Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 8846
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, limitatamente al calcolo della pena, in relazione all'aumento operato per la recidiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 8846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8846
    Data del deposito : 12 febbraio 2014

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