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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1554/2024
All'udienza del 5 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Romano Gioia ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 4.6.2025;
- Per e , l'avv. Porcelli Agrippina ha depositato le note CP_1 Controparte_2
sostitutive di udienza in data 21.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1554/2024 promossa da:
(c.f. ,), in proprio e n. q. di procuratore Parte_1 C.F._1
generale di (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Lungo e dall'avv. Gioia Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, Viale dello Statuto n. 13, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Agrippina Porcelli ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti n. 15, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: azione di simulazione e revocatoria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025, le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in proprio ed in rappresentanza del sig. Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e ,
[...] CP_1 Controparte_2
al fine di far accertare la simulazione, e in via subordinata ottenere la revocatoria, ex art. 2901
c.c., dell'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Latina, Via Eroi del Lavoro n. 33, censito al Catasto del Comune di Latina al foglio 165 sub 18 int. 17 piano 5, ZC 1, cat. A/2, cl. 4,
pagina 2 di 13 vani 5,5 sup. cat. totale mq 106 (escluse aree scoperte mq 100) con rendita di € 454,48, posto in essere da in favore della compagna e convivente con l'atto CP_1 Controparte_2
Notaio in MI (LT) Rep. 12162 racc. 7846 e in data 21.06.2023. Persona_1
Parte attrice premetteva di vantare un credito nei confronti di in virtù delle CP_1
sentenze n. 1473/2021 e n. 318/2023, emesse dal Tribunale civile di Latina rispettivamente in data 16.07.2021 e in data 12.02.2023.
In particolare, la sentenza n. 1473/2021 dichiarava debitore nei confronti di CP_1 Pt_2 della somma di € 5.000,00 a titolo di compensi, spese forfettarie, iva e cpa a seguito di
[...]
rigetto della domanda introdotta con il giudizio recante RGN 3147/2019, e la sentenza n.
318/2023 riconosceva lo stesso debitore nei confronti di CP_1 Parte_1 della somma di € 4.700,00 a titolo di compensi, spese forfettarie, iva e cpa a seguito di rigetto della domanda introdotta con il giudizio recante RGN 6366/13.
Quindi, esponeva l'attrice che , a seguito del decesso della madre, la Sig.ra CP_1 [...]
(nonna dell'istante ), avvenuto in data 06.07.2021, acquistava la qualità Per_2 Parte_2
di erede di primo grado unitamente al fratello nella quota di proprietà di ½ degli CP_3
immobili siti in Latina Via Eroi del Lavoro n. 33, censiti in Catasto Fabbricati Comune di Latina,
Sezione Urbana al Fg. 140, p.lla, 165 sub. 18 e 19 Natura A2 Abitazione di tipo civile.
Tuttavia, in data 21.06.2023 , con atto del Notaio in MI, CP_1 Persona_1
sottoscriveva un contratto di mantenimento prima casa, con la riserva del diritto di abitazione vita natural durante, cedendo e trasferendo alla compagna e convivente la proprietà, Controparte_2
gravata del diritto di abitazione oggetto della suddetta riserva, del predetto immobile sito in Via
Eroi del Lavoro n. 33. In particolare, si obbligava nei confronti del convenuto Controparte_2
al suo mantenimento, prestando l'assistenza morale, materiale e tutto quanto altro necessario per garantire una vita decorosa, soprattutto in caso di malattia o infortunio, e si dichiarava, nel predetto atto, un valore dell'immobile, oggetto di cessione, pari ad € 30.000,00.
In diritto, deduceva l'attrice che l'atto posto in essere da era stato compiuto con CP_1
l'unico scopo di rendere meno aggredibile la sua posizione debitoria, e ai fini di ostacolare la soddisfazione dei propri crediti. In particolare, riteneva integrati tutti i presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria: 1) il credito originava dalle sentenze n. 1473/2021
e n. 318/23, emesse rispettivamente in data 16.07.2021 e 14.02.2023 dal Tribunale civile di
Latina, in epoca antecedente all'atto di disposizione, datato 21.06.2023; 2) la pacifica esistenza di pagina 3 di 13 un atto di disposizione, il contratto di mantenimento prima casa del 21.06.2023, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'unico immobile intestato alla parte convenuta alla compagna e convivente, anch'essa convenuta, ; 3) il c.d. eventus damni, ovvero Controparte_2
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del creditore, risultando indubbio che la fuoriuscita dal patrimonio di dell'unico bene immobile di sua CP_1
proprietà comprometteva o annullava la garanzia patrimoniale esistente in favore di Parte_1
e di , considerato che l'atto di compravendita oggetto di causa
[...] Parte_2
interveniva a distanza di quattro mesi dall'emissione dell'ultima sentenza che lo condannava al pagamento delle spese processuali per €. 4.700,00; 4) l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ovvero la consapevolezza da parte del terzo cessionario, , che mediante Controparte_2
l'atto di disposizione diminuiva il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia CP_1
spettante ai creditori;
tale elemento risultava comprovato anche alla luce del rapporto di convivenza tra il cedente e la cessionaria, che consentiva di escludere la possibilità che la al momento dell'atto di vendita, non fosse a conoscenza della situazione patrimoniale CP_2
del e che, dunque, non fosse in grado di percepire le conseguenze dell'atto di CP_1 vendita sui suoi creditori, nonché, considerando la cifra irrisoria e simbolica di €30.000,00, per un immobile di mq 106 in centro città.
Altresì, parte attrice deduceva che l'irrisorietà del prezzo dell'immobile fosse di per sé sufficiente a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto di trasferimento, diretto a depauperare apparentemente il patrimonio del debitore che, comunque, manteneva il diritto di abitazione, con lo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori. In via subordinata, riteneva comunque sussistenti i presupposti per disporre la revocatoria del medesimo negozio quale atto a titolo oneroso.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della domanda spiegata: in via principale dichiarare nullo per accertata simulazione, l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Latina Via Eroi del Lavoro 33 censito al
Catasto del Comune di Latina al foglio 165 sub 18 int. 17 piano 5, ZC 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5 sup. cat. totale mq 106 (escluse aree scoperte mq 100) con rendita di € 454,48 posto in essere dal signor in favore della signora con l'atto Notaio CP_1 Controparte_2 Persona_1
in MI (LT) Rep. 12162 racc. 7846 in data 21.06.2023, al fine di arrecare un
[...]
pregiudizio ai creditori ( e , quest'ultimo rappresentato nel Parte_1 Parte_2
presente giudizio da che agisce in proprio ed in virtù della procura Parte_1
pagina 4 di 13 generale in atti) compromettendo la garanzia patrimoniale;
in subordine, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., accogliere la domanda di revocatoria dell'atto di disposizione dell'immobile sito in Latina Via Eroi del Lavoro 33 censito al Catasto del Comune di Latina al foglio 165 sub 18 int. 17 piano 5, ZC 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5 sup. cat. Totale mq 106 (escluse aree scoperte mq 100) con rendita di € 454,48 posta in essere dal signor in favore CP_1
della signora con l'atto Notaio in MI (LT) Rep. 12162 Controparte_2 Persona_1
racc. 7846 in data 21.06.2023 e quindi dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti dei creditori e (quest'ultimo rappresentato nel Parte_1 Parte_2
presente giudizio da che agisce in proprio ed in virtù della procura Parte_1
generale in atti). Con vittoria di spese e compensi legali.”
Si costituivano in giudizio e , contestando l'avversa domanda. CP_1 Controparte_2
Deducevano che alcuna simulazione era stata posta in essere, che nessun eventus damni poteva essere ravvisato, e che del tutto legittimo doveva ritenersi l'atto di trasferimento dell'immobile, non sussistendo alcuna volontà di sottrarre fraudolentemente ai presunti creditori il bene oggetto di loro proprietà ed evidenziando, altresì, che gli stessi avrebbero potuto agire in via esecutiva per il recupero di quanto vantato. Pertanto, concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettare ogni domanda, deduzione eccezione, proposta nei confronti dei convenuti in ogni sua parte, perchè palesemente infondata sotto ogni profilo, sia di fatto che di diritto. Condannare comunque ed in ogni caso gli attori per lite temerari ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. anche in misura equitativa secondo le risultanze processuali. Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda proposta è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va chiarito che non è incompatibile la domanda diretta ad accertare la simulazione assoluta con quella, nel caso di specie avanzata in via subordinata, di revocatoria degli atti di disposizione compiuti. Come noto, la simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato;
l'azione revocatoria ordinaria, al contrario, mira a ricostruire la garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la pagina 5 di 13 declaratoria di inefficacia di ogni atto dispositivo compiuto da quest'ultimo. Da tale differenza tra le due azioni deriva che esse, diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
Sempre nel merito, in punto di diritto giova premettere che legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione
(artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.) e che non è necessario che il pregiudizio sia attuale e che l'inadempimento si sia già verificato, essendo sufficiente la dimostrazione del pericolo di lesione o di insoddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ., n 1590/1962) e della maggior difficoltà o onerosità dell'adempimento (cfr. Cass. Civ., n. 644/1990). A differenza, poi, dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l'eventus damni, e per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore
è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce. Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cass. Civ., n. 1690/1991). La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni: il giudice deve, infatti, comunque prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cass. Civ., n. 171/1980).
Venendo, quindi, all'esame dell'ipotesi di cui al presente giudizio, deve osservarsi che parte attrice deduce la simulazione assoluta del contratto mantenimento di prima casa del 21.06.2023, adducendo, a fondamento di tale prospettazione, la natura simbolica ed irrisoria del valore di €
30.000,00, indicato con riferimento all'immobile sito in Latina, Via Eroi del Lavoro n. 33, oggetto dell'atto di trasferimento, ritenuta non congrua e sproporzionata rispetto al valore effettivo dello stesso, essendo quest'ultimo un appartamento di circa 106 mq posizionato nel centro della città.
pagina 6 di 13 Ad avviso dell'attrice, difatti, attraverso la sottoscrizione del predetto contratto – posto in essere a distanza di circa venti anni di fidanzamento con la si sarebbe Controparte_4
dolosamente sottratto ai suoi debiti, depauperando il proprio patrimonio ed estromettendo dallo stesso l'immobile oggetto del contratto
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che tali elementi non siano sufficienti a provare la simulazione assoluta del contratto oggetto di causa.
Ed infatti, ad integrare gli estremi della simulazione assoluta di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Sotto questo profilo, parte attrice nulla ha allegato e provato, limitandosi a generiche deduzioni insufficienti ad integrare gli estremi della simulazione. La stessa attrice, peraltro, ha dedicato le argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi pressoché integralmente all'esposizione dei requisiti dell'azione revocatoria, proposta in via subordinata, salvo poi paventare, con deduzioni scarne e prive del necessario supporto in termini di prova e allegazione, la presunta simulazione assoluta dell'atto.
In aggiunta, si osserva che nel caso di specie il contratto oggetto di causa è riconducibile al paradigma del c.d. vitalizio alimentare, per tale intendendosi il contratto atipico in virtù del quale un soggetto (vitaliziante) si obbliga ad effettuare in favore di un altro (vitaliziato) prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita, come corrispettivo del trasferimento di un bene immobile. Più nel dettaglio, il contratto di vendita con corrispettivo di un vitalizio alimentare ha natura aleatoria, onde il corrispettivo della cessione degli immobili, rappresentato dall'obbligo dei vitalizianti di fornire al vitaliziato vitto, vestiario, alloggio, medicinali, cure mediche e ospedaliere, assistenza personale e domestica in genere, in conformità alle proprie condizioni economiche, per un suo decoroso mantenimento, non è, per definizione, corrispondente al valore della controprestazione, ma del tutto incerto, in quanto chiaramente dipendente dalla incerta durata della vita del vitaliziato. Stante quanto innanzi, la mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di vendita, non costituisce circostanza sintomatica della simulazione, perché la controprestazione è
pagina 7 di 13 variabile per l'aleatorietà insita nel contratto e, dunque, non può presumersi che si tratti di un contratto simulato.
Si impone pertanto il rigetto della domanda proposta in via principale.
Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pregiudizievole posto in essere dai convenuti nei confronti di e di Parte_1
. Parte_2
Ritiene il Tribunale, infatti, che meriti di trovare accoglimento la domanda revocatoria, proposta in via subordinata, in relazione al contratto di mantenimento prima casa stipulato il 21.06.2023 tra e . CP_1 Controparte_2
Come noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 11491/2014).
Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.). Quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
Ciò detto, passando ai requisiti necessari ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., la parte creditrice deve provare, da un lato, la sussistenza del proprio credito e l'adozione da parte pagina 8 di 13 del debitore di un atto di disposizione del suo patrimonio idoneo a depauperare la garanzia generica del credito, e, dall'altro, la ricorrenza del pericolo o evento di danno (cd periculum o eventus damni), nonché del consilium fraudis o scientia damni, intesi rispettivamente come dolosa preordinazione dell'atto di disposizione se compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito, o come semplice conoscenza di tale pregiudizio se posto in essere successivamente.
Infine, qualora l'atto dispositivo posto in essere sia stato realizzato a titolo oneroso, l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie risultano pienamente integrati i presupposti richiesti dall'art. 2091 c.c.
Sussiste, innanzitutto, un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede di dichiarare l'inefficacia.
È documentalmente provato, infatti, il credito vantato da e in Parte_1 Parte_2
forza delle due sentenze n. 1473/2021 e n. 318/2023, del Tribunale Civile di Latina, emesse rispettivamente in data 16.07.2021e in data 12.02.2023.
Parimenti è assodato che il suddetto credito debba reputarsi sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, essendo quest'ultimo datato 21.06.2023.
Quanto alla ricorrenza dell'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740
c.c., deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, questo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ. n. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass.
Civ. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, dunque, è di tutta evidenza che la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica del bene immobile oggetto dell'atto impugnato abbia provocato un deterioramento della pagina 9 di 13 posizione degli istanti rendendo maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del loro credito.
Né parte convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha in alcun modo comprovato la capienza del patrimonio residuo. Sotto questo profilo, dunque, non rileva la scarsa entità del credito vantato da parte attrice, giacché il convenuto nulla ha dedotto e dimostrato in merito alla titolarità, in capo allo stesso, di disponibilità liquide idonee al soddisfacimento dell'avversa pretesa.
Venendo, infine, alla valutazione dell'elemento soggettivo, occorre distinguere a seconda che l'atto dispositivo posto in essere sia anteriore o posteriore al sorgere del credito: nel primo caso, è necessario dimostrare che il debitore avesse intenzione di contrarre il debito ed in tale ottica abbia compiuto l'atto al fine di evitare la futura esecuzione sul suo patrimonio;
nel secondo caso è, invece, sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio pur in mancanza dello specifico intento del debitore di ledere i creditori.
Ebbene, vista l'anteriorità del debito rispetto all'atto di disposizione, è sufficiente che vi sia la semplice consapevolezza del debitore circa il pregiudizio potenziale che l'atto arrecava ai creditori, restando ininfluente la sua intenzione di danneggiarlo.
Pertanto, considerato che attraverso l'atto di disposizione oggetto di causa ha CP_1
procurato una evidente diminuzione del proprio patrimonio e rilevato che egli non poteva non essere a conoscenza della propria posizione debitoria, appare indubbia la consapevolezza che l'atto di trasferimento avrebbe ridotto in modo significativo la possibilità per i creditori di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato.
Da ultimo, va valutata la posizione del terzo rispetto all'atto di disposizione, dovendosi distinguere a seconda che l'atto dispositivo posto in essere sia stato realizzato a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito. Nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito, l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (v. Cass. Civ. 21/4/ 2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni.
La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nei fatti per cui è causa, può infatti essere ricavata anche da presunzioni semplici,
pagina 10 di 13 ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1286 del 18.1.2019). Analogamente è stata riconosciuta anche nell'ipotesi in cui non risultava esistente un vero e proprio legame parentale, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ., Sez. VI, 9.6.2020, n. 10928).
Altresì, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante
l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore” (Cass. civ. Sez.
I, 18/05/2005, n. 10430). Ed ancora, il requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione viene esperita investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che l'odierna convenuta, fosse la Controparte_2
compagna e la convivente di , venditore nel contratto di mantenimento prima casa CP_1
oggetto di causa e debitore nei confronti degli odierni attori. Ed allora, gli elementi sopra indicati inducono in definitiva a reputare sussistente un rapporto di stretta vicinanza tra il venditore- debitore e l'acquirente, rendendo pertanto estremamente plausibile la presunzione che l'odierna convenuta, nella qualità di convivente e compagna dell'acquirente, non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria dello stesso, così come del pregiudizio che, con il trasferimento dell'immobile oggetto dell'atto, si andava ad arrecare alle ragioni creditorie.
Deve quindi conclusivamente ritenersi raggiunta la prova del credito, del pregiudizio subito al credito stesso, dell'atto dispositivo e della conoscenza del credito da parte dell'acquirente, non occorrendo, infatti, l'intenzione di danneggiare i creditori e bastando la sola previsione del danno che ad essi poteva derivare dall'atto posto in essere (in tal senso Cass. 20.2.1989 n.987).
Ne deriva che deve essere revocato il contratto di mantenimento prima casa stipulato tra il
[...]
e 23.06.2023, a rogito del Notaio in MI, avente CP_1 Controparte_2 Persona_1
pagina 11 di 13 ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Via Eroi del Lavoro n. 33, censiti in Catasto Fabbricati Comune di Latina, Sezione Urbana al Fg. 140, p.lla, 165 sub. 18 e 19
Natura A2 Abitazione di tipo civile.
Va, poi, disposta l'annotazione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio con esonero da ogni responsabilità.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, stante il rigetto della domanda di simulazione proposta da e da , si riscontrano i presupposti della Parte_1 Parte_2
soccombenza parziale reciproca tali da giustificarne la compensazione nella misura di 1/3. I restanti 2/3 seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidati in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi relativi a tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione ove si fa riferimento ai minimi per la natura documentale del giudizio, e tenuto conto del valore della controversia che, in materia di azione revocatoria, va rapportato all'importo del credito a tutela del quale è azionata la domanda.
Va precisato che l'ammissione dei convenuto al gratuito patrocinio non osta alla condanna degli stessi alle spese legali, stante la loro acclarata soccombenza. Secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte, infatti, l'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte;
gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario, da liquidarsi con separato decreto su apposita istanza del difensore, allo stato non presentata (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 31.3.2017, n. 8388).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di simulazione proposta e da .; Parte_1 Parte_2
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti di e di dell'atto di Parte_1 Parte_2
mantenimento prima casa a rogito Notaio del 21.6.2023 (rep. n. 12162, Persona_1
racc. n. 7846), stipulato tra e;
CP_1 Controparte_2
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dei 2/3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 4.237,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1554/2024
All'udienza del 5 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Romano Gioia ha depositato le note sostitutive di Parte_1
udienza in data 4.6.2025;
- Per e , l'avv. Porcelli Agrippina ha depositato le note CP_1 Controparte_2
sostitutive di udienza in data 21.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1554/2024 promossa da:
(c.f. ,), in proprio e n. q. di procuratore Parte_1 C.F._1
generale di (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Lungo e dall'avv. Gioia Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, Viale dello Statuto n. 13, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Agrippina Porcelli ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti n. 15, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: azione di simulazione e revocatoria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.6.2025, le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in proprio ed in rappresentanza del sig. Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e ,
[...] CP_1 Controparte_2
al fine di far accertare la simulazione, e in via subordinata ottenere la revocatoria, ex art. 2901
c.c., dell'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Latina, Via Eroi del Lavoro n. 33, censito al Catasto del Comune di Latina al foglio 165 sub 18 int. 17 piano 5, ZC 1, cat. A/2, cl. 4,
pagina 2 di 13 vani 5,5 sup. cat. totale mq 106 (escluse aree scoperte mq 100) con rendita di € 454,48, posto in essere da in favore della compagna e convivente con l'atto CP_1 Controparte_2
Notaio in MI (LT) Rep. 12162 racc. 7846 e in data 21.06.2023. Persona_1
Parte attrice premetteva di vantare un credito nei confronti di in virtù delle CP_1
sentenze n. 1473/2021 e n. 318/2023, emesse dal Tribunale civile di Latina rispettivamente in data 16.07.2021 e in data 12.02.2023.
In particolare, la sentenza n. 1473/2021 dichiarava debitore nei confronti di CP_1 Pt_2 della somma di € 5.000,00 a titolo di compensi, spese forfettarie, iva e cpa a seguito di
[...]
rigetto della domanda introdotta con il giudizio recante RGN 3147/2019, e la sentenza n.
318/2023 riconosceva lo stesso debitore nei confronti di CP_1 Parte_1 della somma di € 4.700,00 a titolo di compensi, spese forfettarie, iva e cpa a seguito di rigetto della domanda introdotta con il giudizio recante RGN 6366/13.
Quindi, esponeva l'attrice che , a seguito del decesso della madre, la Sig.ra CP_1 [...]
(nonna dell'istante ), avvenuto in data 06.07.2021, acquistava la qualità Per_2 Parte_2
di erede di primo grado unitamente al fratello nella quota di proprietà di ½ degli CP_3
immobili siti in Latina Via Eroi del Lavoro n. 33, censiti in Catasto Fabbricati Comune di Latina,
Sezione Urbana al Fg. 140, p.lla, 165 sub. 18 e 19 Natura A2 Abitazione di tipo civile.
Tuttavia, in data 21.06.2023 , con atto del Notaio in MI, CP_1 Persona_1
sottoscriveva un contratto di mantenimento prima casa, con la riserva del diritto di abitazione vita natural durante, cedendo e trasferendo alla compagna e convivente la proprietà, Controparte_2
gravata del diritto di abitazione oggetto della suddetta riserva, del predetto immobile sito in Via
Eroi del Lavoro n. 33. In particolare, si obbligava nei confronti del convenuto Controparte_2
al suo mantenimento, prestando l'assistenza morale, materiale e tutto quanto altro necessario per garantire una vita decorosa, soprattutto in caso di malattia o infortunio, e si dichiarava, nel predetto atto, un valore dell'immobile, oggetto di cessione, pari ad € 30.000,00.
In diritto, deduceva l'attrice che l'atto posto in essere da era stato compiuto con CP_1
l'unico scopo di rendere meno aggredibile la sua posizione debitoria, e ai fini di ostacolare la soddisfazione dei propri crediti. In particolare, riteneva integrati tutti i presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria: 1) il credito originava dalle sentenze n. 1473/2021
e n. 318/23, emesse rispettivamente in data 16.07.2021 e 14.02.2023 dal Tribunale civile di
Latina, in epoca antecedente all'atto di disposizione, datato 21.06.2023; 2) la pacifica esistenza di pagina 3 di 13 un atto di disposizione, il contratto di mantenimento prima casa del 21.06.2023, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'unico immobile intestato alla parte convenuta alla compagna e convivente, anch'essa convenuta, ; 3) il c.d. eventus damni, ovvero Controparte_2
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del creditore, risultando indubbio che la fuoriuscita dal patrimonio di dell'unico bene immobile di sua CP_1
proprietà comprometteva o annullava la garanzia patrimoniale esistente in favore di Parte_1
e di , considerato che l'atto di compravendita oggetto di causa
[...] Parte_2
interveniva a distanza di quattro mesi dall'emissione dell'ultima sentenza che lo condannava al pagamento delle spese processuali per €. 4.700,00; 4) l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ovvero la consapevolezza da parte del terzo cessionario, , che mediante Controparte_2
l'atto di disposizione diminuiva il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia CP_1
spettante ai creditori;
tale elemento risultava comprovato anche alla luce del rapporto di convivenza tra il cedente e la cessionaria, che consentiva di escludere la possibilità che la al momento dell'atto di vendita, non fosse a conoscenza della situazione patrimoniale CP_2
del e che, dunque, non fosse in grado di percepire le conseguenze dell'atto di CP_1 vendita sui suoi creditori, nonché, considerando la cifra irrisoria e simbolica di €30.000,00, per un immobile di mq 106 in centro città.
Altresì, parte attrice deduceva che l'irrisorietà del prezzo dell'immobile fosse di per sé sufficiente a dimostrare la simulazione assoluta dell'atto di trasferimento, diretto a depauperare apparentemente il patrimonio del debitore che, comunque, manteneva il diritto di abitazione, con lo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori. In via subordinata, riteneva comunque sussistenti i presupposti per disporre la revocatoria del medesimo negozio quale atto a titolo oneroso.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della domanda spiegata: in via principale dichiarare nullo per accertata simulazione, l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Latina Via Eroi del Lavoro 33 censito al
Catasto del Comune di Latina al foglio 165 sub 18 int. 17 piano 5, ZC 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5 sup. cat. totale mq 106 (escluse aree scoperte mq 100) con rendita di € 454,48 posto in essere dal signor in favore della signora con l'atto Notaio CP_1 Controparte_2 Persona_1
in MI (LT) Rep. 12162 racc. 7846 in data 21.06.2023, al fine di arrecare un
[...]
pregiudizio ai creditori ( e , quest'ultimo rappresentato nel Parte_1 Parte_2
presente giudizio da che agisce in proprio ed in virtù della procura Parte_1
pagina 4 di 13 generale in atti) compromettendo la garanzia patrimoniale;
in subordine, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., accogliere la domanda di revocatoria dell'atto di disposizione dell'immobile sito in Latina Via Eroi del Lavoro 33 censito al Catasto del Comune di Latina al foglio 165 sub 18 int. 17 piano 5, ZC 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5 sup. cat. Totale mq 106 (escluse aree scoperte mq 100) con rendita di € 454,48 posta in essere dal signor in favore CP_1
della signora con l'atto Notaio in MI (LT) Rep. 12162 Controparte_2 Persona_1
racc. 7846 in data 21.06.2023 e quindi dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti dei creditori e (quest'ultimo rappresentato nel Parte_1 Parte_2
presente giudizio da che agisce in proprio ed in virtù della procura Parte_1
generale in atti). Con vittoria di spese e compensi legali.”
Si costituivano in giudizio e , contestando l'avversa domanda. CP_1 Controparte_2
Deducevano che alcuna simulazione era stata posta in essere, che nessun eventus damni poteva essere ravvisato, e che del tutto legittimo doveva ritenersi l'atto di trasferimento dell'immobile, non sussistendo alcuna volontà di sottrarre fraudolentemente ai presunti creditori il bene oggetto di loro proprietà ed evidenziando, altresì, che gli stessi avrebbero potuto agire in via esecutiva per il recupero di quanto vantato. Pertanto, concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettare ogni domanda, deduzione eccezione, proposta nei confronti dei convenuti in ogni sua parte, perchè palesemente infondata sotto ogni profilo, sia di fatto che di diritto. Condannare comunque ed in ogni caso gli attori per lite temerari ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. anche in misura equitativa secondo le risultanze processuali. Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda proposta è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va chiarito che non è incompatibile la domanda diretta ad accertare la simulazione assoluta con quella, nel caso di specie avanzata in via subordinata, di revocatoria degli atti di disposizione compiuti. Come noto, la simulazione si ha quando v'è difformità tra volontà effettiva delle parti e quanto dalle stesse dichiarato;
l'azione revocatoria ordinaria, al contrario, mira a ricostruire la garanzia generica sul patrimonio del debitore attraverso la pagina 5 di 13 declaratoria di inefficacia di ogni atto dispositivo compiuto da quest'ultimo. Da tale differenza tra le due azioni deriva che esse, diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
Sempre nel merito, in punto di diritto giova premettere che legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione
(artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.) e che non è necessario che il pregiudizio sia attuale e che l'inadempimento si sia già verificato, essendo sufficiente la dimostrazione del pericolo di lesione o di insoddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ., n 1590/1962) e della maggior difficoltà o onerosità dell'adempimento (cfr. Cass. Civ., n. 644/1990). A differenza, poi, dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l'eventus damni, e per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore
è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso ed indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce. Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cass. Civ., n. 1690/1991). La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni: il giudice deve, infatti, comunque prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cass. Civ., n. 171/1980).
Venendo, quindi, all'esame dell'ipotesi di cui al presente giudizio, deve osservarsi che parte attrice deduce la simulazione assoluta del contratto mantenimento di prima casa del 21.06.2023, adducendo, a fondamento di tale prospettazione, la natura simbolica ed irrisoria del valore di €
30.000,00, indicato con riferimento all'immobile sito in Latina, Via Eroi del Lavoro n. 33, oggetto dell'atto di trasferimento, ritenuta non congrua e sproporzionata rispetto al valore effettivo dello stesso, essendo quest'ultimo un appartamento di circa 106 mq posizionato nel centro della città.
pagina 6 di 13 Ad avviso dell'attrice, difatti, attraverso la sottoscrizione del predetto contratto – posto in essere a distanza di circa venti anni di fidanzamento con la si sarebbe Controparte_4
dolosamente sottratto ai suoi debiti, depauperando il proprio patrimonio ed estromettendo dallo stesso l'immobile oggetto del contratto
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che tali elementi non siano sufficienti a provare la simulazione assoluta del contratto oggetto di causa.
Ed infatti, ad integrare gli estremi della simulazione assoluta di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Sotto questo profilo, parte attrice nulla ha allegato e provato, limitandosi a generiche deduzioni insufficienti ad integrare gli estremi della simulazione. La stessa attrice, peraltro, ha dedicato le argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi pressoché integralmente all'esposizione dei requisiti dell'azione revocatoria, proposta in via subordinata, salvo poi paventare, con deduzioni scarne e prive del necessario supporto in termini di prova e allegazione, la presunta simulazione assoluta dell'atto.
In aggiunta, si osserva che nel caso di specie il contratto oggetto di causa è riconducibile al paradigma del c.d. vitalizio alimentare, per tale intendendosi il contratto atipico in virtù del quale un soggetto (vitaliziante) si obbliga ad effettuare in favore di un altro (vitaliziato) prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita, come corrispettivo del trasferimento di un bene immobile. Più nel dettaglio, il contratto di vendita con corrispettivo di un vitalizio alimentare ha natura aleatoria, onde il corrispettivo della cessione degli immobili, rappresentato dall'obbligo dei vitalizianti di fornire al vitaliziato vitto, vestiario, alloggio, medicinali, cure mediche e ospedaliere, assistenza personale e domestica in genere, in conformità alle proprie condizioni economiche, per un suo decoroso mantenimento, non è, per definizione, corrispondente al valore della controprestazione, ma del tutto incerto, in quanto chiaramente dipendente dalla incerta durata della vita del vitaliziato. Stante quanto innanzi, la mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di vendita, non costituisce circostanza sintomatica della simulazione, perché la controprestazione è
pagina 7 di 13 variabile per l'aleatorietà insita nel contratto e, dunque, non può presumersi che si tratti di un contratto simulato.
Si impone pertanto il rigetto della domanda proposta in via principale.
Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pregiudizievole posto in essere dai convenuti nei confronti di e di Parte_1
. Parte_2
Ritiene il Tribunale, infatti, che meriti di trovare accoglimento la domanda revocatoria, proposta in via subordinata, in relazione al contratto di mantenimento prima casa stipulato il 21.06.2023 tra e . CP_1 Controparte_2
Come noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 11491/2014).
Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.). Quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
Ciò detto, passando ai requisiti necessari ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., la parte creditrice deve provare, da un lato, la sussistenza del proprio credito e l'adozione da parte pagina 8 di 13 del debitore di un atto di disposizione del suo patrimonio idoneo a depauperare la garanzia generica del credito, e, dall'altro, la ricorrenza del pericolo o evento di danno (cd periculum o eventus damni), nonché del consilium fraudis o scientia damni, intesi rispettivamente come dolosa preordinazione dell'atto di disposizione se compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito, o come semplice conoscenza di tale pregiudizio se posto in essere successivamente.
Infine, qualora l'atto dispositivo posto in essere sia stato realizzato a titolo oneroso, l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie risultano pienamente integrati i presupposti richiesti dall'art. 2091 c.c.
Sussiste, innanzitutto, un credito sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede di dichiarare l'inefficacia.
È documentalmente provato, infatti, il credito vantato da e in Parte_1 Parte_2
forza delle due sentenze n. 1473/2021 e n. 318/2023, del Tribunale Civile di Latina, emesse rispettivamente in data 16.07.2021e in data 12.02.2023.
Parimenti è assodato che il suddetto credito debba reputarsi sorto anteriormente al compimento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, essendo quest'ultimo datato 21.06.2023.
Quanto alla ricorrenza dell'eventus damni, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740
c.c., deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, questo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ. n. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass.
Civ. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, dunque, è di tutta evidenza che la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica del bene immobile oggetto dell'atto impugnato abbia provocato un deterioramento della pagina 9 di 13 posizione degli istanti rendendo maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del loro credito.
Né parte convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha in alcun modo comprovato la capienza del patrimonio residuo. Sotto questo profilo, dunque, non rileva la scarsa entità del credito vantato da parte attrice, giacché il convenuto nulla ha dedotto e dimostrato in merito alla titolarità, in capo allo stesso, di disponibilità liquide idonee al soddisfacimento dell'avversa pretesa.
Venendo, infine, alla valutazione dell'elemento soggettivo, occorre distinguere a seconda che l'atto dispositivo posto in essere sia anteriore o posteriore al sorgere del credito: nel primo caso, è necessario dimostrare che il debitore avesse intenzione di contrarre il debito ed in tale ottica abbia compiuto l'atto al fine di evitare la futura esecuzione sul suo patrimonio;
nel secondo caso è, invece, sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio pur in mancanza dello specifico intento del debitore di ledere i creditori.
Ebbene, vista l'anteriorità del debito rispetto all'atto di disposizione, è sufficiente che vi sia la semplice consapevolezza del debitore circa il pregiudizio potenziale che l'atto arrecava ai creditori, restando ininfluente la sua intenzione di danneggiarlo.
Pertanto, considerato che attraverso l'atto di disposizione oggetto di causa ha CP_1
procurato una evidente diminuzione del proprio patrimonio e rilevato che egli non poteva non essere a conoscenza della propria posizione debitoria, appare indubbia la consapevolezza che l'atto di trasferimento avrebbe ridotto in modo significativo la possibilità per i creditori di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato.
Da ultimo, va valutata la posizione del terzo rispetto all'atto di disposizione, dovendosi distinguere a seconda che l'atto dispositivo posto in essere sia stato realizzato a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito. Nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito, l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (v. Cass. Civ. 21/4/ 2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni.
La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come nei fatti per cui è causa, può infatti essere ricavata anche da presunzioni semplici,
pagina 10 di 13 ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1286 del 18.1.2019). Analogamente è stata riconosciuta anche nell'ipotesi in cui non risultava esistente un vero e proprio legame parentale, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Civ., Sez. VI, 9.6.2020, n. 10928).
Altresì, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante
l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone né l'intenzione di nuocere loro né la presenza e conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore” (Cass. civ. Sez.
I, 18/05/2005, n. 10430). Ed ancora, il requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione viene esperita investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che l'odierna convenuta, fosse la Controparte_2
compagna e la convivente di , venditore nel contratto di mantenimento prima casa CP_1
oggetto di causa e debitore nei confronti degli odierni attori. Ed allora, gli elementi sopra indicati inducono in definitiva a reputare sussistente un rapporto di stretta vicinanza tra il venditore- debitore e l'acquirente, rendendo pertanto estremamente plausibile la presunzione che l'odierna convenuta, nella qualità di convivente e compagna dell'acquirente, non potesse non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria dello stesso, così come del pregiudizio che, con il trasferimento dell'immobile oggetto dell'atto, si andava ad arrecare alle ragioni creditorie.
Deve quindi conclusivamente ritenersi raggiunta la prova del credito, del pregiudizio subito al credito stesso, dell'atto dispositivo e della conoscenza del credito da parte dell'acquirente, non occorrendo, infatti, l'intenzione di danneggiare i creditori e bastando la sola previsione del danno che ad essi poteva derivare dall'atto posto in essere (in tal senso Cass. 20.2.1989 n.987).
Ne deriva che deve essere revocato il contratto di mantenimento prima casa stipulato tra il
[...]
e 23.06.2023, a rogito del Notaio in MI, avente CP_1 Controparte_2 Persona_1
pagina 11 di 13 ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Via Eroi del Lavoro n. 33, censiti in Catasto Fabbricati Comune di Latina, Sezione Urbana al Fg. 140, p.lla, 165 sub. 18 e 19
Natura A2 Abitazione di tipo civile.
Va, poi, disposta l'annotazione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio con esonero da ogni responsabilità.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, stante il rigetto della domanda di simulazione proposta da e da , si riscontrano i presupposti della Parte_1 Parte_2
soccombenza parziale reciproca tali da giustificarne la compensazione nella misura di 1/3. I restanti 2/3 seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidati in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi relativi a tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione ove si fa riferimento ai minimi per la natura documentale del giudizio, e tenuto conto del valore della controversia che, in materia di azione revocatoria, va rapportato all'importo del credito a tutela del quale è azionata la domanda.
Va precisato che l'ammissione dei convenuto al gratuito patrocinio non osta alla condanna degli stessi alle spese legali, stante la loro acclarata soccombenza. Secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte, infatti, l'ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l'assistito soccombente sia condannato a versare all'altra parte;
gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario, da liquidarsi con separato decreto su apposita istanza del difensore, allo stato non presentata (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 6 - 3, 31.3.2017, n. 8388).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di simulazione proposta e da .; Parte_1 Parte_2
- in accoglimento della domanda proposta in via subordinata ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti di e di dell'atto di Parte_1 Parte_2
mantenimento prima casa a rogito Notaio del 21.6.2023 (rep. n. 12162, Persona_1
racc. n. 7846), stipulato tra e;
CP_1 Controparte_2
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dei 2/3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 4.237,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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