramento dell’interessato; b) in data 26 agosto 2025 l’interessato ha appreso che, con nota n. 44172 del 5 agosto 2025, il Direttore del Settore Risorse Umane aveva invitato i vincitori a dichiarare entro il 10 agosto 2025 la disponibilità a formalizzare l’inquadramento con decorrenza dall’1 settembre 2025, precisando che il silenzio sarebbe stato inteso come rinuncia espressa; c) in pari data il ricorrente ha comunicato la propria disponibilità; d) nondimeno, con deliberazione n. 2012 in data 8 settembre 2025 l’Azienda, prendendo atto della richiesta formulata dal Direttore del Settore Risorse Umane, ha disposto lo scorrimento della graduatoria e ha stabilito l’immissione in servizio del controinteressato a far data dall’1 settembre 2025; e) la menzionata nota n. 44172 del 5 agosto 2025 ha introdotto un adempimento non previsto e una sanzione di decadenza extra ordinem per il caso di mancata risposta, in contrasto con la disciplina risultante dalla deliberazione n. 193/2024, dal regolamento aziendale per i passaggi di profilo e progressioni tra le aree, nonché dalla deliberazione n. 1553/2025, che subordinava unicamente la decorrenza giuridica ed economica del rapporto alla sottoscrizione del contratto; f) si richiama l’art. 17 del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui decade dall’assunzione e dalla graduatoria il vincitore o il candidato idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito; g) tale norma appare altresì coerente con l’art. 9 del D.P.R. n. 3/1957 in materia di decadenza per mancata assunzione in servizio; h) la deliberazione n. 2012 in data 8 settembre 2025 è a sua volta viziata in via derivata per difetto di potere e per contraddittorietà, avendo la precedente deliberazione n. 1553 del 7 luglio 2025 già disposto l’inquadramento del ricorrente; i) la richiesta in data 5 agosto 2025 è stata giustificata dall’Amministrazione facendo generico riferimento ad urgenti esigenze organizzative, senza alcuna concreta specificazione; l) appare irragionevole l’assegnazione di un termine assai breve in pieno periodo feriale e il disposto scorrimento della graduatoria prima di verificare l’unico presupposto legittimante la decadenza, cioè la mancata assunzione in servizio per il giorno fissato; m) la motivazione risulta quindi meramente apparente; n) il ricorrente, d'altronde, ha giustificato la non tempestiva risposta e ha comunque comunicato la propria disponibilità in tempo utile.
Con memoria in data 31 ottobre 2025 l’Azienda intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la domanda del ricorrente concerne il diritto all’assunzione e riguarda atti successivi all’approvazione della graduatoria, riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro; b) ad ogni buon conto, tramite posta elettronica certificata del 5 agosto 2025 l’Amministrazione ha invitato i vincitori a dichiarare la disponibilità all’assunzione entro il termine perentorio di cinque giorni, in funzione delle esigenze organizzative e della programmata decorrenza dell’immissione in servizio a far data dall’1 settembre 2025; c) il ricorrente non ha fornito risposta, né ha chiesto un differimento, sicché l’Amministrazione ha qualificato tale condotta come rinuncia tacita con conseguente decadenza e scorrimento della graduatoria; d) la comunicazione in data 26 agosto 2025 appare giuridicamente irrilevante perché tardiva e trasmessa ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata; d) difetta la prova in ordine ad un giustificato motivo per la mancata risposta e si invoca il principio di autoresponsabilità del candidato circa il controllo della propria posta elettronica certificata anche in periodo feriale; e) deve escludersi che la permanenza all’estero costituisca un valido impedimento; f) si richiama l’art. 17 del D.P.R. n. 487/1994, il quale prevede la decadenza del vincitore o del soggetto idoneo che non assuma servizio; g) il termine fissato risultava ragionevole e l’inerzia del ricorrente, durata quasi un mese, esclude ogni scusabilità della condotta; h) la procedura, inoltre, è stata espletata e conclusa celermente ad ulteriore conferma dell’urgenza nella copertura dei posti; i) la domanda risarcitoria e la domanda di ricostruzione della carriera risultano generiche e carenti di allegazioni e di prova.
Con successiva memoria il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’atto impugnato presenta natura autoritativa ed è inserito nella procedura di progressione verticale finalizzata alla stipulazione del contratto, non ancora formalizzato, sicché sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; b) va precisato che nel caso in esame non è intervenuta alcuna convocazione, avendo l’Amministrazione semplicemente inviato una richiesta di manifestazione della “disponibilità” entro un termine illogico e non giustificato da urgenza o da altre esigenze d’ufficio; c) si osserva anche che non può farsi riferimento alla prassi, la quale, comunque, deve sempre essere conforme a legge e non illogica; d) il ricorrente ha comunque risposto all’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale era pervenuta la richiesta e comunque si trattava di un indirizzo riconducibile al Settore competente.
Con successiva memoria l’Azienda intimata, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la difesa del ricorrente appare contraddittoria, in quanto l’interessato afferma di avere riscontrato la richiesta, ma sostiene al contempo che la mancata risposta risultava giustificata dal periodo di ferie dal fatto che non vi era obbligo di controllare le mail; b) la richiesta di disponibilità deve ritenersi conosciuta a ogni effetto con l’intervenuta ricezione della posta elettronica certificata in data 5 agosto 2025; c) il ricorrente ha prodotto una comunicazione in data 26 agosto 2025 priva di allegati e non vi è prova che l’interessato si trovasse all’estero sino all’8 agosto 2025; d) inoltre, anche se in ferie o all’estero, il ricorrente poteva e doveva accedere alla propria posta elettronica certificata; e) la comunicazione del 26 agosto 2025 era comunque tardiva ed è stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dall’Amministrazione.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro. Il comma 4 della disposizione riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole "controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
La giurisprudenza ha costantemente interpretato tale riserva in senso restrittivo, circoscrivendo l'applicazione della norma alle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per una valutazione comparativa dei candidati e la compilazione di una graduatoria finale di merito (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 3978/2009 e n. 4134/2009; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1879/2025; Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 10360/2021). Il discrimine fondamentale per il riparto di giurisdizione si colloca nel momento in cui la procedura concorsuale giunge al suo termine. L'atto terminale del procedimento è pacificamente individuato nell'approvazione della graduatoria definitiva, che cristallizza gli esiti della selezione ed individua i vincitori (Corte Costituzionale, n. 241/2018). Con tale atto l'Amministrazione esaurisce l'esercizio del proprio potere autoritativo (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 29462/2019) e la fase successiva all'approvazione della graduatoria, che attiene alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e alla gestione degli adempimenti connessi (come la verifica dei presupposti per l'assunzione), non è più espressione di supremazia pubblicistica, ma rientra negli atti di gestione del rapporto di lavoro che l'Amministrazione pone in essere con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (Consiglio di Stato, n. 5436/2023). Di conseguenza, le posizioni giuridiche vantate dai candidati utilmente collocati in graduatoria, a partire da questo momento, assumono la consistenza del diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
Nel caso di specie, la procedura selettiva per la progressione verticale si è conclusa con la deliberazione n. 1553 del 7 luglio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria ed è stato disposto l'inquadramento del ricorrente, collocatosi al secondo posto, e gli atti impugnati - la nota n. 44172 del 5 agosto 2025, con cui si richiedeva una dichiarazione di disponibilità, e la deliberazione n. 2012 dell'8 settembre 2025, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria a seguito della presunta rinuncia del ricorrente - si collocano inequivocabilmente nella fase successiva all'approvazione della graduatoria.
La pretesa del ricorrente non investe, quindi, la legittimità degli atti della procedura concorsuale (come il bando o la valutazione dei titoli), ma attiene al suo diritto soggettivo all'assunzione (o, più precisamente, alla formalizzazione del nuovo inquadramento) derivante dalla sua posizione di vincitore in una graduatoria valida ed efficace. La controversia verte, pertanto, su atti di gestione del rapporto di lavoro, posti in essere dall'Amministrazione nella sua veste di datore di lavoro, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.
Avuto riguardo alla particolarità della questione e alla natura della presente pronuncia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA HE, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA HE |
IL SEGRETARIO