Articolo 35 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 34Articolo 36
Versione
27 maggio 1950
Art. 35.
Non puo' essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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