Articolo 1 della Legge 8 luglio 1980, n. 343
Articolo 2
Versione
3 agosto 1980
>
Versione
1 novembre 1986
Art. 1. ((Il Ministro dell'interno e' autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza))
L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa.
Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovra' tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.
Il servizio verra' svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente