Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11951 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Elisa Maria Spadaro come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 593 2024 0006423925 000 pari ad euro 2.387,64, con il quale CP_1 comunicava alla ricorrente l'omesso pagamento dei Contributi IVS accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo compreso tra aprile 2023 e settembre 2023.
[...]
a far data dal 29 marzo 2006 quale dipendente a tempo indeterminato full time. CP_2
In ragione di quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti o con qualsiasi altra motivazione: - disporre, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di addebito n° 593 2024 0006423925 000 nonché di ogni altro atto precedente e presupposto per mancanza del presupposto per richiedere il pagamento delle somme in esso contenute per l'anno 2023; - in ogni caso annullare con ogni formula o motivazione tutti i predetti atti e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, la ricorrente è obbligata a corrispondere all'Ente impositore;
con vittoria di spese e compensi e distrazione delle spese a favore del procuratore costituito;
con riserva di mezzi istruttori”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva rilevando che era stato effettuato un riesame CP_1 complessivo della posizione assicurativa della ricorrente dal quale era emersa l'opportunità di procedere all'emanazione dei provvedimenti modificativi ed annullamento degli atti oggetto del presente giudizio. Dichiarava, pertanto, che le inadempienze di cui all'opposto avviso di addebito erano quindi state oggetto di provvedi-mento di sgravio e concludeva nei seguenti termini: “ Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere, all'esito della definizione del procedimento di sgravio. Spese integralmente compensate”.
Parte ricorrente, preso atto nelle note di trattazione scritta del 14 maggio 2025 dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese di lite CP_1 in ragione dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da parte ricorrente e rimasta senza esito.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 27 maggio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di CP_1 dell'avviso di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione,.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
Infatti , l'istituto resistente in uno alla memoria di costituzione ha dichiarato di avere provveduto in autotutela allo sgravio del provvedimento impugnato depositando, unitamente alla propria memoria di costituzione in giudizio, la relativa documentazione ( all.2 ). CP_1
2.La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di avere provveduto allo CP_3 sgravio in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, come effettivamente documentato.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per la ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1
3.Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1
complessivamente in euro 884,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario;
compensa la restante metà;
Catania, 27/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso