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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 6 giugno 2025, nelle persone dei signori
- Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
- Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
- Dott. Valerio Brecciaroli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3491/2014 R.G. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 4 aprile 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Melazzo e Parte_1 C.F._1
Giovanni Villari;
opponente contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona;
opposta avente ad oggetto: querela di falso incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2014, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2014, emesso in data 7 aprile 2014, con il quale il Tribunale di
Messina le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva Controparte_1 somma di € 15.503,69, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, a titolo di rate scadute e non pagate derivanti dal contratto di finanziamento n. PT0000004756239200 sottoscritto in data
12 dicembre 2011 da e garantito dall'odierna opponente. Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito l'annullabilità ai sensi dell'art. 1439 c.c. della fideiussione rilasciata a favore di . In particolare, ha Controparte_2 Parte_1
esposto di aver sottoscritto moduli privi di ogni indicazione in ordine al richiedente il finanziamento, alla data e al luogo, presentati presso la propria abitazione da un tale Giovanni, e di aver sottoscritto i medesimi nell'erronea convinzione di prestare garanzia per un finanziamento richiesto da e non già da . L'opponente ha, pertanto, dedotto Persona_1 Controparte_2
l'esistenza di una falsa rappresentazione della realtà, incidente sul processo volitivo, con conseguente vizio del consenso rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15 aprile 2015, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in data 4 aprile 2016 ha proposto Parte_1 querela di falso relativamente all'autenticità del contratto di finanziamento (modulo richiesta
Prestito Banco Posta 10000646833), e specificamente in ordine al luogo di sottoscrizione del medesimo ( e in ordine alle attività di “adeguata verifica” svolte dal Persona_2 funzionario dell'Ufficio Postale.
Ritenuto il documento rilevante ai fini della decisione, il Giudice, con provvedimento del 23 giugno 2016, ha autorizzato la presentazione della querela di falso e ha dichiarato l'ammissibilità della medesima, la quale è stata istruita mediante prova testimoniale.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 aprile 2024, allorquando è stata assunta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La querela di falso avanzata da deve essere accolta nei limiti che seguono. Parte_1
Deve, preliminarmente, darsi atti dell'inammissibilità della produzione documentale svolta dall'opposta in data 9 aprile 2024, in quanto svolta successivamente all'assunzione della causa in decisione e non risultando, altresì, che la parte ha proposto istanza di rimessione in termini al fine di giustificare la tardiva produzione dell'originale del contratto oggetto di querela di falso.
Preme, in ogni caso, evidenziare che, secondo condivisibile e più recente orientamento giurisprudenziale, “non è discutibile (…) che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale” (Cassazione civile sez. II, 28/03/2023, n. 8718; conf.
Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n. 36293, per la quale “la necessità di produrre l'originale in funzione dell'ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell'ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestato la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.”; Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n. 32219, la quale osserva che “la querela avrebbe ben potuto essere proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salvo “il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere” (Cass. n. 5350/1996) e salva la possibilità di acquisire nel relativo giudizio
l'originale, ove ritenuto necessario in relazione alla natura del falso dedotto”).
Preme, a questo punto, evidenziare che l'opponente non ha contestato la corrispondenza della fotocopia del documento oggetto di querela di falso a quello in originale, con la conseguenza che, ai fini della decisione, appare irrilevante l'omessa tempestiva produzione dell'originale del documento in contestazione in relazione al giudizio incidentale di falso, essendo quest'ultimo rivolto a contestare la falsità del documento in quanto firmato in luogo diverso da quello indicato nel contratto ed in assenza dell'attività di adeguata verifica da parte dell'intermediario.
Tanto premesso, appare fondata la querela di falso nella parte in cui ha contestato di Parte_1
aver sottoscritto il modulo richiesta Prestito Banco Posta 10000646833 presso l'ufficio postale di
Persona_2
Tale circostanza emerge, infatti, dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio incidentale di querela di falso, avendo il teste , quale funzionario di Poste Italiane s.p.a. Testimone_1 che aveva presentato all'odierna opponente il modulo di richiesta del prestito, confermato che
[...] non si era mai recata presso l'ufficio postale di ma che lo stesso aveva Pt_1 Persona_2 fatto sottoscrivere il modulo fuori dall'ufficio di sia a che a Persona_2 Parte_1
e precisamente a Messina presso la Provincia ovvero presso la stazione Controparte_3
ferroviaria. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
La querela di falso proposta da deve, invece, rigettarsi in ordine alla contestata Parte_1
circostanza che il funzionario di Poste Italiane s.p.a. avrebbe falsamente attestato di aver svolto l'attività di adeguata verifica (v. pag. 6 del contratto, laddove l'incaricato di Poste Italiane s.p.a. ha firmato la sezione relativa a “Obblighi di adeguata verifica”, così dichiarando: “Dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/07 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione, di aver eseguito gli obblighi di adeguata verifica e che le firme sul presente modulo di richiesta sono state apposte personalmente ed in mia presenza dal richiedente e dal garante, i cui dati personali ivi riportati sono stati verificati con i documenti di riconoscimento sopra indicati, esibiti in originale”).
Va, infatti, osservato che non ha adeguatamente provato la falsità dell'attestazione Parte_1
dell'avvenuta attività di adeguata verifica, che, invero, risulta effettivamente essere stata svolta dal funzionario di Poste Italiane s.p.a. Il teste ha, infatti, dichiarato che “la Testimone_1 sig.ra quando ha firmato il modulo (…) ha mostrato un documento”, di aver “verificato che Pt_1 le carte di identità ed il codice fiscale fossero corretti” e che “i dati reddituali (…) sono stati forniti dalle signore”.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, la querela di falso proposta da deve essere Parte_1 accolta limitatamente all'attestazione relativa al luogo di sottoscrizione del contratto.
Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente, ritiene il Collegio di dover compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando in ordine all'incidente di querela di falso promossa nella causa iscritta al n. 3491/2014 R.G. da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. In parziale accoglimento della querela di falso promossa da dichiara la falsità Parte_1
del “modulo richiesta Prestito Banco Posta 10000646833” sottoscritto da relativamente Parte_1 all'attestazione del luogo di sottoscrizione del medesimo, dovendosi intendere il medesimo Messina
e non Persona_2
2. Rigetta per il resto la querela di falso;
3. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 6 giugno 2025, nelle persone dei signori
- Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
- Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
- Dott. Valerio Brecciaroli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3491/2014 R.G. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 4 aprile 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Melazzo e Parte_1 C.F._1
Giovanni Villari;
opponente contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona;
opposta avente ad oggetto: querela di falso incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2014, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2014, emesso in data 7 aprile 2014, con il quale il Tribunale di
Messina le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva Controparte_1 somma di € 15.503,69, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, a titolo di rate scadute e non pagate derivanti dal contratto di finanziamento n. PT0000004756239200 sottoscritto in data
12 dicembre 2011 da e garantito dall'odierna opponente. Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito l'annullabilità ai sensi dell'art. 1439 c.c. della fideiussione rilasciata a favore di . In particolare, ha Controparte_2 Parte_1
esposto di aver sottoscritto moduli privi di ogni indicazione in ordine al richiedente il finanziamento, alla data e al luogo, presentati presso la propria abitazione da un tale Giovanni, e di aver sottoscritto i medesimi nell'erronea convinzione di prestare garanzia per un finanziamento richiesto da e non già da . L'opponente ha, pertanto, dedotto Persona_1 Controparte_2
l'esistenza di una falsa rappresentazione della realtà, incidente sul processo volitivo, con conseguente vizio del consenso rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 15 aprile 2015, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in data 4 aprile 2016 ha proposto Parte_1 querela di falso relativamente all'autenticità del contratto di finanziamento (modulo richiesta
Prestito Banco Posta 10000646833), e specificamente in ordine al luogo di sottoscrizione del medesimo ( e in ordine alle attività di “adeguata verifica” svolte dal Persona_2 funzionario dell'Ufficio Postale.
Ritenuto il documento rilevante ai fini della decisione, il Giudice, con provvedimento del 23 giugno 2016, ha autorizzato la presentazione della querela di falso e ha dichiarato l'ammissibilità della medesima, la quale è stata istruita mediante prova testimoniale.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 aprile 2024, allorquando è stata assunta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La querela di falso avanzata da deve essere accolta nei limiti che seguono. Parte_1
Deve, preliminarmente, darsi atti dell'inammissibilità della produzione documentale svolta dall'opposta in data 9 aprile 2024, in quanto svolta successivamente all'assunzione della causa in decisione e non risultando, altresì, che la parte ha proposto istanza di rimessione in termini al fine di giustificare la tardiva produzione dell'originale del contratto oggetto di querela di falso.
Preme, in ogni caso, evidenziare che, secondo condivisibile e più recente orientamento giurisprudenziale, “non è discutibile (…) che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale” (Cassazione civile sez. II, 28/03/2023, n. 8718; conf.
Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n. 36293, per la quale “la necessità di produrre l'originale in funzione dell'ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell'ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestato la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.”; Cassazione civile sez. III, 13/12/2018, n. 32219, la quale osserva che “la querela avrebbe ben potuto essere proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salvo “il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere” (Cass. n. 5350/1996) e salva la possibilità di acquisire nel relativo giudizio
l'originale, ove ritenuto necessario in relazione alla natura del falso dedotto”).
Preme, a questo punto, evidenziare che l'opponente non ha contestato la corrispondenza della fotocopia del documento oggetto di querela di falso a quello in originale, con la conseguenza che, ai fini della decisione, appare irrilevante l'omessa tempestiva produzione dell'originale del documento in contestazione in relazione al giudizio incidentale di falso, essendo quest'ultimo rivolto a contestare la falsità del documento in quanto firmato in luogo diverso da quello indicato nel contratto ed in assenza dell'attività di adeguata verifica da parte dell'intermediario.
Tanto premesso, appare fondata la querela di falso nella parte in cui ha contestato di Parte_1
aver sottoscritto il modulo richiesta Prestito Banco Posta 10000646833 presso l'ufficio postale di
Persona_2
Tale circostanza emerge, infatti, dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio incidentale di querela di falso, avendo il teste , quale funzionario di Poste Italiane s.p.a. Testimone_1 che aveva presentato all'odierna opponente il modulo di richiesta del prestito, confermato che
[...] non si era mai recata presso l'ufficio postale di ma che lo stesso aveva Pt_1 Persona_2 fatto sottoscrivere il modulo fuori dall'ufficio di sia a che a Persona_2 Parte_1
e precisamente a Messina presso la Provincia ovvero presso la stazione Controparte_3
ferroviaria. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
La querela di falso proposta da deve, invece, rigettarsi in ordine alla contestata Parte_1
circostanza che il funzionario di Poste Italiane s.p.a. avrebbe falsamente attestato di aver svolto l'attività di adeguata verifica (v. pag. 6 del contratto, laddove l'incaricato di Poste Italiane s.p.a. ha firmato la sezione relativa a “Obblighi di adeguata verifica”, così dichiarando: “Dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/07 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione, di aver eseguito gli obblighi di adeguata verifica e che le firme sul presente modulo di richiesta sono state apposte personalmente ed in mia presenza dal richiedente e dal garante, i cui dati personali ivi riportati sono stati verificati con i documenti di riconoscimento sopra indicati, esibiti in originale”).
Va, infatti, osservato che non ha adeguatamente provato la falsità dell'attestazione Parte_1
dell'avvenuta attività di adeguata verifica, che, invero, risulta effettivamente essere stata svolta dal funzionario di Poste Italiane s.p.a. Il teste ha, infatti, dichiarato che “la Testimone_1 sig.ra quando ha firmato il modulo (…) ha mostrato un documento”, di aver “verificato che Pt_1 le carte di identità ed il codice fiscale fossero corretti” e che “i dati reddituali (…) sono stati forniti dalle signore”.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, la querela di falso proposta da deve essere Parte_1 accolta limitatamente all'attestazione relativa al luogo di sottoscrizione del contratto.
Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente, ritiene il Collegio di dover compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando in ordine all'incidente di querela di falso promossa nella causa iscritta al n. 3491/2014 R.G. da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. In parziale accoglimento della querela di falso promossa da dichiara la falsità Parte_1
del “modulo richiesta Prestito Banco Posta 10000646833” sottoscritto da relativamente Parte_1 all'attestazione del luogo di sottoscrizione del medesimo, dovendosi intendere il medesimo Messina
e non Persona_2
2. Rigetta per il resto la querela di falso;
3. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo