Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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16 dicembre 2017
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