Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4289 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MEO ATTILIO, come da procura C.F._1
in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAVILIA MARIA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA (ME) il 17/06/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia in data 14/09/2013; Per_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“• i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo soccorso e assistenza, oltre che del reciproco rispetto tra essi;
• la casa coniugale sita in ME RE (ME) alla via Lifia n.
2/C verrà assegnata alla Sig.ra che la abiterà con la sopra generalizzata Parte_1
figlia, mentre il Sig. si trasferirà presso l'immobile locato in cui risiede la Controparte_1
madre, sito in RA RE (ME) alla via Nazionale n. 47. Il Sig. si Controparte_1
impegna a trasferirsi e, quindi, cambiare la propria residenza dopo l'omologa delle presenti condizioni di separazione. • tutte le spese di gestione della casa coniugale ut supra saranno a carico della Sig.ra mentre il mutuo contratto da entrambi i coniugi per Parte_1
l'acquisto dell'immobile de quo continuerà ad essere pagato dal Sig. ; • i Controparte_1
coniugi manterranno nella loro disponibilità i beni mobili ed immobili e/o prodotti bancari e/o postali secondo l'intestazione degli stessi beni;
• alla luce delle condizioni economiche dimostrate con le dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso congiunto e agli impegni dei coniugi che si descriveranno appresso, la Sig.ra pur sé allo stato ha Parte_1
un reddito inferiore a quello percepito dal marito, si dichiara economicamente autonomo ed autosufficiente e pertanto rinuncia a qualsiasi forma e diritto di mantenimento personale a carico del Sig. ; • stante le condizioni economiche dimostrate con le Controparte_1
dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso congiunto e agli impegni dei coniugi che si descriveranno appresso, il Sig. si dichiara economicamente autonomo Controparte_1
ed autosufficiente e, pertanto, dichiara con la presente di rinunciare, come in effetti rinuncia a qualsiasi forma e diritto di mantenimento personale a carico della Sig.ra
[...]
• L'autovettura marca e modello KIA Sportage, acquistata dal Sig. Parte_1 [...]
ma intestata alla Sig.ra resterà in uso a quest'ultima, la quale CP_1 Parte_1
si assumerà ogni futura spesa di gestione;
• le parti si impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e più in generale ad occuparsi del benessere della figlia seguendo ed incoraggiando le sue rispettive inclinazioni;
le scelte relative al benessere Per_1
della minore saranno inevitabilmente e tassativamente prese di comune accordo tra i sottoscritti genitori;
• la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso l'abitazione di residenza della madre, sita attualmente in
ME RE (ME) alla via Lifia n. 2/C, o altro eventuale domicilio scelto dalla stessa e comunicato per tempo al padre;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, previa redazione anche del piano genitoriale sottoscritto in modo condiviso dai genitori e tenuto conto delle opinioni e degli impegni della figlia, il martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 20.30 nonché, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del sabato alle ore 16.30 della domenica;
• I genitori, tenendo sempre conto delle opinioni della figlia e degli impegni lavorativi di entrambe le parti, potranno tenere con sé la minore, ad anni alterni: - durante le festività natalizie, dal 24 al 26 Dicembre o dal 31 dicembre al 2 Gennaio;
- durante le festività pasquali, la domenica o il lunedì di Pasqua dalle 10.00 alle 20.30; - nel periodo estivo 2023 la piccola con il padre sette giorni consecutivi nel periodo di luglio e sette giorni nel Persona_2
periodo di agosto, da concordare tra genitori entro il 30 giugno, tenendo conto della opinione della stessa;
- i genitori convengono, che previa acquisizione del parere della figlia e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa, la minore potrà permanere anche una settimana consecutiva con il padre nel periodo da settembre a giugno;
- i genitori convengono che la figlia nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico trascorrerà alternativamente a pranzo e a cena con ciascun genitore e con onere di accompagnarla o di prelevarla presso la casa familiare alle ore 17.00, e fatta salva e riconoscendo priorità, comunque, alla scelta della piccola di voler festeggiare con amici il proprio compleanno, in funzione della quale Per_1
entrambi i genitori si impegnano a riportarla nel rispetto dell'orario di inizio della festa stessa,
a cui entrambi i genitori potranno partecipare, con condivisione dei relativi costi;
- i genitori convengono che il giorno del compleanno del genitore e dei nonni, nonché in occasione della festa del papà e della mamma, la minore lo trascorrerà col relativo genitore festeggiato (o a cui risalgono gli ascendenti) il tempo relativo al pranzo o alla cena, per un periodo di circa quattro ore o altro diversamente concordato;
• Tutti i predetti tempi di permanenza potranno essere modificati di comune accordo. • A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il Sig. si impegna a corrispondere l'importo totale di € 300,00 mensili alla Controparte_1
Sig.ra per il mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Per_1
mese; • Il suddetto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo indici ISTAT;
• I genitori convengono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito nel suo totale dalla Sig.ra
• I genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno alle spese Parte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia e che si determinano nel seguente modo: - da sostenere con accordo dei coniugi: relative alle spese scolastiche (materiale per la scuola, gite di istruzione, spese pre-scuola e doposcuola, tasse universitarie e spese di alloggio per corsi universitari fuori sede), mediche (odontoiatriche, oculistiche e comunque specialistiche, comprese visite, ticket sanitari ed accertamenti sanitari diagnostici e strumentali, non coperti dal SSN), per attività sportiva e relative trasferte ed equipaggiamenti.
Resta inteso che le parti dovranno comunicare le predette spese all'altro genitore con un periodo di anticipo di minimo 7 giorni, durante i quali l'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso - se contrario - o formulare proposta alternativa, decorso tale termine la spesa si riterrà concordemente assunta dai genitori;
- da sostenere indipendentemente dal preventivo di concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione: spese acquisto libri di testo e materiale scolastico di inizio anno scolastico, le spese mediche coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti;
spese odontoiatriche, oculistiche e comunque specialistiche, coperte dal
SSN; • I coniugi si rilasciano reciprocamente autorizzazione all'espatrio e al rilascio del passaporto per la sopra meglio generalizzata figlia;
• Le parti dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, riconoscono che, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo di separazione, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; • I coniugi convengono, infine, che ognuno di essi provvederà a corrispondere i compensi relativi ai propri procuratori costituiti”.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
17/06/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.