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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8739/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Mariarosa Pipponzi presidente Christian Colombo giudice Andrea Giovanni Melani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8739/2024 promossa da IK (c.f. ), difeso dall'avvocato Gianluca Parte_1 C.F._1
Monti ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta dell'11 Parte_2 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 12 luglio 2024, ha Parte_2 dedotto di vantare il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
***
1 1. La domanda è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata dopo l'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime vigente di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2023. Il radicamento in Italia, quindi il diritto al rispetto della vita privata e familiare, può continuare a costituire ragione di riconoscimento del diritto alla protezione speciale (artt. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, 117, co. 1, Cost., 8 Cedu). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta. Il ricorrente ha rappresentato che «si trasferiva in Italia nel 2019, […], insieme alla madre e alla sorella, per raggiungere il padre, che tempo prima Persona_1 si era stabilito in provincia di Cremona, che lavora regolarmente come badante» (p. 4 ric.). Le circostanze sull'ingresso del ricorrente in Italia e sulla presenza di altri familiari (v. anche documenti nn. 5 e 6 fasc. ric. circa l'identità dei genitori), rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto, non sono state contestate (art. 115, co. 1, c.p.c.). Il ricorrente, ora ventiduenne, è stato di recente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante (documento nota ric. 14 novembre 2024). La durata della permanenza sul territorio e la presenza del nucleo familiare sono indici del radicamento della vita familiare. A questo va giustapposto un significativo indice di inserimento socio-lavorativo, di cui al contratto menzionato. Questi rapporti meritano di essere conservati mediante la protezione speciale perché espressivi del diritto al rispetto della vita privata e familiare (artt. 2, 3, co. 2, 4, 29 ss. Cost., 8 Cedu). La domanda è accolta.
2. Le spese processuali sono dichiarate irripetibili perché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto. L'applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. determinerebbe la condanna dell'amministrazione stessa ad un pagamento in favore di se stessa (art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riconosce ad il diritto alla protezione speciale;
Parte_2 dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice estensore
2 Andrea Giovanni Melani
La presidente Mariarosa Pipponzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione settima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Mariarosa Pipponzi presidente Christian Colombo giudice Andrea Giovanni Melani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8739/2024 promossa da IK (c.f. ), difeso dall'avvocato Gianluca Parte_1 C.F._1
Monti ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia convenuto
Conclusioni
ha precisato le conclusioni come da nota scritta dell'11 Parte_2 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 12 luglio 2024, ha Parte_2 dedotto di vantare il diritto alla protezione speciale ex art. 19, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.
2. Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
***
1 1. La domanda è fondata. In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata dopo l'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime vigente di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2023. Il radicamento in Italia, quindi il diritto al rispetto della vita privata e familiare, può continuare a costituire ragione di riconoscimento del diritto alla protezione speciale (artt. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, 117, co. 1, Cost., 8 Cedu). Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta. Il ricorrente ha rappresentato che «si trasferiva in Italia nel 2019, […], insieme alla madre e alla sorella, per raggiungere il padre, che tempo prima Persona_1 si era stabilito in provincia di Cremona, che lavora regolarmente come badante» (p. 4 ric.). Le circostanze sull'ingresso del ricorrente in Italia e sulla presenza di altri familiari (v. anche documenti nn. 5 e 6 fasc. ric. circa l'identità dei genitori), rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto, non sono state contestate (art. 115, co. 1, c.p.c.). Il ricorrente, ora ventiduenne, è stato di recente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante (documento nota ric. 14 novembre 2024). La durata della permanenza sul territorio e la presenza del nucleo familiare sono indici del radicamento della vita familiare. A questo va giustapposto un significativo indice di inserimento socio-lavorativo, di cui al contratto menzionato. Questi rapporti meritano di essere conservati mediante la protezione speciale perché espressivi del diritto al rispetto della vita privata e familiare (artt. 2, 3, co. 2, 4, 29 ss. Cost., 8 Cedu). La domanda è accolta.
2. Le spese processuali sono dichiarate irripetibili perché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto. L'applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. determinerebbe la condanna dell'amministrazione stessa ad un pagamento in favore di se stessa (art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riconosce ad il diritto alla protezione speciale;
Parte_2 dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025.
Il giudice estensore
2 Andrea Giovanni Melani
La presidente Mariarosa Pipponzi
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