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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/12/2024, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7842 del Ruolo Generale dell'anno 2014 introdotto da
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to AVELLA ERASMO
- RICORRENTE -
contro
C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti PIERPAOLO ALEGIANI e IRENE VIANELLO
- RESISTENTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1 1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.03.1992 in Musile di Piave (VE) dai coniugi e ordinando ex art. 10 della Parte_1 CP_1
citata legge la trasmissione della sentenza in copia conforme, a cura del Cancelliere, all'ufficio di Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238;
2. Che nulla venga statuito relativamente all'affidamento del figlio e in virtù della loro raggiunta maggiore Persona_1 Persona_2
età.
3. Confermarsi il provvedimento del 02.02.2022 con la conferma in via definitiva:
- della revoca dell'obbligo a carico del sig. di Parte_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario della IG , la somma pari ad € Persona_2
350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- della revoca dell'ordine al datore di lavoro del sig. di Parte_1
versare direttamente alla sig.ra la somma pari ad € 350,00 Parte_2
mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della IG
; Persona_2
- di confermare l'obbligo, posto a carico della sig.ra , di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario della IG Persona_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo al sig. la somma pari ad € 200,00 mensili oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie disciplinate secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia
2 - con statuizione in via definitiva che le predette modifiche decorrano dalla data di deposito dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti.
4. Statuire l'azzeramento della erogazione disposta a carico del sig.
a favore della moglie della somma pari ad Euro 100,00 a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della stessa, e, pertanto, che il sig.
non dovrà corrispondere alla sig.ra nulla a titolo di Pt_1 CP_1
assegno divorzile per la stessa a modifica delle condizioni della sentenza di separazione;
5. Statuire la revoca dell'ordine al datore di lavoro del sig. Parte_1
di versare direttamente alla sig.ra la somma pari
[...] Parte_2
ad € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento personale della stessa.
Il sig. chiede che l'azzeramento dell'assegno di Pt_1
mantenimento venga ad essere disposto dal Giudice adito con effetto retroattivo a far data dalla domanda presentata con ricorso introduttivo depositato il 23.09.2014, in cui si palesava l'esistenza dei relativi presupposti.
Per il resto vengano confermate, per il resto, le statuizioni rese con l'ordinanza presidenziale del 25.02.2015 così come per la casa familiare già assegnata al sig. in sede di separazione nel Pt_1
2010.
Per parte resistente:
Respingersi le domande avversarie per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare le statuizioni contenute nel provvedimento
3 provvisorio del 25/02/2014 con l'unica eccezione di provvedere, accertato e dichiarato che il padre da diversi mesi sì disinteressa completamente della IG a modificare il regime di affidamento Per_2
da condiviso in esclusivo a favore della madre il tutto con vittoria di compenso e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2011 esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 14.3.1992 a CP_1
Musile di Piave;
che con decreto depositato in data 10.3.2010, il
Tribunale aveva omologato la separazione personale consensuale alle condizioni concordate dai coniugi;
che dalla data dell'udienza presidenziale, tenutasi il 15.10.2009, erano trascorsi più di tre anni;
che tra i coniugi non vi era più stata alcuna riconciliazione e da allora perdurava la separazione;
che erano sopravvenuti dei fatti nuovi rispetto all'epoca della separazione;
che in particolare il figlio Per_1
aveva raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto dopo aver conseguito il diploma, aveva reperito una stabile attività lavorativa;
che alla signora che all'epoca della separazione non aveva un CP_1
proprio reddito, era stato offerto di lavorare presso il comune di Musile di Piave ed ella aveva rifiutato;
che inoltre la signora CP_1
conviveva stabilmente con un nuovo compagno, il sig. Parte_3
; che non sussistevano pertanto le condizioni per prevedere a
[...]
suo favore un assegno divorzile;
che, in relazione al contributo al mantenimento della IG minore doveva tenersi conto della Per_2
situazione economica di entrambi i genitori;
che il proprio reddito era
4 pari a 18.600,00 euro annui circa, con cui a fatica sosteneva gli oneri di mantenimento dei figli e della moglie stabiliti in sede di separazione;
che riguardo alle visite alla IG minore , i rapporti Per_2
tra padre e IG erano conflittuali e la madre non favoriva i rapporti con il padre. Ciò premesso, chiedeva di statuire l'azzeramento del contributo al mantenimento del figlio e il contributo al Persona_1
mantenimento della moglie, la riduzione del contributo al mantenimento della IG a 300,00 euro mensili, l'adozione di Per_2
una sanzione risarcitoria ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a carico della madre per il grave pregiudizio arrecato alla IG per non aver Per_2
favorito i rapporti con il padre;
l'assegnazione a sé della casa coniugale e la conferma delle condizioni della separazione in punto affidamento e diritto di visita della IG . Per_2
Si costituiva confermando di non essersi più riconciliata CP_1
con il e chiedendo la conferma delle condizioni di cui in Pt_1
separazione.
All'udienza del 23.12.2014 i coniugi comparivano innanzi al
Presidente f.f. il quale, con ordinanza di data 25.2.2025, disponeva “la revoca l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore di a far data dalla domanda;
a Persona_1
modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale in data 8.10.2014, ordina al datore di lavoro di di versare direttamente a la minor Parte_1 CP_1
somma di € 450,00 mensili (oltre rivalutazione come previsto in sede
5 di separazione consensuale); conferma, per il resto, le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale”.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, il Giudice, con ordinanza di data 3.4.2027 rigettava le istanze istruttorie e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune di San Donà di Piave finalizzato alla predisposizione di un programma di visite volto ad ottenere, ove possibile, un riavvicinamento graduale del padre alla IG. La causa veniva più volte rinviata in attesa della relazione dei servizi sociali e quindi, dopo essere stata assegnata a nuovo giudice, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito il Giudice si riservava e fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé per la data del 17.6.2019. All'esito, con ordinanza di data 21.6.2019, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. riservandosi di riferire al collegio. In data 28.9.2021 veniva depositata da parte ricorrente istanza di rimessione della causa in istruttoria e il giudice fissava udienza di comparizione delle parti per la data del 18 ottobre 2021. Rinviava quindi detta udienza per proprio impedimento alla data del 9.11.21, disponendo che l'udienza si tenesse in modalità cartolare. Quindi fissava nuova udienza di comparizione delle parti per la data del 24 gennaio 2022, ove veniva discussa l'istanza depositata in data 04.11.2021 dal ricorrente di modifica dei provvedimenti provvisori in cui si dava atto che la IG , divenuta Per_2
maggiorenne, era residente e domiciliata in maniera prevalente presso il padre, e si chiedeva l'immediata revoca dell'ordine coattivo dato al
6 datore di favore del sig. di erogare l'importo di €.350,00, e Pt_1
della statuizione con cui era stato stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento della IG pari ad €.350,00, con previsione dell'obbligo a carico della madre di versare a padre un contributo al mantenimento di €.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice, con ordinanza di data 2.2.2022 revocava l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1
ordinario della IG , la somma di euro 350,00 mensili, Persona_2
ponendo a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario della IG , maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente, con il versamento della somma di
200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 15.3.22.
Alla suddetta udienza il Giudice tratteneva in decisione la causa. Il
Giudice assegnatario quindi cessava il proprio incarico ed il Presidente della sezione provvedeva ad assegnare a sé la presente causa con provvedimento di data 16.7.2024, e a fissare udienza di precisazione delle conclusioni in data 6.9.2024, udienza in cui tratteneva in decisione la causa sulle rassegnate conclusioni all'esito dei termini di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di memorie di replica.
Va innanzi tutto respinta la domanda svolta da di CP_1
prevedere un assegno divorzile in proprio favore di euro 100,00,
7 dovendo così essere interpretata la domanda svolta in sede di conclusioni, di conferma delle condizioni di separazione.
Ora va ricordato che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione divergono da quelli delineati dalla più recente giurisprudenza ai fini della previsione di un assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
18287/2018, hanno affermato: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Ne consegue che ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la
8 suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione (Cass. n. 28936/22). Ciò premesso, l'assegno di divorzio, che ha quindi una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone altresì l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. n. 24795/24; Cass.
n. 35434/23). Permane quindi la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, assieme a quella perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro
9 astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/20).
Ciò premesso, va osservato che sussiste indiscutibilmente tra le parti una differenza reddituale, in quanto mentre il ha goduto di un Pt_1
reddito, nel 2023, pari a 38.340,00 euro annui e risiede in una casa di sua proprietà, la risulta svolgere, per sua stessa ammissione CP_1
(verbale udienza 6.9.24) piccoli lavori in nero e ha presentato nel 2023 un ISEE pari ad euro 2.043,47. La stessa, all'udienza del 6.9.2024, ha dichiarato di vivere in una casa condotta in locazione per cui corrisponde un canone di locazione di 700,00 euro, che pagherebbe grazie alla pensione della madre, che dovrebbe andare a vivere con lei.
La stessa signora tuttavia aveva dichiarato, già in sede di CP_1
udienza presidenziale: “Io vivo solo con i miei figli, anche se ho una relazione con il sig. che vive nel suo appartamento”, e, a Pt_3
fronte della relazione investigativa dimessa dal signor , Pt_1
all'udienza del 26.2.2015, il procuratore della dichiarava: CP_1
“Quanto alla relazione investigativa, fa presente che la resistente non convive e ha solo una frequentazione”. Risulta quindi ammesso e acclarato dalla relazione investigativa dimessa in atti che già all'epoca la signora aveva una relazione con lo All'udienza del CP_1 Pt_3
10 6.9.2024 la signora negava detta relazione affermando: “Vivo CP_1
in questo appartamento da sola e non ho una relazione affettiva con il sig. , Pt_3
Va tuttavia evidenziato che, contrariamente a quanto affermato, la casa sita in Roncade, via G. Garibaldi, in cui abita è stata condotta in locazione di recente (8.11.23), come si evince dal contratto dimesso
(doc. 11), assieme dalla e dallo per cui appare poco CP_1 Pt_3
verosimile che lo abbia assunto la qualità di conduttore solo Pt_3
per poi permettere alla di abitare in tale abitazione con la CP_1
madre, circostanza questa rimasta priva di riscontro probatorio. Può viceversa ritenersi provato che la abbia da tempo una relazione CP_1
con il sig. e che ora convive assieme a quest'ultimo il quale Pt_3
provvede alle sue necessità, non potendo altrimenti la in CP_1
assenza di reddito, poter far fronte alla locazione assunta.
In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
(Cass. SU n. 32981/21 e Cass. n. 14256/22).
11 Nel caso di specie tuttavia la signora nulla ha allegato e CP_1
provato, limitandosi ad affermare in sede di comparsa conclusionale che: “ per l'intera durata della relazione coniugale ha sacrificato ogni aspettativa professionale e reddituale per assumere un ruolo trainante endofamiliare esplicatosi nelle più svariate forme, tra cui la cura della casa familiare nonché l'educazione e accudimento della prole”, precisando di aver contratto matrimonio all'età di vent'anni e di non aver ora alcuna capacità di produrre reddito. Trattasi di allegazioni generiche in quanto la sola durata del matrimonio o la giovane età in cui è stato contratto non sono elementi che, da soli, diano prova delle rinunce operate in costanza di matrimonio alla propria realizzazione professionale. Inoltre la signora ha sempre dichiarato di fare prima lavori stagionali e ora piccoli lavori in nero, per cui ha comunque conservato una propria capacità lavorativa.
La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va quindi respinta. L'obbligo al pagamento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione verrà quindi meno con la pubblicazione della presente sentenza, così come l'obbligo di versamento dello stesso imposto al datore di lavoro del . Non può infatti trovare Pt_1
accoglimento la domanda di “azzeramento” dell'assegno di mantenimento con effetto retroattivo a far data dalla domanda presentata con ricorso introduttivo depositato il 23.09.2014. Infatti, come già precisato i due assegni, quello di mantenimento ex art. 156
c.c. e l'assegno divorzile hanno natura diversa e il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile fa venir meno il diritto a
12 percepire quello di mantenimento solo con la pubblicazione della sentenza di divorzio, in quanto, nelle more del giudizio, con i provvedimenti provvisori assunti erano state confermate le condizioni della separazione;
inoltre di questo tenore era anche l'accordo tra i coniugi previsto in sede di separazione consensuale.
Va del pari respinta la domanda svolta dal signor al fine di Pt_1
ottenere la conferma del contributo al mantenimento della IG Per_2
asseritamente maggiorenne e non autosufficiente e con lui convivente, posto a carico della in corso di causa. CP_1
Va innanzi tutto osservato che la IG risulta in realtà abitare in un appartamento diverso da quello del padre, con un numero civico diverso, anche se, sulla base della planimetria dimessa, verosimilmente comunicante con quello del padre. Trattasi tuttavia di una abitazione a sé stante, completa di cucina e bagno per cui deve ritenersi non sussistere il requisito della convivenza. Inoltre la IG sulla base Per_2
della documentazione dimessa, risulta essere già economicamente autosufficiente, avendo in corso un rapporto di lavoro, seppur a tempo determinato con durata fino al 28.2.2025, suscettibile di rinnovo, come addetta alle vendite di un negozio, con un corrispettivo pari a euro.
Risulta altresì provato che la stessa è iscritta anche all'università alla facoltà di filosofia, ma non è stato dimesso alcun certificato attestante il percorso didattico. In ogni caso il contratto dimesso costituisce già un rinnovo di un precedente contratto a riprova dello stabile inserimento nel mondo del lavoro. Infatti va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, i
13 presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nulla pertanto va previsto per il mantenimento della IG Per_2
oramai economicamente autosufficiente.
Ultronea risulta quindi l'esame della argomentazione difensiva svolta dalla in ordine alla asserita illegittimità dell'ordinanza di con CP_1
cui era stata prevista la revoca dell'obbligo del di versare un Pt_1
contributo al mantenimento per la IG e previsto l'obbligo per la Per_2
di versare al padre la somma di 200,00 euro, comunque CP_1
correttamente emessa nell'interesse della prole in considerazione della mutata situazione di fatto, ovvero il trasferimento della stessa presso il padre, che assume prevalenza rispetto agli accordi negoziali presi dalle parti in sede di separazione. Ciò anche in relazione alla revoca del contributo al mantenimento del figlio , pacificamente Per_1
economicamente autosufficiente.
Nulla va altresì disposto in ordine alla assegnazione della ex casa coniugale in cui vive il padre non sussistendone i presupposti, non
14 convivendo con lui figli minorenni o non autosufficienti. Va infatti ricordato che nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore o maggiorenne e non autosufficiente, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass. n. 23501/23).
Non sussistono le condizioni per la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. chiesta da parte ricorrente in quanto la parte può prendere le conclusioni che ritiene più opportune e, nel caso di specie, tale comportamento non può ritenersi connotato da colpa grave.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data Parte_1 CP_1
14.3.1992 a Musile di Piave e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Musile di Piave al n. 00002 P. II s. A dell'anno 1992;
15 2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Musile di Piave di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
5) respinge le altre domande svolte dalle parti;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 13.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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