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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/07/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. FABBRI GIAN LUCA ATTORE/I contro
AR Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI e dell'avv. ALBERTINI
[...] P.IVA_2
LUANA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da note conclusive (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN
VIA PRINCIPALE - Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n.
704/2023 del 08/02/2023, RG n. 13601/2022, emesso dal Tribunale di Bologna;
IN VIA
ISTRUTTORIA - Disporre CTU contabile per l'accertamento delle anomalie bancarie;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi di lite - compresa l'assistenza per la fase di mediazione come da fattura n. 16/E del 25.11.2024 emessa dall'avv. Gian Luca Fabbri, qui allegata - oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”);
- Parte convenuta come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società (debitore principale) Parte_1
e (fideiussore) hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_2 CP_1
(e per essa quale mandataria d'ora innanzi, per
[...] Controparte_2 brevità, anche solo “parte opposta”) al fine di vedere accolte, nel merito, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: – in via preliminare e di rito, rigettarsi, per i motivi tutti di cui in narrativa ogni e qualsiasi istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che eventualmente venisse avanzata dalla parte convenuta opposta.
Accertare la mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 50 TUB e dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione decreto ingiuntivo n. n. 704/2023 del 08/02/2023, RG n. 13601/2022, emesso dal Tribunale di Bologna e con la quale l'odierno opponente era intimato a pagare Parte_3
1. la somma di € 32.516,52; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura
[...] di ingiunzione, liquidate in € 1060,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
–nel merito -accertare per i fatti esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in mancanza di prova circa l'effettiva titolarità del credito azionato per l'effetto accogliere l'opposizione proposta e, pertanto, e rigettare la domanda avversaria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
-accertare la nullità della fideiussione, per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare nulle le fideiussioni allegate all'opposto decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda avversaria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
-accertare la decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c. e per l'effetto pronunciare la liberazione del fideiussore per inerzia del creditore e rigettare la domanda avversaria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
Vinte le spese ed i compensi”.
2. In particolare, parte opponente eccepisce: a) la violazione dell'art. 50 TUB;
b) la carenza di legittimazione attiva in capo alla società c) la nullità della fideiussione quale contratto Controparte_1 a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. A) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
d) l'intervenuta estinzione della garanzia per decadenza dai termini ex art. 1957 c.c..
3. Si è costituita la parte opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
704/2023 – N.R.G. 13601/2022; - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
4. Con ordinanza del 21.3.24, rilevato che la pretesa monitoriamente azionata si basa su un contratto di conto corrente e uno di finanziamento stipulati col debitore principale” e su una fideiussione “specifica relativa al contratto di finanziamento” è stata concessa “la richiesta provvisoria esecuzione limitatamente ad euro 20.000,00 nei confronti del garante e integralmente nei confronti del debitore principale, ritenute allo stato l'opposizione in tali termini non fondata su prova scritta o di pronta soluzione”. Istruita la causa documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.4.25.
5. L'opposizione non può essere accolta essendo le doglianze attoree infondate per i seguenti motivi. pagina 2 di 5 Innanzi tutto, a seguito del tempestivo deposito, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., di parte opposta degli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di causa, risulta infondato per tabulas il primo motivo di impugnazione, relativo alla allegata violazione dell'art. 50 TUB;
nel presente procedimento di cognizione, oggetto di esame, è il rapporto dedotto oggetto di causa e la fondatezza del credito monitoriamente azionato nell'an e nel quantum. Parte opponente non ha tempestivamente e specificamente contestato il mancato invio degli estratti conto, ma successivamente al deposito di questi ultimi da parte dell'opposta si è limitata a contestare: “Gli e/c dal 30/09/14 al 30/09/17 non sono completi con riferimento alla numerazione indicata e, soprattutto sono mancanti dell'estratto conto
"scalare". Non è quindi possibile stabilire l'esatto interesse applicato (se conforme o meno all'originario prestito chirografario) e l'eventuale travalicamento a tasso usurario. L'e/c al 30.12.18 è "a uso interno" quindi irregolare e in violazione di legge ai fini della prova. L'e/c al 30.09.18, presenta un'anomalia: nell'accredito qualificato come bonifico in entrata non è indicato precisamente l'ordine Parte_ dell'operazione, con ciò impedendo di comprendere se, quando e come avrebbe trasferito fondi a favore di se stessa, utilizzando un conto non imputabile alla medesima. È viceversa presumibile che sia stato qualificato come bonifico un rimborso titoli acquistati nel luglio 2014 (vedi primo e/c) con scadenza 2017: ne consegue lo scorretto calcolo, a catena, degli interessi passivi”.
La S.C. (v. ex multis Cass. 11626/11) è costante nel ritenere che, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Le censure formulate nel presente giudizio non attengono alla validità ed efficacia del rapporto sottostante, ma sono per lo più circoscritte, come sopra riportato, alla verità storica e contabile, formale, degli addebiti/accrediti (v. in particolare, quella relativa all'e/c al 30.09.18), dunque tardive. Le doglianze relative agli e/c dal
30/09/14 al 30/09/17 risultano generiche, lamentando loro incompletezza soprattutto in quanto mancanti dell'estratto conto "scalare". Aggiungasi che la gran parte del credito monitoriamente azionato (garantito con la fideiussione oggetto di causa) afferisce al rapporto di finanziamento (per circa 20.000,00 euro) e non al conto corrente (circa 12.000,00) di cui agli e/c oggetto delle tardive e generiche predette doglianze, che, dunque, anche laddove fossero, in parte fondate (ma la circostanza non è idoneamente provata, come sopra rilevato), inciderebbero in misura marginale sull'entità complessiva del credito oggetto di causa.
6. Parimenti non idoneamente provato è il secondo profilo di doglianza, b) la carenza di legittimazione attiva in capo alla società La S.C. ha chiarito che “in tema di cessione di crediti in Controparte_1 blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/23, ex multis). Nel caso in esame, da un accertamento complessivo delle risultanze di fatto risulta idoneamente provata ex art. 2729 c.c.
l'allegata cessione del credito monitoriamente azionato, alla luce della documentazione depositata nel giudizio di cognizione, oltre che nella fase monitoria, compresi i documenti contrattuali di cui ai rapporti in esame, l'estratto della lista dei crediti ceduti e gli estratti conto suddetti, oltre alla pubblicazione in Gazzetta, in possesso dell'asserito cessionario.
7. Del pari non idoneamente fondate sono le ultime doglianze relative ad asserita c) nullità della fideiussione quale contratto a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. A) della legge n.287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (che l'odierno giudicante conosce unicamente pagina 3 di 5 in termini di eccezione riconvenzionale) e d) intervenuta estinzione della garanzia per decadenza dai termini ex art. 1957 c.c., quale conseguenza della invocata nullità parziale della fideiussione, in parte qua.
Parte opponente, infatti, non ha idoneamente provato la corrispondenza dello schema fideiussorio in esame con quello di cui ai contratti a valle delle intese illecite dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Antitrust, trattandosi peraltro di fideiussione specifica (e non omnibus) stipulata peraltro nel 2014, ovverosia quasi 10 anni dopo il periodo oggetto dell'accertamento delle Autorità Antitrust e
Banca di Italia. La presente considerazione deve ritenersi assorbente rispetto all'implicita pattizia deroga alle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. (v. Cass. 34678/25, ex multis, secondo cui “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”). Nel caso in esame, tale deroga si rinviene nel punto 7 del prefato negozio fidejussorio, con cui le parti hanno convenzionalmente pattuito che “la Banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.”
9. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. tenendo conto del valore della causa (valore della controversia risulta al momento della domanda ricompreso nella somma di € 32.516,52, v. atto di citazione) e della compressione della fase decisoria (pertanto, si provvederà alla liquidazione secondo i parametri medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta, comprendendo in essi la fase di mediazione, tenuto conto altresì della compressione della fase istruttoria).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 704/2023 del 08/02/2023, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna , in persona del l.r.p.t., e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla parte e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] in persona dei rispettivi l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 6.163,5 per Controparte_2 compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
pagina 4 di 5 Bologna, 27 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. FABBRI GIAN LUCA ATTORE/I contro
AR Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI e dell'avv. ALBERTINI
[...] P.IVA_2
LUANA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da note conclusive (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN
VIA PRINCIPALE - Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo n.
704/2023 del 08/02/2023, RG n. 13601/2022, emesso dal Tribunale di Bologna;
IN VIA
ISTRUTTORIA - Disporre CTU contabile per l'accertamento delle anomalie bancarie;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi di lite - compresa l'assistenza per la fase di mediazione come da fattura n. 16/E del 25.11.2024 emessa dall'avv. Gian Luca Fabbri, qui allegata - oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”);
- Parte convenuta come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società (debitore principale) Parte_1
e (fideiussore) hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_2 CP_1
(e per essa quale mandataria d'ora innanzi, per
[...] Controparte_2 brevità, anche solo “parte opposta”) al fine di vedere accolte, nel merito, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: – in via preliminare e di rito, rigettarsi, per i motivi tutti di cui in narrativa ogni e qualsiasi istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che eventualmente venisse avanzata dalla parte convenuta opposta.
Accertare la mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 50 TUB e dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione decreto ingiuntivo n. n. 704/2023 del 08/02/2023, RG n. 13601/2022, emesso dal Tribunale di Bologna e con la quale l'odierno opponente era intimato a pagare Parte_3
1. la somma di € 32.516,52; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura
[...] di ingiunzione, liquidate in € 1060,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
–nel merito -accertare per i fatti esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in mancanza di prova circa l'effettiva titolarità del credito azionato per l'effetto accogliere l'opposizione proposta e, pertanto, e rigettare la domanda avversaria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
-accertare la nullità della fideiussione, per le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare nulle le fideiussioni allegate all'opposto decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda avversaria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
-accertare la decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c. e per l'effetto pronunciare la liberazione del fideiussore per inerzia del creditore e rigettare la domanda avversaria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
Vinte le spese ed i compensi”.
2. In particolare, parte opponente eccepisce: a) la violazione dell'art. 50 TUB;
b) la carenza di legittimazione attiva in capo alla società c) la nullità della fideiussione quale contratto Controparte_1 a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. A) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
d) l'intervenuta estinzione della garanzia per decadenza dai termini ex art. 1957 c.c..
3. Si è costituita la parte opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo
704/2023 – N.R.G. 13601/2022; - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
4. Con ordinanza del 21.3.24, rilevato che la pretesa monitoriamente azionata si basa su un contratto di conto corrente e uno di finanziamento stipulati col debitore principale” e su una fideiussione “specifica relativa al contratto di finanziamento” è stata concessa “la richiesta provvisoria esecuzione limitatamente ad euro 20.000,00 nei confronti del garante e integralmente nei confronti del debitore principale, ritenute allo stato l'opposizione in tali termini non fondata su prova scritta o di pronta soluzione”. Istruita la causa documentalmente, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.4.25.
5. L'opposizione non può essere accolta essendo le doglianze attoree infondate per i seguenti motivi. pagina 2 di 5 Innanzi tutto, a seguito del tempestivo deposito, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., di parte opposta degli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di causa, risulta infondato per tabulas il primo motivo di impugnazione, relativo alla allegata violazione dell'art. 50 TUB;
nel presente procedimento di cognizione, oggetto di esame, è il rapporto dedotto oggetto di causa e la fondatezza del credito monitoriamente azionato nell'an e nel quantum. Parte opponente non ha tempestivamente e specificamente contestato il mancato invio degli estratti conto, ma successivamente al deposito di questi ultimi da parte dell'opposta si è limitata a contestare: “Gli e/c dal 30/09/14 al 30/09/17 non sono completi con riferimento alla numerazione indicata e, soprattutto sono mancanti dell'estratto conto
"scalare". Non è quindi possibile stabilire l'esatto interesse applicato (se conforme o meno all'originario prestito chirografario) e l'eventuale travalicamento a tasso usurario. L'e/c al 30.12.18 è "a uso interno" quindi irregolare e in violazione di legge ai fini della prova. L'e/c al 30.09.18, presenta un'anomalia: nell'accredito qualificato come bonifico in entrata non è indicato precisamente l'ordine Parte_ dell'operazione, con ciò impedendo di comprendere se, quando e come avrebbe trasferito fondi a favore di se stessa, utilizzando un conto non imputabile alla medesima. È viceversa presumibile che sia stato qualificato come bonifico un rimborso titoli acquistati nel luglio 2014 (vedi primo e/c) con scadenza 2017: ne consegue lo scorretto calcolo, a catena, degli interessi passivi”.
La S.C. (v. ex multis Cass. 11626/11) è costante nel ritenere che, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Le censure formulate nel presente giudizio non attengono alla validità ed efficacia del rapporto sottostante, ma sono per lo più circoscritte, come sopra riportato, alla verità storica e contabile, formale, degli addebiti/accrediti (v. in particolare, quella relativa all'e/c al 30.09.18), dunque tardive. Le doglianze relative agli e/c dal
30/09/14 al 30/09/17 risultano generiche, lamentando loro incompletezza soprattutto in quanto mancanti dell'estratto conto "scalare". Aggiungasi che la gran parte del credito monitoriamente azionato (garantito con la fideiussione oggetto di causa) afferisce al rapporto di finanziamento (per circa 20.000,00 euro) e non al conto corrente (circa 12.000,00) di cui agli e/c oggetto delle tardive e generiche predette doglianze, che, dunque, anche laddove fossero, in parte fondate (ma la circostanza non è idoneamente provata, come sopra rilevato), inciderebbero in misura marginale sull'entità complessiva del credito oggetto di causa.
6. Parimenti non idoneamente provato è il secondo profilo di doglianza, b) la carenza di legittimazione attiva in capo alla società La S.C. ha chiarito che “in tema di cessione di crediti in Controparte_1 blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/23, ex multis). Nel caso in esame, da un accertamento complessivo delle risultanze di fatto risulta idoneamente provata ex art. 2729 c.c.
l'allegata cessione del credito monitoriamente azionato, alla luce della documentazione depositata nel giudizio di cognizione, oltre che nella fase monitoria, compresi i documenti contrattuali di cui ai rapporti in esame, l'estratto della lista dei crediti ceduti e gli estratti conto suddetti, oltre alla pubblicazione in Gazzetta, in possesso dell'asserito cessionario.
7. Del pari non idoneamente fondate sono le ultime doglianze relative ad asserita c) nullità della fideiussione quale contratto a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. A) della legge n.287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (che l'odierno giudicante conosce unicamente pagina 3 di 5 in termini di eccezione riconvenzionale) e d) intervenuta estinzione della garanzia per decadenza dai termini ex art. 1957 c.c., quale conseguenza della invocata nullità parziale della fideiussione, in parte qua.
Parte opponente, infatti, non ha idoneamente provato la corrispondenza dello schema fideiussorio in esame con quello di cui ai contratti a valle delle intese illecite dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Antitrust, trattandosi peraltro di fideiussione specifica (e non omnibus) stipulata peraltro nel 2014, ovverosia quasi 10 anni dopo il periodo oggetto dell'accertamento delle Autorità Antitrust e
Banca di Italia. La presente considerazione deve ritenersi assorbente rispetto all'implicita pattizia deroga alle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. (v. Cass. 34678/25, ex multis, secondo cui “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”). Nel caso in esame, tale deroga si rinviene nel punto 7 del prefato negozio fidejussorio, con cui le parti hanno convenzionalmente pattuito che “la Banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.”
9. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. tenendo conto del valore della causa (valore della controversia risulta al momento della domanda ricompreso nella somma di € 32.516,52, v. atto di citazione) e della compressione della fase decisoria (pertanto, si provvederà alla liquidazione secondo i parametri medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta, comprendendo in essi la fase di mediazione, tenuto conto altresì della compressione della fase istruttoria).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 704/2023 del 08/02/2023, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna , in persona del l.r.p.t., e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla parte e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] in persona dei rispettivi l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 6.163,5 per Controparte_2 compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
pagina 4 di 5 Bologna, 27 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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