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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 581 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORABITO GIUSEPPE, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MAIO SEBASTIANO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/02/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/09/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 589, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], nata Per_1 Per_2
a Messina il 18/12/2005, e nato a [...] il [...]; Per_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. I ricorrenti hanno scelto il regime di comunione legale dei beni ed hanno già proceduto alla separazione di tutti i beni in comunione .
3. La casa familiare, sita in via Pietro Castelli n. 300, verrà assegnata alla Sig.ra
4. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il figlio Pt_1
minorenne anche se affidato congiuntamente ad entrambi i genitori avrà, quale Per_3
residenza privilegiata, quella della madre e con facoltà per il padre di vederlo ed averlo con sé due giorni a settimana, preferibilmente il mercoledì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore
18:00 e i giorni di sabato e domenica, alternativamente, dalle ore 20:00 del sabato alle ore
20:00 della domenica. Nel caso di impegni dei genitori o extra scolastici dei figli, i giorni di visita potranno essere cambiati, purché concordati da ambo i genitori almeno un giorno prima.
I figli trascorreranno le festività annuali, quali il Natale, il Capodanno, la Pasqua, il Lunedi dell'Angelo ed altre, ad anni alterni con ciascun genitore.
5. Per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi, preferibilmente dal 10 al 25 del mese di agosto o, comunque, nei giorni che dovranno essere concordati dai genitori entro il mese del giugno precedente.
6. In occasione della festa della mamma, il bambino starà l'intera giornata dalla madre (indipendentemente dal giorno della settimana in cui verrà a cadere) e, viceversa, con il padre trascorrerà tutta la giornata in occasione della festa del papà,.
7. Tutte le decisioni in merito all'istruzione, la salute e l'educazione del figlio verranno prese congiuntamente dai genitori, i quali si impegnano, altresì, a curare il Per_3
suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
8. Il Sig. , per il Controparte_1
mantenimento dei figli economicamente non indipendenti, verserà alla Sig.ra Parte_1
una somma pari complessivamente ad euro 600,00 (pari a € 200,00 per ogni figlio, mentre, per il mantenimento della moglie, che in atto risulta e dichiara di essere impiegata, verserà una somma pari ad euro 300,00 solo nei mesi in cui quest'ultima risultasse non svolgere attività lavorativa, da corrispondersi a mezzo “postepay evolution ” n. 5333 1711 7028 8910, intestata alla sig.ra Tutte le spese scolastiche e mediche, in senso lato, Parte_1
nell'interesse della prole saranno a carico esclusivo del padre. Mentre le spese straordinarie diverse da quelle sopra indicate saranno ripartite nella misura del 70% a carico del sig. CP_1
e del 30% a carico della sig.ra 9. Il Sig. potrà portare il figlio fuori Pt_1 CP_1 Per_3
dal comune di Messina solo a seguito di autorizzazione della madre, anche nei giorni diversi da quelli concordati per le visite. 10. In caso di espatrio del citato minore per ragioni scolastiche o socio culturali in genere, ciascun coniuge si impegna reciprocamente a prestare il proprio consenso anche per l'espletamento delle pratiche necessarie a consentire i minori di uscire dal paese di origine”.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/09/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 589, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 581 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MORABITO GIUSEPPE, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MAIO SEBASTIANO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/02/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/09/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 589, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], nata Per_1 Per_2
a Messina il 18/12/2005, e nato a [...] il [...]; Per_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. I ricorrenti hanno scelto il regime di comunione legale dei beni ed hanno già proceduto alla separazione di tutti i beni in comunione .
3. La casa familiare, sita in via Pietro Castelli n. 300, verrà assegnata alla Sig.ra
4. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il figlio Pt_1
minorenne anche se affidato congiuntamente ad entrambi i genitori avrà, quale Per_3
residenza privilegiata, quella della madre e con facoltà per il padre di vederlo ed averlo con sé due giorni a settimana, preferibilmente il mercoledì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore
18:00 e i giorni di sabato e domenica, alternativamente, dalle ore 20:00 del sabato alle ore
20:00 della domenica. Nel caso di impegni dei genitori o extra scolastici dei figli, i giorni di visita potranno essere cambiati, purché concordati da ambo i genitori almeno un giorno prima.
I figli trascorreranno le festività annuali, quali il Natale, il Capodanno, la Pasqua, il Lunedi dell'Angelo ed altre, ad anni alterni con ciascun genitore.
5. Per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi, preferibilmente dal 10 al 25 del mese di agosto o, comunque, nei giorni che dovranno essere concordati dai genitori entro il mese del giugno precedente.
6. In occasione della festa della mamma, il bambino starà l'intera giornata dalla madre (indipendentemente dal giorno della settimana in cui verrà a cadere) e, viceversa, con il padre trascorrerà tutta la giornata in occasione della festa del papà,.
7. Tutte le decisioni in merito all'istruzione, la salute e l'educazione del figlio verranno prese congiuntamente dai genitori, i quali si impegnano, altresì, a curare il Per_3
suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
8. Il Sig. , per il Controparte_1
mantenimento dei figli economicamente non indipendenti, verserà alla Sig.ra Parte_1
una somma pari complessivamente ad euro 600,00 (pari a € 200,00 per ogni figlio, mentre, per il mantenimento della moglie, che in atto risulta e dichiara di essere impiegata, verserà una somma pari ad euro 300,00 solo nei mesi in cui quest'ultima risultasse non svolgere attività lavorativa, da corrispondersi a mezzo “postepay evolution ” n. 5333 1711 7028 8910, intestata alla sig.ra Tutte le spese scolastiche e mediche, in senso lato, Parte_1
nell'interesse della prole saranno a carico esclusivo del padre. Mentre le spese straordinarie diverse da quelle sopra indicate saranno ripartite nella misura del 70% a carico del sig. CP_1
e del 30% a carico della sig.ra 9. Il Sig. potrà portare il figlio fuori Pt_1 CP_1 Per_3
dal comune di Messina solo a seguito di autorizzazione della madre, anche nei giorni diversi da quelli concordati per le visite. 10. In caso di espatrio del citato minore per ragioni scolastiche o socio culturali in genere, ciascun coniuge si impegna reciprocamente a prestare il proprio consenso anche per l'espletamento delle pratiche necessarie a consentire i minori di uscire dal paese di origine”.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/09/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 589, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.