Decreto cautelare 11 luglio 2023
Decreto cautelare 11 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Sentenza 22 giugno 2024
Rigetto
Sentenza breve 19 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/02/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2025REG.PROV.COLL.
N. 02370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2024, proposto da La Formica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Imparato e Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 592 del 4 marzo 2024 emessa ex art. 60 c.p.a. dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota dell’8 gennaio 2024, prot. n. 10160 con cui la Regione Campania ha respinto l’istanza avanzata in data 11 luglio 2023 dalla società la Formica s.r.l. per ottenere la proroga dell’AIA n. 260 del 20 dicembre 2011, concernente un insediamento produttivo localizzato nel territorio del Comune di Scafati.
2. La società destinataria di tale provvedimento lo ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, sulla base dei seguenti motivi:
a) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione Illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione del d.l. n. 21 del 2022, nonché del d.l. 198 del 2022, violazione dell’art. 29- octies del d.lgs. 152/2006;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge 241/90, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3. Con la sentenza n. 592 del 4 marzo 2024 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. La originaria ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione cautelare dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico articolato motivo così rubricato: error in iudicando, illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della pronuncia di primo grado.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 1261 dell’8 aprile 2024 è stata accolta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della pronuncia appellata.
7. Con memoria del 26 agosto 2024 l’appellante ha comunicato di non aver più alcun interesse alla definizione del merito dell’appello, avendo nelle more ottenuto il rinnovo dell’A.I.A, e, pertanto, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
8. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto comunicato dall’appellante il Collegio ritiene che sia oggettivamente venuto meno qualsiasi interesse da parte sua a coltivare ulteriormente l’impugnazione proposta, per l’avvenuto rilascio del rinnovo dell’A.I.A. Ne consegue che l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Per la natura e per l’esito complessivo del giudizio sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO