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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4880 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 co.1 cpc”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 8629/21, pubblicata il 21 Ottobre
2021, e notificata in pari data;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 18 Settembre 2025 – non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini ex art. 190 cpc, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Stefano Esposito
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Tafuri ( , con C.F._2
il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del Liquidatore p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Riccardo Casafina ( C.F._3
e PP D'AN ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._4
seguenti indirizzi di PEC:
Email_3
Email_4
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15 Dicembre 2016 nei confronti di “ Controparte_4
” e di “ ”, la società
[...] Controparte_5 [...]
” proponeva opposizione ex art. 615 cpc. Controparte_3
Infatti, il precedente 16 Novembre 2016 aveva notificato Controparte_4
alla la cartella di pagamento n. 07120160094118373. A mezzo di tale cartella CP_3
era stato chiesto il pagamento di un importo pari a complessivi euro 45.910,24.
Ente creditore risultava essere . Controparte_1
Il presunto credito derivava dalla surrogazione legale (ai sensi dell'art. 2 co.4 del D.M. del
Ministro delle Attività Produttive n. 152 del 02.7.2005) nei diritti di AN di NA PA nei confronti della srl opponente.
2 In data 26 Gennaio 2012, aveva stipulato con AN di NA PA un contratto CP_3
di finanziamento, a tasso variabile, per complessivi euro 120.000,00.
Il finanziamento era assistito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Dunque il Fondo di Garanzia si era costituito quale garante a prima richiesta della nel caso di CP_3
inadempimento del debitore principale.
Così aggiungeva la srl opponente:…dalla lettura dell'impugnata cartella, sembrerebbe che
ha corrisposto la somma di euro 45.524,67 al AN di NA, in Controparte_1
seguito all'escussione della garanzia da parte di quest'ultima….In forza dell'effettuato pagamento la società di riscossione, per conto della , ha azionato Controparte_1
un'azione surrogatoria, finalizzata al recupero delle somme pagate…
Ad avviso della srl opponente non si era formato alcun titolo esecutivo, per le somme che aveva corrisposto al AN di NA, in adempimento del contratto Controparte_1
di garanzia.
L'assenza del titolo esecutivo rendeva nulla la cartella ed i successivi atti di esecuzione.
Nulla quaestio sul fatto che il gestore delle attività di recupero delle somme (corrisposte in adempimento dei contratti pubblici di garanzia delle Piccole e Medie Imprese) potesse ricorrere al sistema di riscossione tramite ruolo per il recupero del credito.
Appunto, ai sensi del comma secondo dell'art. 17 D. Lgs. n. 46/99, può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate di Regioni,
Province e Comuni;
tale sistema si applica anche al recupero delle somme corrisposte dal
Fondo di Garanzia in adempimento dei contratti di garanzia dallo stesso stipulati.
Ciò premesso, la società opponente poneva l'accento sui commi 3bis e 3 ter del medesimo art. 17 D. Lgs. n. 46/99 – commi in base ai quali la società interessata procede all'iscrizione a ruolo, dopo avere emesso, vidimato e resa esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2 co.1 del R.D. 14.4.1910 n. 639…
Orbene, non aveva provveduto all'emissione di alcuna ingiunzione, Controparte_1
conforme all'art. 2 co.1 del Regio Decreto del 1910.
3 Ergo, il ruolo era stato illegittimamente formato, e la cartella impugnata era illegittima.
Per giunta (anche nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuta legittima la cartella di pagamento), non vi era alcuna prova che AN di NA PA avesse escusso la garanzia, e che quindi avesse corrisposto al AN di NA la somma di euro Controparte_1
45.524,67, in adempimento del contratto stipulato.
Pertanto chiedeva: Controparte_3
Dichiararsi nulla, inefficace, e comunque annullarsi la succitata cartella di pagamento, per insussistenza di un valido titolo esecutivo;
Accertarsi che nulla era dovuto dall'opponente alle parti opposte, per qualsivoglia ragione e causale;
Condannarsi in solido al Controparte_6
pagamento delle spese del giudizio, in suo favore.
A mezzo della comparsa depositata il 9 Giugno 2017, si costituiva l'opposta
[...]
, eccependo, in primis, la sua carenza di legittimazione passiva. Infatti Controparte_2
non era titolare del rapporto sostanziale tra ente e Controparte_4
contribuente, né della formazione del ruolo (in altri termini, era estranea alla fase antecedente la trasmissione della cartella di pagamento).
In ogni caso deduceva la legittimità della notificata cartella Controparte_4
di pagamento.
Giusta comparsa depositata il 19 Dicembre 2017, si costituiva anche l'opposta
[...]
. Controparte_1
Quest'ultima osservava come AN di NA PA (finanziatrice di avesse CP_3
escusso la garanzia nei confronti di essa . CP_1
Appunto si trattava di un finanziamento agevolato concesso a con la garanzia CP_3
di . Controparte_1
L'opposta illustrava la cornice normativa, in cui si collocava la sua attività.
4 L'impresa mutuataria ( si era resa inadempiente. Controparte_3
Di conseguenza (quale gestore del succitato Fondo di Garanzia) aveva CP_1
effettuato il pagamento in favore della banca garantita.
A quel punto era surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore Controparte_1
nei confronti del debitore;
vale a dire, aveva acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e sugli eventuali garanti, nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo.
Il diritto di si fondava sull'art. 3 del D.L. n. 3/15, convertito in Legge Controparte_1
n. 33/15 (disposizione che aveva confermato quanto già previsto dall'art. 9 co.5 del D. Lgs.
n. 123/98).
AN di NA aveva concesso a un finanziamento per euro 120.000,00. Controparte_3
Il finanziamento era stato ammesso all'intervento agevolativo ex Lege 662/96, con la conseguente garanzia a prima richiesta, concessa da al AN di Controparte_1
NA.
A seguito dell'inadempimento di AN di NA PA aveva correttamente CP_3
attivato la garanzia a prima richiesta.
Ecco quindi che aveva erogato a AN di NA PA l'importo Controparte_1
garantito, pari ad euro 44.524,67 (valuta al 27 Novembre 2015), surrogandosi, per il recupero dell'importo erogato, nei diritti di quest'ultima verso l'impresa inadempiente e verso i garanti.
Era pacifica ed indiscussa la possibilità, per , quale gestore del Fondo Controparte_1
di Garanzia, di recuperare il credito, mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 D. Lgs.
n. 46/99, come ribadito da ultimo dal comma terzo dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/15, convertito in Legge n. 33/15. Peraltro la fattispecie era già disciplinata dall'art. 9 co.5 del D. Lgs. n.
123/98, integrato dal D.M. del Ministro delle Attività Produttive n. 152 del 2 Luglio 2005.
Pertanto concludeva per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
5 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di NA n. 8629/21, pubblicata il 21 Ottobre 2021, e notificata in pari data.
Il primo Giudice:
A) Ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento oggetto di causa;
B) Altresì, ha integralmente compensato tra tutte le parti le spese del giudizio.
Ad avviso del primo Giudice, qualora si verta in tema di entrate che traggono origine da rapporti di diritto privato, l'ente pubblico creditore deve dapprima munirsi di un titolo esecutivo, e poi trasmetterlo all'esattore per la riscossione.
Il D. Lgs. n. 123/98 si riferisce alle restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici (invece nel caso di specie trattasi di inadempimento nella restituzione del finanziamento, e non già di revoca del finanziamento).
Aggiunge il Tribunale: va esclusa la natura pubblicistica del rapporto tra ed i CP_1
garanti del soggetto finanziato. Questi ultimi prestano una comune fideiussione in favore di un istituto bancario per le esposizioni dell'imprenditore finanziato.
Il fatto che – a seguito dell'inadempimento del debitore principale – la banca finanziatrice scelga non di procedere al recupero del credito contro il debitore ed i suoi fideiussori, ma di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia, non vale a trasformare la natura dell'obbligazione del garante, assoggettandolo alla disciplina del recupero coattivo mediante ruolo (a prescindere dalla formazione di un titolo esecutivo).
In base a tali argomentazioni, il Tribunale di NA ha ritenuto di accogliere l'opposizione ex art. 615 cpc, non ravvisando, a “monte” del ruolo esattoriale, l'esistenza di un titolo esecutivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Controparte_1
, con citazione notificata in data 20 Novembre 2021 nei confronti di
[...] Controparte_3
e di .
[...] Controparte_2
6 ribadisce la richiesta formulata in primo grado, quale opposta. Controparte_1
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi l'opposizione ex art. 615 cpc, proposta da . Controparte_3
Altresì chiede che sia condannata al pagamento delle Controparte_1 CP_3
spese del doppio grado, in suo favore.
Ovviamente ha provveduto a notificare il gravame anche nei Controparte_1
confronti di;
tuttavia l'impugnazione nella sostanza è Controparte_2
rivolta nei confronti della sola (appunto, anche considerate le rispettive Controparte_3
posizioni nella vicenda, non ha doglianze da muovere nei confronti Controparte_1
di ). Controparte_2
Giusta comparsa depositata il 24 Marzo 2022, si è costituita l'appellata
[...]
, dichiarando di aderire all'appello di . Controparte_2 Controparte_1
A mezzo della comparsa depositata il 6 Giugno 2022, si è costituita l'appellata
[...]
(unico contraddittore sostanziale di ), chiedendo di rigettarsi Controparte_3 CP_1
il gravame.
Giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva come i termini ex art. 190 cpc siano scaduti il 18 Settembre 2025
(e non già il 20 Ottobre 2025). Infatti – versandosi in materia di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi – non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
In ogni caso, non sono state depositate comparse ex art. 190 cpc, successivamente alla comparsa depositata il 28.8.2025 dalla Difesa dell'appellante . Controparte_1
Nel merito, ad avviso del Collegio il diritto di di chiedere la Controparte_1
7 restituzione di quanto pagato per l'escussione della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, si giova della disposizione di cui all'art. 2 co.4 del D.M. 20.6.2005 n. 18456, per la quale, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica
(così come previsto dall'art. 9 co.5 del D. Lgs. n. 123/98) la procedura esattoriale di cui all'art.
67 DPR n. 43/88, così come sostituita dall'art. 17 D. Lgs. n. 46/99.
Di conseguenza il credito in questione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo, si avvale sia del privilegio di cui all'art. 9 co.5 D. Lgs. n. 123/98, sia del procedimento di riscossione mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67 co.2 del DPR n. 43/88.
Il recupero mediante iscrizione a ruolo del credito per la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia, è consentito nei confronti non soltanto del beneficiario finale, ma anche dei prestatori di garanzie.
Tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3/15, convertito in
Legge n. 33/15.
La disposizione del 2015 è solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. civ., n.
14915/19).
Infatti, già nel regime previgente gli interventi di sostegno pubblico, erogati in forma di concessione di garanzia, godevano del privilegio di cui all'art. 9 co.5 del D. Lgs. n. 123/98.
Ciò premesso, il Collegio non condivide l'argomento principale addotto dal primo Giudice, fondato sulla natura privatistica del credito, acquistato da per Controparte_1
surrogazione nel diritto della banca mutuante.
Infatti – come di recente affermato dalla Suprema Corte – in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_1
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie
8 imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs.
n. 46/99 (Cass. civ., n. 1005/23).
Come ulteriormente precisato, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D. Lgs. n. 123/98 (e descritte nella norma dell'art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla “razionalizzazione”
e riorganizzazione dell'intero settore. E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi. Il tutto, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per poter realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti (cfr. Cass. civ., nn. 18154/23;
2664/19).
In tutti i casi di revoca del beneficio o di restituzione, a norma dell'art. 9 D. Lgs. n. 123/98, il sistema mira ad assorbire, ossia recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, e di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive;
….le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 co.2 (cfr., in tal senso, Cass. civ.,
n. 9926/18).
Tale ricostruzione risponde alla funzione del fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli.
Appunto, nel caso di escussione il fondo pubblico recupera, a mezzo della surrogazione, le risorse parimenti pubbliche, da destinare ai medesimi scopi.
Una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notificazione della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8 bis citato), è da considerarsi procedura idonea, nella sequenza legale così individuata (a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese).
9 In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...]
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese.
Da qui la legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 46/99.
Di conseguenza, il credito azionato nei confronti di , nelle Controparte_3
forme della riscossione coattiva mediante ruolo, ha natura pubblicistica (perché connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive).
Ergo, è legittima la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 D. Lgs. n. 46/99, senza che l'istituto creditore abbia l'onere di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
In altri termini , quale ente gestore del Fondo di Garanzia, ha il diritto Controparte_1
di surrogarsi nei diritti di credito dell'istituto mutuante, non soltanto nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti dei garanti, sottoscrittori di fideiussioni.
La procedura esattoriale è legittima anche nei confronti dei meri garanti dell'impresa beneficiaria dell'erogazione (procedura consentita anche in caso di inadempimento, e non soltanto nel caso di revoca del finanziamento).
Altresì il Collegio condivide l'insegnamento per cui il privilegio per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati, trova applicazione anche per gli interventi erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D. Lgs. n.
123/98.
Tale privilegio si estende al credito del gestore del Fondo di Garanzia che (a seguito di escussione) soddisfi l'istituto finanziatore.
Il credito del gestore non deriva da un'erogazione diretta da parte dello Stato di somme di danaro nelle mani del beneficiario. Piuttosto esso deriva dal pagamento in favore dell'istituto finanziatore, e non occorre un provvedimento di revoca della concessione del
10 finanziamento (cfr. Cass. civ., n. 9657/24).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere rigettata l'opposizione di , all'esecuzione minacciata Controparte_3
con la cartella di pagamento n. 07120160094118373, notificata il 16 Novembre 2016.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello, è necessario provvedere sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado, in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”.
Innanzi tutto, va esaminato il rapporto processuale tra l'appellante e Controparte_1
l'appellata . Controparte_3
Tra queste due parti le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza della odierna appellata;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 45.910,24 (vale a dire il credito di cui alla cartella di pagamento, impugnata da ai sensi dell'art. 615 cpc). CP_3
Dunque, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento ai compensi professionali inerenti ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento. Infatti, siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; né può trascurarsi come la presente decisione sia conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte.
11 Quindi, a titolo di compensi professionali, si liquidano (in favore di , Controparte_1
ed a carico di ) i seguenti importi: Controparte_3
euro 3.809,00 per il primo grado;
euro 4.996,00 per il presente grado.
Per quel che concerne il presente grado, si è tenuto conto non soltanto dei compensi inerenti alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n.
29857/23).
Con riferimento agli esborsi inerenti al presente grado, si liquida, in favore dell'appellante
, l'importo di euro 804,00 (sommatoria del versato contributo Controparte_1
unificato di euro 777,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e Controparte_2 [...]
, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. CP_3 Controparte_3
Indubbiamente ha aderito all'appello di . Controparte_4 Controparte_1
Tuttavia un contenzioso sostanziale si registra soltanto tra e CP_1 Controparte_3
Del resto si è limitata ad eseguire i compiti, rimessi per Legge Controparte_4
all'Agente della Riscossione.
Infine si provvede all'integrale compensazione delle spese del doppio grado, anche tra e . In questo caso è evidente la Controparte_2 Controparte_1
comunanza di posizioni tra le due parti (appunto, ha notificato il gravame, CP_1
oltre che alla anche ad , per mere esigenze CP_3 Controparte_2
di litisconsorzio processuale, avendo preso parte al primo grado). Controparte_4
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_5 [...]
(appello notificato anche ad , la Controparte_3 Controparte_2
quale ha aderito al gravame), avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 8629/21, pubblicata il 21 Ottobre 2021, e notificata in pari data, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure, rigetta l'opposizione di all'esecuzione, minacciata con la cartella di Controparte_3
pagamento n. 07120160094118373, notificata il 16 Novembre 2016;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio in favore di – spese che liquida, Controparte_5
quanto al primo grado, in euro 3.809,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra Controparte_3
ed ;
[...] Controparte_4
D) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra Controparte_1
ed . Controparte_4
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4880 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 co.1 cpc”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 8629/21, pubblicata il 21 Ottobre
2021, e notificata in pari data;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 18 Settembre 2025 – non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini ex art. 190 cpc, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Stefano Esposito
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Tafuri ( , con C.F._2
il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del Liquidatore p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Riccardo Casafina ( C.F._3
e PP D'AN ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._4
seguenti indirizzi di PEC:
Email_3
Email_4
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15 Dicembre 2016 nei confronti di “ Controparte_4
” e di “ ”, la società
[...] Controparte_5 [...]
” proponeva opposizione ex art. 615 cpc. Controparte_3
Infatti, il precedente 16 Novembre 2016 aveva notificato Controparte_4
alla la cartella di pagamento n. 07120160094118373. A mezzo di tale cartella CP_3
era stato chiesto il pagamento di un importo pari a complessivi euro 45.910,24.
Ente creditore risultava essere . Controparte_1
Il presunto credito derivava dalla surrogazione legale (ai sensi dell'art. 2 co.4 del D.M. del
Ministro delle Attività Produttive n. 152 del 02.7.2005) nei diritti di AN di NA PA nei confronti della srl opponente.
2 In data 26 Gennaio 2012, aveva stipulato con AN di NA PA un contratto CP_3
di finanziamento, a tasso variabile, per complessivi euro 120.000,00.
Il finanziamento era assistito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Dunque il Fondo di Garanzia si era costituito quale garante a prima richiesta della nel caso di CP_3
inadempimento del debitore principale.
Così aggiungeva la srl opponente:…dalla lettura dell'impugnata cartella, sembrerebbe che
ha corrisposto la somma di euro 45.524,67 al AN di NA, in Controparte_1
seguito all'escussione della garanzia da parte di quest'ultima….In forza dell'effettuato pagamento la società di riscossione, per conto della , ha azionato Controparte_1
un'azione surrogatoria, finalizzata al recupero delle somme pagate…
Ad avviso della srl opponente non si era formato alcun titolo esecutivo, per le somme che aveva corrisposto al AN di NA, in adempimento del contratto Controparte_1
di garanzia.
L'assenza del titolo esecutivo rendeva nulla la cartella ed i successivi atti di esecuzione.
Nulla quaestio sul fatto che il gestore delle attività di recupero delle somme (corrisposte in adempimento dei contratti pubblici di garanzia delle Piccole e Medie Imprese) potesse ricorrere al sistema di riscossione tramite ruolo per il recupero del credito.
Appunto, ai sensi del comma secondo dell'art. 17 D. Lgs. n. 46/99, può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate di Regioni,
Province e Comuni;
tale sistema si applica anche al recupero delle somme corrisposte dal
Fondo di Garanzia in adempimento dei contratti di garanzia dallo stesso stipulati.
Ciò premesso, la società opponente poneva l'accento sui commi 3bis e 3 ter del medesimo art. 17 D. Lgs. n. 46/99 – commi in base ai quali la società interessata procede all'iscrizione a ruolo, dopo avere emesso, vidimato e resa esecutiva un'ingiunzione conforme all'art. 2 co.1 del R.D. 14.4.1910 n. 639…
Orbene, non aveva provveduto all'emissione di alcuna ingiunzione, Controparte_1
conforme all'art. 2 co.1 del Regio Decreto del 1910.
3 Ergo, il ruolo era stato illegittimamente formato, e la cartella impugnata era illegittima.
Per giunta (anche nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuta legittima la cartella di pagamento), non vi era alcuna prova che AN di NA PA avesse escusso la garanzia, e che quindi avesse corrisposto al AN di NA la somma di euro Controparte_1
45.524,67, in adempimento del contratto stipulato.
Pertanto chiedeva: Controparte_3
Dichiararsi nulla, inefficace, e comunque annullarsi la succitata cartella di pagamento, per insussistenza di un valido titolo esecutivo;
Accertarsi che nulla era dovuto dall'opponente alle parti opposte, per qualsivoglia ragione e causale;
Condannarsi in solido al Controparte_6
pagamento delle spese del giudizio, in suo favore.
A mezzo della comparsa depositata il 9 Giugno 2017, si costituiva l'opposta
[...]
, eccependo, in primis, la sua carenza di legittimazione passiva. Infatti Controparte_2
non era titolare del rapporto sostanziale tra ente e Controparte_4
contribuente, né della formazione del ruolo (in altri termini, era estranea alla fase antecedente la trasmissione della cartella di pagamento).
In ogni caso deduceva la legittimità della notificata cartella Controparte_4
di pagamento.
Giusta comparsa depositata il 19 Dicembre 2017, si costituiva anche l'opposta
[...]
. Controparte_1
Quest'ultima osservava come AN di NA PA (finanziatrice di avesse CP_3
escusso la garanzia nei confronti di essa . CP_1
Appunto si trattava di un finanziamento agevolato concesso a con la garanzia CP_3
di . Controparte_1
L'opposta illustrava la cornice normativa, in cui si collocava la sua attività.
4 L'impresa mutuataria ( si era resa inadempiente. Controparte_3
Di conseguenza (quale gestore del succitato Fondo di Garanzia) aveva CP_1
effettuato il pagamento in favore della banca garantita.
A quel punto era surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore Controparte_1
nei confronti del debitore;
vale a dire, aveva acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e sugli eventuali garanti, nelle forme dell'esecuzione forzata tramite ruolo.
Il diritto di si fondava sull'art. 3 del D.L. n. 3/15, convertito in Legge Controparte_1
n. 33/15 (disposizione che aveva confermato quanto già previsto dall'art. 9 co.5 del D. Lgs.
n. 123/98).
AN di NA aveva concesso a un finanziamento per euro 120.000,00. Controparte_3
Il finanziamento era stato ammesso all'intervento agevolativo ex Lege 662/96, con la conseguente garanzia a prima richiesta, concessa da al AN di Controparte_1
NA.
A seguito dell'inadempimento di AN di NA PA aveva correttamente CP_3
attivato la garanzia a prima richiesta.
Ecco quindi che aveva erogato a AN di NA PA l'importo Controparte_1
garantito, pari ad euro 44.524,67 (valuta al 27 Novembre 2015), surrogandosi, per il recupero dell'importo erogato, nei diritti di quest'ultima verso l'impresa inadempiente e verso i garanti.
Era pacifica ed indiscussa la possibilità, per , quale gestore del Fondo Controparte_1
di Garanzia, di recuperare il credito, mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 D. Lgs.
n. 46/99, come ribadito da ultimo dal comma terzo dell'art. 8 bis del D.L. n. 3/15, convertito in Legge n. 33/15. Peraltro la fattispecie era già disciplinata dall'art. 9 co.5 del D. Lgs. n.
123/98, integrato dal D.M. del Ministro delle Attività Produttive n. 152 del 2 Luglio 2005.
Pertanto concludeva per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
5 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di NA n. 8629/21, pubblicata il 21 Ottobre 2021, e notificata in pari data.
Il primo Giudice:
A) Ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato la cartella di pagamento oggetto di causa;
B) Altresì, ha integralmente compensato tra tutte le parti le spese del giudizio.
Ad avviso del primo Giudice, qualora si verta in tema di entrate che traggono origine da rapporti di diritto privato, l'ente pubblico creditore deve dapprima munirsi di un titolo esecutivo, e poi trasmetterlo all'esattore per la riscossione.
Il D. Lgs. n. 123/98 si riferisce alle restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici (invece nel caso di specie trattasi di inadempimento nella restituzione del finanziamento, e non già di revoca del finanziamento).
Aggiunge il Tribunale: va esclusa la natura pubblicistica del rapporto tra ed i CP_1
garanti del soggetto finanziato. Questi ultimi prestano una comune fideiussione in favore di un istituto bancario per le esposizioni dell'imprenditore finanziato.
Il fatto che – a seguito dell'inadempimento del debitore principale – la banca finanziatrice scelga non di procedere al recupero del credito contro il debitore ed i suoi fideiussori, ma di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia, non vale a trasformare la natura dell'obbligazione del garante, assoggettandolo alla disciplina del recupero coattivo mediante ruolo (a prescindere dalla formazione di un titolo esecutivo).
In base a tali argomentazioni, il Tribunale di NA ha ritenuto di accogliere l'opposizione ex art. 615 cpc, non ravvisando, a “monte” del ruolo esattoriale, l'esistenza di un titolo esecutivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Controparte_1
, con citazione notificata in data 20 Novembre 2021 nei confronti di
[...] Controparte_3
e di .
[...] Controparte_2
6 ribadisce la richiesta formulata in primo grado, quale opposta. Controparte_1
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi l'opposizione ex art. 615 cpc, proposta da . Controparte_3
Altresì chiede che sia condannata al pagamento delle Controparte_1 CP_3
spese del doppio grado, in suo favore.
Ovviamente ha provveduto a notificare il gravame anche nei Controparte_1
confronti di;
tuttavia l'impugnazione nella sostanza è Controparte_2
rivolta nei confronti della sola (appunto, anche considerate le rispettive Controparte_3
posizioni nella vicenda, non ha doglianze da muovere nei confronti Controparte_1
di ). Controparte_2
Giusta comparsa depositata il 24 Marzo 2022, si è costituita l'appellata
[...]
, dichiarando di aderire all'appello di . Controparte_2 Controparte_1
A mezzo della comparsa depositata il 6 Giugno 2022, si è costituita l'appellata
[...]
(unico contraddittore sostanziale di ), chiedendo di rigettarsi Controparte_3 CP_1
il gravame.
Giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva come i termini ex art. 190 cpc siano scaduti il 18 Settembre 2025
(e non già il 20 Ottobre 2025). Infatti – versandosi in materia di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi – non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
In ogni caso, non sono state depositate comparse ex art. 190 cpc, successivamente alla comparsa depositata il 28.8.2025 dalla Difesa dell'appellante . Controparte_1
Nel merito, ad avviso del Collegio il diritto di di chiedere la Controparte_1
7 restituzione di quanto pagato per l'escussione della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, si giova della disposizione di cui all'art. 2 co.4 del D.M. 20.6.2005 n. 18456, per la quale, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica
(così come previsto dall'art. 9 co.5 del D. Lgs. n. 123/98) la procedura esattoriale di cui all'art.
67 DPR n. 43/88, così come sostituita dall'art. 17 D. Lgs. n. 46/99.
Di conseguenza il credito in questione, derivante dall'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo, si avvale sia del privilegio di cui all'art. 9 co.5 D. Lgs. n. 123/98, sia del procedimento di riscossione mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67 co.2 del DPR n. 43/88.
Il recupero mediante iscrizione a ruolo del credito per la restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia, è consentito nei confronti non soltanto del beneficiario finale, ma anche dei prestatori di garanzie.
Tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3/15, convertito in
Legge n. 33/15.
La disposizione del 2015 è solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. civ., n.
14915/19).
Infatti, già nel regime previgente gli interventi di sostegno pubblico, erogati in forma di concessione di garanzia, godevano del privilegio di cui all'art. 9 co.5 del D. Lgs. n. 123/98.
Ciò premesso, il Collegio non condivide l'argomento principale addotto dal primo Giudice, fondato sulla natura privatistica del credito, acquistato da per Controparte_1
surrogazione nel diritto della banca mutuante.
Infatti – come di recente affermato dalla Suprema Corte – in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_1
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie
8 imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs.
n. 46/99 (Cass. civ., n. 1005/23).
Come ulteriormente precisato, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D. Lgs. n. 123/98 (e descritte nella norma dell'art. 7) appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla “razionalizzazione”
e riorganizzazione dell'intero settore. E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi. Il tutto, anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per poter realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall'inadempimento delle medesime agli obblighi assunti (cfr. Cass. civ., nn. 18154/23;
2664/19).
In tutti i casi di revoca del beneficio o di restituzione, a norma dell'art. 9 D. Lgs. n. 123/98, il sistema mira ad assorbire, ossia recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, e di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive;
….le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 co.2 (cfr., in tal senso, Cass. civ.,
n. 9926/18).
Tale ricostruzione risponde alla funzione del fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli.
Appunto, nel caso di escussione il fondo pubblico recupera, a mezzo della surrogazione, le risorse parimenti pubbliche, da destinare ai medesimi scopi.
Una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notificazione della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8 bis citato), è da considerarsi procedura idonea, nella sequenza legale così individuata (a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese).
9 In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...]
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese.
Da qui la legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 46/99.
Di conseguenza, il credito azionato nei confronti di , nelle Controparte_3
forme della riscossione coattiva mediante ruolo, ha natura pubblicistica (perché connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive).
Ergo, è legittima la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 D. Lgs. n. 46/99, senza che l'istituto creditore abbia l'onere di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.
In altri termini , quale ente gestore del Fondo di Garanzia, ha il diritto Controparte_1
di surrogarsi nei diritti di credito dell'istituto mutuante, non soltanto nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti dei garanti, sottoscrittori di fideiussioni.
La procedura esattoriale è legittima anche nei confronti dei meri garanti dell'impresa beneficiaria dell'erogazione (procedura consentita anche in caso di inadempimento, e non soltanto nel caso di revoca del finanziamento).
Altresì il Collegio condivide l'insegnamento per cui il privilegio per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati, trova applicazione anche per gli interventi erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D. Lgs. n.
123/98.
Tale privilegio si estende al credito del gestore del Fondo di Garanzia che (a seguito di escussione) soddisfi l'istituto finanziatore.
Il credito del gestore non deriva da un'erogazione diretta da parte dello Stato di somme di danaro nelle mani del beneficiario. Piuttosto esso deriva dal pagamento in favore dell'istituto finanziatore, e non occorre un provvedimento di revoca della concessione del
10 finanziamento (cfr. Cass. civ., n. 9657/24).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere rigettata l'opposizione di , all'esecuzione minacciata Controparte_3
con la cartella di pagamento n. 07120160094118373, notificata il 16 Novembre 2016.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello, è necessario provvedere sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado, in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”.
Innanzi tutto, va esaminato il rapporto processuale tra l'appellante e Controparte_1
l'appellata . Controparte_3
Tra queste due parti le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza della odierna appellata;
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 45.910,24 (vale a dire il credito di cui alla cartella di pagamento, impugnata da ai sensi dell'art. 615 cpc). CP_3
Dunque, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento ai compensi professionali inerenti ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento. Infatti, siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; né può trascurarsi come la presente decisione sia conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte.
11 Quindi, a titolo di compensi professionali, si liquidano (in favore di , Controparte_1
ed a carico di ) i seguenti importi: Controparte_3
euro 3.809,00 per il primo grado;
euro 4.996,00 per il presente grado.
Per quel che concerne il presente grado, si è tenuto conto non soltanto dei compensi inerenti alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n.
29857/23).
Con riferimento agli esborsi inerenti al presente grado, si liquida, in favore dell'appellante
, l'importo di euro 804,00 (sommatoria del versato contributo Controparte_1
unificato di euro 777,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e Controparte_2 [...]
, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. CP_3 Controparte_3
Indubbiamente ha aderito all'appello di . Controparte_4 Controparte_1
Tuttavia un contenzioso sostanziale si registra soltanto tra e CP_1 Controparte_3
Del resto si è limitata ad eseguire i compiti, rimessi per Legge Controparte_4
all'Agente della Riscossione.
Infine si provvede all'integrale compensazione delle spese del doppio grado, anche tra e . In questo caso è evidente la Controparte_2 Controparte_1
comunanza di posizioni tra le due parti (appunto, ha notificato il gravame, CP_1
oltre che alla anche ad , per mere esigenze CP_3 Controparte_2
di litisconsorzio processuale, avendo preso parte al primo grado). Controparte_4
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_5 [...]
(appello notificato anche ad , la Controparte_3 Controparte_2
quale ha aderito al gravame), avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 8629/21, pubblicata il 21 Ottobre 2021, e notificata in pari data, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure, rigetta l'opposizione di all'esecuzione, minacciata con la cartella di Controparte_3
pagamento n. 07120160094118373, notificata il 16 Novembre 2016;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio in favore di – spese che liquida, Controparte_5
quanto al primo grado, in euro 3.809,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra Controparte_3
ed ;
[...] Controparte_4
D) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra Controparte_1
ed . Controparte_4
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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