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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2927 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
06/05/2025 da
c.f. assistita e difesa dagli avvocati COMINETTI Parte_1 C.F._1
MARCO e VIVIANI FEDERICO , come da procura in atti;
e
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato FASSI Controparte_1 C.F._2
PIETRO , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
19/09/2021 a SN e che dall'unione non erano nati figli
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso come da nota depositata per l'udienza cartolare del 9.6.25.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico di fatto concretandosi nella mera pronuncia di stato
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di SN (BG) (atto n. 6 , parte II , serie A, anno 2021 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 12.6.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
06/05/2025 da
c.f. assistita e difesa dagli avvocati COMINETTI Parte_1 C.F._1
MARCO e VIVIANI FEDERICO , come da procura in atti;
e
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato FASSI Controparte_1 C.F._2
PIETRO , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
19/09/2021 a SN e che dall'unione non erano nati figli
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso come da nota depositata per l'udienza cartolare del 9.6.25.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico di fatto concretandosi nella mera pronuncia di stato
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di SN (BG) (atto n. 6 , parte II , serie A, anno 2021 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 12.6.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino