Art. 2.
Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento suddetto sono, per ciascun esercizio, stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento suddetto sono, per ciascun esercizio, stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.