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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bordighera (IM), via Vittorio Emanuele n. 266, presso lo studio dell'Avv. DONETTI CHIARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Luigi Vitali n. 1, presso lo studio dell'Avv. FLORIO ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE SUPERMERCATI Parte_1 voglia il Giudice adito annullare il provvedimento di diniego alla rateizzazione emesso da di Novara, sportello di Borgomanero, in data Controparte_2
23/07/2024, notificato via pec il 24/7/24 e avente ad oggetto l'istanza di rateizzazione n.137025 del 12/07/2024 presentata dalla società C.F. Parte_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. P.IVA_1
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa.
1 Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 28.6.2024 aveva ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento n. 073 2024 90033181 82/000, relativa alla cartella n. 07320170003750466000, per un importo complessivo pari ad euro 28.369,21 (doc. 1 ric.) e ne aveva chiesto la rateizzazione il 12.7.2024 (doc. 2 ric.). Con preavviso in pari data, l aveva preannunciato il rigetto dell'istanza (doc. 3 ric.), attuata con CP_3 provvedimento del 23.7.2024, notificato il giorno successivo (doc. 4 ric.). Precisava che la cartella in questione aveva a oggetto il pagamento di sanzioni amministrative ex lege 689/1981, irrogate dall' . Controparte_4
Agiva, in questa sede, opponendosi al rigetto della propria istanza ed evidenziando di avere presentato osservazioni al preavviso, che non erano state debitamente considerate (doc. 6 ric.). Deduceva, in particolare, di trovarsi in situazione di gravissima difficoltà economica, che aveva impedito di onorare la precedente rateizzazione concessa. Deduceva, a riprova della propria affidabilità economica, di aver chiesto e ottenuto la rateizzazione di ulteriori cartelle, per un importo complessivo di euro
108.156,21. Evidenziava che il mancato accoglimento del ricorso le avrebbe recato un grave danno.
Si costituiva l , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 21.5.2025. Richiamava la motivazione riportata nel preavviso di rigetto, in cui si era osservato che la precedente rateazione prot. n. 107172 del 20.9.2019 era stata revocata per mancato pagamento. Rammentava, in proposito, il disposto dell'art. 19, d.p.r. n. 602/1973, che prevedeva che, in caso di mancato pagamento di otto rate, il debitore decadeva automaticamente e l'intero carico diveniva immediatamente esigibile e non avrebbe potuto essere nuovamente rateizzato. Deduceva che, in mancanza di controdeduzioni idonee a contrastare la motivazione di cui al preavviso di rigetto, questo era stato confermato a norma di legge. Evidenziava altresì l'irrilevanza della concessione di ulteriori rateazioni, poiché i carichi in questione non erano mai stati oggetto di rateizzazioni rimaste inevase.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Si deve preliminarmente osservare che parte ricorrente qualifica il proprio ricorso
“EX art.. 6 D.LGS. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981”. Esso, tuttavia, non ha a oggetto l'opposizione a una sanzione amministrativa, ma all'esecuzione preannunciata dall , a mezzo intimazione di pagamento. CP_3
In particolare, la ricorrente contesta il diniego della rateazione del carico risultante dall'intimazione di pagamento n. 073 2024 90033181 82/000, relativa alla cartella n. 07320170003750466000, deducendo che le proprie osservazioni al preavviso di rigetto non sarebbero state considerate e che, in ogni caso, l'esecuzione recherebbe danno alla possibilità, per l'impresa, di far fronte ai propri debiti.
Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché in esso non si contesta la legittimità dell'applicazione di sanzioni amministrative, ma il diritto a procedere a esecuzione forzata per l'intero credito immediatamente, anziché in forma rateale. 2. Ciò premesso, l ha così motivato il preavviso di rigetto (doc. 3 ric.): “si rileva CP_3 la rateizzazione protocollo n. 107172 del 20/09/2019, decaduta dal beneficio della dilazione e revocata. Tale provvedimento non può essere riammesso per assenza di rate future. Per questo motivo la cartella n. 07320170003750466000 deve essere pagata integralmente”.
In risposta, il l.r. della ricorrente ha dichiarato (doc. 6 ric.): “Buongiorno, le ultime 11 rate non sono state pagate in quanto la cartella era stata inserita nella richiesta di rottamazione del 24/03/02 prot W-2023032403976457, dovendo però pagare per le prime due rate il 10% del valore ed essendo in difficoltà economica, non siamo riusciti a procedere. Pertanto chiediamo, vista la difficoltà economica, di Parte_2 rateizzare comunque il debito se non fosse possibile in 72 rate anche in un minor numero”.
Trattasi di osservazioni del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano e che, anche ove fossero state debitamente considerate dall , non avrebbero potuto condurre a CP_3 un diverso provvedimento.
Come correttamente osservato dalla Difesa di parte opposta, infatti, l'art. 19, comma 3, d.p.r. n. 602/1973 dispone che “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.
Né in sede amministrativa, né in questa sede il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di questa disposizione, la quale è chiarissima nell'escludere che possa essere concessa una nuova rateazione di un credito, per cui non sono state pagate otto rate.
3 Alla luce della norma citata, nessun rilievo può essere attribuito alla gravità della situazione finanziaria, peraltro non provata, né tantomeno alla concessione di ulteriori rateazioni da parte dell per crediti diversi. CP_3
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 (parametro per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale), tenuto conto del valore della causa (euro 28.369,21), della sua natura documentale e della grave infondatezza della domanda, la quale non consente di discostarsi dai parametri medi, pur a fronte di una controversia di non particolare complessità, in complessivi euro 5.810, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che l ha Controparte_1 diritto di procedere a esecuzione forzata per l'intero credito di cui all'intimazione di pagamento n. 0732024900338182/000, relativa alla cartella n. 07320170003750466000;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio dell , liquidate in complessivi Controparte_1 euro 5.810, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Roberta Florio. Così deciso il 17.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bordighera (IM), via Vittorio Emanuele n. 266, presso lo studio dell'Avv. DONETTI CHIARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Luigi Vitali n. 1, presso lo studio dell'Avv. FLORIO ROBERTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenuta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE SUPERMERCATI Parte_1 voglia il Giudice adito annullare il provvedimento di diniego alla rateizzazione emesso da di Novara, sportello di Borgomanero, in data Controparte_2
23/07/2024, notificato via pec il 24/7/24 e avente ad oggetto l'istanza di rateizzazione n.137025 del 12/07/2024 presentata dalla società C.F. Parte_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. P.IVA_1
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa.
1 Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 28.6.2024 aveva ricevuto notificazione dell'intimazione di pagamento n. 073 2024 90033181 82/000, relativa alla cartella n. 07320170003750466000, per un importo complessivo pari ad euro 28.369,21 (doc. 1 ric.) e ne aveva chiesto la rateizzazione il 12.7.2024 (doc. 2 ric.). Con preavviso in pari data, l aveva preannunciato il rigetto dell'istanza (doc. 3 ric.), attuata con CP_3 provvedimento del 23.7.2024, notificato il giorno successivo (doc. 4 ric.). Precisava che la cartella in questione aveva a oggetto il pagamento di sanzioni amministrative ex lege 689/1981, irrogate dall' . Controparte_4
Agiva, in questa sede, opponendosi al rigetto della propria istanza ed evidenziando di avere presentato osservazioni al preavviso, che non erano state debitamente considerate (doc. 6 ric.). Deduceva, in particolare, di trovarsi in situazione di gravissima difficoltà economica, che aveva impedito di onorare la precedente rateizzazione concessa. Deduceva, a riprova della propria affidabilità economica, di aver chiesto e ottenuto la rateizzazione di ulteriori cartelle, per un importo complessivo di euro
108.156,21. Evidenziava che il mancato accoglimento del ricorso le avrebbe recato un grave danno.
Si costituiva l , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 21.5.2025. Richiamava la motivazione riportata nel preavviso di rigetto, in cui si era osservato che la precedente rateazione prot. n. 107172 del 20.9.2019 era stata revocata per mancato pagamento. Rammentava, in proposito, il disposto dell'art. 19, d.p.r. n. 602/1973, che prevedeva che, in caso di mancato pagamento di otto rate, il debitore decadeva automaticamente e l'intero carico diveniva immediatamente esigibile e non avrebbe potuto essere nuovamente rateizzato. Deduceva che, in mancanza di controdeduzioni idonee a contrastare la motivazione di cui al preavviso di rigetto, questo era stato confermato a norma di legge. Evidenziava altresì l'irrilevanza della concessione di ulteriori rateazioni, poiché i carichi in questione non erano mai stati oggetto di rateizzazioni rimaste inevase.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Si deve preliminarmente osservare che parte ricorrente qualifica il proprio ricorso
“EX art.. 6 D.LGS. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981”. Esso, tuttavia, non ha a oggetto l'opposizione a una sanzione amministrativa, ma all'esecuzione preannunciata dall , a mezzo intimazione di pagamento. CP_3
In particolare, la ricorrente contesta il diniego della rateazione del carico risultante dall'intimazione di pagamento n. 073 2024 90033181 82/000, relativa alla cartella n. 07320170003750466000, deducendo che le proprie osservazioni al preavviso di rigetto non sarebbero state considerate e che, in ogni caso, l'esecuzione recherebbe danno alla possibilità, per l'impresa, di far fronte ai propri debiti.
Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché in esso non si contesta la legittimità dell'applicazione di sanzioni amministrative, ma il diritto a procedere a esecuzione forzata per l'intero credito immediatamente, anziché in forma rateale. 2. Ciò premesso, l ha così motivato il preavviso di rigetto (doc. 3 ric.): “si rileva CP_3 la rateizzazione protocollo n. 107172 del 20/09/2019, decaduta dal beneficio della dilazione e revocata. Tale provvedimento non può essere riammesso per assenza di rate future. Per questo motivo la cartella n. 07320170003750466000 deve essere pagata integralmente”.
In risposta, il l.r. della ricorrente ha dichiarato (doc. 6 ric.): “Buongiorno, le ultime 11 rate non sono state pagate in quanto la cartella era stata inserita nella richiesta di rottamazione del 24/03/02 prot W-2023032403976457, dovendo però pagare per le prime due rate il 10% del valore ed essendo in difficoltà economica, non siamo riusciti a procedere. Pertanto chiediamo, vista la difficoltà economica, di Parte_2 rateizzare comunque il debito se non fosse possibile in 72 rate anche in un minor numero”.
Trattasi di osservazioni del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano e che, anche ove fossero state debitamente considerate dall , non avrebbero potuto condurre a CP_3 un diverso provvedimento.
Come correttamente osservato dalla Difesa di parte opposta, infatti, l'art. 19, comma 3, d.p.r. n. 602/1973 dispone che “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”.
Né in sede amministrativa, né in questa sede il ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di questa disposizione, la quale è chiarissima nell'escludere che possa essere concessa una nuova rateazione di un credito, per cui non sono state pagate otto rate.
3 Alla luce della norma citata, nessun rilievo può essere attribuito alla gravità della situazione finanziaria, peraltro non provata, né tantomeno alla concessione di ulteriori rateazioni da parte dell per crediti diversi. CP_3
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 (parametro per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale), tenuto conto del valore della causa (euro 28.369,21), della sua natura documentale e della grave infondatezza della domanda, la quale non consente di discostarsi dai parametri medi, pur a fronte di una controversia di non particolare complessità, in complessivi euro 5.810, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che l ha Controparte_1 diritto di procedere a esecuzione forzata per l'intero credito di cui all'intimazione di pagamento n. 0732024900338182/000, relativa alla cartella n. 07320170003750466000;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio dell , liquidate in complessivi Controparte_1 euro 5.810, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Roberta Florio. Così deciso il 17.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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