Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2021, proposto da
“ Csm ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Alberto Torrazza, Bruno Fondacaro ed Alessandra Bertolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. PE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con atto introduttivo del giudizio notificato l’8 novembre 2021 e depositato in giudizio il successivo 19 novembre 2021, la società ricorrente chiedeva all’amministrazione convenuta il ristoro dei pregiudizi asseritamente subiti per effetto dell’inadempimento ad obblighi discendenti dalla concessione conclusa con essa e, in particolare, dalle opere necessarie per la realizzazione di infrastrutture autostradali;
- l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale si costituiva con atto di mera forma;
- in prossimità della discussione nel merito del gravame parte ricorrente, con dichiarazione notificata e depositata in giudizio il 3 marzo 2026, rendeva noto essere intervenuto tra le parti un accordo per la definizione extragiudiziale della controversia, con conseguente proprio impegno ad abbandonare il presente giudizio;
- la dichiarazione di cui sopra, notificata all’amministrazione resistente, veniva da questa accettata con atto di adesione del 17 marzo 2026, con cui anche la parte pubblica conveniva in ordine alla compensazione delle spese di lite;
- infine, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- sussistono tutti i presupposti normativamente prefissati dall’art. 84 c.p.a. per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso;
- stante l’accordo in tal senso tra le parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
PE IC, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| PE IC | AU LE |
IL SEGRETARIO