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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 676/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in ON in via IX
Giugno n. 103 presso lo studio dell'Avv. GREGOLET ROSSANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Grado in Viale del Turismo n. 16, elettivamente domiciliato in Trieste in Via Roma n. 22 presso lo studio dell'Avv. PERSOGLIA GIORGIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“-una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la loro separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a ON in data 18 febbraio Parte_1 Parte_2
1 1984 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno 1984/ parte 2/ serie A/ n. 6, ordinando le conseguenti iscrizioni / trascrizioni dell'emananda sentenza
-dare atto che corrisponderà in un'unica soluzione agli effetti dell'art. 5 comma VIII L. n. Parte_1
898/70 a la somma di € 25.000,00. La predetta somma verrà versata al momento del rilascio da Parte_2 parte di della casa già coniugale di Grado, viale del Turismo n. 16, contro la restituzione da parte Parte_2 di a delle chiavi della casa medesima Parte_2 Parte_1
-dare atto della remissione di nei confronti di di ogni credito nei confronti del Parte_1 Parte_2 medesimo
-dare atto che le Parti si danno atto di nulla più avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo, oltre a quanto sopra previsto
-dare atto dell'autosufficienza economica delle Parti, sicché nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile o a qualsiasi altro titolo
-spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 07/03/2025 e 15/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in ON in data
18/02/1994 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 6) e si sono separati con sentenza n. 65 del 2025, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a ON il 13/12/1993. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 24/02/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18/02/1984 in ON con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 6), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 676/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in ON in via IX
Giugno n. 103 presso lo studio dell'Avv. GREGOLET ROSSANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Grado in Viale del Turismo n. 16, elettivamente domiciliato in Trieste in Via Roma n. 22 presso lo studio dell'Avv. PERSOGLIA GIORGIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“-una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la loro separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a ON in data 18 febbraio Parte_1 Parte_2
1 1984 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune anno 1984/ parte 2/ serie A/ n. 6, ordinando le conseguenti iscrizioni / trascrizioni dell'emananda sentenza
-dare atto che corrisponderà in un'unica soluzione agli effetti dell'art. 5 comma VIII L. n. Parte_1
898/70 a la somma di € 25.000,00. La predetta somma verrà versata al momento del rilascio da Parte_2 parte di della casa già coniugale di Grado, viale del Turismo n. 16, contro la restituzione da parte Parte_2 di a delle chiavi della casa medesima Parte_2 Parte_1
-dare atto della remissione di nei confronti di di ogni credito nei confronti del Parte_1 Parte_2 medesimo
-dare atto che le Parti si danno atto di nulla più avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo, oltre a quanto sopra previsto
-dare atto dell'autosufficienza economica delle Parti, sicché nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile o a qualsiasi altro titolo
-spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 07/03/2025 e 15/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in ON in data
18/02/1994 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 6) e si sono separati con sentenza n. 65 del 2025, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a ON il 13/12/1993. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 24/02/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18/02/1984 in ON con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n. 6), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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