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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IC VI, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1917/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 26/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011202093-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011202093-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011202093-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza 1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l'Agenzia delle Entrate di Bari proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, per la riforma della sentenza n.1917/06/2021, depositata il 26/11/2021, con cui la Commissione Provinciale di Bari, sez.6, aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato l'avviso di accertamento, come meglio specificato in epigrafe, emesso nei confronti della Resistente_1 , per maggior Irpef e Addiz. Irpef di circa €. 4.634,00, oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2014 e relative alla determinazione di un reddito complessivo di €. 19.845,00, determinato sinteticamente ex art. 38, 4^ comma del Dpr n.600/1973, sulla base di alcune spese significative di maggiore capacità contributiva, non compatibili con il reddito dichiarato di €. 1.889,00, condannando l'ufficio a rifondere alla contribuente le spese di giudizio, liquidate in
€.1.000,00, oltre oneri accessori.
Il predetto avviso di accertamento era stato emesso dopo che la contribuente era stata invitata a comparire per instaurare il contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione, non andato a buon fine, e l'ufficio aveva esaminato la documentazione esibita dalla contribuente in tale sede ed aveva rilevato che rispetto al reddito sinteticamente accertabile per circa €. 111.000,00 la contribuente aveva giustificato le spese solo per circa €. 91.165,00, accertando, quindi, un reddito complessivo imponibile di €. 19.845,00, derivante dalle seguenti spese non provate documentalmente in maniera certa: differenza spese per abitazione di circa €. 240,00, riguardante un credito residuo condominiale del 2013 non Società_1riconosciuto; differenza di spese per mobili di €. 3.761,00 dovuta a , perché non documentata con nota di credito per la transazione;
interventi di ristrutturazione di Società_2 Società_3€.1.320,00 dovuta a Srl e di €. 3.073,00 dovuta a Srl, tali spese non sono state riconosciute come sostenute dal fidanzato per carenza documentale, di Società_4€.11.440,00 dovuta a Srl, ritenendo che tale spesa non sia stata effettivamente sostenuta, al contrario della tesi della contribuente che nulla era stato pagato a saldo perché c'era una causa con la predetta società che nel prosieguo era cessata perché cancellata dal registro impresa.
Resistente_1La con il ricorso illustrava in dettaglio e con riferimento alla documentazione prodotta, la fondatezza degli importi delle spese e investimenti azzerati con la copertura e i contributi di denaro versati da terzi (parenti e fidanzato).
2 L' Agenzia delle Entrate-Direz.Prov. di Bari si costituiva depositando le controdeduzioni, eccependo e contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della medesima alle spese di giudizio.
Con la predetta sentenza impugnata il giudice di prime cure riconosceva fondate le argomentazioni e adeguata e valida la documentazione probatoria bancaria propria e di terzi, integrata e completata, prodotta dalla contribuente nel giudizio, per giustificare le predette spese e investimenti con la copertura mediante smobilizzo di somme già in possesso della contribuente e con i contributi di denaro versati da terzi (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, estratti conto bancari della medesima e dei parenti, fratello e padre, ed estratto conto bancario e bonifici del fidanzato, cause avviate dalla contribuente per contestazioni sulla esecuzione dei lavori con conseguente riduzione e transazioni, ecc.).
L'Agenzia delle Entrate, appellante, ritenendo la sentenza impugnata del tutto erronea ed illegittima, ne chiedeva la riforma e dichiararsi legittimo l'avviso di accertamento, con la condanna della contribuente delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L'ufficio basava la predetta richiesta sulla mancata prova documentale certa e tale inidoneità di prova documentale fornita dalla contribuente era stata già rilevata dall'ufficio in sede amministrativa (accertamento con adesione) ed anche in sede contenziosa, come si poteva leggere dalle controdeduzioni depositate nel giudizio di prime cure.
La Resistente_1, appellata, non si costituiva in giudizio e risultava contumace.
All'odierna udienza pubblica, presente il solo rappresentante dell'ufficio, che si riporta alle argomentazioni e conclusioni dei propri atti processuali, la causa viene decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato ed è rigettato per i seguenti motivi, concordando con le argomentazioni del giudice di prime cure.
La Corte, dall'esame approfondito degli atti di causa e della documentazione analitica allegata dalla contribuente prodotti nel giudizio di prime cure, rileva che la medesima ha dettagliatamente contrastato gli importi accertati dall'ufficio e condivide la conclusione del giudice di primo grado che non c'è reddito imponibile da tassare.
Infatti, la Corte ha accertato:
1) per la spesa per l'abitazione risulta che il padre ha pagato le stesse (spese condominiali), oltre alla compensazione della somma di un residuo credito condominiale del 2013 vantato dalla contribuente;
2) le spese per mobili alla Ditta Società_1 non sono state mai sostenute in quanto giustificate dalla transazione intercorsa tra la contribuente e la Ditta in seguito al contezioso per risarcimento danni, essendo irrilevante per l'oggetto del giudizio la non emissione della nota di credito;
3 3) le spese per investimenti (interventi di ristrutturazione) devono ritenersi giustificate in quanto sostenute da terzi (il fidanzato, per Società_2 Srl e Società_3 Srl) o non più pagato il saldo alla Ditta Società_4 Srl (già in liquidazione) cancellatasi dal registro imprese ed estinta in corso di causa per il giudizio di risarcimento danni intrapreso dalla contribuente.
Risulta, quindi, dalla lettura degli atti di causa e della relativa documentazione prodotta che la contribuente ha reperito da terzi le fonti di finanziamento delle predette spese accertate dall'ufficio, con ciò fornendo la prova adeguata e dettagliata della disponibilità di somme di denaro certamente idonee a giustificare le predette spese.
L'accertamento sintetico fondato su un reddito presunto basato su elementi rivelatori di possibile capacità contributiva, consigliano un'istruttoria amministrativa prudente e approfondita da parte dell'ufficio che, all'uopo, è fornito di ampi poteri istruttori.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese del grado del giudizio in quanto la controparte risulta non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 22/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Abbattiscianni Dott. Vincenzo Miccolis
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Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IC VI, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1917/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 26/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011202093-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011202093-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011202093-2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza 1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l'Agenzia delle Entrate di Bari proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, per la riforma della sentenza n.1917/06/2021, depositata il 26/11/2021, con cui la Commissione Provinciale di Bari, sez.6, aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato l'avviso di accertamento, come meglio specificato in epigrafe, emesso nei confronti della Resistente_1 , per maggior Irpef e Addiz. Irpef di circa €. 4.634,00, oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2014 e relative alla determinazione di un reddito complessivo di €. 19.845,00, determinato sinteticamente ex art. 38, 4^ comma del Dpr n.600/1973, sulla base di alcune spese significative di maggiore capacità contributiva, non compatibili con il reddito dichiarato di €. 1.889,00, condannando l'ufficio a rifondere alla contribuente le spese di giudizio, liquidate in
€.1.000,00, oltre oneri accessori.
Il predetto avviso di accertamento era stato emesso dopo che la contribuente era stata invitata a comparire per instaurare il contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione, non andato a buon fine, e l'ufficio aveva esaminato la documentazione esibita dalla contribuente in tale sede ed aveva rilevato che rispetto al reddito sinteticamente accertabile per circa €. 111.000,00 la contribuente aveva giustificato le spese solo per circa €. 91.165,00, accertando, quindi, un reddito complessivo imponibile di €. 19.845,00, derivante dalle seguenti spese non provate documentalmente in maniera certa: differenza spese per abitazione di circa €. 240,00, riguardante un credito residuo condominiale del 2013 non Società_1riconosciuto; differenza di spese per mobili di €. 3.761,00 dovuta a , perché non documentata con nota di credito per la transazione;
interventi di ristrutturazione di Società_2 Società_3€.1.320,00 dovuta a Srl e di €. 3.073,00 dovuta a Srl, tali spese non sono state riconosciute come sostenute dal fidanzato per carenza documentale, di Società_4€.11.440,00 dovuta a Srl, ritenendo che tale spesa non sia stata effettivamente sostenuta, al contrario della tesi della contribuente che nulla era stato pagato a saldo perché c'era una causa con la predetta società che nel prosieguo era cessata perché cancellata dal registro impresa.
Resistente_1La con il ricorso illustrava in dettaglio e con riferimento alla documentazione prodotta, la fondatezza degli importi delle spese e investimenti azzerati con la copertura e i contributi di denaro versati da terzi (parenti e fidanzato).
2 L' Agenzia delle Entrate-Direz.Prov. di Bari si costituiva depositando le controdeduzioni, eccependo e contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della medesima alle spese di giudizio.
Con la predetta sentenza impugnata il giudice di prime cure riconosceva fondate le argomentazioni e adeguata e valida la documentazione probatoria bancaria propria e di terzi, integrata e completata, prodotta dalla contribuente nel giudizio, per giustificare le predette spese e investimenti con la copertura mediante smobilizzo di somme già in possesso della contribuente e con i contributi di denaro versati da terzi (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, estratti conto bancari della medesima e dei parenti, fratello e padre, ed estratto conto bancario e bonifici del fidanzato, cause avviate dalla contribuente per contestazioni sulla esecuzione dei lavori con conseguente riduzione e transazioni, ecc.).
L'Agenzia delle Entrate, appellante, ritenendo la sentenza impugnata del tutto erronea ed illegittima, ne chiedeva la riforma e dichiararsi legittimo l'avviso di accertamento, con la condanna della contribuente delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. L'ufficio basava la predetta richiesta sulla mancata prova documentale certa e tale inidoneità di prova documentale fornita dalla contribuente era stata già rilevata dall'ufficio in sede amministrativa (accertamento con adesione) ed anche in sede contenziosa, come si poteva leggere dalle controdeduzioni depositate nel giudizio di prime cure.
La Resistente_1, appellata, non si costituiva in giudizio e risultava contumace.
All'odierna udienza pubblica, presente il solo rappresentante dell'ufficio, che si riporta alle argomentazioni e conclusioni dei propri atti processuali, la causa viene decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato ed è rigettato per i seguenti motivi, concordando con le argomentazioni del giudice di prime cure.
La Corte, dall'esame approfondito degli atti di causa e della documentazione analitica allegata dalla contribuente prodotti nel giudizio di prime cure, rileva che la medesima ha dettagliatamente contrastato gli importi accertati dall'ufficio e condivide la conclusione del giudice di primo grado che non c'è reddito imponibile da tassare.
Infatti, la Corte ha accertato:
1) per la spesa per l'abitazione risulta che il padre ha pagato le stesse (spese condominiali), oltre alla compensazione della somma di un residuo credito condominiale del 2013 vantato dalla contribuente;
2) le spese per mobili alla Ditta Società_1 non sono state mai sostenute in quanto giustificate dalla transazione intercorsa tra la contribuente e la Ditta in seguito al contezioso per risarcimento danni, essendo irrilevante per l'oggetto del giudizio la non emissione della nota di credito;
3 3) le spese per investimenti (interventi di ristrutturazione) devono ritenersi giustificate in quanto sostenute da terzi (il fidanzato, per Società_2 Srl e Società_3 Srl) o non più pagato il saldo alla Ditta Società_4 Srl (già in liquidazione) cancellatasi dal registro imprese ed estinta in corso di causa per il giudizio di risarcimento danni intrapreso dalla contribuente.
Risulta, quindi, dalla lettura degli atti di causa e della relativa documentazione prodotta che la contribuente ha reperito da terzi le fonti di finanziamento delle predette spese accertate dall'ufficio, con ciò fornendo la prova adeguata e dettagliata della disponibilità di somme di denaro certamente idonee a giustificare le predette spese.
L'accertamento sintetico fondato su un reddito presunto basato su elementi rivelatori di possibile capacità contributiva, consigliano un'istruttoria amministrativa prudente e approfondita da parte dell'ufficio che, all'uopo, è fornito di ampi poteri istruttori.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese del grado del giudizio in quanto la controparte risulta non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 22/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Abbattiscianni Dott. Vincenzo Miccolis
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