Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 62
CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea valutazione dei contenuti difensivi della difesa della P.A.

    La relazione depositata dalla P.A. replica ai motivi di ricorso rifacendosi alle motivazioni già contenute nel provvedimento di rigetto e richiamando elementi istruttori già esaminati. Chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso del giudizio, anche se tramite scritti difensivi, non costituiscono inammissibile integrazione postuma se si rifanno ad atti del procedimento e offrono elementi sufficienti per ricostruire le ragioni della determinazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omessa pronuncia sull’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del dott. AC alla decisione

    Il farmacista, quale originario proprietario degli arredi vincolati, conserva un interesse alla sorte del vincolo indipendentemente dalle vicende proprietarie dell'immobile. Il TAR ha dato atto dei fatti sopravvenuti ma ha correttamente ritenuto che non incidessero sulla legittimità degli atti impugnati, riguardanti la situazione al momento della loro emanazione.

  • Rigettato
    Error in judicando - Violazione e falsa applicazione di legge per erronea valutazione dell’istanza 15.11.2017 e del provvedimento impugnato

    L'istanza degli originari ricorrenti era stata presentata esplicitamente "a norma dell’art. 128, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42". L'Amministrazione ha correttamente interpretato l'istanza inquadrandola nella fattispecie prevista dall'art. 128, comma 3, d.lgs. 42/2004, escludendo la sussistenza dei presupposti per la revoca richiesta, in assenza di elementi di fatto sopravvenuti o precedentemente non conosciuti o non valutati. La PA ha risposto in modo coerente con la norma invocata, senza commistioni con la disciplina generale dell'autotutela.

  • Rigettato
    Error in judicando - Ulteriore violazione e falsa applicazione di legge per erronea valutazione dell’istanza 15.11.2017 e del provvedimento impugnato

    La maggior parte delle considerazioni nell'istanza di revoca sono motivi di illegittimità del provvedimento di vincolo originario, che avrebbero dovuto essere dedotti nei termini di legge. L'onere di chi sollecita la rinnovazione del procedimento è dimostrare "elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati", presupposti non sussistenti nel caso di specie. Le valutazioni dell'Amministrazione non sono viziate da palese illogicità.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell’art. 10-bis, l. 241/1990

    La mancata notifica del preavviso di rigetto comporta una violazione delle garanzie partecipative, ma non è determinante se il risultato del procedimento non possa essere diverso. L'interessato non può limitarsi a denunciare l'omessa comunicazione, ma deve allegare elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale. Tale allegazione non è avvenuta.

  • Rigettato
    Error in judicando - Ulteriore violazione e falsa applicazione di legge per erronea lettura della impugnazione e omessa pronuncia

    Gli atti impugnati richiamano il parere del 2004 solo come argomento autoritativo per sostenere la statuizione che l'art. 128 del d.lgs. 42/2004 si applica solo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti o non valutati. Ciò che rileva è se siano stati presentati elementi nuovi, non il contenuto del parere del 2004. Il parere del 2004 è immune da critiche, avendo correttamente distinto la rinnovazione del procedimento ai sensi dell'art. 128 dal potere generale di autotutela.

  • Rigettato
    Error in judicando con riferimento al III motivo dei primi motivi aggiunti - Omessa pronuncia

    La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 non è dovuta quando il procedimento è iniziato su istanza di parte, poiché il richiedente è già a conoscenza dell'avvio. La società appellante era a conoscenza delle vicende relative all'immobile e alla gestione della farmacia. La comunicazione al farmacista era dovuta in base all'art. 19 d.lgs. 42/2004 per finalità di tutela.

  • Rigettato
    Error in judicando con riferimento al I motivo dei secondi motivi aggiunti - Illegittimità derivata

    Poiché il giudizio conferma la legittimità del vincolo originario e dell'atto di rigetto, l'asserita illegittimità derivata del provvedimento di identificazione degli arredi risulta inesistente.

  • Rigettato
    Error in judicando con riferimento al II motivo dei secondi motivi aggiunti - Incompetenza

    La Soprintendenza si è dichiarata incompetente solo sulla determinazione della proprietà degli arredi, ma ha agito nell'ambito della sua competenza istituzionale di tutela dei beni vincolati, effettuando ispezioni e ricognizioni ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 42/2004. L'identificazione degli arredi rientra nei suoi compiti di tutela.

  • Rigettato
    Error in judicando ed omessa pronuncia con riferimento al ritenuto assorbimento delle altre censure

    L'accertata illegittimità del rispetto dei principi di partecipazione procedimentale (accoglimento del II motivo del secondo atto dei motivi aggiunti) ha comportato l'annullamento della nota del Soprintendente, rendendo superfluo lo scrutinio delle ulteriori censure. L'assorbimento era doveroso per ragioni di economia processuale e per legge.

  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso principale della Società Palazzo San LI s.r.l.

    Il termine di legge per l'impugnazione scadeva di domenica, pertanto era posticipato al lunedì successivo, giorno in cui è avvenuta la notifica. Pertanto, la notifica è tempestiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 42/2004

    Il TAR ha accolto il motivo basandosi sulla violazione delle norme sulla partecipazione e sul contraddittorio (legge 241/1990), non solo sull'art. 19 del d.lgs. 42/2004. La società proprietaria dell'immobile avrebbe dovuto essere coinvolta nella fase di identificazione dei beni pertinenziali. L'appellante incidentale non spiega perché il TAR abbia errato nel riconoscere la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 62
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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