Articolo 38 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 37Articolo 39
Versione
8 giugno 1974
Art. 38.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, verificatisi negli impianti soggetti alle presenti norme, secondo i criteri generali fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'Azienda predetta, inoltre, comunichera' agli ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalita' da concordare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le notizie sugli infortuni e le malattie professionali verificatisi ed altri dati che potranno essere richiesti, utili allo studio del fenomeno infortunistico.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974