Art. 3. (Clausola di monitoraggio). 1. Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 3 febbraio 2011, n. 7
Articolo 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 7
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25 febbraio 2011
25 febbraio 2011
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