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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. dott.ssa Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1200 /2021 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
ivi residente in [...]
CASSERO MARIA SELENE ) C.F._2
- ricorrente-
CONTRO
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
piacenza n. 19, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio C.F._3
Bennici, C.F.: , del Foro di Gela, con studio in Niscemi (CL), C.F._4
via Medico Margani n. 35/37,
-resistente-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) residente a [...]in Controparte_2 C.F._5
via Genova n.31, e (C.F. Controparte_3 ), nata a Niscemi (CL) l'8/08/1939 e residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Biondo, del Foro di Gela con
Studio in Niscemi via Gentile n.21
-intervenienti-
Oggetto: richiesta di rilascio immobile
Conclusioni per parte attrice e convenuta come da rispettive note di udienza del
9.05.2025.
******
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 07.10.2021, Parte_1
conveniva in Giudizio la sig.ra e i sigg. e Controparte_1 Controparte_2 [...]
chiedendo che venisse: Controparte_3
1) accertata e dichiarata la sua comproprietà sul fabbricato sito in Niscemi, fra le vie
Piacenza n. 19 - via Genova n.95, piano terra, primo, secondo e terrazzo, contraddistinto in catasto al foglio 31, dipendente dalle particelle 449 e 450, nella misura di 2/4 in virtù di legittima successione del padre Persona_1
2) dichiarato il suo diritto ad avere, parimenti agli altri comproprietari, il compossesso dell'appartamento sito in Niscemi via Piacenza n. 19, piano secondo per poterne godere;
3) disposto che la Sig.ra rilasciasse l'uso esclusivo quale abitazione Controparte_1 dell'appartamento sito al piano secondo del fabbricato in Niscemi via Piacenza n.19, in quanto incompatibile con la comproprietà e con il legittimo godimento del bene da parte di tutti i comproprietari;
4) condannata l'assegnataria del bene , nonché i comproprietari Controparte_1 [...]
e , a consegnare le chiavi Controparte_3 Controparte_2
dell'appartamento sito in Niscemi via Piacenza n.19 piano secondo.
Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno delle proprie domande allegava che l'appartamento dal 2015 risultava abitato dalla signora , che a seguito di vicissitudini familiari vi si era CP_1 trasferita dalla casa di campagna ove prima abitava;
che l'occupazione dei coniugi era stata temporanea e che da anni ella, alla quale Persona_2
l'appartamento era stato verbalmente assegnato, chiedeva alla matrigna e al fratello la riconsegna dell'appartamento, senza che questi vi avessero potuto dare riscontro;
che ella necessitava dell'appartamento in quanto vivendo fuori dal paese natio di
Niscemi necessitava di tale alloggio per il periodo feriale in cui vi faceva ritorno;
che, con il permanere nell'appartamento e con suo rifiuto, la convenuta Controparte_1
stava oltremodo ledendo il suo diritto di proprietà.
Con comparsa di costituzione, contenente domanda riconvenzionale trasversale, depositata il 15.04.2022, si costituiva la convenuta , la quale allegava Controparte_1
che ella abitava l'appartamento unitamente al primo figlio, CO
, nato dal matrimonio con , fratello della ricorrente, e
[...] Controparte_2 con l'altro figlio più piccolo, avuto da una seconda relazione;
che sin dal 2012
l'appartamento in questione era stato destinato ad abitazione familiare sicché la sentenza di separazione le aveva attribuito la casa familiare;
che tale assegnazione era stata confermata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che numerose e cruente erano state le azioni anche giudiziarie poste in essere dai al fine riottenere la disponibilità della casa a discapito e senza CP_2
considerazione alcuna del TE , del suo diritto di permanere CO
nella casa familiare e crescere in un ambiente sereno e tranquillo senza dover temere di ritrovarsi, insieme alla madre e al fratellino di pochi anni, senza un'abitazione; che tali azioni erano state tutte respinte dai giudici della separazione e del divorzio;
che nessuna esigenza abitativa da soddisfare avevano i comproprietari, atteso che abitava a Montecosaro, in provincia di Macerata, ove Parte_1
viveva stabilmente, abitava nella propria casa sita in Niscemi, Controparte_2
via Monte san Michele e Di NN , viveva al primo piano del Controparte_3
medesimo stabile ma con un ingresso differente, autonomo e indipendente da quello da lei abitato, posto al piano secondo;
allegava, altresì, che sin dalla destinazione dell'appartamento a casa familiare in esso erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione;
che anche nel locale posto al piano terra destinato all'attività di panificazione erano stati effettuati lavori e che per essi ella aveva contratto debiti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda spiegata da Parte_1
e in subordine, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, chiedeva che le
[...] venissero rifuse le spese sostenute per le migliorie apportate nell'appartamento abitato e nel locale del piano terra, spese quantificate in euro €. 50.000.
In data 28.04.2022 si costituivano in giudizio gli altri comproprietari dell'immobile,
e i quali aderivano alle Controparte_2 Controparte_3 domande proposte da Parte_1
Alla prima udienza del 29.04.2022, considerata l'attività istruttoria richiesta e le difese spiegate dalle parti, veniva mutato il rito da sommario ad ordinario e assegnato termine per l'espletamento della mediazione;
all'udienza cartolare del 17.10.2022 veniva riassegnato termine a parte convenuta per l'espletamento della mediazione e alle parti per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.; all'udienza del
22.05.2023 le parti insistevano nelle difese e richieste, parte attrice rilevava il mancato esperimento della mediazione da parte della convenuta, il giudice si riserva di decidere sulla istanze istruttorie;
decidendo su di esse veniva disposto l'interrogatorio formale di parte attrice e la prova testi richiesta dalla medesima.
All'udienza del 4 luglio 2024 parte convenuta rappresentava di avere prodotto la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, la quale aveva definito con valenza di giudicato, la questione della assegnazione della casa coniugale. Espletata
l'istruttoria la causa veniva posta in decisione all'udienza del 12.05.2025. Nelle more del giudizio, in data 05.03.2025 veniva proposto da parte attrice istanza cautelare volta ad ottenere il rilascio del bene, sulla base di assunti lavori urgenti da eseguire su di esso, che veniva rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice chiede che venga dichiarata la sua comproprietà sul fabbricato sito in
Niscemi, fra le vie Piacenza n. 19 - via Genova n.95, piano terra, primo, secondo e terrazzo, contraddistinto in catasto al foglio 31, dipendente dalle particelle 449 e 450, nella misura di 2/4 in virtù di legittima successione del padre CO
; appartenendosi le rimanenti quote parti a e
[...] Controparte_2 [...]
, e disposto il rilascio dell'appartamento posto al piano Controparte_3 secondo in suo favore.
Sebbene parte attrice abbia prospettato la domanda di rilascio dell'appartamento come una azione di rivendica, la comproprietà del bene in capo ad essa non risulta essere in contestazione. Vi è da rilevare, però, che le quote di appartenenza di ciascuno non sono affatto chiare sussistendo una quota a) e una quota b) in relazione alle particelle 449 e 450 e non risultano allegati i titoli di provenienza, come pure richiesto in un giudizio di rivendica, non essendo tali né la dichiarazione di successione né la relazione notarile.
La vera questione che si pone nel presente giudizio, però, è quella del diritto dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'intero stabile, a chiedere il rilascio dell'appartamento posto al piano secondo alla convenuta , ex moglie Controparte_1
del fratello , che lo detiene in forza di provvedimento giudiziale Controparte_2 di assegnazione della casa coniugale
Pertanto, sotto il profilo giuridico, va esaminato se ricorra o meno un comodato di scopo, ovvero un comodato per le esigenze della famiglia , Parte_2 ovvero di quel che ne rimane di essa, a seguito della separazione e del successivo divorzio.
Il comodato consiste nel contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'articolo 1810 del cc, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.
Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli articoli 1803 e 1809 del cc che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In esso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia di comodato, anche in tempi recentissimi, ha affermato che: “1) il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario (Sezioni Unite, sentenza 9 febbraio 2011, n. 3168, richiamata dalla Corte d'appello);
2) il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare;
in tale evenienza il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha, in assenza di una espressa indicazione della scadenza, una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (Sezioni Unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448);
3) nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione (sentenza 21 novembre 2014,
n. 24838; ordinanza 3 luglio 2018, n. 17332; cass. civ. 11136/2024).
Nel caso in esame è pacifico che, con numerosi pronunciament del giudice della separazione prima e del divorzio in seguito, vi sia stata l'assegnazione in godimento dell'appartamento alla signora , genitore collocatario del figlio Parte_3
, in quanto costituente casa coniugale. CO
Pertanto occorre verificare, per come specificato dalla Suprema Corte, se il comodato, concesso dalle altre due comproprietarie del bene, abbia contemplato la destinazione del bene a casa coniugale (il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare;
).
Che la destinazione d'uso dell'immobile fosse quella di casa familiare è indubbio.
Sostiene, però, l'attrice, che “l'autorizzazione” a tal fine avesse carattere temporaneo.
Sentita in sede di interrogatorio formale, l'attrice conferma la temporaneità dell'autorizzazione concessa all'uso abitativo, sostenendo anche di avere l'asciato nell'immobile effetti personali propri e pure il proprio abito da sposa.
Il teste di parte attrice, riferisce: “loro hanno chiesto se potevano Testimone_1
spostarsi dalla campagna al paese, lei, la padrona ha acconsentito per qualche tempo, si parlava di giorni addirittura, il tempo che si sistema la questione….sicuramente non era per uso gratuito, si parlava di un periodo limitato”
Il teste, dunque, riferisce che si trattava di una autorizzazione temporanea, di qualche tempo, addirittura di giorni.
Deve rilevarsi, però, che il teste prima ancora che gli vengano poste le domande riferisce di conoscere i fatti per i quali viene chiamato a testimoniare e di essere amico di . Controparte_2
La credibilità delle dichiarazioni rese dal teste è fortemente inficiata dalla dichiarata amicizia con una parte ( ) chiaramente interessata a riottenere Controparte_2
l'immobile e collide con un dato oggettivo, ovvero quello che l'immobile venne pacificamente abitato dalla famiglia per oltre due anni, sino alla separazione, e che in seguito ad essa l'attrice non abbia preteso la restituzione dell'immobile se non con l'introduzione del presente giudizio nell'ottobre del 2021.
Anche la realizzazione di opere di ristrutturazione dell'immobile da parte dei coniugi mal si concilia con la prospettazione fornita dall'attrice, la quale Parte_2
riferisce di non aver saputo nulla dei lavori e di non averli autorizzati.
La circostanza, invero, che la ricorrente ignorasse che il fratello avesse eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento in questione smentisce il suo assunto di un uso solo temporaneo e transitorio dell'appartamento, posto che ciò che emerge è l'intendimento della famiglia a permanere stabilmente nell'appartamento, oltre a quello di non ritenere necessaria alcuna autorizzazione altrui per l'effettuazione dei lavori.
La domanda di restituzione del bene da parte attrice, va pertanto respinta.
Ciò rende superflua la pronuncia sulla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, subordinata all'accoglimento della domanda di rilascio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della controversia, in €. 1.500,00 per fase studio;
€. 1.000,00 per fase introduttiva;
€. 1.806,00 per fase istruttoria, comprensiva della fase cautelare;
2.000,00 fase decisionale.
Con distrazione delle somme in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocino a carico dello Stato di parte convenuta.
PTM
disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa:
-respinge le domande formulate da Parte_1
-condanna e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, al pagamento in solido fra loro delle spese di lite liquidate in €. 6.306,00,
[...]
oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Gela, lì 18.09.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro