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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c., allegata a verbale del 14 ottobre 2025
Rg. 1742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1742/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 693/2023 pubblicata in data 01.03.2023
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
NT (C.F. , giusta procura in calce al giudizio di C.F._1 primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellabate (SA) alla via Colombo n. 11
Appellante
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Mario Castellano (C.F. ) C.F._2 giusta procura speciale alle liti per Notaio (rep. 403 – racc. Persona_1
335) del 23.5.2016 in calce al ricorso per d.i., presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense, alla Via S. Ciro n. 2
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
[..
[...] proponeva, innanzi al tribunale di Torre Annunziata,
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 1333/2020 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 13.513,00, oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di penale prevista nel contratto di comodato e Controparte_1 somministrazione stipulato tra le parti il 9 maggio 2019.
L'opponente contestava la fondatezza della pretesa monitoria, sostenendo che il contratto originario era stato modificato mediante l'introduzione di una clausola risolutiva automatica, volta a escludere ogni obbligazione nel caso in cui avesse cessato l'attività di analisi biologica a seguito dell'adesione Parte_2
a un consorzio.
Deduceva che tale condizione si era puntualmente verificata, poiché sin dal
2016 aveva aderito al consorzio Together Lab, in attuazione della Parte_2 normativa regionale che imponeva l'aggregazione dei laboratori di analisi, cessando progressivamente ogni attività analitica autonoma e mantenendo solo quella di prelievo. Evidenziava, inoltre, che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, i prodotti della erano stati comunque CP_1 acquistati dal stesso, per un importo complessivo pari a euro CP_2
18.935,03, come documentato dalle fatture prodotte.
Sosteneva che la fornitura non era mai cessata, ma si era realizzata per il tramite del soggetto consortile, verso il quale si era trasferita l'attività prima svolta da Dunque, rilevava che nessun pregiudizio economico poteva Parte_2 ritenersi arrecato alla creditrice, risultando anzi esclusa ogni possibilità di duplicazione dei corrispettivi per prodotti già acquistati.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto. Sosteneva, in particolare, che il Consorzio Together-Lab, cui l'opponente aveva aderito, era stato costituito nel 2016 e autorizzato a svolgere attività sanitaria dal 2018, stipulando vari contratti con la . CP_1
Affermava che la non aveva mai accettato la modifica dell'articolo CP_1
11, deducendo l'assenza di un contratto firmato con tale integrazione e la disdetta inviata dall'opponente nell'aprile 2020, senza riferimento a un recesso.
Inoltre, rilevava che al momento della sottoscrizione nel maggio 2019, il termine per le aggregazioni era sospeso e l'opponente non aveva mai
2 comunicato il recesso previsto, limitandosi a una semplice disdetta. Infine, negava che il contratto fosse risolto per impossibilità della prestazione, mancando i requisiti previsti dalla legge.
A.b.) Il tribunale adito, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il giudice di primo grado riteneva infondata l'opposizione proposta da
[...]
accertando che la aveva stipulato con la società Parte_1 Controparte_1 opponente, in data 09/05/2019 un contratto di comodato e somministrazione n. 2
Minividas Grey n. 2670, in forza del quale il laboratorio si era obbligato ad acquistare annualmente reagenti per immunometria Vidas per un importo minimo di euro 14.000,00 oltre IVA (art. 4 del contratto).
Essendo emerso che, nel periodo 01.07.2019 – 30.06.2020, l'opponente aveva effettuato acquisti per il solo importo di euro 486,89 oltre IVA, il primo giudice riteneva legittima l'applicazione della clausola penale prevista dal comma 2 dello stesso art. 4, che prevedeva l'addebito automatico, a titolo di penale irriducibile, della differenza tra l'importo minimo contrattuale e il fatturato effettivamente raggiunto, in deroga all'art. 1384 c.c.
In relazione all'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui il contratto si sarebbe automaticamente risolto per effetto dell'adesione della società al e della conseguente trasformazione in Parte_3 punto prelievo, rilevava che tale consorzio era già costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria ben prima della stipula del contratto.
Inoltre, osservava che la clausola contrattuale invocata non prevedeva alcuna risoluzione automatica del contratto in caso di adesione del laboratorio ad un consorzio, ma unicamente la possibilità per le parti di rinegoziare i termini dell'accordo, su richiesta dell'interessato, a seguito della perdita della fase analitica. Poiché, nel caso concreto, tale richiesta non risultava essere stata formulata, il giudice riteneva pienamente operante la clausola penale.
Ciò posto, il giudice di primo grado, ritenuto accertato l'inadempimento, da parte dell'opponente rispetto all'obbligo di acquisto del quantitativo minimo di reagenti, rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1333/2020 per l'importo di euro 13.513,00.
B – Giudizio d'appello
3 B.a.) Avverso detta pronuncia l'originaria opponente interponeva gravame, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione.
Con il primo motivo l'appellante contestava la valutazione del primo giudice in merito al contenuto dell'art. 11 del contratto, rilevando che l'unico testo contrattuale sottoscritto da entrambe le parti conteneva una clausola risolutiva espressa, e non una semplice facoltà di rinegoziazione come affermato in sentenza.
Il contratto, infatti, prevedeva che, qualora la normativa regionale imponesse l'adesione a un con conseguente perdita della fase analitica, il CP_2 rapporto si intendesse risolto. Poiché detta condizione si realizzava nel caso concreto, l'obbligo di acquisto dei reagenti non poteva più dirsi operativo.
L'appellante lamentava, pertanto, che il giudice di primo grado fondasse la decisione su un fatto inesistente (un contratto con clausola diversa da quella effettivamente sottoscritta), in violazione dell'art. 2697 c.c., e che ciò comportasse l'imposizione di un'obbligazione priva di utilità per una prestazione ormai impossibile, data la cessazione dell'attività analitica del laboratorio, già nota alle parti al momento della firma.
Con il secondo motivo l'appellante, in via subordinata, censurava la sentenza nella parte in cui il primo Giudice riteneva valida la clausola dell'art. 4, sul presupposto che le parti non avessero previsto l'automatica risoluzione del contratto, ma solo la facoltà di rinegoziare i termini in caso di adesione a un consorzio, senza che tale facoltà fosse stata esercitata.
L'appellante osservava, in primo luogo, che il contratto riportato in sentenza non corrispondeva a quello effettivamente sottoscritto. In ogni caso, anche nel testo erroneamente richiamato dal giudice, l'adesione al avrebbe CP_2 comportato effetti rilevanti, attribuendo la possibilità di ridiscutere il contratto, e tale rinegoziazione, secondo l'appellante, si concretizzava nel passaggio dei rapporti contrattuali dal laboratorio al . Parte_2 Parte_3
L'appellante evidenziava che, a partire dal 1° gennaio 2019, stipulava CP_1 con il un contratto per la fornitura degli stessi prodotti, e che tale CP_2
, operativo dal luglio 2019, subentrava di fatto nella titolarità del CP_2 rapporto, divenendo l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività analitica.
4 L'obbligo di acquisto da parte di secondo l'appellante, risultava Parte_2 privo di causa, essendo già nota alle parti la futura cessazione della sua attività analitica, imposta dalla normativa regionale che prevedeva l'obbligo di aggregazione per i laboratori di dimensioni ridotte.
Il comportamento della controparte, che pretendeva il rispetto di un quantitativo minimo anche a fronte dell'impossibilità oggettiva di utilizzarlo, appariva contrario al principio di buona fede contrattuale. L'appellante invocava pertanto l'art. 1362 c.c., sostenendo che il primo giudice non avesse considerato la reale volontà delle parti e il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipula.
Infine, l'appellante deduceva che, nel periodo oggetto di contestazione, il aveva comunque acquistato i prodotti per un importo CP_2 CP_1 analogo, escludendo così ogni danno per la fornitrice. L'effettiva fornitura dei prodotti avveniva dunque, ma nei confronti del nuovo soggetto subentrato, con conseguente assenza di inadempimento.
La conferma del decreto ingiuntivo avrebbe condotto a un'ingiusta duplicazione dei profitti per , che avrebbe incassato il corrispettivo due CP_1 volte: una per la fornitura effettiva al consorzio, l'altra per una fornitura mai eseguita a Parte_2
L'appellante così concludeva:
“-accertare che non vanta alcun credito nei confronti della CP_1
Parte_2
e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi
l'opposta ingiunzione n. 1333/2020 d.i., emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 15 10
2020;
- condannare al rimborso delle spese a favore della parte CP_1 opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”.
B.b.) Si costituiva la resistendo all'impugnazione e così Controparte_1 concludendo:
“1) Non concedere la richiesta sospensiva dell'esecutorietà della sentenza
5 appellata, mancandone i presupposti di legge;
2) Rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, con conferma della decisione impugnata ed accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
3) Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi ivi comprese le spese generali oltre iva e cpa, del presente grado”.
B.c.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre evidentemente partire dal contratto stipulato tra le parti in lite, rispetto al quale, nelle note conclusionali dell'opponente/appellante, si adombra adesso anche la mancanza di un effettivo accordo, non è chiaro poi con quali conseguenze, se rispetto alla clausola penale su cui si fonda la richiesta d'ingiunzione, da stimare, pertanto, nulla (o, seguendo detta impostazione, radicalmente come non stipulata, visto che si evoca testualmente l'insussistenza dell'in idem placitum) o addirittura dell'intero contratto.
Per fare ciò ovviamente va esaminato quanto prodotto dalla società opposta già in sede monitoria, visto che essa è l'assunta creditrice onerata dal dimostrare la sussistenza del titolo che fonda le proprie ragioni.
Quanto prodotto dalla , ad avviso della corte, è all'un tempo singolare CP_1 quanto significativo.
Infatti, è la stessa società attrice in senso sostanziale ad aver prodotto il file
(scannerizzato) del documento contrattuale – numerato 2670 – composto del relativo testo, il quale si caratterizza per essere suddiviso in due parti speculari – se non per quella in contestazione relativa al contenuto dell'art. 11 su cui logicamente si tornerà tra un attimo – la prima riportante gli articoli con la firma e il timbro sulla parte destra, per ognuno di essi, della;
la seconda CP_1 sempre degli articoli de quibus, con la firma “per accettazione”, posta sulla sinistra, della BioCenter, recante anche il timbro della , in questo caso CP_1 senza sottoscrizione.
Riguardo alla previsione contenuta nell'art. 11 deve rilevarsi che, come si è detto, e come risulta per tutti gli altri, nella seconda parte recante la sottoscrizione della BioCenter, a destra vi è il timbro della , ma non la CP_1
6 sottoscrizione.
E' evidente che il contenuto dell'art.11 di cui alla prima parte sottoscritta da
, differisce da quello di cui alla seconda parte sottoscritta da CP_1 Parte_2
Infatti, il primo recita: “Qualora la normativa regionale sanitaria obblighi il somministrato ad entrare a far parte di una aggregazione o di un consorzio con altre strutture secondo il modello hub & spoke e diventi un punto prelievo, alla effettiva perdita della fase analitica, previa richiesta dello stesso, le parti avranno la possibilità di ridiscutere i termini del presente contratto” (le sottolineature sono aggiunte).
Il secondo, invece, ha il seguente contenuto: “Qualora la normativa regionale sanitaria porti il somministrato ad entrare a far parte di una aggregazione o di un consorzio con altre strutture secondo il modello hub & spoke e diventi un punto prelievo, alla effettiva perdita della fase analitica, previa richiesta dello stesso, il contratto si intenderà rescisso” (le sottolineature sono aggiunte), dove le parti divergenti sono scritte a penna e non stampate, con riga di cancellazione sulle parti sostituite.
L'opposta/appellata sostiene di non avere mai accettato tale modifica, evidentemente facendo forza sul fatto che al lato vi è solo il timbro di essa
, mentre la sottoscrizione si trova nella 'quasi' speculare prima parte. CP_1
Vi è, però, che in calce all'intera seconda parte, quella che reca sottoscrizione della e modifica dell'art. 11, si rinvengono i timbri e la sottoscrizione Parte_2 di alla quale solo dopo l'atto d'appello si risponde che Controparte_1 avrebbe avuto la finalità di autenticare il documento.
Inoltre, l'appellata sembra dimenticare che quel documento non è stato prodotto da ma da essa stessa, unitamente al ricorso monitorio. Parte_2
D'altro canto, se fosse valida la contestazione della propria sottoscrizione dell'art. 11 contenuto nella parte riguardante l'accettazione di BioCenter, non si vede perché questa dovrebbe essere avvinta all'art. 11 contenuto nella prima parte che reca la firma solo di essa Pt_4
In ogni caso, si ripete, il documento è stato prodotto dall'opposta e reca la sua sottoscrizione conclusiva, contenente la modifica, sicché appare provato che quello è il contenuto del regolamento negoziale accettato e vincolante tra le parti.
7 C.b.) Ciò nonostante, si ritiene che l'appello, comunque, non possa essere accolto.
Infatti, dal contenuto dell'art. 11 'modificato' emerge che per raggiungere l'effetto di intendere “rescisso” (risolto) il contratto, era necessaria una espressa richiesta, evidentemente fondata sul dato che la aveva cessato di Parte_2 occuparsi della fase specifica delle analisi.
Invece, come obietta l'appellata, solo alla fine di aprile del 2020, la inviava alla missiva con cui “comunica(va) che la predetta Parte_2 Pt_4 società, in attuazione della vigente normativa regionale, ha fatto ingresso nel consorzio … e, pertanto, comunica altresì formale Parte_3 disdetta del contratto di somministrazione n° 2670 stipulato con Codesta
Società”, riferimento numerico al contratto il quale conferma, ove ve ne fosse bisogno, che a quel contratto si riteneva giuridicamente vincolata.
Ma, la come è pacifico e come rilevato anche dal tribunale, era Parte_2 già da qualche anno entrata a far parte dell'indicato (2016), CP_2 continuando, però, a svolgere l'attività di analisi, tanto da stipulare nel maggio
2019 il contratto de quo, considerato che la regione Campania, con decreto n.50/2018 aveva sospeso l'attuazione del sistema aggregato, dovendo, altresì, evidenziarsi come il modello di “Reti – contratto”, diversamente da quanto sembra obiettare comprendeva anche la forma aggregativa dei Parte_2
Consorzi o delle società consortili, come quello in esame.
Né è spiegato per quale motivo, se aveva cessato, a dispetto di quanto documentato dall'appellata circa la prosecuzione dell'attività anche successivamente, di occuparsi della fase delle analisi – perché questo era il presupposto occorrente, non che fosse entrata a far parte del – già dal CP_2 luglio 2019, cioè quasi all'inizio del periodo contrattuale, abbia atteso sostanzialmente 10 mesi, cioè quasi l'intera annualità contrattuale, per
“disdettarlo” (facoltà, quest'ultima, d'altro canto prevista anch'essa in contratto, diversa, però, da quella fondata sull'art. 11).
Pertanto, ancorché con parziale, diversa motivazione, la statuizione di primo grado deve essere confermata, con rigetto dell'appello.
D – Le spese
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, in base alla somma in
8 contestazione, nei minimi, considerate le difese complessive dell'appellata, non esenti da aspetti di contraddittorietà, alla luce anche dei rilievi officiosi operati dalla corte, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, in favore della società appellata, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 14 ottobre 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
9
Rg. 1742/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1742/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 693/2023 pubblicata in data 01.03.2023
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
NT (C.F. , giusta procura in calce al giudizio di C.F._1 primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellabate (SA) alla via Colombo n. 11
Appellante
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Mario Castellano (C.F. ) C.F._2 giusta procura speciale alle liti per Notaio (rep. 403 – racc. Persona_1
335) del 23.5.2016 in calce al ricorso per d.i., presso il cui studio elettivamente domicilia in Vico Equense, alla Via S. Ciro n. 2
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2
[..
[...] proponeva, innanzi al tribunale di Torre Annunziata,
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 1333/2020 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 13.513,00, oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di penale prevista nel contratto di comodato e Controparte_1 somministrazione stipulato tra le parti il 9 maggio 2019.
L'opponente contestava la fondatezza della pretesa monitoria, sostenendo che il contratto originario era stato modificato mediante l'introduzione di una clausola risolutiva automatica, volta a escludere ogni obbligazione nel caso in cui avesse cessato l'attività di analisi biologica a seguito dell'adesione Parte_2
a un consorzio.
Deduceva che tale condizione si era puntualmente verificata, poiché sin dal
2016 aveva aderito al consorzio Together Lab, in attuazione della Parte_2 normativa regionale che imponeva l'aggregazione dei laboratori di analisi, cessando progressivamente ogni attività analitica autonoma e mantenendo solo quella di prelievo. Evidenziava, inoltre, che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, i prodotti della erano stati comunque CP_1 acquistati dal stesso, per un importo complessivo pari a euro CP_2
18.935,03, come documentato dalle fatture prodotte.
Sosteneva che la fornitura non era mai cessata, ma si era realizzata per il tramite del soggetto consortile, verso il quale si era trasferita l'attività prima svolta da Dunque, rilevava che nessun pregiudizio economico poteva Parte_2 ritenersi arrecato alla creditrice, risultando anzi esclusa ogni possibilità di duplicazione dei corrispettivi per prodotti già acquistati.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto. Sosteneva, in particolare, che il Consorzio Together-Lab, cui l'opponente aveva aderito, era stato costituito nel 2016 e autorizzato a svolgere attività sanitaria dal 2018, stipulando vari contratti con la . CP_1
Affermava che la non aveva mai accettato la modifica dell'articolo CP_1
11, deducendo l'assenza di un contratto firmato con tale integrazione e la disdetta inviata dall'opponente nell'aprile 2020, senza riferimento a un recesso.
Inoltre, rilevava che al momento della sottoscrizione nel maggio 2019, il termine per le aggregazioni era sospeso e l'opponente non aveva mai
2 comunicato il recesso previsto, limitandosi a una semplice disdetta. Infine, negava che il contratto fosse risolto per impossibilità della prestazione, mancando i requisiti previsti dalla legge.
A.b.) Il tribunale adito, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il giudice di primo grado riteneva infondata l'opposizione proposta da
[...]
accertando che la aveva stipulato con la società Parte_1 Controparte_1 opponente, in data 09/05/2019 un contratto di comodato e somministrazione n. 2
Minividas Grey n. 2670, in forza del quale il laboratorio si era obbligato ad acquistare annualmente reagenti per immunometria Vidas per un importo minimo di euro 14.000,00 oltre IVA (art. 4 del contratto).
Essendo emerso che, nel periodo 01.07.2019 – 30.06.2020, l'opponente aveva effettuato acquisti per il solo importo di euro 486,89 oltre IVA, il primo giudice riteneva legittima l'applicazione della clausola penale prevista dal comma 2 dello stesso art. 4, che prevedeva l'addebito automatico, a titolo di penale irriducibile, della differenza tra l'importo minimo contrattuale e il fatturato effettivamente raggiunto, in deroga all'art. 1384 c.c.
In relazione all'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui il contratto si sarebbe automaticamente risolto per effetto dell'adesione della società al e della conseguente trasformazione in Parte_3 punto prelievo, rilevava che tale consorzio era già costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria ben prima della stipula del contratto.
Inoltre, osservava che la clausola contrattuale invocata non prevedeva alcuna risoluzione automatica del contratto in caso di adesione del laboratorio ad un consorzio, ma unicamente la possibilità per le parti di rinegoziare i termini dell'accordo, su richiesta dell'interessato, a seguito della perdita della fase analitica. Poiché, nel caso concreto, tale richiesta non risultava essere stata formulata, il giudice riteneva pienamente operante la clausola penale.
Ciò posto, il giudice di primo grado, ritenuto accertato l'inadempimento, da parte dell'opponente rispetto all'obbligo di acquisto del quantitativo minimo di reagenti, rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1333/2020 per l'importo di euro 13.513,00.
B – Giudizio d'appello
3 B.a.) Avverso detta pronuncia l'originaria opponente interponeva gravame, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione.
Con il primo motivo l'appellante contestava la valutazione del primo giudice in merito al contenuto dell'art. 11 del contratto, rilevando che l'unico testo contrattuale sottoscritto da entrambe le parti conteneva una clausola risolutiva espressa, e non una semplice facoltà di rinegoziazione come affermato in sentenza.
Il contratto, infatti, prevedeva che, qualora la normativa regionale imponesse l'adesione a un con conseguente perdita della fase analitica, il CP_2 rapporto si intendesse risolto. Poiché detta condizione si realizzava nel caso concreto, l'obbligo di acquisto dei reagenti non poteva più dirsi operativo.
L'appellante lamentava, pertanto, che il giudice di primo grado fondasse la decisione su un fatto inesistente (un contratto con clausola diversa da quella effettivamente sottoscritta), in violazione dell'art. 2697 c.c., e che ciò comportasse l'imposizione di un'obbligazione priva di utilità per una prestazione ormai impossibile, data la cessazione dell'attività analitica del laboratorio, già nota alle parti al momento della firma.
Con il secondo motivo l'appellante, in via subordinata, censurava la sentenza nella parte in cui il primo Giudice riteneva valida la clausola dell'art. 4, sul presupposto che le parti non avessero previsto l'automatica risoluzione del contratto, ma solo la facoltà di rinegoziare i termini in caso di adesione a un consorzio, senza che tale facoltà fosse stata esercitata.
L'appellante osservava, in primo luogo, che il contratto riportato in sentenza non corrispondeva a quello effettivamente sottoscritto. In ogni caso, anche nel testo erroneamente richiamato dal giudice, l'adesione al avrebbe CP_2 comportato effetti rilevanti, attribuendo la possibilità di ridiscutere il contratto, e tale rinegoziazione, secondo l'appellante, si concretizzava nel passaggio dei rapporti contrattuali dal laboratorio al . Parte_2 Parte_3
L'appellante evidenziava che, a partire dal 1° gennaio 2019, stipulava CP_1 con il un contratto per la fornitura degli stessi prodotti, e che tale CP_2
, operativo dal luglio 2019, subentrava di fatto nella titolarità del CP_2 rapporto, divenendo l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività analitica.
4 L'obbligo di acquisto da parte di secondo l'appellante, risultava Parte_2 privo di causa, essendo già nota alle parti la futura cessazione della sua attività analitica, imposta dalla normativa regionale che prevedeva l'obbligo di aggregazione per i laboratori di dimensioni ridotte.
Il comportamento della controparte, che pretendeva il rispetto di un quantitativo minimo anche a fronte dell'impossibilità oggettiva di utilizzarlo, appariva contrario al principio di buona fede contrattuale. L'appellante invocava pertanto l'art. 1362 c.c., sostenendo che il primo giudice non avesse considerato la reale volontà delle parti e il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipula.
Infine, l'appellante deduceva che, nel periodo oggetto di contestazione, il aveva comunque acquistato i prodotti per un importo CP_2 CP_1 analogo, escludendo così ogni danno per la fornitrice. L'effettiva fornitura dei prodotti avveniva dunque, ma nei confronti del nuovo soggetto subentrato, con conseguente assenza di inadempimento.
La conferma del decreto ingiuntivo avrebbe condotto a un'ingiusta duplicazione dei profitti per , che avrebbe incassato il corrispettivo due CP_1 volte: una per la fornitura effettiva al consorzio, l'altra per una fornitura mai eseguita a Parte_2
L'appellante così concludeva:
“-accertare che non vanta alcun credito nei confronti della CP_1
Parte_2
e per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi
l'opposta ingiunzione n. 1333/2020 d.i., emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 15 10
2020;
- condannare al rimborso delle spese a favore della parte CP_1 opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”.
B.b.) Si costituiva la resistendo all'impugnazione e così Controparte_1 concludendo:
“1) Non concedere la richiesta sospensiva dell'esecutorietà della sentenza
5 appellata, mancandone i presupposti di legge;
2) Rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, con conferma della decisione impugnata ed accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
3) Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi ivi comprese le spese generali oltre iva e cpa, del presente grado”.
B.c.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre evidentemente partire dal contratto stipulato tra le parti in lite, rispetto al quale, nelle note conclusionali dell'opponente/appellante, si adombra adesso anche la mancanza di un effettivo accordo, non è chiaro poi con quali conseguenze, se rispetto alla clausola penale su cui si fonda la richiesta d'ingiunzione, da stimare, pertanto, nulla (o, seguendo detta impostazione, radicalmente come non stipulata, visto che si evoca testualmente l'insussistenza dell'in idem placitum) o addirittura dell'intero contratto.
Per fare ciò ovviamente va esaminato quanto prodotto dalla società opposta già in sede monitoria, visto che essa è l'assunta creditrice onerata dal dimostrare la sussistenza del titolo che fonda le proprie ragioni.
Quanto prodotto dalla , ad avviso della corte, è all'un tempo singolare CP_1 quanto significativo.
Infatti, è la stessa società attrice in senso sostanziale ad aver prodotto il file
(scannerizzato) del documento contrattuale – numerato 2670 – composto del relativo testo, il quale si caratterizza per essere suddiviso in due parti speculari – se non per quella in contestazione relativa al contenuto dell'art. 11 su cui logicamente si tornerà tra un attimo – la prima riportante gli articoli con la firma e il timbro sulla parte destra, per ognuno di essi, della;
la seconda CP_1 sempre degli articoli de quibus, con la firma “per accettazione”, posta sulla sinistra, della BioCenter, recante anche il timbro della , in questo caso CP_1 senza sottoscrizione.
Riguardo alla previsione contenuta nell'art. 11 deve rilevarsi che, come si è detto, e come risulta per tutti gli altri, nella seconda parte recante la sottoscrizione della BioCenter, a destra vi è il timbro della , ma non la CP_1
6 sottoscrizione.
E' evidente che il contenuto dell'art.11 di cui alla prima parte sottoscritta da
, differisce da quello di cui alla seconda parte sottoscritta da CP_1 Parte_2
Infatti, il primo recita: “Qualora la normativa regionale sanitaria obblighi il somministrato ad entrare a far parte di una aggregazione o di un consorzio con altre strutture secondo il modello hub & spoke e diventi un punto prelievo, alla effettiva perdita della fase analitica, previa richiesta dello stesso, le parti avranno la possibilità di ridiscutere i termini del presente contratto” (le sottolineature sono aggiunte).
Il secondo, invece, ha il seguente contenuto: “Qualora la normativa regionale sanitaria porti il somministrato ad entrare a far parte di una aggregazione o di un consorzio con altre strutture secondo il modello hub & spoke e diventi un punto prelievo, alla effettiva perdita della fase analitica, previa richiesta dello stesso, il contratto si intenderà rescisso” (le sottolineature sono aggiunte), dove le parti divergenti sono scritte a penna e non stampate, con riga di cancellazione sulle parti sostituite.
L'opposta/appellata sostiene di non avere mai accettato tale modifica, evidentemente facendo forza sul fatto che al lato vi è solo il timbro di essa
, mentre la sottoscrizione si trova nella 'quasi' speculare prima parte. CP_1
Vi è, però, che in calce all'intera seconda parte, quella che reca sottoscrizione della e modifica dell'art. 11, si rinvengono i timbri e la sottoscrizione Parte_2 di alla quale solo dopo l'atto d'appello si risponde che Controparte_1 avrebbe avuto la finalità di autenticare il documento.
Inoltre, l'appellata sembra dimenticare che quel documento non è stato prodotto da ma da essa stessa, unitamente al ricorso monitorio. Parte_2
D'altro canto, se fosse valida la contestazione della propria sottoscrizione dell'art. 11 contenuto nella parte riguardante l'accettazione di BioCenter, non si vede perché questa dovrebbe essere avvinta all'art. 11 contenuto nella prima parte che reca la firma solo di essa Pt_4
In ogni caso, si ripete, il documento è stato prodotto dall'opposta e reca la sua sottoscrizione conclusiva, contenente la modifica, sicché appare provato che quello è il contenuto del regolamento negoziale accettato e vincolante tra le parti.
7 C.b.) Ciò nonostante, si ritiene che l'appello, comunque, non possa essere accolto.
Infatti, dal contenuto dell'art. 11 'modificato' emerge che per raggiungere l'effetto di intendere “rescisso” (risolto) il contratto, era necessaria una espressa richiesta, evidentemente fondata sul dato che la aveva cessato di Parte_2 occuparsi della fase specifica delle analisi.
Invece, come obietta l'appellata, solo alla fine di aprile del 2020, la inviava alla missiva con cui “comunica(va) che la predetta Parte_2 Pt_4 società, in attuazione della vigente normativa regionale, ha fatto ingresso nel consorzio … e, pertanto, comunica altresì formale Parte_3 disdetta del contratto di somministrazione n° 2670 stipulato con Codesta
Società”, riferimento numerico al contratto il quale conferma, ove ve ne fosse bisogno, che a quel contratto si riteneva giuridicamente vincolata.
Ma, la come è pacifico e come rilevato anche dal tribunale, era Parte_2 già da qualche anno entrata a far parte dell'indicato (2016), CP_2 continuando, però, a svolgere l'attività di analisi, tanto da stipulare nel maggio
2019 il contratto de quo, considerato che la regione Campania, con decreto n.50/2018 aveva sospeso l'attuazione del sistema aggregato, dovendo, altresì, evidenziarsi come il modello di “Reti – contratto”, diversamente da quanto sembra obiettare comprendeva anche la forma aggregativa dei Parte_2
Consorzi o delle società consortili, come quello in esame.
Né è spiegato per quale motivo, se aveva cessato, a dispetto di quanto documentato dall'appellata circa la prosecuzione dell'attività anche successivamente, di occuparsi della fase delle analisi – perché questo era il presupposto occorrente, non che fosse entrata a far parte del – già dal CP_2 luglio 2019, cioè quasi all'inizio del periodo contrattuale, abbia atteso sostanzialmente 10 mesi, cioè quasi l'intera annualità contrattuale, per
“disdettarlo” (facoltà, quest'ultima, d'altro canto prevista anch'essa in contratto, diversa, però, da quella fondata sull'art. 11).
Pertanto, ancorché con parziale, diversa motivazione, la statuizione di primo grado deve essere confermata, con rigetto dell'appello.
D – Le spese
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, in base alla somma in
8 contestazione, nei minimi, considerate le difese complessive dell'appellata, non esenti da aspetti di contraddittorietà, alla luce anche dei rilievi officiosi operati dalla corte, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, in favore della società appellata, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 14 ottobre 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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