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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 106/2022 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla Parte_1
piazza Sigmund Freud, n. 1;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Gnocchini e Angelandrea Cecere del
Foro di Ancona, e con essi elettivamente domiciliata in Ancona presso lo studio del primo alla via Elia n. 11;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in Ancona alla via Achille Grandi, n. 13/A;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sicuro del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata con questi presso il suo studio in Ancona al viale
Mazzini n. 156;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1141/2021 del giorno 24.09.2021 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 456/2020 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnata la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti della in CP_1
concordato preventivo.
Si è costituita nel grado la società appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
Con l'atto di appello in esame la impugna la decisione in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere pag. 2/10 brevemente compendiate. Con una prima doglianza l'appellante osserva come avrebbe errato il Tribunale di Ancona nel non ritenere sussistente tra le parti un contratto di deposito per la custodia delle bombole acquistate dalla Parte_1
presso la CMV e da quest'ultima detenute sino al loro definitivo allestimento e collaudo, a richiesta della medesima . Poiché dunque, continua Parte_1
l'appellante, tra le parti era in corso un contratto di deposito, la mancata consegna dei beni depositati doveva per ciò solo essere posta a carico del depositario, il quale semmai avrebbe dovuto dare prova dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione restitutoria. Con il secondo motivo di censura l'appellante aggiunge che comunque agli atti sussisterebbe ampia prova dell'inadempimento della CMV all'obbligo di restituzione tempestiva delle bombole dalla medesima detenute, posto che le richieste avanzate dalla venivano dalla predetta reiteratamente postergate accampando Parte_1
indimostrate necessità tecniche per la loro lavorazione. Nel terzo motivo di appello la censura la decisione gravata nella parte in cui essa ha Parte_1
ritenuto non accertato il danno dalla medesima subito per il contestato inadempimento della CMV, tornando ad evidenziare come la fattura emessa per € 145.127,00= corrisponda al costo di acquisto già sostenuto per le bombole non riconsegnate, mentre l'importo di € 198.818,83= sia relativo ai costi di acquisto di ulteriori bombole, resosi necessario a seguito della mancata riconsegna delle prime. Con l'ultimo motivo di censura l'appellante reitera pag. 3/10 infine la richiesta di ammissione della prova per testi e della CTU già avanzata in primo grado e non accolta dal Tribunale di Ancona.
Costituendosi nel grado di appello la ha ampiamente illustrato le CP_1
ragioni di conferma della decisione gravata e di rigetto dell'avverso appello,
anche per l'inammissibilità dello stesso, per i quali ha insistito, non senza richiedere anche la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
L'appello proposto è sostanzialmente infondato nel merito, e come tale va rigettato, per le considerazioni di seguito esposte.
Non può essere accolta l'eccezione dell'appellata di inammissibilità
dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 cpc. Quest'ultimo difatti, anche nella sua recente modifica, non impone l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma esige esclusivamente che i punti contestati della decisione gravata siano chiaramente individuati, assieme alle relative doglianze (cfr. Cass., 18309/2024; questa Corte, 1493/2024). Ora,
deve ritenersi che l'appello proposto sia ampiamente in grado non solo di evidenziare la riforma richiesta, ma anche di motivarne le ragioni.
Ciò chiarito, occorre muovere dal dato, ricavabile dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, per cui tra le due ditte (peraltro originariamente appartenenti allo stesso gruppo sociale) sussisteva un accordo pag. 4/10 in virtù del quale la commissionava ed acquistava periodicamente Parte_1
presso la CMV a gas che dovevano essere in un secondo momento Pt_2
collaudate e marcate da quest'ultima prima della definitiva consegna all'acquirente. Il collaudo e la marcatura delle bombole venivano rinviate al momento in cui la avesse effettivamente avuto necessità delle stesse, Parte_1
e ne avesse pertanto richiesta la consegna alla CMV, perché la durata di utilizzo delle stesse, pari a dieci anni, decorreva appunto da tale operazione. Per il periodo intercorrente così tra l'acquisto e l'effettiva consegna su richiesta
(previo collaudo e marcatura) le bombole rimanevano in giacenza presso il magazzino della venditrice /allestitrice. L'accordo così descritto appare sostanzialmente pacifico tra le parti ed in ogni caso è significativamente riassunto e chiarito nella comunicazione della stessa (già Eusebi Parte_1
Impianti) alla CMV del 18.09.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte appellante). Ciò
posto, l'assetto contrattuale raggiunto dalle parti corrisponde più ad una ipotesi di vendita a consegne ripartite che ad una ipotesi di deposito, posto che la giacenza delle bombole presso la sede della venditrice non si presentava come una prestazione di autonoma rilevanza economica e causale, ma si poneva come strumento ausiliario ed accessorio per la realizzazione finale dello scopo unico ed ultimo del complessivo accordo, che rimaneva quello della compravendita e della preparazione finale dei beni per il loro definitivo utilizzo. Le considerazioni che precedono sarebbero invero già sufficienti al pag. 5/10 rigetto dell'appello proposto perché la ha prospettato la propria Parte_1
pretesa sulla base della conclusione tra le parti di un contratto di deposito che la
CMV avrebbe inadempiuto e di cui pertanto essa appellante ha chiesto la risoluzione, oltrechè il conseguente risarcimento del danno. In ogni caso, per esigenze di completezza e di scrupolo decisionale, e al fine di valutare comunque l'eventuale sussistenza di un inadempimento della CMV agli obblighi sulla stessa gravanti in ordine alla consegna delle bombole anche in base al solo contratto di compravendita in corso tra le parti, si osserva ulteriormente quanto segue. E' innanzitutto indiscutibile che, rispetto all'acquisto iniziale delle bombole di cui si tratta (avvenuto tra gli anni 2012 e
2013, come dedotto dall'appellante e dimostrato dalle relative fatture di acquisto), l'acquirente , prima di formulare alla CMV la prevista Parte_1
richiesta di allestimento e consegna delle stesse, abbia lasciato trascorrere un lasso di tempo (circa cinque anni) indubbiamente eccessivo, inusuale e inaccettabile nell'ambito della dovuta esecuzione di buona fede (art. 1375 c.c.)
del contratto concluso tra le parti nonché delle precedenti modalità di esecuzione dello stesso, tanto da consentire ragionevolmente di ritenere che essa avesse perso sostanzialmente interesse alla consegna delle Parte_1
bombole. Tale condotta della non può non essere considerata nella Parte_1
valutazione dei comportamenti successivi della CMV. Quando difatti,
nell'Ottobre 2018, la inizia a richiedere l'assemblaggio definitivo e la Parte_1
pag. 6/10 consegna delle bombole, la CMV adotta sì un atteggiamento temporeggiatore e tuttavia ciò fa non solo in seguito, comunque, a richieste di specifiche modifiche sull'allestimento delle bombole da parte di (cfr. mail del 13.11.2018), Parte_1
ma anche in quanto – comprensibilmente – impreparata a far fronte alla richiesta (visto il notevole tempo trascorso) nei tempi ordinari pattuiti di consegna (ovvero 60 giorni dalla richiesta, come previsto nella stessa nota di del 13.09.2018 sopra richiamata). In un quadro di questo tipo, Parte_1
l'atteggiamento intransigente dell'appellante, volto a pretendere il rispetto dei tempi originariamente pattuiti di consegna, e sfociato poi nell'emissione della fattura del 10.04.2019 per € 145.127,00= (ovvero per il prezzo di acquisto delle bombole la cui consegna veniva in tal modo implicitamente ma inequivocabilmente rifiutata dalla ) mal si concilia con l'atteggiamento Parte_1
estremamente dilatorio dalla medesima in precedenza serbato e non appare, in definitiva, conforme ad una interpretazione di buona fede del contratto e del rapporto commerciale complessivo tra le parti. In altri termini, considerato il precedente atteggiamento di , il ritardo, pur sussistente, della CMV Parte_1
nella consegna delle bombole non si configura come un adempimento di gravità tale (cfr. art. 1455 c.c.) da condurre comunque alla risoluzione del contratto pretesa dall'appellante. Ferme le considerazioni che precedono,
anch'esse di carattere dirimente ai fini del rigetto dell'appello al pari di quelle in precedenza svolte, si osserva ulteriormente che in ogni caso, anche qualora per pag. 7/10 mera ipotesi di ragionamento si volesse pervenire alla risoluzione del contratto per l'inadempimento della CMV, ugualmente la prospettazione argomentata dall'attrice non potrebbe essere accolta. Essendosi tra le parti conclusa difatti,
come innanzi spiegato, una compravendita, la mai avrebbe Parte_1
comunque potuto rifiutare la consegna delle proprie bombole e anzi avrebbe in ogni caso dovuto pretendere la stessa dalla CMV. Solo all'esito della consegna delle bombole, difatti, avrebbe potuto essere al limite valutato il danno subito dalla operando una stima del valore delle bombole consegnate (nello Parte_1
stato in cui esse si trovavano alla consegna) rispetto a quello atteso (all'esito dell'allestimento definitivo e del collaudo) da parte della CMV. Solo in questa differenza, difatti, avrebbe potuto individuarsi un eventuale danno risarcibile da parte della CMV, e non certo invece nel costo dalla pagato per le Parte_1
bombole poi dalla medesima rifiutate, come invece preteso in giudizio dall'appellante. E al riguardo è appena il caso di aggiungere che la , Parte_1
condizionata da una impostazione completamente diversa della propria domanda, non ha neppure mai tentato di provare ed anzi non ha nemmeno mai dedotto il danno subito nei termini appena chiariti. La CTU su cui l'appellante insiste ancora in appello difatti, oltre ad essere stata solo tardivamente richiesta nel giudizio di primo grado, era volta, nella ricostruzione dell'appellante, a dimostrare che la CMV non avesse tempestivamente allestito e completato le bombole presso di lei detenute. Allo stesso modo, mai il danno subito potrebbe pag. 8/10 essere in qualche modo collegato all'acquisto, da parte di , presso altri Parte_1
fornitori, di ulteriori bombole per ben € 198.818,83=. A parte il fatto che l'appellante non ha neppure allegato che la CMV fosse la propria fornitrice in esclusiva di dette bombole, a parte la considerazione pur rilevante che le bombole acquistate sono in numero ben maggiore rispetto a quelle detenute presso la CMV, il punto è che non è stato dimostrato in alcun modo il collegamento causale tra il (preteso) inadempimento di quest'ultima e l'acquisto di dette ulteriori bombole. Collegamento causale la cui prova, si badi, non potrebbe comunque essere affidata alla prova per testi su cui l'appellante insiste ancora in appello, formulata in termini assolutamente valutativi e quindi inammissibili.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato con piena conferma della decisione gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non vi è invece spazio per una condanna dell'appellante ex art 96 cpc, come invocato dall'appellata, posto che le tesi difensive dalla prima sostenute,
seppure palesemente errate, non risultano temerarie o proditorie,
corrispondendo ad ipotesi giuridiche comunque teoricamente compatibili con la vicenda di specie.
pag. 9/10
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la a rifondere all'appellata in Parte_1 CP_1
concordato preventivo le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 9.000,00= (di cui € 2.500,00= per fase di studio;
€ 1.500,00=
per fase introduttiva;
€ 5.000,00= per fase di trattazione). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 20.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 106/2022 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano alla Parte_1
piazza Sigmund Freud, n. 1;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Gnocchini e Angelandrea Cecere del
Foro di Ancona, e con essi elettivamente domiciliata in Ancona presso lo studio del primo alla via Elia n. 11;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in Ancona alla via Achille Grandi, n. 13/A;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sicuro del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata con questi presso il suo studio in Ancona al viale
Mazzini n. 156;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1141/2021 del giorno 24.09.2021 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 456/2020 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnata la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla medesima proposta nei confronti della in CP_1
concordato preventivo.
Si è costituita nel grado la società appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
Con l'atto di appello in esame la impugna la decisione in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere pag. 2/10 brevemente compendiate. Con una prima doglianza l'appellante osserva come avrebbe errato il Tribunale di Ancona nel non ritenere sussistente tra le parti un contratto di deposito per la custodia delle bombole acquistate dalla Parte_1
presso la CMV e da quest'ultima detenute sino al loro definitivo allestimento e collaudo, a richiesta della medesima . Poiché dunque, continua Parte_1
l'appellante, tra le parti era in corso un contratto di deposito, la mancata consegna dei beni depositati doveva per ciò solo essere posta a carico del depositario, il quale semmai avrebbe dovuto dare prova dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione restitutoria. Con il secondo motivo di censura l'appellante aggiunge che comunque agli atti sussisterebbe ampia prova dell'inadempimento della CMV all'obbligo di restituzione tempestiva delle bombole dalla medesima detenute, posto che le richieste avanzate dalla venivano dalla predetta reiteratamente postergate accampando Parte_1
indimostrate necessità tecniche per la loro lavorazione. Nel terzo motivo di appello la censura la decisione gravata nella parte in cui essa ha Parte_1
ritenuto non accertato il danno dalla medesima subito per il contestato inadempimento della CMV, tornando ad evidenziare come la fattura emessa per € 145.127,00= corrisponda al costo di acquisto già sostenuto per le bombole non riconsegnate, mentre l'importo di € 198.818,83= sia relativo ai costi di acquisto di ulteriori bombole, resosi necessario a seguito della mancata riconsegna delle prime. Con l'ultimo motivo di censura l'appellante reitera pag. 3/10 infine la richiesta di ammissione della prova per testi e della CTU già avanzata in primo grado e non accolta dal Tribunale di Ancona.
Costituendosi nel grado di appello la ha ampiamente illustrato le CP_1
ragioni di conferma della decisione gravata e di rigetto dell'avverso appello,
anche per l'inammissibilità dello stesso, per i quali ha insistito, non senza richiedere anche la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
L'appello proposto è sostanzialmente infondato nel merito, e come tale va rigettato, per le considerazioni di seguito esposte.
Non può essere accolta l'eccezione dell'appellata di inammissibilità
dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 cpc. Quest'ultimo difatti, anche nella sua recente modifica, non impone l'utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma esige esclusivamente che i punti contestati della decisione gravata siano chiaramente individuati, assieme alle relative doglianze (cfr. Cass., 18309/2024; questa Corte, 1493/2024). Ora,
deve ritenersi che l'appello proposto sia ampiamente in grado non solo di evidenziare la riforma richiesta, ma anche di motivarne le ragioni.
Ciò chiarito, occorre muovere dal dato, ricavabile dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, per cui tra le due ditte (peraltro originariamente appartenenti allo stesso gruppo sociale) sussisteva un accordo pag. 4/10 in virtù del quale la commissionava ed acquistava periodicamente Parte_1
presso la CMV a gas che dovevano essere in un secondo momento Pt_2
collaudate e marcate da quest'ultima prima della definitiva consegna all'acquirente. Il collaudo e la marcatura delle bombole venivano rinviate al momento in cui la avesse effettivamente avuto necessità delle stesse, Parte_1
e ne avesse pertanto richiesta la consegna alla CMV, perché la durata di utilizzo delle stesse, pari a dieci anni, decorreva appunto da tale operazione. Per il periodo intercorrente così tra l'acquisto e l'effettiva consegna su richiesta
(previo collaudo e marcatura) le bombole rimanevano in giacenza presso il magazzino della venditrice /allestitrice. L'accordo così descritto appare sostanzialmente pacifico tra le parti ed in ogni caso è significativamente riassunto e chiarito nella comunicazione della stessa (già Eusebi Parte_1
Impianti) alla CMV del 18.09.2013 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte appellante). Ciò
posto, l'assetto contrattuale raggiunto dalle parti corrisponde più ad una ipotesi di vendita a consegne ripartite che ad una ipotesi di deposito, posto che la giacenza delle bombole presso la sede della venditrice non si presentava come una prestazione di autonoma rilevanza economica e causale, ma si poneva come strumento ausiliario ed accessorio per la realizzazione finale dello scopo unico ed ultimo del complessivo accordo, che rimaneva quello della compravendita e della preparazione finale dei beni per il loro definitivo utilizzo. Le considerazioni che precedono sarebbero invero già sufficienti al pag. 5/10 rigetto dell'appello proposto perché la ha prospettato la propria Parte_1
pretesa sulla base della conclusione tra le parti di un contratto di deposito che la
CMV avrebbe inadempiuto e di cui pertanto essa appellante ha chiesto la risoluzione, oltrechè il conseguente risarcimento del danno. In ogni caso, per esigenze di completezza e di scrupolo decisionale, e al fine di valutare comunque l'eventuale sussistenza di un inadempimento della CMV agli obblighi sulla stessa gravanti in ordine alla consegna delle bombole anche in base al solo contratto di compravendita in corso tra le parti, si osserva ulteriormente quanto segue. E' innanzitutto indiscutibile che, rispetto all'acquisto iniziale delle bombole di cui si tratta (avvenuto tra gli anni 2012 e
2013, come dedotto dall'appellante e dimostrato dalle relative fatture di acquisto), l'acquirente , prima di formulare alla CMV la prevista Parte_1
richiesta di allestimento e consegna delle stesse, abbia lasciato trascorrere un lasso di tempo (circa cinque anni) indubbiamente eccessivo, inusuale e inaccettabile nell'ambito della dovuta esecuzione di buona fede (art. 1375 c.c.)
del contratto concluso tra le parti nonché delle precedenti modalità di esecuzione dello stesso, tanto da consentire ragionevolmente di ritenere che essa avesse perso sostanzialmente interesse alla consegna delle Parte_1
bombole. Tale condotta della non può non essere considerata nella Parte_1
valutazione dei comportamenti successivi della CMV. Quando difatti,
nell'Ottobre 2018, la inizia a richiedere l'assemblaggio definitivo e la Parte_1
pag. 6/10 consegna delle bombole, la CMV adotta sì un atteggiamento temporeggiatore e tuttavia ciò fa non solo in seguito, comunque, a richieste di specifiche modifiche sull'allestimento delle bombole da parte di (cfr. mail del 13.11.2018), Parte_1
ma anche in quanto – comprensibilmente – impreparata a far fronte alla richiesta (visto il notevole tempo trascorso) nei tempi ordinari pattuiti di consegna (ovvero 60 giorni dalla richiesta, come previsto nella stessa nota di del 13.09.2018 sopra richiamata). In un quadro di questo tipo, Parte_1
l'atteggiamento intransigente dell'appellante, volto a pretendere il rispetto dei tempi originariamente pattuiti di consegna, e sfociato poi nell'emissione della fattura del 10.04.2019 per € 145.127,00= (ovvero per il prezzo di acquisto delle bombole la cui consegna veniva in tal modo implicitamente ma inequivocabilmente rifiutata dalla ) mal si concilia con l'atteggiamento Parte_1
estremamente dilatorio dalla medesima in precedenza serbato e non appare, in definitiva, conforme ad una interpretazione di buona fede del contratto e del rapporto commerciale complessivo tra le parti. In altri termini, considerato il precedente atteggiamento di , il ritardo, pur sussistente, della CMV Parte_1
nella consegna delle bombole non si configura come un adempimento di gravità tale (cfr. art. 1455 c.c.) da condurre comunque alla risoluzione del contratto pretesa dall'appellante. Ferme le considerazioni che precedono,
anch'esse di carattere dirimente ai fini del rigetto dell'appello al pari di quelle in precedenza svolte, si osserva ulteriormente che in ogni caso, anche qualora per pag. 7/10 mera ipotesi di ragionamento si volesse pervenire alla risoluzione del contratto per l'inadempimento della CMV, ugualmente la prospettazione argomentata dall'attrice non potrebbe essere accolta. Essendosi tra le parti conclusa difatti,
come innanzi spiegato, una compravendita, la mai avrebbe Parte_1
comunque potuto rifiutare la consegna delle proprie bombole e anzi avrebbe in ogni caso dovuto pretendere la stessa dalla CMV. Solo all'esito della consegna delle bombole, difatti, avrebbe potuto essere al limite valutato il danno subito dalla operando una stima del valore delle bombole consegnate (nello Parte_1
stato in cui esse si trovavano alla consegna) rispetto a quello atteso (all'esito dell'allestimento definitivo e del collaudo) da parte della CMV. Solo in questa differenza, difatti, avrebbe potuto individuarsi un eventuale danno risarcibile da parte della CMV, e non certo invece nel costo dalla pagato per le Parte_1
bombole poi dalla medesima rifiutate, come invece preteso in giudizio dall'appellante. E al riguardo è appena il caso di aggiungere che la , Parte_1
condizionata da una impostazione completamente diversa della propria domanda, non ha neppure mai tentato di provare ed anzi non ha nemmeno mai dedotto il danno subito nei termini appena chiariti. La CTU su cui l'appellante insiste ancora in appello difatti, oltre ad essere stata solo tardivamente richiesta nel giudizio di primo grado, era volta, nella ricostruzione dell'appellante, a dimostrare che la CMV non avesse tempestivamente allestito e completato le bombole presso di lei detenute. Allo stesso modo, mai il danno subito potrebbe pag. 8/10 essere in qualche modo collegato all'acquisto, da parte di , presso altri Parte_1
fornitori, di ulteriori bombole per ben € 198.818,83=. A parte il fatto che l'appellante non ha neppure allegato che la CMV fosse la propria fornitrice in esclusiva di dette bombole, a parte la considerazione pur rilevante che le bombole acquistate sono in numero ben maggiore rispetto a quelle detenute presso la CMV, il punto è che non è stato dimostrato in alcun modo il collegamento causale tra il (preteso) inadempimento di quest'ultima e l'acquisto di dette ulteriori bombole. Collegamento causale la cui prova, si badi, non potrebbe comunque essere affidata alla prova per testi su cui l'appellante insiste ancora in appello, formulata in termini assolutamente valutativi e quindi inammissibili.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato con piena conferma della decisione gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non vi è invece spazio per una condanna dell'appellante ex art 96 cpc, come invocato dall'appellata, posto che le tesi difensive dalla prima sostenute,
seppure palesemente errate, non risultano temerarie o proditorie,
corrispondendo ad ipotesi giuridiche comunque teoricamente compatibili con la vicenda di specie.
pag. 9/10
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la a rifondere all'appellata in Parte_1 CP_1
concordato preventivo le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 9.000,00= (di cui € 2.500,00= per fase di studio;
€ 1.500,00=
per fase introduttiva;
€ 5.000,00= per fase di trattazione). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 20.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10