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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIURPA MARIA ROSARIA, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GRIMALDI MATTEO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100794/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100794/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - C.F_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101103/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 40/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_3 - C.F_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101097/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101097/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101097/2024 IRPEF-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 41/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_4 - C.F._Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101102/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101102/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101102/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. (già Ricorrente_1 snc) ed i soci Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4, con distinti atti i cui ricorsi sono stati riuniti ex art.29 D.lgs 546/92, hanno proposto ricorso avverso gli avvisi d'accertamento : a) n. T9M02C100794/2024, relativo al periodo di imposta 2018 e riferito all'imposta sul reddito delle società di persone, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e relative violazioni e sanzioni, con cui sono stati recuperati a tassazione costi per operazioni inesistenti per € 63.135,65 e quindi accertato un maggior valore della produzione ai fini Irap di € 735.450,00, anziché € 672.315,00 dichiarati, con una maggiore imposta di
€ 2.462,00, una maggiore imposta Iva di €. 13.890,00, oltre a sanzioni per € 16.824,70; b) n.
T9M01C101103/2024, n. T9M01C101097/2024 e n. T9M01C101102/2024 notificati a ciascuno dei soci cui i rilievi di cui sopra sono stati estesi in ragione della partecipazione di ciascuno alla SNC ai sensi dell'art. 5 Tuir. In particolare, è stato determinato un maggior reddito di € 593.822,00 da ripartire fra i 3 soci ed esattamente al sig. Ricorrente_2 € 197.921,00, al sig. IN UC € 197.980,00 e al sig. Ricorrente_3
€.197.921,00.
In fatto, le contestazioni derivano dalla verifica dei rapporti commerciali intrattenuti nell'anno di imposta 2018 con la ditta individuale Nominativo_1, esercente l'attività di muratore, il quale ha emesso nei confronti della Ricorrente_1 srl, allora Ricorrente_1. snc, fatture per €.63.135,65 ritenute afferenti ad operazioni inesistenti poiché detto fornitore non possedeva i beni che dalle fatture risulterebbero noleggiati alla società ricorrente;
inoltre il Nominativo_1 avrebbe emesso fatture per ingenti corrispettivi ritenuti impossibili per una ditta individuale priva di dipendenti, di attrezzature e mezzi di trasporto, il tutto in carenza di prova che questi sia mai stato nei cantieri di cui alle varie fatture le quali oltretutto sono generiche, prive di riferimenti documentali a contratti e con numerazioni identiche per clienti diversi fra cui quelle contestate alla società ricorrente.
Ritiene la società ricorrente che le contestazioni mosse alla medesima siano generiche e non pertinenti al caso di specie;
sostiene di aver conosciuto il Nominativo_1 perché indicato da terzi come persona qualificata per svolgere le particolari attività edili che dovevano essere affidate e, dopo averne verificato l'iscrizione in camera di commercio verificata l'esperienza pregressa presso altre ditte che confermavano la regolarità del
DURC prodotto, venivano con lui stipulati contratti per ciascun cantiere con specificazione delle mansioni e dei corrispettivi riconosciuti. Tutte le fatture hanno contenuto analitico, pagate con bonifici o con assegno, sono state emesse in regime di reverse charge, quindi senza applicazione dell'Iva e sono state registrate sia nel registro Iva acquisti che in quello delle vendite. Vengono, quindi, partitamente descritti ciascuno dei sette cantieri ove ha lavorato il Nominativo_1 (Colorno (PR), Indirizzo_1, Casalmaggiore (CR), Indirizzo_2, Casale di Mezzani (PR), Indirizzo_3, Sissa Trecasali (PR), frazione Luogo_1, Ameglia (SP), Indirizzo_4, Noceto (PR), Indirizzo_5, Mantova, Indirizzo_6, angolo Indirizzo_7), richiamando le dichiarazioni dei vari direttori dei cantieri che ne confermano la presenza in loco oltre a produrre foto e documenti a dimostrazione dell'effettività dei lavori eseguiti. Rileva, pertanto,
l'infondatezza delle contestazioni dell'ufficio ritenendo di aver fornito ampia prova dell'effettiva presenza del Nominativo_1 nei vari cantieri, contestando come inveritiera l'affermazione di genericità delle descrizioni dei lavori svolti nelle fatture e rappresentando che lo stesso ha utilizzato le attrezzature della committente così come si è avvalso del personale della medesima, a nulla rilevando se per altri clienti il Nominativo_1 abbia emesso fatture per operazioni inesistenti.
Analoghe motivazioni sono state assunte dai soci ricorrenti nei rispettivi ricorsi.
Concludono quindi chiedendo in via principale l'annullamento degli atti impugnati e, in via subordinata, che la Corte di Giustizia Tributaria adita determini il reddito d'impresa, il valore della produzione ai fini Irap e l'iva nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con ogni provvedimento consequenziale. assumendo come imposte quelle che l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria riterrà di giustizia.
Costituendosi in giudizio l'Ufficio finanziario, ricostruisce i motivi che hanno condotto a verificare la posizione di Nominativo_1 (emissione di fatture per importi ingenti a fronte dell'assenza di mezzi e personale, debiti ingenti con l'erario, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali) precisando che l'avviso d'accertamento emesso a suo carico non è stato impugnato ed è divenuto definitivo. Con riferimento alla società ricorrente, evidenzia che a seguito dell'invio del questionario questa ha prodotto le fatture ricevute dalla ditta Nominativo_1, il registro iva acquisti, i contratti di subappalto, la visura camerale ed il Durc della ditta Nominativo_1 oltre ad una memoria, senza però fornire alcun elemento attestante l'effettività delle prestazioni, gli accordi e contrattazioni tra le parti in merito alle modalità di esecuzione della prestazione, le date di esecuzione degli stessi, l'approvazione dei lavori, l'eventuale presenza di altro personale sui cantieri e in base a quali criteri sia stato determinato il prezzo della prestazione ricevuta, sottolineando altresì la discrepanza fra quanto dichiarato dalla società e quanto scritto nei contratti ove si afferma che il Nominativo_1 ha la disponibilità di mezzi propri per l'esecuzione dei lavori subappaltati. Ribadisce che non vi è prova dell'effettività delle operazioni fatturate che risultano addirittura di importo maggiore rispetto a quanto dichiarato per il 2018 dallo stesso Nominativo_1 il quale non può in alcun caso aver effettuato lavori per l'enorme ammontare che l'ufficio ha riscontrato in capo al medesimo attraverso lo spesometro integrato. Quanto ai singoli documenti prodotti da controparte, osserva che: I contratti di subappalto si sostanziano in modelli prestampati, sovrapponibili l'uno all'altro e del tutto generici i quali non riportano alcun riferimento alla data di inizio e di fine dei lavori, alle modalità di esecuzione dei medesimi, alla modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, agli obblighi ed alle responsabilità delle parti;
le fatture ed i pagamenti prodotti dalla ricorrente non rivestono alcuna utilità probatoria, trattandosi di elementi apparentemente regolari ma appositamente predisposti al fine di celare l'illecito, in ogni caso, le fatture non riportano alcun riferimento ai contratti, ai prezzi e alle ore lavorate;
il
DURC ed il POS sono elementi cartolari che nulla dimostrano;
dall'analisi delle fatture, emergono delle sovrapposizioni di periodi di esecuzione dei lavori edili, in cantieri differenti (Ad esempio, nel solo mese di dicembre il Nominativo_1 ha emesso tre fatture -1.12.2018, 22.12.2028 e 31.12.2028- per l'importo complessivo di
€ 24.042,25 per lavori eseguiti nel cantiere di Noceto (PR), Indirizzo_5 e nel cantiere di Mantova, Indirizzo_6), circostanza che dimostra come questi essendo da solo non abbia potuto eseguire quei lavori oltretutto per quella cifra;
i lavori di rifacimento della rete fognaria sono di competenza di un idraulico e non di un semplice muratore non specializzato;
le dichiarazioni rese dai terzi secondo cui il Nominativo_1 avrebbe ricoperto il ruolo di capocantiere sono smentite dai POS ove risulta che quel ruolo è stato ricoperto dal Ricorrente_3, inoltre dette dichiarazioni sono decontestualizzate e, in alcuni casi, sono incongruenti con la documentazione di cantiere e pertanto dette dichiarazioni sono da considerarsi inattendibili;
anche la documentazione fotografica deve ritenersi irrilevante perché decontestualizzata così come le conversazioni “whatsapp”; l'assenza di mezzi e attrezzature in capo al Nominativo_1 inficia lo stesso schema contrattuale del subappalto per assenza di uno degli elementi essenziali del medesimo. Ritiene infine irragionevole che un muratore possa prestare la propria opera per un intero anno in favore di un unico soggetto tanto più se questi contemporaneamente emesse fatture per altrettanti ed ingenti lavori a favori di terzi, ragione per cui la posizione del Nominativo_1 va analizzata nel suo complesso con la conseguenza che deve concludersi per la fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture considerate.
Conclude quindi chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti e in merito al relativo riparto dell'onere probatorio.
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025)
Il principio riportato è costante nella giurisprudenza di legittimità ove si era già affermato che incombe all'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214). Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di un'operazione commerciale mai posta in essere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessa non è reale;
di seguito spetta al contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass.
18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza). La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass.,
16 maggio 2017, n. 12002; 12 aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410). Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
L'inesistenza oggettiva si realizza quando vi sia l'assoluta mancanza, nella realtà fenomenica, dell'operazione documentata (cd. inesistenza assoluta) oppure una divergenza in termini quantitativi tra la realtà e la rappresentazione documentale (cd. inesistenza relativa). Tale nozione va ulteriormente precisata in relazione all'attività che risulti in concreto realizzata. Rientra nell'inesistenza oggettiva, infatti, anche qualsiasi discrasia tra le dichiarazioni fattuali contenute nel documento e l'operazione effettuata, ossia con causali, modalità, oggetti e luoghi diversi da quelli indicati nelle fatture: è il caso, ad esempio, della fatturazione di opere edili che si afferma (in fattura) effettuate su un determinato immobile (ad es. presso l'impresa) e, invece, eseguite presso un altro (es. l'abitazione dell'imprenditore). In tali evenienze emerge una divergenza non solo soggettiva ma anche oggettiva, sicché l'operazione risulta soggettivamente ed oggettivamente inesistente
(v., per una casistica, Cass. 27520 del 2022; Cass. n. 34588 del 2021; Cass. n. 12486 del 2021; v. anche per analoga prospettazione Cass. sez. 3 pen., n. 10916 del 2020). ( Cass. n.24456/2024).
Nel caso di specie, la prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria non risulta sufficiente per affermare con certezza la contestata fittizietà oggettiva delle operazioni di cui ai costi disconosciuti, anche alla luce del novellato art. 7 comma 5 bis D.lgs n.546/92.
In particolare, devono ritenersi non dirimenti le circostanze secondo cui il fornitore abbia, nel medesimo anno d'imposta, emesso molteplici fatture per attività edili a vantaggio di plurimi soggetti per importi non giustificabili per un'impresa individuale priva di mezzi propri e per lavorazioni fra loro temporalmente incompatibili;
infatti, se il rilievo è perfettamente giustificativo del generale operato di controllo posto in essere dall'Ufficio, altrettanto deve ritenersi, in presenza di elementi contrari, che l'analisi debba poi essere condotta con riferimento ad ogni situazione concreta non essendo ammissibili generalizzazioni secondo cui, data la premessa come assunto, nessuna delle attività di cui alle varie fatture emesse è mai stata effettivamente eseguita.
In altri termini, non è possibile disconoscere tout court che nell'anno in questione la ditta Nominativo_1 abbia svolto alcuna prestazione edile fra quelle complessivamente fatturate.
Ed allora, l'analisi va condotta avendo riguardo alla prova contraria addotta dai ricorrenti che, nel caso di specie va ritenuta convincente, o quantomeno atta a far ritenere insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza della pretesa impositiva sulla base della prova presuntiva fornita dall'Ufficio.
Infatti, i ricorrenti hanno fornito copiosa prova concreta documentale (ben 77 documenti): della presenza della ditta Nominativo_1 sui vari cantieri attraverso le dichiarazioni dei vari direttori dei lavori – documenti sottoscritti dai rispettivi professionisti e non specificatamente disconosciuti quanto alla provenienza e contenuto dall'Ufficio- (di valenza non dirimente l'affermazione che il Nominativo_1 venga indicato come capocantiere pur non avendone la specifica qualifica apparendo piuttosto la stessa un'espressione atta ad individuare il medesimo come la persona di riferimento per quei determinati lavori); hanno coerentemente dimostrato che l'assenza di mezzi propri in capo al Nominativo_1 per lo svolgimento dei lavori edili affidatigli è stata sopperita con la messa a disposizione del medesimo di mezzi e maestranze di supporto facenti capo direttamente alla società appaltatrice;
come non vi sia stata, attraverso la ricostruzione analitica per ogni singolo cantiere, sovrapposizione incompatibile fra i tempi delle giornate lavorative impiegate in ciascuno di essi;
la presenza di un apposito contratto per ciascun cantiere in cui risulta indicato il cantiere dove operare, il tipo di intervento da effettuare, la parte di lavoro che era assegnata al sig. Nominativo_1 e il corrispettivo economico pattuito, descrizione poi puntualmente riportata in ciascuna delle fatture emesse (parimenti non dirimente l'affermazione secondo cui non è precisato il criterio di calcolo del corrispettivo essendo questo un dato lasciato alla libertà di contrattazione fra parti private).
Inoltre, appare significativa la circostanza che a fronte di pagamenti tutti tracciabili – con bonifico o assegno bancario- l'Ufficio non abbia condotto alcuna indagine o provato la presenza di retrocessione di somme di denaro dal Nominativo_1 alla società ricorrente o ai suoi soci, come è logico aspettarsi se si è in presenza di un'operazione oggettivamente inesistente, effettuata al solo scopo di creare costi fittizi per il committente.
Né, d'altro canto, può assumere rilevanza dirimente il fatto che Nominativo_1 non abbia interposto opposizione avverso l'avviso d'accertamento a lui indirizzato, perché, come detto, ogni posizione va valutata singolarmente seppure il quadro indiziario generale che risulta da molteplici elementi abbia ragionevolmente indotto l'Ufficio a procedere all'accertamento della posizione di tutti coloro che nell'anno d'imposta considerato hanno avuto rapporti commerciali con la ditta Nominativo_1, quadro indiziario che però, proprio in ragione della sua estensione generica a tutti i committenti, avrebbe necessitato l'adduzione di ulteriori elementi specifici atti a corroborarne in rapporto al caso specifico le tesi.
In conclusione, poiché la prova contraria offerta dai ricorrenti appare sufficientemente documentata tanto da porre dubbi sulla ricostruzione per detta azienda ed i suoi soci operata dall'Ufficio, deve trovare applicazione l'art. 7 comma 5 bis D.lgs 546/92 con conseguente declaratoria di annullamento di tutti gli atti impugnati per insufficiente dimostrazione delle ragioni oggettive su cui è stata fondata la pretesa impositiva.
Per tutte le ragioni che precedono, le spese del giudizio, operando una valutazione complessiva fra le argomentazioni in fatto e diritto delle due parti, meritano l'integrale compensazione fra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, accoglie il ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite per le ragioni di cui alla parte motiva. Il Presidente Relatore Maria Rosaria Sciurpa
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIURPA MARIA ROSARIA, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GRIMALDI MATTEO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100794/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100794/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - C.F_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101103/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101103/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 40/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_3 - C.F_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101097/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101097/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101097/2024 IRPEF-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 41/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_4 - C.F._Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101102/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101102/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101102/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. (già Ricorrente_1 snc) ed i soci Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_4, con distinti atti i cui ricorsi sono stati riuniti ex art.29 D.lgs 546/92, hanno proposto ricorso avverso gli avvisi d'accertamento : a) n. T9M02C100794/2024, relativo al periodo di imposta 2018 e riferito all'imposta sul reddito delle società di persone, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e relative violazioni e sanzioni, con cui sono stati recuperati a tassazione costi per operazioni inesistenti per € 63.135,65 e quindi accertato un maggior valore della produzione ai fini Irap di € 735.450,00, anziché € 672.315,00 dichiarati, con una maggiore imposta di
€ 2.462,00, una maggiore imposta Iva di €. 13.890,00, oltre a sanzioni per € 16.824,70; b) n.
T9M01C101103/2024, n. T9M01C101097/2024 e n. T9M01C101102/2024 notificati a ciascuno dei soci cui i rilievi di cui sopra sono stati estesi in ragione della partecipazione di ciascuno alla SNC ai sensi dell'art. 5 Tuir. In particolare, è stato determinato un maggior reddito di € 593.822,00 da ripartire fra i 3 soci ed esattamente al sig. Ricorrente_2 € 197.921,00, al sig. IN UC € 197.980,00 e al sig. Ricorrente_3
€.197.921,00.
In fatto, le contestazioni derivano dalla verifica dei rapporti commerciali intrattenuti nell'anno di imposta 2018 con la ditta individuale Nominativo_1, esercente l'attività di muratore, il quale ha emesso nei confronti della Ricorrente_1 srl, allora Ricorrente_1. snc, fatture per €.63.135,65 ritenute afferenti ad operazioni inesistenti poiché detto fornitore non possedeva i beni che dalle fatture risulterebbero noleggiati alla società ricorrente;
inoltre il Nominativo_1 avrebbe emesso fatture per ingenti corrispettivi ritenuti impossibili per una ditta individuale priva di dipendenti, di attrezzature e mezzi di trasporto, il tutto in carenza di prova che questi sia mai stato nei cantieri di cui alle varie fatture le quali oltretutto sono generiche, prive di riferimenti documentali a contratti e con numerazioni identiche per clienti diversi fra cui quelle contestate alla società ricorrente.
Ritiene la società ricorrente che le contestazioni mosse alla medesima siano generiche e non pertinenti al caso di specie;
sostiene di aver conosciuto il Nominativo_1 perché indicato da terzi come persona qualificata per svolgere le particolari attività edili che dovevano essere affidate e, dopo averne verificato l'iscrizione in camera di commercio verificata l'esperienza pregressa presso altre ditte che confermavano la regolarità del
DURC prodotto, venivano con lui stipulati contratti per ciascun cantiere con specificazione delle mansioni e dei corrispettivi riconosciuti. Tutte le fatture hanno contenuto analitico, pagate con bonifici o con assegno, sono state emesse in regime di reverse charge, quindi senza applicazione dell'Iva e sono state registrate sia nel registro Iva acquisti che in quello delle vendite. Vengono, quindi, partitamente descritti ciascuno dei sette cantieri ove ha lavorato il Nominativo_1 (Colorno (PR), Indirizzo_1, Casalmaggiore (CR), Indirizzo_2, Casale di Mezzani (PR), Indirizzo_3, Sissa Trecasali (PR), frazione Luogo_1, Ameglia (SP), Indirizzo_4, Noceto (PR), Indirizzo_5, Mantova, Indirizzo_6, angolo Indirizzo_7), richiamando le dichiarazioni dei vari direttori dei cantieri che ne confermano la presenza in loco oltre a produrre foto e documenti a dimostrazione dell'effettività dei lavori eseguiti. Rileva, pertanto,
l'infondatezza delle contestazioni dell'ufficio ritenendo di aver fornito ampia prova dell'effettiva presenza del Nominativo_1 nei vari cantieri, contestando come inveritiera l'affermazione di genericità delle descrizioni dei lavori svolti nelle fatture e rappresentando che lo stesso ha utilizzato le attrezzature della committente così come si è avvalso del personale della medesima, a nulla rilevando se per altri clienti il Nominativo_1 abbia emesso fatture per operazioni inesistenti.
Analoghe motivazioni sono state assunte dai soci ricorrenti nei rispettivi ricorsi.
Concludono quindi chiedendo in via principale l'annullamento degli atti impugnati e, in via subordinata, che la Corte di Giustizia Tributaria adita determini il reddito d'impresa, il valore della produzione ai fini Irap e l'iva nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con ogni provvedimento consequenziale. assumendo come imposte quelle che l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria riterrà di giustizia.
Costituendosi in giudizio l'Ufficio finanziario, ricostruisce i motivi che hanno condotto a verificare la posizione di Nominativo_1 (emissione di fatture per importi ingenti a fronte dell'assenza di mezzi e personale, debiti ingenti con l'erario, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali) precisando che l'avviso d'accertamento emesso a suo carico non è stato impugnato ed è divenuto definitivo. Con riferimento alla società ricorrente, evidenzia che a seguito dell'invio del questionario questa ha prodotto le fatture ricevute dalla ditta Nominativo_1, il registro iva acquisti, i contratti di subappalto, la visura camerale ed il Durc della ditta Nominativo_1 oltre ad una memoria, senza però fornire alcun elemento attestante l'effettività delle prestazioni, gli accordi e contrattazioni tra le parti in merito alle modalità di esecuzione della prestazione, le date di esecuzione degli stessi, l'approvazione dei lavori, l'eventuale presenza di altro personale sui cantieri e in base a quali criteri sia stato determinato il prezzo della prestazione ricevuta, sottolineando altresì la discrepanza fra quanto dichiarato dalla società e quanto scritto nei contratti ove si afferma che il Nominativo_1 ha la disponibilità di mezzi propri per l'esecuzione dei lavori subappaltati. Ribadisce che non vi è prova dell'effettività delle operazioni fatturate che risultano addirittura di importo maggiore rispetto a quanto dichiarato per il 2018 dallo stesso Nominativo_1 il quale non può in alcun caso aver effettuato lavori per l'enorme ammontare che l'ufficio ha riscontrato in capo al medesimo attraverso lo spesometro integrato. Quanto ai singoli documenti prodotti da controparte, osserva che: I contratti di subappalto si sostanziano in modelli prestampati, sovrapponibili l'uno all'altro e del tutto generici i quali non riportano alcun riferimento alla data di inizio e di fine dei lavori, alle modalità di esecuzione dei medesimi, alla modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, agli obblighi ed alle responsabilità delle parti;
le fatture ed i pagamenti prodotti dalla ricorrente non rivestono alcuna utilità probatoria, trattandosi di elementi apparentemente regolari ma appositamente predisposti al fine di celare l'illecito, in ogni caso, le fatture non riportano alcun riferimento ai contratti, ai prezzi e alle ore lavorate;
il
DURC ed il POS sono elementi cartolari che nulla dimostrano;
dall'analisi delle fatture, emergono delle sovrapposizioni di periodi di esecuzione dei lavori edili, in cantieri differenti (Ad esempio, nel solo mese di dicembre il Nominativo_1 ha emesso tre fatture -1.12.2018, 22.12.2028 e 31.12.2028- per l'importo complessivo di
€ 24.042,25 per lavori eseguiti nel cantiere di Noceto (PR), Indirizzo_5 e nel cantiere di Mantova, Indirizzo_6), circostanza che dimostra come questi essendo da solo non abbia potuto eseguire quei lavori oltretutto per quella cifra;
i lavori di rifacimento della rete fognaria sono di competenza di un idraulico e non di un semplice muratore non specializzato;
le dichiarazioni rese dai terzi secondo cui il Nominativo_1 avrebbe ricoperto il ruolo di capocantiere sono smentite dai POS ove risulta che quel ruolo è stato ricoperto dal Ricorrente_3, inoltre dette dichiarazioni sono decontestualizzate e, in alcuni casi, sono incongruenti con la documentazione di cantiere e pertanto dette dichiarazioni sono da considerarsi inattendibili;
anche la documentazione fotografica deve ritenersi irrilevante perché decontestualizzata così come le conversazioni “whatsapp”; l'assenza di mezzi e attrezzature in capo al Nominativo_1 inficia lo stesso schema contrattuale del subappalto per assenza di uno degli elementi essenziali del medesimo. Ritiene infine irragionevole che un muratore possa prestare la propria opera per un intero anno in favore di un unico soggetto tanto più se questi contemporaneamente emesse fatture per altrettanti ed ingenti lavori a favori di terzi, ragione per cui la posizione del Nominativo_1 va analizzata nel suo complesso con la conseguenza che deve concludersi per la fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture considerate.
Conclude quindi chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti e in merito al relativo riparto dell'onere probatorio.
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025)
Il principio riportato è costante nella giurisprudenza di legittimità ove si era già affermato che incombe all'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214). Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di un'operazione commerciale mai posta in essere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessa non è reale;
di seguito spetta al contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass.
18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza). La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass.,
16 maggio 2017, n. 12002; 12 aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410). Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
L'inesistenza oggettiva si realizza quando vi sia l'assoluta mancanza, nella realtà fenomenica, dell'operazione documentata (cd. inesistenza assoluta) oppure una divergenza in termini quantitativi tra la realtà e la rappresentazione documentale (cd. inesistenza relativa). Tale nozione va ulteriormente precisata in relazione all'attività che risulti in concreto realizzata. Rientra nell'inesistenza oggettiva, infatti, anche qualsiasi discrasia tra le dichiarazioni fattuali contenute nel documento e l'operazione effettuata, ossia con causali, modalità, oggetti e luoghi diversi da quelli indicati nelle fatture: è il caso, ad esempio, della fatturazione di opere edili che si afferma (in fattura) effettuate su un determinato immobile (ad es. presso l'impresa) e, invece, eseguite presso un altro (es. l'abitazione dell'imprenditore). In tali evenienze emerge una divergenza non solo soggettiva ma anche oggettiva, sicché l'operazione risulta soggettivamente ed oggettivamente inesistente
(v., per una casistica, Cass. 27520 del 2022; Cass. n. 34588 del 2021; Cass. n. 12486 del 2021; v. anche per analoga prospettazione Cass. sez. 3 pen., n. 10916 del 2020). ( Cass. n.24456/2024).
Nel caso di specie, la prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria non risulta sufficiente per affermare con certezza la contestata fittizietà oggettiva delle operazioni di cui ai costi disconosciuti, anche alla luce del novellato art. 7 comma 5 bis D.lgs n.546/92.
In particolare, devono ritenersi non dirimenti le circostanze secondo cui il fornitore abbia, nel medesimo anno d'imposta, emesso molteplici fatture per attività edili a vantaggio di plurimi soggetti per importi non giustificabili per un'impresa individuale priva di mezzi propri e per lavorazioni fra loro temporalmente incompatibili;
infatti, se il rilievo è perfettamente giustificativo del generale operato di controllo posto in essere dall'Ufficio, altrettanto deve ritenersi, in presenza di elementi contrari, che l'analisi debba poi essere condotta con riferimento ad ogni situazione concreta non essendo ammissibili generalizzazioni secondo cui, data la premessa come assunto, nessuna delle attività di cui alle varie fatture emesse è mai stata effettivamente eseguita.
In altri termini, non è possibile disconoscere tout court che nell'anno in questione la ditta Nominativo_1 abbia svolto alcuna prestazione edile fra quelle complessivamente fatturate.
Ed allora, l'analisi va condotta avendo riguardo alla prova contraria addotta dai ricorrenti che, nel caso di specie va ritenuta convincente, o quantomeno atta a far ritenere insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza della pretesa impositiva sulla base della prova presuntiva fornita dall'Ufficio.
Infatti, i ricorrenti hanno fornito copiosa prova concreta documentale (ben 77 documenti): della presenza della ditta Nominativo_1 sui vari cantieri attraverso le dichiarazioni dei vari direttori dei lavori – documenti sottoscritti dai rispettivi professionisti e non specificatamente disconosciuti quanto alla provenienza e contenuto dall'Ufficio- (di valenza non dirimente l'affermazione che il Nominativo_1 venga indicato come capocantiere pur non avendone la specifica qualifica apparendo piuttosto la stessa un'espressione atta ad individuare il medesimo come la persona di riferimento per quei determinati lavori); hanno coerentemente dimostrato che l'assenza di mezzi propri in capo al Nominativo_1 per lo svolgimento dei lavori edili affidatigli è stata sopperita con la messa a disposizione del medesimo di mezzi e maestranze di supporto facenti capo direttamente alla società appaltatrice;
come non vi sia stata, attraverso la ricostruzione analitica per ogni singolo cantiere, sovrapposizione incompatibile fra i tempi delle giornate lavorative impiegate in ciascuno di essi;
la presenza di un apposito contratto per ciascun cantiere in cui risulta indicato il cantiere dove operare, il tipo di intervento da effettuare, la parte di lavoro che era assegnata al sig. Nominativo_1 e il corrispettivo economico pattuito, descrizione poi puntualmente riportata in ciascuna delle fatture emesse (parimenti non dirimente l'affermazione secondo cui non è precisato il criterio di calcolo del corrispettivo essendo questo un dato lasciato alla libertà di contrattazione fra parti private).
Inoltre, appare significativa la circostanza che a fronte di pagamenti tutti tracciabili – con bonifico o assegno bancario- l'Ufficio non abbia condotto alcuna indagine o provato la presenza di retrocessione di somme di denaro dal Nominativo_1 alla società ricorrente o ai suoi soci, come è logico aspettarsi se si è in presenza di un'operazione oggettivamente inesistente, effettuata al solo scopo di creare costi fittizi per il committente.
Né, d'altro canto, può assumere rilevanza dirimente il fatto che Nominativo_1 non abbia interposto opposizione avverso l'avviso d'accertamento a lui indirizzato, perché, come detto, ogni posizione va valutata singolarmente seppure il quadro indiziario generale che risulta da molteplici elementi abbia ragionevolmente indotto l'Ufficio a procedere all'accertamento della posizione di tutti coloro che nell'anno d'imposta considerato hanno avuto rapporti commerciali con la ditta Nominativo_1, quadro indiziario che però, proprio in ragione della sua estensione generica a tutti i committenti, avrebbe necessitato l'adduzione di ulteriori elementi specifici atti a corroborarne in rapporto al caso specifico le tesi.
In conclusione, poiché la prova contraria offerta dai ricorrenti appare sufficientemente documentata tanto da porre dubbi sulla ricostruzione per detta azienda ed i suoi soci operata dall'Ufficio, deve trovare applicazione l'art. 7 comma 5 bis D.lgs 546/92 con conseguente declaratoria di annullamento di tutti gli atti impugnati per insufficiente dimostrazione delle ragioni oggettive su cui è stata fondata la pretesa impositiva.
Per tutte le ragioni che precedono, le spese del giudizio, operando una valutazione complessiva fra le argomentazioni in fatto e diritto delle due parti, meritano l'integrale compensazione fra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, accoglie il ricorso;
compensa fra le parti le spese di lite per le ragioni di cui alla parte motiva. Il Presidente Relatore Maria Rosaria Sciurpa