Articolo 10 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
Art. 10.
Gli utenti, ancorche' proprietari, di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.
Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.
In mancanza, esso e' riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 , con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 10 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Entrata in vigore il 14 giugno 1990
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