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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 997/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. GIACONIA ALBERTO e dall'avv. GITTO ANTONINO,
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA V. GIUFFRIDA, Controparte_1 C.F._1
73 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TESTONI BLASCO DI SCIACCA FERDINANDO,
giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 7.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Catania per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ritenere e dichiarare indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli accrediti ricevuti dal convenuto, da parte della attrice, di € 9.412,15 in data 29.12.2015, di € 9.498,98 in data 6.5.2016 e di € 30.309,68 in Pt_1
data 8.9.2016; - in subordine, ritenere e dichiarare che il convenuto, in difetto di causa, si è arricchito ai danni dell'attrice del complessivo importo di € 49.220,81, corrispondente alla somma degli accrediti di
€ 9.412,15 del 29.12.2015, di € 9.498,98 del 6.5.2016 e di € 30.309,68 del 8.9.2016; -
conseguentemente e per l'effetto, in ogni caso condannare il Sig. alla Controparte_1
restituzione, in favore della del complessivo importo di € Parte_1
49.220,81, oltre interessi dalla domanda;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite”.
La domanda della banca scaturiva dalla dichiarazione di inefficacia del contratto di finanziamento
Contr
“Visione Europa” stipulato tra lo e pronunziata dal Tribunale di Catania con sentenza CP_1
pagina 2 di 10 n.2479/2020 all'esito di un precedente giudizio intercorso tra le parti. Il Tribunale di Catania aveva dichiarato l'inefficacia del citato contratto ritenendolo non meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. e, per l'effetto, aveva condannato la banca a restituire allo le somme da questi versate quali rate del mutuo erogatogli, per complessivi CP_1
€.112.793,89, ritenendole indebitamente corrisposte.
L'attrice esponeva che lo , dopo avere conseguito la restituzione delle somme sopra indicate, CP_1
aveva chiesto ed ottenuto il disinvestimento, per complessivi €.49.220,81, delle quote del fondo Anima
Europa, già denominato Ducato Azionario Europa, dallo stesso acquistate con provvista derivante dal finanziamento dichiarato inefficace dal Tribunale di Catania. Pertanto, avendo la dichiarazione di inefficacia del contratto di finanziamento pronunziata dal Tribunale comportato la caducazione di tutti gli effetti e dei negozi prodotti dal contratto medesimo, tra cui rientrava l'acquisto delle quote di fondi
Contr comuni, conveniva innanzi il Tribunale di Catania lo per ottenere, ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c. o, in subordine ex art. 2041 c.c., la restituzione dell'importo di €.49.220,81, pari al netto ricavo del disinvestimento delle quote dei fondi comuni acquistate con la provvista derivante dal contratto dichiarato inefficace.
Il convenuto si costituiva sollevando l'eccezione di giudicato, ritenendo che la questione relativa alla restituzione del controvalore delle quote di fondi comuni fosse stata assorbita dalla sentenza del
Tribunale di Catania del 2020, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
In seno alla comparsa di costituzione in giudizio lo confermava che il finanziamento CP_1
Visione Europa”, dichiarato inefficace, prevedeva tre fasi: a) erogazione di un finanziamento;
b)
acquisto obbligazione “MPS Zero Coupon”; c) acquisto quote fondi comuni “Ducato Azionario
pagina 3 di 10 Europa”, poi denominate “Anima Geo Europa” e che, in esecuzione della fase sub c), aveva acquistato le quote del fondo comune.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., lo , solo con la seconda memoria, affermava CP_1
che le somme necessarie per l'acquisto dei titoli in questione provenivano “dai propri risparmi e dal proprio lavoro” ed a supporto di quanto dedotto produceva: a) un Estratto patrimoniale al 21/12/2015
relativo al proprio dossier titoli n°11905064; b) una domanda di rimborso di € 10.000,00 quale controvalore della vendita delle quote dei fondi comuni ANIMA GEO EUROPA.
La Banca eccepiva l'inammissibilità oltre che l'infondatezza di tale tardiva deduzione.
Rigettate le istanze istruttorie del convenuto e precisate le conclusioni, il Tribunale decideva la causa con la sentenza n.2558/23 con la quale rigettava la domanda proposta dalla banca attrice.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la affidandolo ad un Parte_1
unico motivo.
Si è costituito per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7.5.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, all'esito della discussione orale delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
L'appellante si è, invero, doluto della errata valutazione da parte del primo Giudice delle risultanze istruttorie in quanto destinate a provare circostanze tardivamente dedotte. In particolare, l'appellante ha evidenziato che lo nella comparsa di costituzione non aveva contestato che l'acquisto delle CP_1
quote del fondo Ducato Azionario Europa, poi denominato Anima Geo Europa, al cui disinvestimento pagina 4 di 10 avevano fatto seguito i tre bonifici sopra indicati, era avvenuto con i fondi derivanti dal finanziamento
VISIONE EUROPA, dichiarato inefficace dal Tribunale di Catania con sentenza ormai definitiva, e solo nella successiva memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc aveva tardivamente ed inammissibilmente dedotto che l'acquisto delle quote del predetto fondo comune era, in realtà, avvenuto con “proprie somme di denaro, provenienti dai suoi risparmi e dal suo lavoro”.
Il motivo di appello è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado l'appellato ha esposto che: “Il piano finanziario, già definito dal Tribunale di Catania con sentenza passata in giudicato,
prevedeva tre distinte fasi.
1) l'erogazione di un finanziamento allo (attraverso la concessione di un mutuo CP_1
quindicennale) di € 102.016,18;
2) l'acquisto, attraverso il predetto finanziamento, di obbligazioni “MPS Zero Coupon” 2000/2015, al
valore nominale di € 109.000,00, per € 54.479,18, intestate allo;
CP_1
3) la sottoscrizione, attraverso il predetto finanziamento, di quote del fondo comune di investimento,
denominato “Ducato Azionario Europa”, poi ridenominato “Anima Geo Europa”, per € 47.537,00.
Contr In forza della fase n. 3), doveva dare e dette incarico a di sottoscrivere, a suo nome, CP_1
quote del fondo comune di investimento, denominato “Ducato Azionario Europa”, poi ridenominato
“Anima Geo Europa” per € 47.537,00, quote che, per esplicita pattuizione, sarebbero stati e vennero
costituiti in pegno a favore della Banca (senza, quindi, che lo ne potesse in alcun modo CP_1
disporre), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da di restituzione delle CP_1
somme ricevute a mutuo.
pagina 5 di 10 È chiaro che, per l'acquisto di quote del fondo comune di investimento, a nome del rag. , lo CP_1
Contr stesso dovette riconoscere alla la percentuale dovuta a titolo di intermediazione.
A distanza di 15 anni, una volta che il piano finanziario ebbe ad esaurirsi con i risultati a fronte dei
Contr Contr quali il rag. fu costretto a citare in giudizio la con gli esiti già sopra riferiti, la CP_1
giustamente disinvestì le residue quote del fondo “Anima Geo Europa” intestate a
[...]
e che deteneva in pegno, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste dal piano CP_1
finanziario sottoscritto dallo , restituendone a quest'ultimo il controvalore. CP_1
Contr Pertanto, riesce davvero arduo comprendere il perché l'accredito da parte di a
[...]
di tale somma di denaro di € 49.220,81, riveniente dal disinvestimento delle residue quote CP_1
del fondo comune di investimento, denominato “Anima Geo Europa”, intestate a
[...]
, costituisce per lo stesso un arricchimento sine causa. CP_1
Contr Semmai, a rigor di logica, una volta esauritosi il piano finanziario originario, stipulato fra e
Contr
, che aveva regolarmente pagato tutto quanto il dovuto alla per il Controparte_1 Pt_1
trattenere in pegno le residue quote (o il loro controvalore) del fondo comune di investimento,
denominato “Anima Geo Europa”, intestate a , avrebbe certo costituito - questo Controparte_1
sì - un arricchimento sine causa.
Ciò, posto che l'oggetto del pegno doveva necessariamente essere restituito all'avente diritto,
, ex art. 2794 c.c.. Controparte_1
Contr Si ripete, in proposito, che tali residue quote erano state costituite in pegno a favore di a
garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da di restituzione delle somme CP_1
ricevute a mutuo”.
pagina 6 di 10 Nessun cenno, quindi, si rinviene in merito all'acquisto delle quote del fondo comune di investimento
Anima Geo Europa, delle quali la banca ha chiesto la restituzione, con somme di proprietà dello diverse da quelle investite nel piano finanziario denominato Visione Europa. CP_1
Solo nella memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc depositata in data 26.4.2022 lo ha asserito che: CP_1
“La censura di controparte è totalmente infondata ed è frutto, se non di palese malafede da parte di
Contr
certamente del disordine nel quale la predetta banca è abituata ad operare.
Invero, oltre alla sottoscrizione del piano finanziario VISIONE EUROPA di cui sopra, il rag.
Contr
affidò alla medesima banca (stiamo parlando di fatti accaduti oltre 20 anni fa) CP_1
proprie somme di denaro, provenienti dai suoi risparmi e dal suo lavoro.
Con codesto denaro, il rag. acquistò titoli, attraverso la banca (titoli che rimanevano CP_1
depositati presso la stessa) e, in particolare, quote del fondo comune di investimento ANIMA GEO
EUROPA, costituendo, così, una “gestione patrimoniale” a nome suo, che non aveva nulla a che
vedere con il piano finanziario VISIONE EUROPA.
Attraverso la “gestione patrimoniale”, la banca amministrava, a sua totale discrezione, il denaro
affidatole dal rag. , accreditandogli, poi, eventuali guadagni e controvalore. CP_1
Contr Codesto rapporto bancario in essere con veniva, invero, utilizzato dal rag. come suo CP_1
personale “salvadanaio”. In esso, lo stesso conferiva i propri risparmi, nella speranza di vederne
crescere il valore economico e dal quale attingeva, tutte le volte in cui doveva affrontare delle spese
impreviste.
Ciò, anche perché, di contra, il piano finanziario VISIONE EUROPA sottoscritto dal rag. , CP_1
Contr e prodotto da questa difesa, contrariamente a quanto vorrebbe fare intendere non prevedeva né
pagina 7 di 10 Contr possibilità di versamenti di somme di denaro da a favore del rag. , né alcuna CP_1
possibilità di prelevamento di somme di denaro, da parte dello stesso”.
In uno alla detta memoria l'appellato ha anche prodotto documentazione a supporto dei propri assunti.
Così ricostruiti i termini della questione, le lagnanze articolate dalla banca appellante vanno pienamente condivise. Ed invero, soltanto con la memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc, nel testo vigente
“ratione temporis”, era possibile precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
proposte, essendo la memoria ex art.183, c. VI, n.2, cpc utilizzabile esclusivamente “per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”. Per come pacifico in giurisprudenza, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie,
restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord.
23/05/2013). Ne consegue che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie ex art.183 comma VI secondo termine (dirette alla definizione del thema probandum), non può essere ammessa a provarla quando la stessa è stata dedotta per la prima volta dopo lo spirare delle preclusioni assertive. Le istanze istruttorie formulate dalle parti, ma anche i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, non possono, infatti, avere ad oggetto fatti storici principali che non rientrino già nei confini del “thema decidendum” cristallizzato a conclusione della prima fase processuale. Tanto è imposto dal regime delle preclusioni in quanto le parti hanno il dovere di indicare i fatti processuali primari, i quali giammai potranno essere oggetto di indagine dopo il maturare delle preclusioni assertive.
pagina 8 di 10 Nel caso che occupa lo , violando le preclusioni assertive imposte dal codice di rito e senza CP_1
che ciò trovasse giustificazione nelle deduzioni articolate dalla banca in seno alla memoria ex art.183,
c.VI, n.1, cpc, ha, con la memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, modificato il “thema decidendum”
attraverso l'attività assertiva sopra trascritta a sostegno della quale ha anche effettuato una produzione documentale, che, seppure tempestiva, va, comunque, dichiarata inammissibile in quanto destinata a provare fatti tardivamente allegati.
Ne deriva che il primo Giudice non ha fatto buon governo delle norme processuali allorquando, nel rigettare la domanda proposta dalla banca attrice, ha tenuto conto della documentazione allegata dal convenuto alla memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc (v. pag.6 della sentenza appellata); produzione documentale che, seppure tempestiva, andava, comunque, dichiarata inammissibile in quanto volta a provare fatti dedotti tardivamente dallo dopo la scadenza dei termini perentori fissati dal CP_1
codice di rito per le attività assertive. Al contrario, il Tribunale di Catania avrebbe dovuto considerare come non contestati i fatti esposti dalla banca nell'atto di citazione e confermati anche dall'appellato nella propria comparsa di costituzione.
Per tali motivi, dovendosi ritenere non contestato che l'acquisto delle quote del fondo comune Anima
Geo Europa, al cui disinvestimento hanno fatto seguito i bonifici per cui è causa eseguiti in favore dell'appellato, sia avvenuto con somme derivanti dal piano finanziario denominato Visione Europa,
dichiarato inefficace dal Tribunale di Catania con sentenza ormai definitiva, la pretesa avanzata dalla banca appare fondata e merita di essere accolta.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, deve essere condannato al pagamento in Controparte_1
favore della banca appellante della somma di €.49.220,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n.2558/23 del Tribunale di Catania, condanna al pagamento in favore della banca Controparte_1
appellante di €.49.220,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€.545,00 per esborsi ed €.3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€.804,00 per esborsi ed €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 997/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. GIACONIA ALBERTO e dall'avv. GITTO ANTONINO,
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA V. GIUFFRIDA, Controparte_1 C.F._1
73 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TESTONI BLASCO DI SCIACCA FERDINANDO,
giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 7.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Catania per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ritenere e dichiarare indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli accrediti ricevuti dal convenuto, da parte della attrice, di € 9.412,15 in data 29.12.2015, di € 9.498,98 in data 6.5.2016 e di € 30.309,68 in Pt_1
data 8.9.2016; - in subordine, ritenere e dichiarare che il convenuto, in difetto di causa, si è arricchito ai danni dell'attrice del complessivo importo di € 49.220,81, corrispondente alla somma degli accrediti di
€ 9.412,15 del 29.12.2015, di € 9.498,98 del 6.5.2016 e di € 30.309,68 del 8.9.2016; -
conseguentemente e per l'effetto, in ogni caso condannare il Sig. alla Controparte_1
restituzione, in favore della del complessivo importo di € Parte_1
49.220,81, oltre interessi dalla domanda;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite”.
La domanda della banca scaturiva dalla dichiarazione di inefficacia del contratto di finanziamento
Contr
“Visione Europa” stipulato tra lo e pronunziata dal Tribunale di Catania con sentenza CP_1
pagina 2 di 10 n.2479/2020 all'esito di un precedente giudizio intercorso tra le parti. Il Tribunale di Catania aveva dichiarato l'inefficacia del citato contratto ritenendolo non meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. e, per l'effetto, aveva condannato la banca a restituire allo le somme da questi versate quali rate del mutuo erogatogli, per complessivi CP_1
€.112.793,89, ritenendole indebitamente corrisposte.
L'attrice esponeva che lo , dopo avere conseguito la restituzione delle somme sopra indicate, CP_1
aveva chiesto ed ottenuto il disinvestimento, per complessivi €.49.220,81, delle quote del fondo Anima
Europa, già denominato Ducato Azionario Europa, dallo stesso acquistate con provvista derivante dal finanziamento dichiarato inefficace dal Tribunale di Catania. Pertanto, avendo la dichiarazione di inefficacia del contratto di finanziamento pronunziata dal Tribunale comportato la caducazione di tutti gli effetti e dei negozi prodotti dal contratto medesimo, tra cui rientrava l'acquisto delle quote di fondi
Contr comuni, conveniva innanzi il Tribunale di Catania lo per ottenere, ai sensi dell'art. CP_1
2033 c.c. o, in subordine ex art. 2041 c.c., la restituzione dell'importo di €.49.220,81, pari al netto ricavo del disinvestimento delle quote dei fondi comuni acquistate con la provvista derivante dal contratto dichiarato inefficace.
Il convenuto si costituiva sollevando l'eccezione di giudicato, ritenendo che la questione relativa alla restituzione del controvalore delle quote di fondi comuni fosse stata assorbita dalla sentenza del
Tribunale di Catania del 2020, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
In seno alla comparsa di costituzione in giudizio lo confermava che il finanziamento CP_1
Visione Europa”, dichiarato inefficace, prevedeva tre fasi: a) erogazione di un finanziamento;
b)
acquisto obbligazione “MPS Zero Coupon”; c) acquisto quote fondi comuni “Ducato Azionario
pagina 3 di 10 Europa”, poi denominate “Anima Geo Europa” e che, in esecuzione della fase sub c), aveva acquistato le quote del fondo comune.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., lo , solo con la seconda memoria, affermava CP_1
che le somme necessarie per l'acquisto dei titoli in questione provenivano “dai propri risparmi e dal proprio lavoro” ed a supporto di quanto dedotto produceva: a) un Estratto patrimoniale al 21/12/2015
relativo al proprio dossier titoli n°11905064; b) una domanda di rimborso di € 10.000,00 quale controvalore della vendita delle quote dei fondi comuni ANIMA GEO EUROPA.
La Banca eccepiva l'inammissibilità oltre che l'infondatezza di tale tardiva deduzione.
Rigettate le istanze istruttorie del convenuto e precisate le conclusioni, il Tribunale decideva la causa con la sentenza n.2558/23 con la quale rigettava la domanda proposta dalla banca attrice.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la affidandolo ad un Parte_1
unico motivo.
Si è costituito per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7.5.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, all'esito della discussione orale delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
L'appellante si è, invero, doluto della errata valutazione da parte del primo Giudice delle risultanze istruttorie in quanto destinate a provare circostanze tardivamente dedotte. In particolare, l'appellante ha evidenziato che lo nella comparsa di costituzione non aveva contestato che l'acquisto delle CP_1
quote del fondo Ducato Azionario Europa, poi denominato Anima Geo Europa, al cui disinvestimento pagina 4 di 10 avevano fatto seguito i tre bonifici sopra indicati, era avvenuto con i fondi derivanti dal finanziamento
VISIONE EUROPA, dichiarato inefficace dal Tribunale di Catania con sentenza ormai definitiva, e solo nella successiva memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc aveva tardivamente ed inammissibilmente dedotto che l'acquisto delle quote del predetto fondo comune era, in realtà, avvenuto con “proprie somme di denaro, provenienti dai suoi risparmi e dal suo lavoro”.
Il motivo di appello è fondato e merita di essere accolto.
Ed invero, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado l'appellato ha esposto che: “Il piano finanziario, già definito dal Tribunale di Catania con sentenza passata in giudicato,
prevedeva tre distinte fasi.
1) l'erogazione di un finanziamento allo (attraverso la concessione di un mutuo CP_1
quindicennale) di € 102.016,18;
2) l'acquisto, attraverso il predetto finanziamento, di obbligazioni “MPS Zero Coupon” 2000/2015, al
valore nominale di € 109.000,00, per € 54.479,18, intestate allo;
CP_1
3) la sottoscrizione, attraverso il predetto finanziamento, di quote del fondo comune di investimento,
denominato “Ducato Azionario Europa”, poi ridenominato “Anima Geo Europa”, per € 47.537,00.
Contr In forza della fase n. 3), doveva dare e dette incarico a di sottoscrivere, a suo nome, CP_1
quote del fondo comune di investimento, denominato “Ducato Azionario Europa”, poi ridenominato
“Anima Geo Europa” per € 47.537,00, quote che, per esplicita pattuizione, sarebbero stati e vennero
costituiti in pegno a favore della Banca (senza, quindi, che lo ne potesse in alcun modo CP_1
disporre), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da di restituzione delle CP_1
somme ricevute a mutuo.
pagina 5 di 10 È chiaro che, per l'acquisto di quote del fondo comune di investimento, a nome del rag. , lo CP_1
Contr stesso dovette riconoscere alla la percentuale dovuta a titolo di intermediazione.
A distanza di 15 anni, una volta che il piano finanziario ebbe ad esaurirsi con i risultati a fronte dei
Contr Contr quali il rag. fu costretto a citare in giudizio la con gli esiti già sopra riferiti, la CP_1
giustamente disinvestì le residue quote del fondo “Anima Geo Europa” intestate a
[...]
e che deteneva in pegno, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste dal piano CP_1
finanziario sottoscritto dallo , restituendone a quest'ultimo il controvalore. CP_1
Contr Pertanto, riesce davvero arduo comprendere il perché l'accredito da parte di a
[...]
di tale somma di denaro di € 49.220,81, riveniente dal disinvestimento delle residue quote CP_1
del fondo comune di investimento, denominato “Anima Geo Europa”, intestate a
[...]
, costituisce per lo stesso un arricchimento sine causa. CP_1
Contr Semmai, a rigor di logica, una volta esauritosi il piano finanziario originario, stipulato fra e
Contr
, che aveva regolarmente pagato tutto quanto il dovuto alla per il Controparte_1 Pt_1
trattenere in pegno le residue quote (o il loro controvalore) del fondo comune di investimento,
denominato “Anima Geo Europa”, intestate a , avrebbe certo costituito - questo Controparte_1
sì - un arricchimento sine causa.
Ciò, posto che l'oggetto del pegno doveva necessariamente essere restituito all'avente diritto,
, ex art. 2794 c.c.. Controparte_1
Contr Si ripete, in proposito, che tali residue quote erano state costituite in pegno a favore di a
garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da di restituzione delle somme CP_1
ricevute a mutuo”.
pagina 6 di 10 Nessun cenno, quindi, si rinviene in merito all'acquisto delle quote del fondo comune di investimento
Anima Geo Europa, delle quali la banca ha chiesto la restituzione, con somme di proprietà dello diverse da quelle investite nel piano finanziario denominato Visione Europa. CP_1
Solo nella memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc depositata in data 26.4.2022 lo ha asserito che: CP_1
“La censura di controparte è totalmente infondata ed è frutto, se non di palese malafede da parte di
Contr
certamente del disordine nel quale la predetta banca è abituata ad operare.
Invero, oltre alla sottoscrizione del piano finanziario VISIONE EUROPA di cui sopra, il rag.
Contr
affidò alla medesima banca (stiamo parlando di fatti accaduti oltre 20 anni fa) CP_1
proprie somme di denaro, provenienti dai suoi risparmi e dal suo lavoro.
Con codesto denaro, il rag. acquistò titoli, attraverso la banca (titoli che rimanevano CP_1
depositati presso la stessa) e, in particolare, quote del fondo comune di investimento ANIMA GEO
EUROPA, costituendo, così, una “gestione patrimoniale” a nome suo, che non aveva nulla a che
vedere con il piano finanziario VISIONE EUROPA.
Attraverso la “gestione patrimoniale”, la banca amministrava, a sua totale discrezione, il denaro
affidatole dal rag. , accreditandogli, poi, eventuali guadagni e controvalore. CP_1
Contr Codesto rapporto bancario in essere con veniva, invero, utilizzato dal rag. come suo CP_1
personale “salvadanaio”. In esso, lo stesso conferiva i propri risparmi, nella speranza di vederne
crescere il valore economico e dal quale attingeva, tutte le volte in cui doveva affrontare delle spese
impreviste.
Ciò, anche perché, di contra, il piano finanziario VISIONE EUROPA sottoscritto dal rag. , CP_1
Contr e prodotto da questa difesa, contrariamente a quanto vorrebbe fare intendere non prevedeva né
pagina 7 di 10 Contr possibilità di versamenti di somme di denaro da a favore del rag. , né alcuna CP_1
possibilità di prelevamento di somme di denaro, da parte dello stesso”.
In uno alla detta memoria l'appellato ha anche prodotto documentazione a supporto dei propri assunti.
Così ricostruiti i termini della questione, le lagnanze articolate dalla banca appellante vanno pienamente condivise. Ed invero, soltanto con la memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc, nel testo vigente
“ratione temporis”, era possibile precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
proposte, essendo la memoria ex art.183, c. VI, n.2, cpc utilizzabile esclusivamente “per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”. Per come pacifico in giurisprudenza, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie,
restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord.
23/05/2013). Ne consegue che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie ex art.183 comma VI secondo termine (dirette alla definizione del thema probandum), non può essere ammessa a provarla quando la stessa è stata dedotta per la prima volta dopo lo spirare delle preclusioni assertive. Le istanze istruttorie formulate dalle parti, ma anche i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, non possono, infatti, avere ad oggetto fatti storici principali che non rientrino già nei confini del “thema decidendum” cristallizzato a conclusione della prima fase processuale. Tanto è imposto dal regime delle preclusioni in quanto le parti hanno il dovere di indicare i fatti processuali primari, i quali giammai potranno essere oggetto di indagine dopo il maturare delle preclusioni assertive.
pagina 8 di 10 Nel caso che occupa lo , violando le preclusioni assertive imposte dal codice di rito e senza CP_1
che ciò trovasse giustificazione nelle deduzioni articolate dalla banca in seno alla memoria ex art.183,
c.VI, n.1, cpc, ha, con la memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, modificato il “thema decidendum”
attraverso l'attività assertiva sopra trascritta a sostegno della quale ha anche effettuato una produzione documentale, che, seppure tempestiva, va, comunque, dichiarata inammissibile in quanto destinata a provare fatti tardivamente allegati.
Ne deriva che il primo Giudice non ha fatto buon governo delle norme processuali allorquando, nel rigettare la domanda proposta dalla banca attrice, ha tenuto conto della documentazione allegata dal convenuto alla memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc (v. pag.6 della sentenza appellata); produzione documentale che, seppure tempestiva, andava, comunque, dichiarata inammissibile in quanto volta a provare fatti dedotti tardivamente dallo dopo la scadenza dei termini perentori fissati dal CP_1
codice di rito per le attività assertive. Al contrario, il Tribunale di Catania avrebbe dovuto considerare come non contestati i fatti esposti dalla banca nell'atto di citazione e confermati anche dall'appellato nella propria comparsa di costituzione.
Per tali motivi, dovendosi ritenere non contestato che l'acquisto delle quote del fondo comune Anima
Geo Europa, al cui disinvestimento hanno fatto seguito i bonifici per cui è causa eseguiti in favore dell'appellato, sia avvenuto con somme derivanti dal piano finanziario denominato Visione Europa,
dichiarato inefficace dal Tribunale di Catania con sentenza ormai definitiva, la pretesa avanzata dalla banca appare fondata e merita di essere accolta.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, deve essere condannato al pagamento in Controparte_1
favore della banca appellante della somma di €.49.220,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n.2558/23 del Tribunale di Catania, condanna al pagamento in favore della banca Controparte_1
appellante di €.49.220,81, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€.545,00 per esborsi ed €.3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€.804,00 per esborsi ed €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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