Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, limitatamente al calcolo della pena, in relazione all'aumento operato per la recidiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 8846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8846 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/02/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 341
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44467/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ NO, nato il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Palermo del 12.7.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di UZ NO avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20.6.2013 - che aveva respinto l'istanza di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini massimi di fase di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 4 - ha confermato l'ordinanza impugnata.
Nel ricorso presentato si premette che il UZ fu colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso e altro il 4 luglio 2008; fu condannato in primo grado il successivo 18 febbraio 2010; sentenza parzialmente confermata dalla Corte di appello in data 29 novembre 2011;
pronuncia, tuttavia, cassata da questa Corte in data 12 giugno 2013 limitatamente al ritenuto aumento di pena per la recidiva, con rinvio perciò ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Proprio all'esito di tale pronuncia l'imputato, rilevando il decorso dei termini di fase, aveva chiesto di essere scarcerato. Al contrario, la Corte d'appello prima e il Tribunale del riesame poi ritenevano rilevanti non i termini di fase (decorsi) bensì il termine complessivo di durata della custodia cautelare (e non ancora spirato). Ciò in quanto i giudici del merito ritenevano applicabile nel caso di specie la regola - stabilita dall'art. 303 c.p.p., comma 1, per cui, se vi è stata condanna in primo grado, ai fini che interessano deve applicarsi la disposizione dell'art. 303 c.p.p., comma 4, e considerarsi ai fini della durata della misura custodiale non i termini di fase ma i termini complessivi.
Ritiene invece il ricorrente che tale ragionamento sia errato, non potendosi ritenere nel caso di specie che vi sia stata condanna sia in primo che in secondo grado, essendo le due condanne di contenuto differente e dovendo trovare applicazione l'art. 303 c.p.p., comma 2, per cui quando, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il procedimento regredisca ad una fase o grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 di quella norma relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La questione di diritto sollevata è infatti risolta da questa Corte secondo il consolidato indirizzo per cui nel caso che il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza pronunziata in grado d'appello conforme a quella pronunziata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato. Conseguentemente i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma 4 dello stesso articolo (Cass. sez. 4^, 14.2.2008, n. 17037; Cass. sez. 6^, 15.1200 9, n. 4971). A tale indirizzo si è uniformato il Tribunale, che rileva come l'odierno ricorrente sia stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di appello per i reati contestati;
e dunque come ricorra una ipotesi di cosiddetta "doppia conforme".
Quanto alla sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte, osserva il Tribunale come l'annullamento sia stato limitato al calcolo della pena, in particolare all'aumento operato con riguardo alla recidiva. Pertanto, conclude esattamente il Tribunale, il punto devoluto al giudice di merito non afferisce all'affermazione della responsabilità.
Ne discende che al riguardo si è formato il giudicato. Cosicché, essendo per l'ipotesi di associazione mafiosa prevista una pena superiore al massimo a 20 anni di reclusione, e rilevando dunque termini di durata complessiva della custodia cautelare per anni 6 di reclusione (ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 4), deve concludersi - atteso che la misura è stata applicata il 4 luglio 2008 - che i termini custodiali non siano ancora trascorsi.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014