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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
VO ES, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2090/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore-2 C/o Società_1 S.r.l. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1162/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20220000397 CONTR. CONSOR. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2090/2023 R.G. proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con sede in Bari al c.so Trieste n.11 (C.F. 93238890722), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1, avverso la sentenza n. 1162/23, pronunciata il 22.06.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Bari nell'ambito del procedimento R.G. n. 3283/2022, depositata il
23.06.2023 e notificata in data 24.06.2023, nei confronti di Resistente_1 (C.F. CF_Resistente_1), inerente al sollecito di pagamento n. 0379385E20220000397 per una somma totale pari ad € 1.964,33 dovuta per l'anno 2018.
*******
Con la sentenza n. 1162/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Bari accoglieva il ricorso proposto in merito dall'odierno appellato.
Secondo il giudice di prime cure, il contribuente non era tenuto al versamento del contributo di bonifica calcolato per l'anno 2018 non avendo il Consorzio di Bonifica dimostrato in giudizio la sussistenza del presupposto essenziale del beneficio diretto e specifico derivante agli immobili di sua proprietà ricadenti all'interno del relativo perimetro di contribuenza dalle opere consortili di bonifica e miglioramento fondiario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio di Bonifica, contestando l'errata valutazione delle prove acquisite in giudizio e del conseguente onere probatorio ricadente sulle parti processuali, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito nel presente giudizio il contribuente chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica appellante, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha offerto prove in grado di appello idonee a documentare lo svolgimento nell'anno 2018 di opere manutentive e di miglioramento fondiario da cui poter dedurre la sussistenza del presupposto del beneficio diretto e specifico imprescindibilmente richiesto al fine di poter avanzare nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro di riferimento il pagamento pro quota delle spese all'uopo sostenute.
Il consorzio di bonifica ha infatti prodotto nel presente grado di giudizio una perizia di parte specifica ed esaustiva in merito, dimostrando così la sussistenza nell'anno 2018 di attività di manutentive dei canali di scolo serventi il relativo bacino idrografico;
asseverazioni tecniche da ritenersi prevalenti rispetto a quelle dedotte dal ricorrente nel primo grado di giudizio in quanto connotate da un maggior indice di specificità e contestualità.
Il Consorzio ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza tenuto conto delle difficoltà di accertamento probatorio, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e del deposito soltanto in grado appello della perizia di parte da parte del Consorzio appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari il 16.12.2025.
Il giudice rel. Il presidente dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
VO ES, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2090/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore-2 C/o Società_1 S.r.l. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1162/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 5 e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20220000397 CONTR. CONSOR. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2090/2023 R.G. proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con sede in Bari al c.so Trieste n.11 (C.F. 93238890722), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1, avverso la sentenza n. 1162/23, pronunciata il 22.06.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Bari nell'ambito del procedimento R.G. n. 3283/2022, depositata il
23.06.2023 e notificata in data 24.06.2023, nei confronti di Resistente_1 (C.F. CF_Resistente_1), inerente al sollecito di pagamento n. 0379385E20220000397 per una somma totale pari ad € 1.964,33 dovuta per l'anno 2018.
*******
Con la sentenza n. 1162/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Bari accoglieva il ricorso proposto in merito dall'odierno appellato.
Secondo il giudice di prime cure, il contribuente non era tenuto al versamento del contributo di bonifica calcolato per l'anno 2018 non avendo il Consorzio di Bonifica dimostrato in giudizio la sussistenza del presupposto essenziale del beneficio diretto e specifico derivante agli immobili di sua proprietà ricadenti all'interno del relativo perimetro di contribuenza dalle opere consortili di bonifica e miglioramento fondiario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio di Bonifica, contestando l'errata valutazione delle prove acquisite in giudizio e del conseguente onere probatorio ricadente sulle parti processuali, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito nel presente giudizio il contribuente chiedendo da parte sua il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata, con conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica appellante, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha offerto prove in grado di appello idonee a documentare lo svolgimento nell'anno 2018 di opere manutentive e di miglioramento fondiario da cui poter dedurre la sussistenza del presupposto del beneficio diretto e specifico imprescindibilmente richiesto al fine di poter avanzare nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro di riferimento il pagamento pro quota delle spese all'uopo sostenute.
Il consorzio di bonifica ha infatti prodotto nel presente grado di giudizio una perizia di parte specifica ed esaustiva in merito, dimostrando così la sussistenza nell'anno 2018 di attività di manutentive dei canali di scolo serventi il relativo bacino idrografico;
asseverazioni tecniche da ritenersi prevalenti rispetto a quelle dedotte dal ricorrente nel primo grado di giudizio in quanto connotate da un maggior indice di specificità e contestualità.
Il Consorzio ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza tenuto conto delle difficoltà di accertamento probatorio, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e del deposito soltanto in grado appello della perizia di parte da parte del Consorzio appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari il 16.12.2025.
Il giudice rel. Il presidente dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco