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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4030 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI RUSSO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T. CP_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PETRUCCI MARIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA ROMA, 19 02100 RIETI
Resistente
IN PERSONA DEL Controparte_2
LEGALE RAPP. P.T. Resistente contumace
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/04/2023 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo CP_1
- che in data 21.03.2023 l' Controparte_3 gli aveva notificato la cartella di pagamento n. 059 2023 00024059 41 000, recante iscrizioni a ruolo in favore di per contributi come di seguito: 1) Ruolo n. CP_1
2023/000872 – anno 2012, € 3.490,11; 2) Ruolo n.
1 2023/000872 – anno 2013, € 6.324,98; 3) Ruolo n.
2023/000872 – anno 2014, € 4.838,35; 4) Ruolo n.
2023/000872 – anno 2018, € 3.998,09; 5) Ruolo n.
2023/000872 – anno 2019, € 4.895,00, per un totale, con oneri, di € 23.564,41;
- che era stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento/addebito (o atti equipollenti) e/o degli atti prodromici necessari all'iscrizione a ruolo, con conseguente nullità della cartella per vizio della sequenza procedimentale;
- che era intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, non risultando atti interruttivi ritualmente notificati prima del decorso del termine. Concludeva chiedendo: «a) accertare e dichiarare, in accoglimento alla spiegata opposizione, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità della cartella impugnata e degli atti ad essa presupposti per i motivi indicati nel presente ricorso;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di accertamento/addebito e dei relativi atti presupposti indicati in narrativa e posti alla base della cartella impugnata;
c) condannare gli enti resistenti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario». Regolarmente costituita esponeva: CP_1
- che l'opposizione verteva su vizi formali (asserita omessa notifica di atti prodromici) e su prescrizione, senza alcuna contestazione dell'obbligo contributivo e dichiarativo verso la
Pt_2
- che, nel regime , il professionista era tenuto CP_1 all'autoliquidazione della contribuzione e all'invio delle comunicazioni reddituali;
che l'iscrizione a ruolo poteva avvenire anche senza previo avviso di accertamento, non essendo tale atto presupposto necessario;
- che la prescrizione quinquennale decorreva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed era stata, in ogni caso, ripetutamente interrotta da diffide e messe in mora inviate per raccomandata (anche con compiuta giacenza) e via PEC negli anni 2018, 2019, 2021 e 2022, come documentato;
- che, in subordine, ove accolte in parte le ragioni dell'opponente, andava comunque accertata la sussistenza del credito contributivo con condanna al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
Concludeva chiedendo: «in via principale, rigettare integralmente il ricorso in opposizione proposto dall'ing. , in quanto Parte_1
2 infondato, in fatto ed in diritto;
in subordine, accertata la sussistenza del credito contributivo, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza. Con vittoria di spese e compensi».
, pur regolarmente convenuta Controparte_2 con PEC del 12.01.2024, non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia.
La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve anzitutto rilevarsi che l'opposizione proposta da Pt_1
è ammissibile, poiché tempestivamente proposta rispetto
[...] alla notifica della cartella di pagamento n. 05920230002405941000 avvenuta in data 21.03.2023, e conforme al rito speciale del lavoro, trattandosi di crediti previdenziali di ente privatizzato ). CP_1
Nel merito, le doglianze del ricorrente non possono essere accolte. Quanto alla dedotta omessa notifica degli avvisi di accertamento o degli atti prodromici, la questione va risolta alla luce della disciplina positiva in materia di riscossione dei contributi previdenziali e dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. L'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 dispone testualmente: «1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di emissione dell'avviso stesso». Tale norma, che regola in via generale la riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, riconosce all'ente la facoltà – non l'obbligo – di emettere un “avviso bonario” prima dell'iscrizione, ma non prevede alcuna necessità di preventiva notifica di un atto di accertamento. L'iscrizione a ruolo può quindi legittimamente avvenire sulla base delle risultanze contabili e delle informazioni disponibili presso l'ente creditore.
3 Anche la legge 3 gennaio 1981, n. 6 – che disciplina la
[...]
Parte_3
– conferma la stessa
[...] impostazione. L'art. 17 stabilisce che: «La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in Pt_2 genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compiuti, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette». Ne deriva che il legislatore ha espressamente attribuito alla il Pt_2 potere di procedere direttamente a mezzo ruolo, senza subordinare l'attività di riscossione all'emissione o alla notifica di atti prodromici. L'avviso bonario previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999 ha natura meramente facoltativa e non costituisce un presupposto di validità della cartella. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali dovuti a Casse professionali privatizzate, l'omessa notifica di un atto di accertamento non determina nullità della cartella, potendo l'iscrizione a ruolo avvenire anche in assenza di tale atto (Cass. n. 183/2022). Trattasi di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, quello secondo il quale, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e ss. in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01); Inoltre, non vi è ragione di non ritenere estensibile anche a il principio di diritto affermato dalla Cassazione in CP_1 relazione ad altri enti previdenziali privatizzati. Nonostante la privatizzazione, invero, permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014;
4 Sez. L, Sentenza n. 14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la ). CP_4
In tale contesto, la doglianza relativa alla presunta nullità della cartella per mancata notifica di avvisi o altri atti prodromici deve ritenersi infondata, poiché la disciplina applicabile non contempla alcun obbligo di previa contestazione scritta o di contraddittorio endoprocedimentale. Alla luce di quanto sopra, il procedimento di riscossione posto in essere da risulta conforme sia alla normativa primaria CP_1
(art. 24 d.lgs. 46/1999 e art. 17 L. 6/1981), sia all'interpretazione consolidata della Corte di Cassazione. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione. L'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni, salvo atti interruttivi validamente notificati. Nel sistema la decorrenza del termine prescrizionale CP_1 non coincide con l'anno di competenza, bensì con il 31 dicembre dell'anno successivo, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004, che individua nel momento del
“conguaglio” la data unitaria di esigibilità. Ciò nondimeno, per ogni annualità di contribuzione la prescrizione non inizia a decorrere, come disposto dall'art.18 co.2 del D.Lgs.n.6
\1981, fino alla “data di trasmissione alla da parte Pt_2 dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art.16” non avendo valore costitutivo la domanda di iscrizione alla cassa (o l'iscrizione stessa, se d'ufficio) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24910 del 29/11/2007). Difatti l'art.16 prevede l'obbligo di comunicare annualmente alla l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 Pt_2 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno, a carico di tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti;
detta comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Ciò premesso parte ricorrente non ha né allegato né dimostrato, come sarebbe stato suo onere la data di invio delle comunicazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 e 2022, oggetto della cartella impugnata. Per contro, dalla documentazione prodotta da in CP_1 particolare dall'estratto conto, risulta che detta dichiarazione non è
5 mai stata inviata e che è stata acquisita dall'Ente all'anagrafe tributaria. Peraltro la ha documentato l'invio di numerose comunicazioni Pt_2 di messa in mora e diffida al pagamento, regolarmente ricevute o restituite per compiuta giacenza, con effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. E' noto, infatti che l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui la comunicaizone sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. ord. 34212/2021). Quanto alla prescrizione di sanzioni e interessi, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno chiarito che le somme aggiuntive irrogate per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali costituiscono sanzioni civili funzionalmente connesse al credito contributivo, sicché gli effetti degli atti interruttivi relativi a quest'ultimo si estendono automaticamente anche alle sanzioni (Cass., Sez. Unite, 13 marzo 2015, n. 5076). In particolare, sono stati prodotti numerosi atti interruttivi della prescrizione, da ultimo le PEC inviate all'indirizzo e pervenute in data 24.06.22, 05.07.22 e Email_1
14.09.22 (le ultime due relative a tutte le contribuzioni, comprese quelle 2012\2013). Conseguentemente, la prescrizione per i contributi e le sanzioni oggetto della cartella non risulta maturata con riferimento a nessuna annualità. Ne consegue il rigetto del ricorso. Per il principio della soccombenza dev'essere Parte_1 condannato al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale. Nulla per le spese di , non Controparte_2 costituita.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
6 confronti di e , CP_1 Controparte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€2.697,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. 3) Nulla per le spese di Controparte_2
Lecce 28/11/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
7
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4030 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI RUSSO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. P.T. CP_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PETRUCCI MARIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA ROMA, 19 02100 RIETI
Resistente
IN PERSONA DEL Controparte_2
LEGALE RAPP. P.T. Resistente contumace
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/04/2023 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo CP_1
- che in data 21.03.2023 l' Controparte_3 gli aveva notificato la cartella di pagamento n. 059 2023 00024059 41 000, recante iscrizioni a ruolo in favore di per contributi come di seguito: 1) Ruolo n. CP_1
2023/000872 – anno 2012, € 3.490,11; 2) Ruolo n.
1 2023/000872 – anno 2013, € 6.324,98; 3) Ruolo n.
2023/000872 – anno 2014, € 4.838,35; 4) Ruolo n.
2023/000872 – anno 2018, € 3.998,09; 5) Ruolo n.
2023/000872 – anno 2019, € 4.895,00, per un totale, con oneri, di € 23.564,41;
- che era stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento/addebito (o atti equipollenti) e/o degli atti prodromici necessari all'iscrizione a ruolo, con conseguente nullità della cartella per vizio della sequenza procedimentale;
- che era intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, non risultando atti interruttivi ritualmente notificati prima del decorso del termine. Concludeva chiedendo: «a) accertare e dichiarare, in accoglimento alla spiegata opposizione, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità della cartella impugnata e degli atti ad essa presupposti per i motivi indicati nel presente ricorso;
b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di accertamento/addebito e dei relativi atti presupposti indicati in narrativa e posti alla base della cartella impugnata;
c) condannare gli enti resistenti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario». Regolarmente costituita esponeva: CP_1
- che l'opposizione verteva su vizi formali (asserita omessa notifica di atti prodromici) e su prescrizione, senza alcuna contestazione dell'obbligo contributivo e dichiarativo verso la
Pt_2
- che, nel regime , il professionista era tenuto CP_1 all'autoliquidazione della contribuzione e all'invio delle comunicazioni reddituali;
che l'iscrizione a ruolo poteva avvenire anche senza previo avviso di accertamento, non essendo tale atto presupposto necessario;
- che la prescrizione quinquennale decorreva dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed era stata, in ogni caso, ripetutamente interrotta da diffide e messe in mora inviate per raccomandata (anche con compiuta giacenza) e via PEC negli anni 2018, 2019, 2021 e 2022, come documentato;
- che, in subordine, ove accolte in parte le ragioni dell'opponente, andava comunque accertata la sussistenza del credito contributivo con condanna al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
Concludeva chiedendo: «in via principale, rigettare integralmente il ricorso in opposizione proposto dall'ing. , in quanto Parte_1
2 infondato, in fatto ed in diritto;
in subordine, accertata la sussistenza del credito contributivo, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza. Con vittoria di spese e compensi».
, pur regolarmente convenuta Controparte_2 con PEC del 12.01.2024, non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia.
La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve anzitutto rilevarsi che l'opposizione proposta da Pt_1
è ammissibile, poiché tempestivamente proposta rispetto
[...] alla notifica della cartella di pagamento n. 05920230002405941000 avvenuta in data 21.03.2023, e conforme al rito speciale del lavoro, trattandosi di crediti previdenziali di ente privatizzato ). CP_1
Nel merito, le doglianze del ricorrente non possono essere accolte. Quanto alla dedotta omessa notifica degli avvisi di accertamento o degli atti prodromici, la questione va risolta alla luce della disciplina positiva in materia di riscossione dei contributi previdenziali e dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. L'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 dispone testualmente: «1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di emissione dell'avviso stesso». Tale norma, che regola in via generale la riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, riconosce all'ente la facoltà – non l'obbligo – di emettere un “avviso bonario” prima dell'iscrizione, ma non prevede alcuna necessità di preventiva notifica di un atto di accertamento. L'iscrizione a ruolo può quindi legittimamente avvenire sulla base delle risultanze contabili e delle informazioni disponibili presso l'ente creditore.
3 Anche la legge 3 gennaio 1981, n. 6 – che disciplina la
[...]
Parte_3
– conferma la stessa
[...] impostazione. L'art. 17 stabilisce che: «La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in Pt_2 genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compiuti, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette». Ne deriva che il legislatore ha espressamente attribuito alla il Pt_2 potere di procedere direttamente a mezzo ruolo, senza subordinare l'attività di riscossione all'emissione o alla notifica di atti prodromici. L'avviso bonario previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999 ha natura meramente facoltativa e non costituisce un presupposto di validità della cartella. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali dovuti a Casse professionali privatizzate, l'omessa notifica di un atto di accertamento non determina nullità della cartella, potendo l'iscrizione a ruolo avvenire anche in assenza di tale atto (Cass. n. 183/2022). Trattasi di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, quello secondo il quale, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e ss. in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01); Inoltre, non vi è ragione di non ritenere estensibile anche a il principio di diritto affermato dalla Cassazione in CP_1 relazione ad altri enti previdenziali privatizzati. Nonostante la privatizzazione, invero, permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014;
4 Sez. L, Sentenza n. 14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la ). CP_4
In tale contesto, la doglianza relativa alla presunta nullità della cartella per mancata notifica di avvisi o altri atti prodromici deve ritenersi infondata, poiché la disciplina applicabile non contempla alcun obbligo di previa contestazione scritta o di contraddittorio endoprocedimentale. Alla luce di quanto sopra, il procedimento di riscossione posto in essere da risulta conforme sia alla normativa primaria CP_1
(art. 24 d.lgs. 46/1999 e art. 17 L. 6/1981), sia all'interpretazione consolidata della Corte di Cassazione. Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione. L'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni, salvo atti interruttivi validamente notificati. Nel sistema la decorrenza del termine prescrizionale CP_1 non coincide con l'anno di competenza, bensì con il 31 dicembre dell'anno successivo, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10499/2004, che individua nel momento del
“conguaglio” la data unitaria di esigibilità. Ciò nondimeno, per ogni annualità di contribuzione la prescrizione non inizia a decorrere, come disposto dall'art.18 co.2 del D.Lgs.n.6
\1981, fino alla “data di trasmissione alla da parte Pt_2 dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art.16” non avendo valore costitutivo la domanda di iscrizione alla cassa (o l'iscrizione stessa, se d'ufficio) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24910 del 29/11/2007). Difatti l'art.16 prevede l'obbligo di comunicare annualmente alla l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 Pt_2 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno, a carico di tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti;
detta comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Ciò premesso parte ricorrente non ha né allegato né dimostrato, come sarebbe stato suo onere la data di invio delle comunicazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 e 2022, oggetto della cartella impugnata. Per contro, dalla documentazione prodotta da in CP_1 particolare dall'estratto conto, risulta che detta dichiarazione non è
5 mai stata inviata e che è stata acquisita dall'Ente all'anagrafe tributaria. Peraltro la ha documentato l'invio di numerose comunicazioni Pt_2 di messa in mora e diffida al pagamento, regolarmente ricevute o restituite per compiuta giacenza, con effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. E' noto, infatti che l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui la comunicaizone sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. ord. 34212/2021). Quanto alla prescrizione di sanzioni e interessi, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno chiarito che le somme aggiuntive irrogate per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali costituiscono sanzioni civili funzionalmente connesse al credito contributivo, sicché gli effetti degli atti interruttivi relativi a quest'ultimo si estendono automaticamente anche alle sanzioni (Cass., Sez. Unite, 13 marzo 2015, n. 5076). In particolare, sono stati prodotti numerosi atti interruttivi della prescrizione, da ultimo le PEC inviate all'indirizzo e pervenute in data 24.06.22, 05.07.22 e Email_1
14.09.22 (le ultime due relative a tutte le contribuzioni, comprese quelle 2012\2013). Conseguentemente, la prescrizione per i contributi e le sanzioni oggetto della cartella non risulta maturata con riferimento a nessuna annualità. Ne consegue il rigetto del ricorso. Per il principio della soccombenza dev'essere Parte_1 condannato al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale. Nulla per le spese di , non Controparte_2 costituita.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
6 confronti di e , CP_1 Controparte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€2.697,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. 3) Nulla per le spese di Controparte_2
Lecce 28/11/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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