Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10840/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10840 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS-del 22.12.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22.03.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS-del 22.12.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 22.03.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul suo conto una notizia di reato del 04.01.2015 da parte dei CC del NORM di Vicenza per i reati di cui agli artt. 612 c.p. (minaccia) e 629 c.p. (estorsione).
Sostiene in sintesi il ricorrente che la mera denuncia per i reati di minaccia ed estorsione non può assurgere ad elemento ostativo al rilascio della cittadinanza, né costituire indice di pericolosità sociale.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
A mezzo di memoria depositata in data 24 dicembre 2025 il ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso, allegando la sentenza di assoluzione per i reati contestatigli, emanata dal Tribunale di Padova in data 21.03.2022.
All’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico del ricorrente pregiudizi penali per i reati di estorsione e minaccia e furto in abitazione, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale di cui si aspira a divenire cittadino.
Tali condotte, per come rilevate al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, non potevano dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2016) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
In tale prospettiva, valga ricordare che il reato di estorsione lesioni è punito dall’art. 629 del c.p. con pena edittale tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta assoluzione in ordine agli addebiti contestati, pronunciata dal Tribunale di Padova con sentenza in data 21.03.2022, trattandosi di circostanza intervenuta successivamente all’adozione del diniego impugnato, emanato in data 22.12.2020.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non avendo d’altra parte il ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Del resto la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto dell’intervenuta assoluzione del ricorrente in ordine ai reati contestatigli, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
RI AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AT | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.