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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. Emanuele De Gregorio Presidente
Dr Gaetano Sole Consigliere
Dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 78/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 351/2020 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta, pubblicata il 7 ottobre 2020,
TRA
(P.I in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Casteltermini, via Roma n. 34, 92025, (P.I. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Casteltermini Via P.IVA_2
Onorevole Bonfiglio n. 128/A, a socio unico (P.I.: Controparte_2
) (già P.I.. ), in persona del legale P.IVA_3 Parte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore con sede in Casteltermini Zona Industriale, Lotto 6/A, rappresentate e difese, per mandato in atti, dell'avv. Giuseppe Scozzari presso lo studio del quale, in
Agrigento, via Unità d'Italia n. 2/A, sono elettivamente domiciliate,
Appellanti
CONTRO
Azienda Sanitaria Provinciale n.2 di Caltanissetta (P.Iva ), in persona del suo P.IVA_5
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
Francesco Buccieri, nel cui studio, in Catania via Caronda 412 e elettivamente domiciliata,
Appellata
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso all'udienza del 31 ottobre 2024 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti. In particolare parte appellante insisteva perché venisse disposta la rinnovazione della CTU
o il richiamo del CTU, e formulava le seguenti conclusioni: “In accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza n. 351/2020 del Tribunale di Caltanissetta del
07/10/2020: ritenere e dichiarare la fondatezza in fatto e in diritto delle richieste avanzate dall'Impresa istante con le riserve evidenziate in narrativa, di cui si produce la completa trascrizione dattilografica delle progressive esplicazioni. Per l'effetto, condannare la convenuta Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Caltanissetta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Impresa istante, come sopra rappresentata e nella dichiarata qualità, delle somme determinate come segue e/o ritenute comunque di giustizia:
Per la riserva n. 1 (anomalo andamento appalto e maggior durata passiva dei lavori):
1.a) Per maggiori “oneri diretti” passivamente affrontati= € 261.440,95;
1.b) Per “mancati utili”, connessi al non prodotto in termini = € 141.291,79;
1.c) Per maggiori “spese generali” di cantiere e di sede passivamente sostenute nel periodo di maggior durata = € 386.175,23
1.d) Per vincolo passivo macchinari e attrezzature c.s. = € 297.057,88;
1.e) Per mancata redditività (lucro cessante) c.s. = € 302.107,90;
1.f) Per mantenimento passivo fideiussioni e assicurazioni = € 8.604,00
1.g) Maggiori rincari= € 43.027,93.
Totale soma per la riserva n. 1: € 1.439.705,68
2) Ritenere e dichiarare che le maggiori o minori somme di cui alle domande che precedono che verranno accertate in corso di causa e riconosciute di spettanza dell'Impresa vanno rivalutate, a risarcimento dei danni dipendenti dalla svalutazione monetaria e provvedere quindi in conformità secondo le nozioni di comune esperienza e i dati ISTAT noti al momento della pronuncia. Sulle somme così rivalutate, applicare gli interessi, secondo la previsione della vigente normativa del settore e dell'art. 1219, secondo comma, n. 1, cod. civ.
3) Condannare quindi l'Ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'Impresa istante, come sopra rappresentata, delle somme tutte di cui alle domande che precedono o di quelle altre ritenute di giustizia, debitamente rivalutate, con gli interessi nelle misure che l'adita Corte vorrà stabilire, con IVA ove dovuta e quant'altro per legge. 4) con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, in accoglimento della superiori difese, rigettare l'appello
2 e conseguentemente confermare la sentenza N. 351/2020 del 07.10.2020 emessa dal Tribunale
Civile di Caltanissetta, G.I. dr.ssa M. L. Insinga nella causa N.194/2014 R.G. Spese e compensi rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società consortile costituita tra le imprese Parte_1 CP_1
e riunite in di cui la prima capogruppo e mandataria,
[...] Controparte_2 CP_3 ha agito in primo grado, insieme alle società associate, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale
n. 2 di Caltanissetta, per ottenere la condanna di questa al pagamento di €. 1.574.543,17 in ragione della fondatezza delle riserve avanzate in relazione al contratto di appalto del 15 aprile
Cont 2008 stipulato con la stessa e avente ad oggetto lavori di completamento, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale alle normative vigenti delle strutture e degli impianti, ampliamento e sistemazione aree esterne del Presidio Ospedaliero "M. Raimondi" di
[...]
, per l'importo di €. 1.348.427,53, oltre ad €. 31.834,42 per oneri di sicurezza. Pt_1
In particolare la società deduceva che la durata dei lavori, secondo l'art. 15 del contratto e l'art.
1.13 del Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato, era prevista in mesi dodici a partire dalla data di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale attuata ai sensi dell'art. 130 del
D.P.R. 554/1999, dalla data della consegna definitiva e che, tuttavia, per fatti riconducibili esclusivamente all'appaltante, la durata dei lavori era risultata di gran lunga maggiore rispetto al tempo previsto poiché, a causa della limitata progressiva disponibilità delle aree di intervento, si erano verificate sette consegne parziali dei lavori, avvenute nelle date 18.06.2008,
14.10.2008, 28.05.2010, 01.07.2010, 20.07.2010, 03.08.2011.
La società appaltatrice aggiungeva poi che con verbale del 03.08.2009, l'Ente aveva disposto la sospensione parziale in ragione della necessità di rimodulazione del P.O. di a Parte_1 causa dell'accorpamento delle unità operative con gli altri ospedali del costituendo Distretto
Ospedaliero CL1 e, con successivo verbale del 12.11.2009, la totale sospensione dei lavori per approvare una perizia di variante resasi necessaria in corso d'opera con una sospensione complessiva di giorni 179 dei lavori che venivano ripresi solo in data 10.05.2010 in seguito all'approvazione della perizia di variante avvenuta in linea tecnica in data 06.07.2010 e in linea amministrativa in data 09.07.2010, con la previsione dell'importo netto dei lavori elevato ad €
1.432.830,92, oltre € 33.827,06 per oneri di sicurezza.
Ancora la società appaltatrice deduceva che l'atto di sottomissione relativo alla detta perizia di variate e suppletiva veniva sottoscritto con riserva in data 15.07.2010 e che, successivamente, era intervenuta un'ulteriore perizia di variante e suppletiva, e di assestamento, che veniva approvata dal Rup in data 04.11.2011 e dall'Ente in data 16.11.2011 con la definizione
3 dell'importo netto dei lavori in € 1.437.978,23, oltre a € 33.927,59 per oneri di sicurezza e il cui atto di sottomissione era sottoscritto con riserva.
L'impresa appaltatrice deduceva infine che in conseguenza dell'ultima definitiva consegna lavori, di cui al verbale del 05.08.2011, e del maggior tempo assegnato con l'atto di sottomissione relativo alla seconda perizia di variante in assestamento, la scadenza del definitivo tempo di esecuzione dei lavori era fissata per il giorno 25.08.2012, i lavori erano stati ultimati il 27.07.2012, e le opere erano state positivamente collaudate.
L'impresa per tanto chiedeva il pagamento delle seguenti riserve apposte sugli atti contabili dell'appalto:
Riserva n. 1 L'anomalo e rallentato svolgimento dei lavori, per l'eccessivo frazionamento esecutivo determinato dalla Committenza e per i ritardi nella definizione e approvazione delle intervenute varianti – oneri e danni conseguenziali,
1.a) Per maggiori “oneri diretti” passivamente affrontati= € 262.334,62
1.b) Per “mancati utili”, connessi al non prodotto in termini = € 141.774,75
1.c) Per maggiori “spese generali” di cantiere e di sede passivamente sostenute nel periodo di maggior durata = € 386.175,23
1.d) Per vincolo passivo macchinari e attrezzature c.s. = € 369.242,93
1.e) Per mancata redditività (lucro cessante) c.s. = € 332.318,64
1.f) Per mantenimento passivo fideiussioni e assicurazioni = € 8.604,00
1.g) Maggiori rincari= € 69.137,79 totale riserva N.1 € 1.569.587,96;
Riserva n. 2 Differenze di corrispettivo per nuovi prezzi non accettati dall'Impresa: totale riserva: € 4.955,21
L' eccepiva la decadenza dell'azione e la tardività delle riserva e, nel Controparte_5
merito, contestava la fondatezza delle riserve.
Cont Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, rigettate le eccezioni avanzate dall' convenuta di decadenza ex art. 33, comma 1 del DM 145/2000 e di tardività dell'iscrizione delle riserve, osservava, in relazione allo svolgimento del rapporto contrattuale, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che esso era contraddistinto da due fasi: la prima, dalla data della prima consegna parziale dei lavori, avvenuta il 18.06.2008, sino alla sospensione del 12.11.2009, resasi necessaria per apportare una variante al progetto, e la seconda fase, compresa tra la data della ripresa dei lavori, avvenuta il 10.05.2010, e l'ultimazione degli stessi, in data |27.07.2012, con una produzione giornaliera registrata in ciascuna fase, rispettivamente di €. 622,52 e di €. 1.541,75,
4 Il giudice a quo rileva, quindi, che soltanto nella prima fase si erano verificate diverse criticità da imputare, in parte, a carenze progettuali ed organizzative addebitabili alla stazione appaltante e che, la seconda fase, invece, era connotata da una diversa e più efficiente organizzazione del lavoro come dimostrato dal dato della produttività sensibilmente aumentato.
Il giudice a quo, poi, riteneva che, sebbene nel corso della seconda fase la Stazione appaltante avesse proceduto a consegne parziali dei lavori, tale circostanza non potesse assurgere a motivo di addebito a carico dell'azienda convenuta, poiché l'art. 19 del contratto di appalto e gli artt.
12 e 1.2 del capitolato speciale escludevano espressamente la possibilità per l'Impresa di poter richiedere indennizzi o sovrapprezzi fondati sulla consegna differita delle aree di intervento, ammessa proprio in considerazione del contestuale svolgimento a tempo pieno dell'attività sanitaria, concludendo che, se l'impresa ha sovradimensionato la propria struttura produttiva, il pregiudizio conseguente è comunque ascrivibile, in via esclusiva, alla capacità organizzativa dell'imprenditore.
Cont Ravvisata dunque la responsabilità dell' convenuta per il pregiudizio causato unicamente nella prima fase dell'esecuzione del contratto, in ordine al quantum, il giudice di prime cure osservava che “le c.d. sottocategorie costituenti il credito oggetto della riserva n. l, possano essere valutate solo in relazione ai punti la) ed 1b), posto che le ulteriori voci di danno costituiscono in realtà, in difetto di riscontri precisi e puntuali da cui desumere effettive ed ultronee categorie di pregiudizi, una mera duplicazione dei maggiori oneri diretti ex punto la)
e dei mancati utili di cui al punto lb)”.
Quindi determinava il danno subito dall'impresa, in termini di maggiori oneri diretti, in €
34.924,75, in valori attuali, ovvero nella misura del 9%, in luogo della percentuale del 23% richiesta dall'impresa, in base al computo effettivo della ctu, «che ridetermina correttamente il parametro della effettiva "mancata produzione in termini" (basata cioè sulla produzione media conseguibile, scaturente però non dal rapporto tra importo dei lavori previsto contrattualmente
e il tempo di esecuzione contrattualmente stabilito, ovvero 12 mesi, ma "... assumendo come valore della produttività ordinaria conseguibile, tenuto conto del contemporaneo svolgersi dell'attività ospedaliera, il valore realmente conseguito dall'Impresa dalla ripreso dei lavori a seguito dell'approvazione della perizia di variante, registrata dal 3" all'8" ed ultimo S.A.L.", cfr. relaz. Ctu pag. 101-102)».
Con riferimento alla voce1b), il giudice a quo, adottando il medesimo criterio di calcolo, determinava i mancati utili in € 38.805,28, in valori attuali, stimandolo nella misura del 10% del non prodotto in termini.
5 Infine, determinato il danno complessiva in relazione alla riserva n. 1, in €. 73.730,03, trattandosi di debito di valore, il giudice devalutava l'importo sino alla data di verificazione dell'evento - individuato nella sospensione dei lavori, avvenuta in data 12.11.2009 - e procedeva alla rivalutazione e all'applicazione degli interessi sulle somme via via rivalutate, determinando coì il pregiudizio complessivo in €. 90.555,18.
Il credito sotteso alla riserva n. 2, relativa alle differenze di corrispettivo per nuovi prezzi non accettati dall'impresa, veniva invece considerato infondato poiché «il ctu sulla scorta delle indagini espletate, fondate sulle analisi dei prezzi condotte dalla Direzione dei Lavori, ha avuto modo di affermare che i nuovi prezzi per le categorie di lavoro NP 19 (dismissione di corpi illuminanti a plafoniera e/o a parete) ed NP 20 (dismissione di interruttori prese, o altri comandi), risultano congrui "sia in ordine alle quantità (tempi di impiego per singola lavorazione), sia in ordine ai valori imputati (costo manodopera ed incidenza attrezzature di servizio)”». Cont L' veniva quindi condannata al pagamento di €. 90.555,18, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al saldo;
le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in
Cont misura assai inferiore rispetto al petitum, venivano poste in capo all' nella misura di due Cont terzi e compensate per la restante parte;
le spese di ctu venivano poste a carico dell' nella stessa misura dei due terzi.
La e le società associate hanno proposto appello affidato a Parte_1
due motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115,
116 e 132 c.p.c., Insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”; con tale motivo parte appellante si duole che il giudice di primo grado abbia recepito passivamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio trascurando le contestazioni esposte, anche tramite le osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, e la documentazione allegata ed abbia omesso di valutare che il consulente nominato non ha compiutamente ed adeguatamente risposto alle osservazioni tecniche.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e
132 c.p.c., dell'art. 1229 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p.. nonché del D.P.R. 554/1999 e delle norme contrattuali. Illogicità ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia”, parte appellante ripropone le medesime censure argomentandone la fondatezza rispetto a taluni passaggi della motivazione della sentenza. In particolare si deduce che erroneamente il giudice, aderendo alle risultanze della ctu, ha ritenuto sussistente la responsabilità della committente soltanto con riferimento alla prima fase dei lavori, assumendo che privo di pregio tecnico e il
6 criterio utilizzato dal consulente, ovvero il raffronto fra la produzione media giornaliera registrata nelle due fasi del lavoro, piuttosto che il raffronto con la media giornaliera di progetto
(pagg. 14-16); si contesta l'interpretazione fornita dal giudice della clausola contrattuale sulla durata dei lavori (pagg. 16-19); si deduce che il sovradimensionamento della struttura organizzativa dell'impresa rilevata dal giudice, sia disancorata da dati empirici o documentali
(pag. 20- 23 dell'atto di appello); si contesta infine la quantificazione dei danni (pagg. 23-36).
Resiste all'appello l' di Caltanissetta che chiede la conferma della sentenza impugnata. Pt_3
**********
Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 342 c.p.c, ratione temporis vigente, a fronte di una decisione fondata su una CTU, la parte che se ne dolga, non può limitarsi a dissentirne, ma deve evidenziare l'insufficienza dell'accertamento eseguito dall'ausiliare e recepito dal giudice svolgendo critiche che evidenzino carenze delle argomentazioni sul piano scientifico e logico, al fine di individuare le specifiche questioni da riesaminare (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/04/2004, n.7773) e tale onere di specificazione non può ritenersi assolto mediante il rinvio a atti difensivi traducendosi in tal caso la contestazione in una censura per relationem inidonea a consentire al giudice del gravame di percepire il contenuto delle contestazioni (cfr. in linea di principio Cassazione civile sez. lav., 17/12/2010, n.25588 con riferimento a una ctu contabile); d'altro canto il giudice di appello non potrebbe, in assenza “di specifiche censure sulle modalità dell'accertamento adottate nell'espletamento dell'incarico o sull'iter logico seguito nell'elaborazione delle risposte ai quesiti”, discostarsi dalla CTU cui si è conformato il primo giudice (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/09/2003, n.13426).
Il motivo, che enuncia l'omesso esame da parte del giudice a quo dei documenti prodotti - senza specificazione alcuna - e dei rilievi tecnico-valutativi portati contro la relazione tecnica dell'ausiliario, senza illustrare le critiche mosse alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, né spiegare come il vizio abbia inciso sulle determinazioni del giudice, è pertanto inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, inoltre, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
7 vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33742; nello stesso senso Cassazione civile sez. VI,
09/04/2021, n.9483, Cassazione civile sez. VI, 02/02/2015, n.1815, Cassazione civile sez. I,
03/04/2007, n.8355).
Il primo motivo di appello, pertanto, nella parte in cui lamenta la omessa motivazione della sentenza di primo grado in ordine ai rilievi svolti dal consulente di parte, non configura di per sé - senza dedurre le questioni di merito inficiate da tale omissione - il vizio di motivazione, sicché il rilievo è infondato.
Venendo al secondo motivo di appello, esso non è totalmente immune dai rilievi già svolti con l'esame del primo motivo;
escluso pertanto che sia legittimo il rinvio al contenuto della
“memoria tecnica depositata il 22.10.2018” del consulente tecnico di parte in primo grado, ing.
e che - alla stregua dei principi sopra riportati - possono prendersi in considerazione Per_1
le sole censure circostanziate al ragionamento svolto dal giudice di primo grado sulla scorta delle risultanze della ctu, deve dirsi che il motivo appare comunque infondato.
Come cennato, il giudice a quo, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, ha distinto l'esecuzione dell'appalto in due fasi il cui svolgimento, efficiente o meno, viene illustrato mediante il dato della produzione lorda giornaliera.
Viene rilevato in sentenza che nella prima fase, dalla data della prima consegna parziale dei lavori, avvenuta il 18.06.2008, sino alla sospensione del 12.11.2009 per l'approvazione della perizia di variante, della durata di 512 giorni, l'impresa appaltatrice ha eseguito lavorazioni per
€. 318.730,71 lordi (2° S.A.L. del 21.12.2009 aventi ad oggetto lavori a tutto il 16.09.2009), con una produzione giornaliera di € 622,52.
Nella seconda fase, compresa tra la data della ripresa dei lavori, avvenuta il 10.05.2010 e l'ultimazione degli stessi, in data |27.07.2012, della durata di 821, le lavorazioni eseguite ammontano a €.1.265.772,76 lordi (differenza tra 8° e ultimo S.A.L. e 2° S.A.L.); si è registrata una produzione giornaliera di € 1.541,75.
Pertanto, dal raffronto dei dati sulla produzione media giornaliera, risulta, secondo il giudice di prime cure, che soltanto la prima fase è stata caratterizzata da diverse criticità, atteso che nella seconda fase il dato della produzione giornaliera rilevato è più del doppio rispetto alla prima fase.
Parte appellante, dopo avere ampiamente illustrato i fattori, tra cui i tempi di ultimazione dei lavori, considerati dall'impresa ai fini di effettuare la programmazione delle proprie risorse e la previsione sulla convenienza o meno del lavoro, censura il criterio usato dal giudice ritenendo
8 che la produzione media giornaliera della seconda fase andava piuttosto raffrontata, non con la produzione media giornaliera della prima fase caratterizzata da criticità, quanto, piuttosto, con la produzione media giornaliera di progetto determinato in €.4.023,28, ovvero calcolando il rapporto tra il valore dei lavori aggiudicati (€.1.486.747,00) ed il tempo preventivato di esecuzione dei lavori fissato, secondo le deduzioni dell'appellante, in mesi dodici.
E, tuttavia, tale alternativo criterio di valutazione dell'efficienza del lavoro si basa su un errore, in ordine alle previsioni contrattuali dell'appalto, che ne inficia la validità: il termine di ultimazione dei lavori nel caso di specie fissato in dodici mesi, decorre dall'ultima consegna dei lavori, avvenuta in data 3.8.2011; la durata complessiva dei lavori va pertanto determinata dalla prima consegna dei lavori, avvenuta in data 18.6.2008, sino alla loro ultimazione, in data
27.7.2012, dovendosi ritenere che le consegne parziali di lavori - additata da parte appellante quale causa del ritardo imputabile all'amministrazione - è in realtà conforme al regolamento del rapporto tra le parti.
In proposito, ed in risposta al profilo dell'impugnazione incentrato su tale questione, è necessario prendere le mosse dalle previsioni contrattuali sulla durata dei lavori.
Il contratto d'appalto del 15.4.2008 prevede all'art. 15 che il termine per l'ultimazione delle opere appaltate è di dodici mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna e all'art. 19 che
“…quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, la consegna potrà avvenire anche più volte con successivi verbali di consegna parziali delle opere eseguibili e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale”
Il capitolato speciale d'appalto all'art.
1.12 prevede, tra l'altro, che “in considerazione della tipologia dei luoghi dove andranno a svolgersi i lavori, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla contestualità dello svolgimento a temo pieno dell'attività sanitaria, l'Ente appaltante si riserva di procedere alla consegna differita nelle aree di intervento senza che ciò costituisca per l'Impresa motivo di richiesta di indennizzi o sovraprezzi […]Consegna parziale. Nel caso in cui i lavori di appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,
l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni e trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.”
9 Il regolamento contrattuale contempla espressamente l'evenienza che i lavori di appalto si svolgano presso il presidio ospedaliero con il contemporaneo svolgimento dell'attività sanitaria e, per tale ragione, non potendosi procedere alla consegna dei lavori in un'unica soluzione, ha previsto espressamente la consegna parziale delle aree di intervento e in tempi successivi, specificando che la data di consegna dei lavori, ad ogni effetto, deve intendersi, la data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori, avvenuta, secondo le stesse allegazioni di parte appellante, in data, 5.08.2011.
Consegue che la durata di dodici mesi prevista per l'ultimazione dei lavori decorre da tale momento e, pertanto, l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 27.7.2012 (come risultante dal certificato di ultimazione lavori del 8.08.2012), è conforme alla previsione contrattuale.
L'impresa appaltatrice che, con l'atto di appello, deduce le plurime successive consegne dei lavori quale fattispecie di responsabilità della committente e causa del danno, trascura di considerare le previsioni contrattuali, da essa accettate, che contemplano siffatta ipotesi e, per il caso della sua ricorrenza, escludono qualsiasi forma di responsabilità risarcitoria dell'ente appaltante.
La deduzione dell'appallante, secondo cui “il tempo di esecuzione previsto nel progetto posto in gara, pari ai detti dodici mesi, includeva in sé i tempi affetti da quella dilatazione stimata dai progettisti, causata dalle consegne frazionate da doversi necessariamente operare in ragione della non piena disponibilità delle aree di cantiere” è conclusione contraria al senso letterale e logico delle clausole contrattuali e non risulta suffragata da alcuna convincente argomentazione.
Premesso che la previsione contrattuale sulla durata dei lavori configura obbligazione a carico dell'appaltatore che gli impone il completamento della prestazione entro un determinato tempo, non può ritenersi che tale regime contrattuale consenta una abnorme dilatazione dei tempi di esecuzione dell'appalto, con esonero di responsabilità della committente;
al contrario, piuttosto, tale previsione rende edotta l'impresa esecutrice che l'andamento dei lavori possa dipendere dalla disponibilità progressiva delle aree di intervento e, fissando la data di consegna dei lavori al momento dell'ultimo verbale di consegna parziale, mette al riparo l'appaltatore dalla responsabilità per il ritardo nel completamento dell'opera che sia dipesa da tale circostanza.
Si tenga conto che l'art. 19 del contratto di appalto inter partes replica sostanzialmente il disposto dell'art. 130 comma 6 D.P.R. 554/199, ratione temporis applicabile, che, tra l'altro, testualmente prevede “La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale”, come previsto dall'art.
1.12 del capitolato speciale d'appalto.
Le previsioni contrattuali dunque sono conformi anche al regolamento citato.
10 L'osservazione secondo cui è da considerarsi anomalo l'intero andamento dei lavori, per fatti riconducibili ad esclusiva responsabilità dell'Ente, poiché durato circa quattro anni, a fronte della previsione contrattuale che prevedeva l'ultimazione dei lavori nel termine di un anno, è pertanto errata, poiché non tiene conto del fatto che la durata dei lavori va computata a decorrere dall'ultima consegna parziale dei lavori.
Per la medesima ragione è immune da vizi logici e aderente alle previsioni contrattuali la conclusione del giudice a quo secondo cui le consegne parziali di lavori, registrati nella seconda fase, non costituisce motivo di responsabilità per la stazione appaltante né causa di danni suscettibili di indennizzo, essendo stata ciò contrattualmente previsto in ragione del contestuale svolgimento a tempo pieno dell'attività sanitaria.
Del resto parte appellante non ha dedotto che le consegne frazionate dei lavori fossero state eseguite, non per la necessità derivanti dal contemporaneo svolgimento dell'attività sanitari nel presidio ospedaliero rimasto attivo, ma per ragioni riconducibili alla negligenza dell'amministrazione.
Non pertinente la giurisprudenza di legittimità citata (Cassazione civile sez.
II, 22/05/1998 n. 5112) che non si riferisce ad una fattispecie di consegna parziale prevista dal capitolato speciale (ma ad un appalto privato in cui si faceva questione dell'obbligo di parte committente, di assicurare all'appaltatore, fin dall'inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli).
All'appellante, allorché deduce che il sovradimensionamento della propria struttura organizzativa non risulta provato, sfugge il senso complessivo della motivazione del giudice che ha negato il risarcimento della seconda fase dei lavori ritenendo che le consegne parziali delle aree di intervento, in tale seconda fase - in cui non risultano sospensione dei lavori-, non potesse costituire fatto imputabile alla stazione appaltante in quanto fatto oggetto di previsione contrattuale.
Ha poi ritenuto che, anche qualora in tale seconda fase si fosse determinato un danno per l'appaltatore, comunque non ravvisato, esso sarebbe tuttavia conseguente all'organizzazione del lavoro determinata dall'imprenditore, supponendo tale evenienza e concludendo che “se così fosse, si tratterebbe comunque di pregiudizio ascrivibile, in via esclusiva, alla capacità organizzativa dell'imprenditore”.
Va posto poi nel dovuto rilievo che il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente ma limitatamente alla prima fase del rapporto contrattuale - dalla data della prima consegna parziale dei lavori, avvenuta il 18.06.2008, sino alla sospensione del
12.11.2009, resasi necessaria per l'approvazione di una perizia di variante al progetto - avendo
11 ravvisato “carenze progettuali ed organizzative addebitabili alla stazione appaltante”; il fermo dei lavori, dovuto all'approvazione della perizia di variante, è stato dunque tenuto in conto nella sentenza impugnata come fatto imputabile all'amministrazione e produttivo di pregiudizio, all'interno di tale suddetta fase.
Parte appellante, pur richiamando le carenze progettuali imputabili all'amministrazione e lo stravolgimento del progetto originario, dovuto alle perizie di variante e suppletive, non specifica come esse si siano riverberate anche nella seconda fase dei lavori, limitandosi sul punto solo a dedurre che tale stravolgimento “ha interessato tutte le fasi dell'appalto in questione e, non, come ritenuto in primo grado solo in relazione alla cd. prima fase individuata ex abrupto dal
CTU”.
A parte il carattere generico del rilievo, va rilevato che non risultano ulteriori sospensione dei lavori oltre a quella considerata dal giudice a quo: lo stesso appellante non lo ha dedotto, la consulenza tecnica di primo grado non ne dà atto (cfr. parte prima, descrizione dello svolgimento dei lavori) e risulta in atti solo un verbale di sospensione lavori del 12.11.2009
(cfr. all. 12 compreso in all. I fascicolo di parte).
Anche le censure dell'impugnazione inerenti al quantum debeatur sono infondate.
L'appellante infatti deduce che erroneamente il giudice ha escluso il risarcimento di alcune poste di danno ritenendole duplicazioni poiché “le voci di danno 1.a) ed 1.b) sono relative alla sottoproduzione verificatasi dalla data della prima consegna parziale (18/06/08) alla data della registrazione contabile del 2° SAL (16/09/2009); le voci di danno 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) ed
1.g) sono relative all'irragionevole (abnorme) prolungamento del tempo contrattuale in relazione alle quali dal calcolo del risarcimento dovuto resta esclusa la durata contrattuale di
12 mesi”; successivamente, per ogni sottovoce della riserva n. 1 illustra l'oggetto e, sulla scorta dei rilievi del proprio consulente tecnico, il metodo di calcolo impiegato per determinare l'ammontare del relativo danno.
L'appellante però omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza che, sul punto, osserva “Venendo alla determinazione del concreto quantum, deve innanzitutto premettersi come le c.d. sottocategorie costituenti il credito oggetto della riserva n. l, possano essere valutate solo in relazione ai punti la) ed 1b), posto che le ulteriori voci di danno costituiscono in realtà, in difetto di riscontri precisi e puntuali da cui desumere effettive ed ultronee categorie di pregiudizi, una mera duplicazione dei maggiori oneri diretti ex punto 1a) e dei mancati utili di cui al punto 1b).”
Il consulente tecnico nominato d'ufficio aveva infatti rilevato nella relazione tecnica del 23 settembre 2018 (pag. 98-99) che “al fascicolo non sussistono elementi probatori in ordine
12 all'effettiva presa in carico, da parte dell'Impresa, dei suddetti oneri, motivo per il quale gli stessi andrebbero determinati in via presuntiva. Aderendo a tale indirizzo, rispetto a quanto richiesto in quesito, relativamente ai titoli di cui ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f e 1g dell'atto introduttivo, deve preliminarmente rilevarsi che diverse voci appaiono riferirsi alla medesima fattispecie. Infatti, la voce 1a) relativa ai “maggiori oneri diretti”, passivamente affrontati, in ragione della maggior durata del cantiere, appare desumibile che, in difetto di una descrizione più dettagliata (anche in considerazione della rilevante percentuale del 23% calcolata sull'importo della mancata produzione), ricomprenda anche le spese generali di cantiere e di sede nel periodo di maggior durata, individuati alla voce 1c), il vincolo passivo macchinari e attrezzature (delle quali, comunque, nessuna prova della costante presenza in cantiere vi è agli atti) di cui alla voce 1d) e il mantenimento passivo fideiussioni e assicurazioni di cui alla voce
1f). Analogamente i mancati utili di cui alla voce 1b), sono sinonimi del lucro cessante determinato al punto 1e)”.
Il consulente tecnico, in risposta alle osservazioni critiche alla relazione di consulenza, rimarcava “un incisivo elemento di criticità della tesi difensiva che è proprio la dimostrazione del predetto pregiudizio, il quale è quantificato nella considerevole somma di € 1.569.587,96 su base esclusivamente presuntiva. Appare infatti palese la mancanza di allegazione di libri matricola, di libri presenze del personale che possano rendere plausibile l'asserto del maggiore impegno di mano d'opera. Ad uguali conclusioni si giunge in relazione agli impieghi dei mezzi d'opera. Del tutto aleatoria è anche la richiesta di mancati utili ed oneri per spese generali, anch'esse non supportate da verbali di consistenza che avrebbero dovuto essere redatti in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, a testimonianza dell'effettivo mantenimento in funzione di un struttura del calibro e costo “presuntivamente” denunciato dall'Impresa nella rilevante somma infra indicata” (cfr. valutazione delle osservazioni e note critiche delle parti alla relazione di c.t.u. depositate il 21.11.2018 nel giudizio di primo grado).
In definitiva, la sentenza impugnata - in ragione degli esiti della consulenza tecnica - ha limitato il danno a due sole poste, maggiori oneri diretti e mancati utili, per la carenza di prova in ordine a ulteriori pregiudizi, ritenendo di potere riconoscere i suddetti danni nella misura presumibile del 9% per gli oneri diretti passivamente affrontati per la gestione dell'appalto e del 10% per i mancati utili ex art. 34 D.P.R. 554/99, calcolata sulla mancata produzione in termini
(quantificata sottraendo, dalla produttività giornaliera conseguita nella seconda fase dell'appalto - in cui, per quanto detto, non si sono registrati fattori incidenti sull'efficienza del lavoro -, la produzione effettivamente conseguita, al netto di utile e spese generali).
13 Parte appellante, che ha incentrato la censura sul quantum debeatur, sulla astratta configurabilità dei pregiudizi allegati e sul sistema di determinazione di essi, nessuna argomentazione ha speso al fine di confutare le ragioni addotte dal primo giudice, ovvero la mancata dimostrazione dei danni lamentati, sicché la motivazione della sentenza rimane sostanzialmente incensurata.
L'appello in definitiva va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dato il valore della causa, vanno liquidate secondo i parametri per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, considerato il valore della domanda proposta.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
78/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, conferma, la sentenza n.
351/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 7 ottobre 2020, appellata da e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Caltanissetta, che si liquidano in € 24.064,00 per compenso, di cui €. 7.418,00 per la fase studio, €. 4.313,00 per la fase introduttiva, €. 12.333,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 28 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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