Rigetto
Sentenza breve 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 09/07/2025, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05966/2025REG.PROV.COLL.
N. 04579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2025, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Riccio ed Enrica Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eduardo Riccio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti gli avvocati Eduardo Riccio ed Enrica Troisi e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, appuntato della Guardia di Finanza, avverso il provvedimento con il quale il Comando Sanità e Veterinaria – Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma lo ha dichiarato “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto dalla data odierna. a) Da collocare in congedo assoluto. b) Si reimpiegabile nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex art. 14, comma 5, Legge 28(07/1999, n. 266. Controindicate le mansioni che comportino particolare stress psico-fisico. Necessario poter mantenere comportamenti alimentari regolari; 2) La permanente inidoneità è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risulta oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 3) Il militare ha 30 giorni di tempo dalla data della notifica del presente giudizio medico legale, per inoltrare istanza di transito nei ruoli civili del MEF. 4) Riduzione della capacità lavorativa generica, secondo D.M. 05.02.1992 (Disposizioni IGESAN n. MD SSMD REG20180163914 del 19.10.2018): Diabete tipo 1 – classe II - < del 41% ”, nonché avverso gli ulteriori atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenti.
2. Giova premettere che l’appellato si è arruolato nella Guardia di Finanza a far data dal 1° febbraio 2010 e che il 30 aprile 2014, a seguito della manifestazione di difficoltà visive e di un calo di peso, era stato ricoverato nel nosocomio “ Spedali Civili ” di Brescia, laddove per la prima volta gli era stata diagnosticata la predetta patologia; di tale circostanza l’interessato aveva a suo tempo notiziato il Comando al quale era all’epoca in forza, di talché l’Amministrazione lo aveva avviato a visita medica in esito alla quale – il 3 giugno 2014, come da risultanze in atti – il predetto era stato dichiarato “ idoneo ” al servizio nel Corpo di appartenenza dal Capo Servizio sanitario in s.v. del Reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza; in esito a detta procedura l’interessato aveva poi continuato ad essere impiegato nelle ordinarie attività d’istituto senza limitazioni di sorta.
2.1. Con nota del 2 novembre 2023, in atti, il Comando Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli – al quale il militare era stato nel frattempo trasferito – chiedeva all’Ufficio sanitario del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza di sottoporre a “ visita medica di controllo ” il personale impiegato nei servizi generali di caserma – tra i quali l’odierno appellato – al fine di accertarne l’idoneità al servizio militare incondizionato; all’esito il citato Comando avviava il militare, per “ dubbio sulla persistenza della idoneità al servizio militare ”, alla competente Commissione medica ospedaliera (C.M.O.), la quale l’11 gennaio 2024 lo giudicava “ temporaneamente non idoneo al servizio d’istituto (…) ” per 90 giorni, al termine dei quali il militare veniva nuovamente sottoposto a visita da parte della C.M.O., che in data 9 aprile 2024 lo riteneva “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. Si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e finanze. Controindicato l’impiego in incarichi particolarmente stressanti ”.
2.2. Su istanza dell’interessato la Commissione Medica Interforze di 2^ istanza lo sottoponeva nuovamente a valutazione, confermando il giudizio di non idoneità permanente nei termini innanzi riportati.
2.3. Di qui il ricorso al T.a.r., il quale – riscontrata una discrasia tra l’esito della visita di revisione e la documentazione medica prodotta dal ricorrente, dalla quale emergeva “ un eccellente compenso glicometabolico, con assenza di complicanze micro e macro vascolari ” con l’ulteriore precisazione dell’elevata improbabilità della loro verificabilità futura – disponeva una verificazione al fine di accertare la sussistenza della contestata causa di inidoneità, a tal fine designando il Collegio Medico Legale della Difesa, individuato quale organismo fornito dei necessari specialisti in materia di endocrinologia/diabetologia.
La disposta verificazione, la cui relazione conclusiva veniva depositata in primo grado il 29 gennaio 2025, si concludeva con esito positivo per il militare, che veniva dichiarato “ idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza ”.
Sulla scorta di tali risultanze il giudice di prime cure accoglieva il gravame, rilevando, tra l’altro, che nei dieci anni successivi alla prima insorgenza della malattia, risalente come detto al 2014 – e sulla base del giudizio di idoneità all’epoca espresso dalle competenti autorità sanitarie – l’interessato aveva svolto regolare servizio nel Corpo di appartenenza “ senza essere soggetto ad eventi acuti derivanti dall’affezione da diabete mellito, né nel corso dell’espletamento delle sue funzioni, né durante la sua vita privata ”.
3. Avverso detta pronuncia insorge il Ministero dell’economia e delle finanze, il quale deduce, in estrema sintesi:
I. “ insussistenza dei presupposti di sindacabilità del giudizio di inidoneità ” da parte del giudice amministrativo, ritenendo insussistenti i necessari presupposti di macroscopica irragionevolezza, abnormità, illogicità o erroneità che avrebbero consentito di contestare la discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione;
II. “ violazione degli artt. 9 quater D.Lgs. 199/95 e 582 del DPR 90/2010 ”, ritenendo che la sentenza sia censurabile laddove recepisce il giudizio “ sostitutivo ” dell’organo verificatore – il quale si sarebbe ingerito in valutazioni di opportunità che esulerebbero dalle sue competenze – e si porrebbe comunque in contrasto con la disciplina di settore.
4. L’appellato, con un’articolata memoria, contesta le tesi di controparte ed insiste per il rigetto dell’appello.
5. Alla camera di consiglio del 1° luglio 2025 la causa è stata ritualmente discussa; in tale sede, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., il Collegio ha dato avviso alle parti che si riservava di valutare l’opportunità di decidere la causa nel merito.
6. Ciò posto, l’appello è infondato, per le motivazioni meglio di seguito descritte.
7. Sulla prima censura giova in primo luogo ricordare che, per pacifica giurisprudenza, il giudice amministrativo ha ampia discrezionalità nella scelta dei messi istruttori attivabili ex officio (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, sez. II, n. 6398/2024 e sez. IV, n. 4138/2023).
Appare sul punto dirimente il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo il quale, “ come chiarito da questa Sezione (sent. 7 marzo 2024, n. 2223), la verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d’ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 5442/2025; in termini cfr. anche, ex multis e fra le più recenti, della stessa sezione, n. 440/2025 e n. 10387/2024 e n. 10341/2024, nonché, della sez. IV, la n. 174/2025), di talché, con ogni evidenza, non può essere censurata la scelta del giudice di primo grado di ricorrere al mezzo istruttorio, né quella di aver aderito, all’esito di un autonomo percorso argomentativo, alle conclusioni cui è pervenuto il verificatore (sul punto cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 1166/2025).
Ed in ogni caso non è revocabile in dubbio che sia “ ammesso l’approfondimento istruttorio dell’attendibilità del giudizio medesimo allorché la segnalazione al giudice di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 597/2022).
7.1. Ciò posto, la vicenda all’esame presenta invero delle peculiarità che meritano di essere rilevate.
In primo luogo, deve ricordarsi che la stessa Amministrazione aveva giudicato il militare “ idoneo ” – e, quindi, senza alcuna limitazione all’impiego – già nel 2014, vale a dire proprio allorquando si era per la prima volta manifestata l’insorgenza della patologia; inoltre la stessa C.M.O., come innanzi ricordato, a distanza di circa 10 anni – e, vale rilevare, in assenza di episodi acuti riconducibili all’infermità – aveva in un primo tempo giudicato l’interessato (solo) temporaneamente inidoneo al servizio.
A ciò deve aggiungersi che l’interessato aveva prodotto in primo grado copiosa documentazione sanitaria – di strutture anche pubbliche, quali, tra le altre, l’ASL Napoli 1, l’ASL Napoli 2 Nord, l’ASL Roma 1 e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (per un maggior dettaglio si rinvia al ricorso prodotto in primo grado dall’interessato) – attestante l’ottimo “ compenso glico-metabolico ” ottenuto grazie alla terapia farmacologica assunta dall’interessato da numerosi anni in assenza di episodi acuti e di complicanze specifiche; complicanze, vale rilevare, dagli stessi specialisti ritenute altamente improbabili anche per il futuro.
Non v’è dubbio, dunque, che la situazione presentasse margini di assoluta peculiarità e di incertezza – o, se si preferisce, di illogicità e contraddittorietà – da ritenersi obiettivi e comunque tali da giustificare ampiamente la decisione del giudice di prime cure di disporre ulteriori approfondimenti istruttori.
E, del resto, la discrezionalità dell’Amministrazione, come noto, in uno Stato di diritto non gode di una totale ed assoluta impermeabilità al sindacato del giudice (cfr., sul punto, ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 3715/2023, nonché sez. IV, n. 5154/2006), il quale – lungi dal sostituirsi all’Amministrazione medesima nelle valutazioni di merito – ben può disporre i necessari approfondimenti istruttori laddove rilevi, come evidentemente avvenuto nel caso di specie, profili suscettibili di configurare contraddittorietà, illogicità o irragionevolezza o comunque sintomatici dell’illegittimità dell’agire amministrativo.
7.2. Deve anche rilevarsi che la decisione del giudice di prime cure di disporre la verificazione – le cui conclusioni, peraltro, non sono a ben vedere contestate nel merito dall’Amministrazione – si è rivelata nel caso di specie quanto mai opportuna ed utile ai fini del giudizio sulla base di quanto poi rilevato dall’organo verificatore – individuato dal T.a.r., vale evidenziare, in un Collegio medico legale della Difesa composto da due ufficiali medici dell’Esercito Italiano e da un funzionario medico della Polizia di Stato.
Detto organo verificatore, esaminata la copiosa documentazione medico-legale analiticamente elencata nella relativa relazione conclusiva, ha rilevato come l’avvio a visita medica fosse avvenuto “ in assenza di alcuna sopravvenuta modificazione peggiorativa della condizione sopra descritta, a distanza di quasi dieci anni dal documentato esordio (noto all’Amministrazione resistente) del diabete mellito di tipo I, senza tener in alcuna considerazione la sopravvenuta e sostanziale evoluzione migliorativa della terapia insulinica (impianto dal 2016 di microinfusore con sensore glicemico) e nonostante la copiosa documentazione medica prodotta attestante il persistere dell’eccellente compenso glicometabolico (… )”.
Significative appaiono a tal proposito le considerazioni espresse ancora dal citato organo verificatore, laddove ha osservato come “ risulti difficilmente comprensibile, sotto un profilo logico, ancor prima che medico-legale, la condotta idoneativa verificatasi nel caso di specie, laddove il soggetto veniva giudicato, da parte dei competenti organi sanitari della Guardia di Finanza, pienamente idoneo al servizio di istituto per la patologia diabetica a distanza di circa 30 giorni dall’esordio clinico e in costanza di terapia insulinica iniettiva (quando, cioè, risultava teoricamente maggiore la possibilità di variazioni glicemiche anche clinicamente significative) e il ricorrente espletava regolare servizio, ricoprendo incarichi anche di carattere operativo e con turnazione oraria diurna e notturna nonché espletando servizi protratti sino a 24 ore durante l’emergenza pandemica, senza fruire di alcun giorno di assenza per malattia per la patologia diabetica nel quinquennio precedente al 2023 ”.
7.3. Ed effettivamente non appare ad onor del vero comprensibile nel caso di specie l’operato dell’Amministrazione, che per un verso aveva mantenuto in servizio il militare per circa 10 anni dall’esordio della patologia – con ogni evidenza ad essa sin da allora ben noto e senza alcuna limitazione all’impiego dell’interessato – e che per altro verso, pur in assenza di episodi o comunque di un’apprezzabile motivazione clinica o medico-legale che fosse indicativa di una variazione della situazione di fatto, lo aveva avviato a visita di controllo sancendone l’inidoneità assoluta pur a fronte di precise indicazioni diagnostiche comprovanti l’efficacia del trattamento farmacologico in essere da diversi anni.
7.4. Anche a tal proposito giova richiamare le considerazioni espresse dall’organo verificatore, laddove evidenzia che “ tale orientamento (…) appare in contrasto con le conoscenze scientifiche di settore, che consentono di ritenere che l’infermità da cui il Sig. -OMISSIS- è affetto, con la terapia microinfusiva in uso e il quadro clinico documentato, non risulta inabilitante all’espletamento degli ordinari compiti e mansioni previsti per il grado e la qualifica ricoperti ”, per concludere con un giudizio di idoneità dell’odierno appellato al servizio di istituto nella Guardia di Finanza, sia pure con l’invito – riportato anche nella sentenza qui avversata – “ a titolo di massima precauzione ”, ad una valutazione da parte dell’Amministrazione della verifica periodica, tramite il competente Servizio sanitario, “ delle risultanze degli accertamenti che il soggetto esegue presso le strutture diabetologiche di riferimento ”.
Invito che potrebbe apparire financo superfluo, stante la generale esigenza di tutela e salvaguardia della salute del personale che non può che riconoscersi in capo a tutte le Amministrazioni pubbliche sul piano degli oneri datoriali, vieppiù se, come nel caso di specie, sono dotate di apposite strutture sanitarie.
7.5. Per tali ragioni il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
8. Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento alla seconda censura, con la quale l’Amministrazione appellante deduce la violazione degli artt. 9- quater del d.lgs. n. 199/1995 – secondo cui “ Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l’idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali ” – in relazione all’art. 582 del t.u.o.m., di cui al d.P.R. n. 90/2010, a mente del quale tra le cause di non idoneità al servizio militare rientrano, tra l’altro, “ i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea ”, sostenendo che “ l’impedimento di evoluzioni degenerative implica la scrupolosa e puntuale osservanza da parte dell’odierno appellato di precise prescrizioni terapeutiche non compatibili con le attività di servizio operativo ” e che rileverebbe nella fattispecie “ la soggezione del dipendente a prescrizioni terapeutiche che ne limitano, anche solo logisticamente, la disponibilità operativa ”.
Parte appellante richiama, sul punto, l’orientamento espresso da questo Consiglio di Stato secondo il quale “ non [è] possibile ‘legittimamente ridurre lo spettro delle prestazioni del militare al punto da svuotarlo delle sue peculiarità. In tali casi, dunque, la soluzione congrua a livello logico e fattuale, nonché coerente con il dato normativo, è il passaggio, a domanda, del militare nei ruoli civili’ (Cons. Stato, Sez. Seconda, 14 dicembre 2023, sent. n. 10804)’ ”, oltre alle circolari in materia della Direzione di Sanità e del Comando Generale della Guardia di Finanza, secondo le quali, in estrema sintesi, non sono previste mansioni che prevedano il ritiro dell’arma individuale per detto personale, che deve poter essere impiegato in funzioni esecutive del servizio proprie delle ampie qualifiche possedute di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, rilevando come il proscioglimento dell’appellato costituisca “ una misura – doverosa e vincolata . di tutela, al contempo, degli interessi dell’Amministrazione e della incolumità del dipendente; diversamente l’Amministrazione datrice verrebbe meno anche ai propri doveri datoriali di tutela della salute dei dipendenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5995/20) ”.
Nella circostanza l’Amministrazione evidenzia anche che “ l’accertamento dell’idoneità al servizio da cui ha tratto origine i[l] giudizio oggetto di gravame risulta essere scaturito da una divergenza di vedute che ha visto il militare non accettare di buon grado una variazione degli orari di servizio, verosimilmente tale da rendere maggiormente difficoltoso aderire ‘in maniera eccellente alle raccomandazioni terapeutiche’ ”; ciò dimostrerebbe “ i limiti dell’operatività del militare ” peraltro confermati dall’asseritamente indebita previsione da parte del giudice di prime cure di “ adempimenti ‘personalizzati’ a tutela di un dipendente, che non trovano fondamento in alcuna prescrizione normativa ”, consistenti nel controllo sanitario degli accertamenti eseguiti presso le strutture diabetologiche di riferimento, dall’interessato, il quale non sarebbe peraltro “ obbligato a compiere nessun accertamento ”.
8.1. Tale tesi non può essere accolta.
Muovendo dal dato normativo evocato dall’Amministrazione deve in primo luogo rilevarsi che la disposizione richiamata nell’atto di appello prevederebbe, nella lettura proposta dall’appellante, una sorta di automatismo escludente – asseritamente applicabile anche al personale già in servizio, oltre che ai candidati in sede di procedura di arruolamento – a prescindere da qualsivoglia valutazione di carattere medico-legale sull’effettiva entità del difetto rilevato e sull’efficacia del relativo trattamento terapeutico, nonché sulla possibilità o meno che detta patologia possa in concreto riflettersi sulle possibilità di impiego del personale interessato.
Ebbene, tale tesi, invero non priva di una certa suggestione, subisce nel caso di specie un primo contemperamento in punto di fatto in relazione alla circostanza per cui, come innanzi ricordato, proprio l’Amministrazione, pur consapevole sin dalla prima insorgenza della patologia, peraltro dovuta ad un evento specifico che aveva condotto al ricovero del militare – ha contraddittoriamente continuato a impiegarlo per circa dieci anni in tutte le tipologie di servizio ed anche – secondo quanto affermato dall’interessato e non oggetto di contestazione – in quelle connotate da spiccata operatività, quali, tra gli altri, i servizi di perlustrazione anticontrabbando ed il “ servizio operativo volante ” spesso con turnazioni anche di 24 ore nel periodo dell’emergenza da Covid-19, senza peraltro che l’interessato manifestasse alcun sintomo derivante dalla patologia da cui risulta affetto ed anzi ricevendo diverse ricompense di ordine morale a fronte del servizio prestato tra il 2015 ed il 2022.
Ma v’è di più.
Lo stesso legislatore – con una disposizione, sia consentito, la cui ratio appare del tutto evidente e ragionevole – ha specificamente previsto una diversità di trattamento tra i candidati all’arruolamento nelle strutture ad ordinamento militare ed il personale già in servizio.
Ed infatti il medesimo d.P.R. n. 90/2010 evocato dall’appellante, dispone al primo comma dell’art. 584 che “ 1. Nei giudizi di idoneità relativi al personale già in servizio l’elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all’età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonché ai seguenti criteri generali:
a) salvo i casi di infermità stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneità permanente sono adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attività specifiche previste per il ruolo e la categoria;
b) se l'infermità causa della temporanea inidoneità è suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo è emesso soltanto quando questo non ha ottenuto i risultati auspicati;
c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attività effettivamente svolta e si deve tener conto che l'esperienza può compensare eventuali deficit funzionali ”.
Ebbene, deve ritenersi che la fattispecie all’esame sia inquadrabile nell’ipotesi prevista dalla lettera b) della norma appena richiamata, dal momento che – come si evince dalla copiosa documentazione, anche molto recente, depositata dall’appellato – l’infermità di cui il medesimo soffre è efficacemente contrastata grazie al trattamento terapeutico che da anni gli viene somministrato e che, secondo quanto documentato, ha ottenuto – e secondo la documentazione agli atti anche recente continua ad ottenere – “ i risultati auspicati ”.
E ciò, giova ribadire, tenuto anche conto del fatto che la stessa Amministrazione di appartenenza – che pure era sin dall’origine ben consapevole della sua situazione sanitaria – ha continuato a impiegare l’appellato per ben 10 anni senza alcuna restrizione funzionale e senza che l’infermità sofferta – che, come emerge dalla copiosa documentazione sanitaria agli atti e come specificamente confermato dalla verificazione disposta in primo grado, è ben compensata dalla terapia farmacologica e non lascia presagire, secondo l’id quod plerumque accidit , complicazioni per il futuro – abbia in alcun modo influito sul servizio.
Vale anche rilevare che l’appellato ha fornito ulteriori elementi di valutazione in ordine alle “ divergenze di vedute ” che l’Amministrazione, come si è ricordato, indica quale causa dell’avvio del militare a visita medica di controllo, sostenendo che – terminata, nel 2023, l’emergenza pandemica – ciò sarebbe derivato dal fatto di non aver accettato di sottoscrivere un documento con il quale egli stesso avrebbe chiesto “ di essere assegnato ancora a turni di 24h, scaricando l’Amministrazione di qualsivoglia responsabilità ” dal momento che l’art. 26 del Regolamento interno di servizio della Guardia di Finanza non avrebbe consentito all’Amministrazione di obbligare il personale a svolgere turnazioni della specie; e ciò in quanto dette (ulteriori, oltre a quelle già svolte durante la pandemia) turnazioni avrebbero “ sottratto tempo e cura fondamentali al figlio minore (…), portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e per cui il [militare] è referente all’assistenza ”; circostanze, queste, vale rilevare, parimenti non contestate dalla controparte.
8.2. Quanto all’indicazione dell’organo verificatore, riportata nella sentenza gravata, circa l’opportunità di verificare periodicamente da parte delle strutture sanitarie dell’Amministrazione le risultanze degli accertamenti eseguiti dall’interessato, oltre a rimandare a quanto già espresso al riguardo, basterà qui richiamare proprio quei “ doveri datoriali di tutela della salute dei dipendenti ” che la stessa Amministrazione, come ricordato, evoca nell’atto di appello.
Ciò ovviamente non toglie che l’Amministrazione medesima abbia facoltà di rieditare l’azione amministrativa nel caso in cui l’infermità dalla quale l’appellato è affetto ne evidenzi limitazioni all’impiego incondizionato nel servizio d’istituto, tenuto naturalmente conto delle modalità applicative a tal fine disposte dal richiamato art. 584 t.u.o.m.
9. Alla luce delle superiori considerazioni complessive l’appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
10. Attesa la peculiarità e la novità della vicenda, sussistono valide ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.