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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53598/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Harpreet KAUR nei confronti del RT
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
ha adito il Tribunale per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto ordinare all'Ambasciata Italiana a Islamabad di fissare entro un breve termine appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi familiari in favore della coniuge (Pakistan, 07/07/1981) e dei figli minori Parte_2
(Pakistan, 12/01/2010), (Pakistan, 19/06/2012) e Persona_1 Persona_2
(Pakistan, 18/04/2008).” Persona_3
Il ricorrente ha precisato di aver ottenuto il 25/08/2021 il nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie e i figli dalla di Ancona. Ha aggiunto di essersi fin da subito attivato per ottenere CP_3
l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio dei conseguenti visti. E Controparte_2 tuttavia, nonostante i diversi tentativi e i conseguenti solleciti effettuati, l' non ha mai CP_2 fissato l'appuntamento richiesto.
Ha quindi osservato da un lato, come non può essere revocata in dubbio la sussistenza del suo diritto alla formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso a seguito di nullaosta prefettizio al ricongiungimento familiare;
dall'altro, ha evidenziato che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare e pertanto una lesione al diritto fondamentale al ricongiungimento familiare.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento in favore della moglie del ricorrente in data 29 gennaio 2025.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2
deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4
procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). RT
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per il rilascio dei visti.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, non sussistendo quindi più alcun diritto meritevole di tutela, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate tenendo conto del principio di diritto secondo cui «la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (Cass., sez. un., n. 2572 del 2012) da cui discende la possibilità di tenere in considerazione le difficili condizioni ambientali in cui opera attualmente l a Islamabad. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Harpreet KAUR nei confronti del RT
, a Islamabad – rappresentato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
ha adito il Tribunale per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto ordinare all'Ambasciata Italiana a Islamabad di fissare entro un breve termine appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi familiari in favore della coniuge (Pakistan, 07/07/1981) e dei figli minori Parte_2
(Pakistan, 12/01/2010), (Pakistan, 19/06/2012) e Persona_1 Persona_2
(Pakistan, 18/04/2008).” Persona_3
Il ricorrente ha precisato di aver ottenuto il 25/08/2021 il nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie e i figli dalla di Ancona. Ha aggiunto di essersi fin da subito attivato per ottenere CP_3
l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio dei conseguenti visti. E Controparte_2 tuttavia, nonostante i diversi tentativi e i conseguenti solleciti effettuati, l' non ha mai CP_2 fissato l'appuntamento richiesto.
Ha quindi osservato da un lato, come non può essere revocata in dubbio la sussistenza del suo diritto alla formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso a seguito di nullaosta prefettizio al ricongiungimento familiare;
dall'altro, ha evidenziato che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare e pertanto una lesione al diritto fondamentale al ricongiungimento familiare.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento in favore della moglie del ricorrente in data 29 gennaio 2025.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2
deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4
procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). RT
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per il rilascio dei visti.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, non sussistendo quindi più alcun diritto meritevole di tutela, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate tenendo conto del principio di diritto secondo cui «la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (Cass., sez. un., n. 2572 del 2012) da cui discende la possibilità di tenere in considerazione le difficili condizioni ambientali in cui opera attualmente l a Islamabad. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2025
Il giudice
Corrado Bile