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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_2 in atti, dall'Avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver costantemente svolto l'attività di bracciante agricola, occupandosi di attività comportanti “continue sollecitazioni del tronco” – esponeva di aver presentato, in data
5.7.2023, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (ernie discali lombari multiple).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_3 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_2 valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente nel CP_ periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. e – è stata Per_1 disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue: “L' ha respinto tale domanda ritenendo che la ricorrente non abbia CP_2 mai svolto specifiche mansioni tabellate per ernia discale considerando l'obesità del soggetto ed avendo inoltre la prodotto un solo accertamento di RM eseguito Parte_1 nel 2023 a distanza di 5 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa (2018). La riportata documentazione agli atti in realtà presenta oltre il referto della Rm del 05.08.23 anche il referto di due visite neurochirurgiche eseguite in data 18.04.18 e 20.09.18.
In particolare nella visita del 18.04.18 lo specialista fa anche riferimento ad una Rm eseguita in data 06.09.17;RM che mostra una patologia lombare diffusa ma più marcata a livello discale tra L4 ed L5.
Referto di tale RM è stato presentato, come riportato, al momento della visita peritale.
La presenza di tale documentazione evidenzia quindi che la patologia discale lombare denunciata era già sicuramente presente nel 2017.L'anamnesi lavorativa ha mostrato che a partire dal 2001 la signora ha sempre svolto il lavoro di bracciante agricola Parte_1 per una media di 102 giorni l'anno svolgendo lavorazioni di vario genere. Lavorazioni che se non presentavano la necessità di una frequente mobilizzazione manuale di carichi, sicuramente hanno comportato la necessità di prolungate e ripetute posture incongrue del rachide lombare come sicuramente ritengo debba essere considerata la prolungata flessione del rachide lombare necessaria per svolgere le attività lavorative proprie della ricorrente: diserbamento manuale, piantagione e raccolta di verdure al suolo.
Tutte attività che necessitano, come detto, di prolungata flessione del rachide lombare;
postura questa che sollecita in modo particolare gli ultimi dischi intersomatici lombari determinando lo sposta-mento in senso posteriore del nucleo polposo con aumento della pressione sull'anulus fibroso.
Come riportato la sig.ra presenta anche una obesità che sicurante ha anche Parte_1 essa comportato un sovraccarico lombare;
ritengo però che l'attività lavorativa svolta debba essere considerata concausa nel determinismo della patologia denunciata”.
Il ctu ha dunque quantificato nella misura del 7% il danno biologico subìto dall'istante a causa della patologia denunciata.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_2
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 7% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 5.7.2023 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del CP_2 dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_2 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_2 decreto.
Brindisi, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere