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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1266 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Floriana Alessandrini e Emiliano Irazza
- appellante -
E
CP_
assistito difeso dall'avv. Loredana Leto
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, conveniva in giudizio l' chiedendone la Parte_1
condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto con il decreto di omologa del 05.01.2024 (RG 19247/2023), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.02.2023, oltre accessori di legge fino al saldo.
CP_ RA il contraddittorio, l' dichiarava di aver erogato la prestazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 12101/2024 del 28 novembre 2024 il Tribunale di Roma, dato atto che il pagamento era intervenuto nelle more del giudizio, così statuiva:
<
CP_
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento della residua parte liquidata in complessivi €.700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari>>.
Riteneva il primo giudice che <
giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della
CP_ prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite>>.
Con ricorso del 21 maggio 2025 il nterponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione, da parte del Tribunale, dei minimi tariffari.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta applicazione dell'aumento previsto dell'art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
Il primo motivo è fondato. Considerato il valore della controversia (che si inscrive nello scaglione da €.5.201,00 a €.26.000,00), l'importo minimo per le tre fasi di studio, introduzione e decisionale, è pari a €.1.865,00, come correttamente dedotto dall'appellante.
Il secondo motivo è infondato per due ragioni.
Innanzitutto, il ricorso di primo grado non è stato redatto in modalità da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
In secondo luogo, esibiti il decreto di omologa del Tribunale di Roma e il modello AP70, non si coglierebbe neanche l'effettiva utilità di un collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione (avendo il
Tribunale semplicemente preso atto dell'esistenza del decreto di omologa e dell'avvenuta erogazione della prestazione) (cfr. Cass. 37692/2022).
CP_ Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento di metà delle spese processuali di primo grado (la statuizione di compensazione del Tribunale non ha formato oggetto di specifica impugnazione), liquidate, nell'intero, in misura pari a €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge.
CP_ A carico dell' vanno poste anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata e del valore, in questa sede, della controversia, pari a €.232,5
così riveniente: €.932.00 (50% di €.1.865,00) – €.700,00 (50% di €.1.400,00) = €.232,5.
Anche in questo grado il ricorso non presenta un collegamento ipertestuale (nei termini sopra precisati) e, in ogni caso non avrebbe avuto alcuna utilità, bastando, ai fini della decisione, la mera lettura del dispositivo della sentenza impugnata.
Non è dovuta, pertanto, la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, da Pt_1
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 28 novembre 2024
[...]
CP_ e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, di metà delle spese processuali di primo grado, liquidate,
nell'intero, in €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dei difensori distrattari.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1266 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Floriana Alessandrini e Emiliano Irazza
- appellante -
E
CP_
assistito difeso dall'avv. Loredana Leto
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, conveniva in giudizio l' chiedendone la Parte_1
condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto con il decreto di omologa del 05.01.2024 (RG 19247/2023), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.02.2023, oltre accessori di legge fino al saldo.
CP_ RA il contraddittorio, l' dichiarava di aver erogato la prestazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 12101/2024 del 28 novembre 2024 il Tribunale di Roma, dato atto che il pagamento era intervenuto nelle more del giudizio, così statuiva:
<
CP_
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento della residua parte liquidata in complessivi €.700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari>>.
Riteneva il primo giudice che <
giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della
CP_ prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite>>.
Con ricorso del 21 maggio 2025 il nterponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione, da parte del Tribunale, dei minimi tariffari.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta applicazione dell'aumento previsto dell'art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
Il primo motivo è fondato. Considerato il valore della controversia (che si inscrive nello scaglione da €.5.201,00 a €.26.000,00), l'importo minimo per le tre fasi di studio, introduzione e decisionale, è pari a €.1.865,00, come correttamente dedotto dall'appellante.
Il secondo motivo è infondato per due ragioni.
Innanzitutto, il ricorso di primo grado non è stato redatto in modalità da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
In secondo luogo, esibiti il decreto di omologa del Tribunale di Roma e il modello AP70, non si coglierebbe neanche l'effettiva utilità di un collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione (avendo il
Tribunale semplicemente preso atto dell'esistenza del decreto di omologa e dell'avvenuta erogazione della prestazione) (cfr. Cass. 37692/2022).
CP_ Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento di metà delle spese processuali di primo grado (la statuizione di compensazione del Tribunale non ha formato oggetto di specifica impugnazione), liquidate, nell'intero, in misura pari a €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge.
CP_ A carico dell' vanno poste anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata e del valore, in questa sede, della controversia, pari a €.232,5
così riveniente: €.932.00 (50% di €.1.865,00) – €.700,00 (50% di €.1.400,00) = €.232,5.
Anche in questo grado il ricorso non presenta un collegamento ipertestuale (nei termini sopra precisati) e, in ogni caso non avrebbe avuto alcuna utilità, bastando, ai fini della decisione, la mera lettura del dispositivo della sentenza impugnata.
Non è dovuta, pertanto, la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, da Pt_1
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 28 novembre 2024
[...]
CP_ e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellante, di metà delle spese processuali di primo grado, liquidate,
nell'intero, in €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dei difensori distrattari.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis