TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 1133/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
02/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1133 del R.G. per l'anno 2022
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. D. D. Borgese e l'avv. A. Calabrò Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 28/03/2022 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “…. accertare e dichiarare, nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto l'atto impugnato per i motivi esposti in ricorso;
- per l'effetto, revocare il provvedimento di revoca/decadenza dal RDC erogato in favore della Sig.ra Pt_1
e, conseguentemente, dichiarare dovute e legittime le somme erogategli;
- in
[...] subordine, ridurre le somme per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
- accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in esso indicati;
- intimare alla convenuta lo sgravio delle somme indicate attese la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto
e di diritto esposte;
- condannare la convenuta al rimborso delle somme che eventualmente la ricorrente sia costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
-condannare, l'opposta al pagamento delle spese, CP_1 diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei costituiti procuratori”.
2. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed CP_1 in diritto.
3.La domanda è infondata.
Ed invero la parte ricorrente non ha inserito nella DSU ai fini dell'ISEE la proprietà di beni immobili intestati ad essa ed al proprio coniuge.
Ne consegue la correttezza dell'operato dell , che ha revocato legittimamente il CP_1 reddito di cittadinanza in ragione della mendacità delle dichiarazioni ed informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti il requisito del reddito.
Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 03/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
02/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1133 del R.G. per l'anno 2022
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. D. D. Borgese e l'avv. A. Calabrò Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Lo Scalzo CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 28/03/2022 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “…. accertare e dichiarare, nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto l'atto impugnato per i motivi esposti in ricorso;
- per l'effetto, revocare il provvedimento di revoca/decadenza dal RDC erogato in favore della Sig.ra Pt_1
e, conseguentemente, dichiarare dovute e legittime le somme erogategli;
- in
[...] subordine, ridurre le somme per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
- accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in esso indicati;
- intimare alla convenuta lo sgravio delle somme indicate attese la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto
e di diritto esposte;
- condannare la convenuta al rimborso delle somme che eventualmente la ricorrente sia costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
-condannare, l'opposta al pagamento delle spese, CP_1 diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA. da distrarsi in favore dei costituiti procuratori”.
2. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed CP_1 in diritto.
3.La domanda è infondata.
Ed invero la parte ricorrente non ha inserito nella DSU ai fini dell'ISEE la proprietà di beni immobili intestati ad essa ed al proprio coniuge.
Ne consegue la correttezza dell'operato dell , che ha revocato legittimamente il CP_1 reddito di cittadinanza in ragione della mendacità delle dichiarazioni ed informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti il requisito del reddito.
Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 03/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo