Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Insufficienza della prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che la prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà oggettiva delle operazioni. I ricorrenti hanno fornito prova documentale della presenza del fornitore nei cantieri, della messa a disposizione di mezzi e maestranze, della coerenza temporale dei lavori e della tracciabilità dei pagamenti, elementi che hanno posto dubbi sulla ricostruzione dell'ufficio.

  • Accolto
    Insufficienza della prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che la prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà oggettiva delle operazioni. I ricorrenti hanno fornito prova documentale della presenza del fornitore nei cantieri, della messa a disposizione di mezzi e maestranze, della coerenza temporale dei lavori e della tracciabilità dei pagamenti, elementi che hanno posto dubbi sulla ricostruzione dell'ufficio.

  • Accolto
    Insufficienza della prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che la prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà oggettiva delle operazioni. I ricorrenti hanno fornito prova documentale della presenza del fornitore nei cantieri, della messa a disposizione di mezzi e maestranze, della coerenza temporale dei lavori e della tracciabilità dei pagamenti, elementi che hanno posto dubbi sulla ricostruzione dell'ufficio.

  • Accolto
    Insufficienza della prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che la prova indiziaria fornita dall'amministrazione finanziaria non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà oggettiva delle operazioni. I ricorrenti hanno fornito prova documentale della presenza del fornitore nei cantieri, della messa a disposizione di mezzi e maestranze, della coerenza temporale dei lavori e della tracciabilità dei pagamenti, elementi che hanno posto dubbi sulla ricostruzione dell'ufficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona
    Numero : 15
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo