Improcedibile
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/06/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05241/2025REG.PROV.COLL.
N. 02201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2024, proposto da
Totalbet S.r.l., Betpremium S.r.l., Sun Bet S.r.l., Cecca Celestina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio IC VI in Roma, via del Viminale, 43;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Divisione dello Sport, Ragioneria generale dello Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13060/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, della Ragioneria Generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Divisione dello Sport e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato Michele Morelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio le società appellanti hanno impugnato la determinazione direttoriale prot. n.10337/RU del 5 gennaio 2023 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto l'integrazione degli arretrati del prelievo dello 0,5% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere introdotto con l'art. 217, co. 2 del d.l. n. 34 del 2020, con riferimento al periodo che va dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2021; unitamente a tale atto hanno impugnato gli ulteriori atti che vi hanno dato esecuzione, a mezzo delle quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quantificato l’importo dovuto da ciascuna delle società appellanti, chiedendone il relativo pagamento.
2. In esito al giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso.
3. La sentenza è stata impugnata dalle società indicate in epigrafe.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, al solo fine di essere sentite in camera di consiglio.
5. Con memoria depositata il 4 aprile 2025 la società Totalbet s.r.l. ha reso noto che questo Consiglio di Stato con sentenza n. 1853 del 26 febbraio 2024 ha annullato la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 5 gennaio 2023, impugnata in principalità, rappresentando, inoltre, che a seguito di tale pronunciamento e di una istanza in autotutela presentata dalla società l’11 giugno 2024, l’Agenzia aveva provveduto alla restituzione integrale, ad essa società, degli importi indebitamente percepiti in forza degli atti impugnati. La Totalbet s.r.l., pertanto, rappresentava di non aver più interesse e formalizzava formale rinuncia all’appello.
6. Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2025 le altre società appellanti hanno rappresentato di aver ricevuto, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, una nota dell’11 giugno 2024, nella quale l’Agenzia comunicava che « Sogei, su richiesta dell’Agenzia, ha ricalcolato gli importi dovuti per il Fondo Salvasport, secondo il criterio del limite dei 40 milioni e 50 milioni, rispettivamente per l’anno 2020 e 2021, così come stabilito dal predetto Giudice di secondo grado. I suddetti importi saranno resi disponibili a breve in area riservata per tutti i concessionari a prescindere dall’avvenuta proposizione del ricorso e, al contempo, saranno emanati i provvedimenti finalizzati al riconoscimento delle somme dovute a/da ciascun concessionario », precisando di non aver ancora ricevuto l’importo del contributo indebitamente corrisposto: tali società hanno quindi insistito per l’accoglimento del ricorso in appello.
7. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025.
8. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover provvedere sulla dichiarazione di rinuncia depositata dalla società Totalbet s.r.l.: essa rinuncia non è stata formalmente accettata dalle Amministrazioni convenute e quindi può essere valutata al fine della declaratoria di improcedibilità dell’appello, ne confronti di essa società.
9. Peraltro l’improcedibilità dell’appello deve essere dichiarata anche nei confronti delle altre società appellanti, limitatamente alla impugnazione della determinazione dell’Agenzia delle dogane e monopoli n. prot. n.10337/RU del 5 gennaio 2023. Con tale determinazione, infatti, l’Agenzia ha stabilito in via generale le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: si tratta pertanto di un atto di natura generale, il quale si rivolge indistintamente a tutti gli operatori del settore: da ciò consegue che il relativo contenuto è inscindibile e che l’annullamento in toto di essa, disposto con il citato precedente, esplica efficacia erga omnes , e quindi anche nei confronti della società odierne appellanti.
10. Persiste, invece, l’interesse delle società medesime all’annullamento delle ulteriori determinazioni con cui l’Agenzia delle dogane e monopoli ha quantificato il contributo dovuto da ciascuna di esse in base all’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come erroneamente interpretato e calcolato in base alle indicazioni contenute nella determinazione prot. n.10337/RU del 5 gennaio 2023: in parte qua, pertanto, va accolto il ricorso di primo grado.
11. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
- nei confronti della Totalbet s.r.l., dà atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e per l’effetto dichiara improcedibile l’appello proposto dalla suddetta società;
- nei confronti delle società Betpremium S.r.l., Sun Bet S.r.l., Cecca Celestina S.r.l., accoglie l’appello; per l’effetto, in totale riforma della appellata sentenza, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado, per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alla impugnazione della determinazione della Agenzia delle dogane e dei monopoli n.10337/RU del 5 gennaio 2023; accoglie, per il resto, il ricorso di primo grado, annullando le determinazioni direttoriali della Agenzia delle dogane e dei monopoli del 6 febbraio 2023 oggetto di impugnazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO