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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 111 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] dom.ta in Castrovillari, via Casalnuovo n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Piera A. M. Roseti,
(C.F.: ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
Opponente
Nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A presso P.IVA_2
l'Ufficio Legale dell' di Cosenza, con i procuratori, avv. Gilda Avena avv. Silvia Parisi, avv. CP_2
Umberto Ferrato dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, per atto notar del Distretto Notarile di Roma in data 22 marzo 2024, rep. n. 37875 raccolta n. 7313 Persona_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la ricorrente in epigrafe, con ricorso del 10.1.2025, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2024 00043196 80 000, notificato in data 11.12.2024, con cui l' di CP_2
Cosenza le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 1.356,48 per mancati versamenti contributivi in favore della di lavoro relativamente al periodo 2022/3 e Parte_2
2022/4 contestando la debenza della predetta contribuzione siccome all'esito degli accertamenti ispettivi compiuti nei suoi confronti, quale titolare di azienda agricola, i funzionari ispettivi CP_2 hanno disconosciuto il rapporto di lavoro fittiziamente instaurato con il proprio figlio , CP_3 da ottobre 2017 a settembre 2022, annullando la sua posizione contributiva/previdenziale e chiedendogli la restituzione delle indennità indebitamente percepite. Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'opposto avviso di addebito.
Con memoria del 30.5.2025, l' dava atto dell'avvenuto sgravio integrale in sede amministrativa CP_2 dell'avviso di addebito per cui è causa, evidenziando che alla luce degli esiti degli accertamenti ispettivi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006706/DDl del 13/01/2023, ovvero disconoscimento totale dei rapporti di lavoro instaurati dall'azienda agricola Parte_1
” con il sig. dall'ottobre 2017 al 31.12.2022 (cfr. verbale ispettivo, all. n. 2) –
[...] CP_3 sono stati annullati i carichi contributivi dei trimestri 3° e 4° 2022, richiesti con l'avviso di addebito oggetto di causa. Alla luce dello sgravio, concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, alla luce del provvedimento di sgravio emesso dall' , deve essere CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n.
368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, stante l'avvenuto totale sgravio dell' avviso di addebito oggetto di opposizione, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento e che impone a questo Giudice di pronunciarsi non con ordinanza, bensì con sentenza.
Sul punto, si osserva che in ipotesi di cessazione della materia del contendere, per la regolamentazione delle spese di lite, trovano applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, si osserva che da un lato l' non appena ricevuta la notifica del ricorso – ha CP_4 compiuto tutte le verifiche necessarie al fine di pervenire all'annullamento del debito contributivo, mediante emissione tempestiva di provvedimento di sgravio, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.; peraltro, la formazione dell'avviso di addebito è dipesa da quanto dichiarato all' dalla medesima ricorrente a mezzo invio dei modelli DMAG attestanti l'esistenza CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato nei trimestri in contestazioni, circostanza, questa, confermata dalla stessa opponente. E' solo a seguito dell'attività ispettiva effettuata dall'istituto che si è scoperta l'insussistenza del predetto rapporto di lavoro ed il conseguente venir meno del rapporto obbligatorio contributivo, instaurato in maniera simulata tra l'opponente e suo figlio al solo fine di consentirgli la fittizia costituzione di una posizione previdenziale, rilevante ai fini pensionistici e di percezione di indennità a carico ed in danno dell'istituto.
Per tutte tali ragioni, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Cosenza, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 111 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] dom.ta in Castrovillari, via Casalnuovo n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Piera A. M. Roseti,
(C.F.: ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
Opponente
Nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A presso P.IVA_2
l'Ufficio Legale dell' di Cosenza, con i procuratori, avv. Gilda Avena avv. Silvia Parisi, avv. CP_2
Umberto Ferrato dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, per atto notar del Distretto Notarile di Roma in data 22 marzo 2024, rep. n. 37875 raccolta n. 7313 Persona_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la ricorrente in epigrafe, con ricorso del 10.1.2025, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2024 00043196 80 000, notificato in data 11.12.2024, con cui l' di CP_2
Cosenza le ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 1.356,48 per mancati versamenti contributivi in favore della di lavoro relativamente al periodo 2022/3 e Parte_2
2022/4 contestando la debenza della predetta contribuzione siccome all'esito degli accertamenti ispettivi compiuti nei suoi confronti, quale titolare di azienda agricola, i funzionari ispettivi CP_2 hanno disconosciuto il rapporto di lavoro fittiziamente instaurato con il proprio figlio , CP_3 da ottobre 2017 a settembre 2022, annullando la sua posizione contributiva/previdenziale e chiedendogli la restituzione delle indennità indebitamente percepite. Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'opposto avviso di addebito.
Con memoria del 30.5.2025, l' dava atto dell'avvenuto sgravio integrale in sede amministrativa CP_2 dell'avviso di addebito per cui è causa, evidenziando che alla luce degli esiti degli accertamenti ispettivi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022006706/DDl del 13/01/2023, ovvero disconoscimento totale dei rapporti di lavoro instaurati dall'azienda agricola Parte_1
” con il sig. dall'ottobre 2017 al 31.12.2022 (cfr. verbale ispettivo, all. n. 2) –
[...] CP_3 sono stati annullati i carichi contributivi dei trimestri 3° e 4° 2022, richiesti con l'avviso di addebito oggetto di causa. Alla luce dello sgravio, concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, alla luce del provvedimento di sgravio emesso dall' , deve essere CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n.
368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, stante l'avvenuto totale sgravio dell' avviso di addebito oggetto di opposizione, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento e che impone a questo Giudice di pronunciarsi non con ordinanza, bensì con sentenza.
Sul punto, si osserva che in ipotesi di cessazione della materia del contendere, per la regolamentazione delle spese di lite, trovano applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, si osserva che da un lato l' non appena ricevuta la notifica del ricorso – ha CP_4 compiuto tutte le verifiche necessarie al fine di pervenire all'annullamento del debito contributivo, mediante emissione tempestiva di provvedimento di sgravio, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.; peraltro, la formazione dell'avviso di addebito è dipesa da quanto dichiarato all' dalla medesima ricorrente a mezzo invio dei modelli DMAG attestanti l'esistenza CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato nei trimestri in contestazioni, circostanza, questa, confermata dalla stessa opponente. E' solo a seguito dell'attività ispettiva effettuata dall'istituto che si è scoperta l'insussistenza del predetto rapporto di lavoro ed il conseguente venir meno del rapporto obbligatorio contributivo, instaurato in maniera simulata tra l'opponente e suo figlio al solo fine di consentirgli la fittizia costituzione di una posizione previdenziale, rilevante ai fini pensionistici e di percezione di indennità a carico ed in danno dell'istituto.
Per tutte tali ragioni, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Cosenza, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti